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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14615/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD RI DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14615/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARIOTTI WILMA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ), con l'avv. MASTAGLIA MARIA ELENA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affido condiviso della minore ai genitori;
- collocamento prevalente presso al madre;
- frequentazioni del padre a Cevo il sabato pomeriggio di ogni settimana, per l'andata si occuperà la famiglia materna, per il ritorno la famiglia paterna;
infrasettimanalmente secondo il libero accordo delle parti;
- vacanze Natalizie 2025, Natale con la madre e 31/1 col padre;
da Natale 2026 col padre per tre giorni e tre giorni a Capodanno con la madre, ad anni alterni;
il tutto salvo diverso e migliore accordo;
pagina 1 di 3 - a decorrere da Pasqua 2026 le frequentazioni del padre saranno gradualmente ampliate sino ad introdurre il pernotto quantomeno nel fine settimana;
- a seguito del buon esito dei pernottamenti, vacanze estive due settimane anche non consecutive per ciascun genitore, da concordare entro il 30.6 di ogni anno;
- conferma delle condizioni economiche vigenti;
- cessazione del monitoraggio dei Servizi Sociali;
- spese compensate, con rinuncia ai termini conclusionali e alle impugnazioni;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.12.2022, proponeva domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio civile con CP_1 celebrato in Edolo (Bs) il 09/11/2013, da cui era nata la figlia il 8.9.2017, Persona_1 premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 17.11.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero sentite le parti all'udienza del 13.6.2023, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, disposto un lungo monitoraggio da parte dei Servizi sociali, all'udienza del 17.12.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusionali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), la pronuncia risulta passata in giudicato, è ampiamente decorso il termine di legge pagina 2 di 3 e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della figlia minorenne, oggi di anni otto, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario, evidenziando in particolare il migliorato rapporto tra i genitori e tra il padre e la minore, consentendo di disporre la cessazione del monitoraggio tuttora in essere.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...] elebrato in Edolo (Bs) il 09/11/2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune, anno 2013, n. 7, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente est.
EL SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD RI DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14615/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARIOTTI WILMA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ), con l'avv. MASTAGLIA MARIA ELENA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- affido condiviso della minore ai genitori;
- collocamento prevalente presso al madre;
- frequentazioni del padre a Cevo il sabato pomeriggio di ogni settimana, per l'andata si occuperà la famiglia materna, per il ritorno la famiglia paterna;
infrasettimanalmente secondo il libero accordo delle parti;
- vacanze Natalizie 2025, Natale con la madre e 31/1 col padre;
da Natale 2026 col padre per tre giorni e tre giorni a Capodanno con la madre, ad anni alterni;
il tutto salvo diverso e migliore accordo;
pagina 1 di 3 - a decorrere da Pasqua 2026 le frequentazioni del padre saranno gradualmente ampliate sino ad introdurre il pernotto quantomeno nel fine settimana;
- a seguito del buon esito dei pernottamenti, vacanze estive due settimane anche non consecutive per ciascun genitore, da concordare entro il 30.6 di ogni anno;
- conferma delle condizioni economiche vigenti;
- cessazione del monitoraggio dei Servizi Sociali;
- spese compensate, con rinuncia ai termini conclusionali e alle impugnazioni;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.12.2022, proponeva domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio civile con CP_1 celebrato in Edolo (Bs) il 09/11/2013, da cui era nata la figlia il 8.9.2017, Persona_1 premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 17.11.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero sentite le parti all'udienza del 13.6.2023, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, disposto un lungo monitoraggio da parte dei Servizi sociali, all'udienza del 17.12.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusionali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), la pronuncia risulta passata in giudicato, è ampiamente decorso il termine di legge pagina 2 di 3 e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della figlia minorenne, oggi di anni otto, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario, evidenziando in particolare il migliorato rapporto tra i genitori e tra il padre e la minore, consentendo di disporre la cessazione del monitoraggio tuttora in essere.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...] elebrato in Edolo (Bs) il 09/11/2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune, anno 2013, n. 7, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente est.
EL SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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