CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1068/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Michela Bacchetti ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Leuzzi, come da procura in atti appellante
E
, Controparte_1 in persona del rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 242/2023, pubblicata il 13.1.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.6.2022, docente di scuola secondaria di II grado Parte_1
a tempo indeterminato presso il e assegnata, in forza del decreto MAE Controparte_3
( n. 4465 del 7.10.2013, presso il liceo Freudenberg di Zurigo, senza Controparte_1 soluzione di continuità con il servizio prestato nei ruoli metropolitani di appartenenza, esponeva: di avere ricevuto, in data 24.7.2014, ex lege 241/1990, la comunicazione di avvio procedimento amministrativo per la restituzione nei ruoli metropolitani ex art. 120 CCNL, atteso che il dirigente tecnico con funzioni ispettive del aveva evidenziato, nella relazione inviata all'Ufficio del CP_4
1 una “oggettiva incompatibilità ambientale” della docente e la assoluta Controparte_1 incompatibilità della stessa a svolgere la propria attività professionale all'estero; che, all'esito dell'attività istruttoria, l'ufficio V della , Controparte_5 con atto del 22.8.2014, notificato il 25.8.2014, le aveva comunicato che “a far data da 30 giorni dalla notifica della comunicazione, con Decreto in corso di perfezionamento sarebbe stata restituita ai ruoli metropolitani ex art. 120 CCNL scuola del 2007, rubricato restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e motivi di servizio”; che il provvedimento del responsabile del procedimento specificava che l'atto non costituiva sanzione disciplinare e che era in corso di registrazione il Decreto di cessazione dai ruoli ex art. 120 CCNL applicato;
che il Controparte_1
in data 6.11.2014, per il tramite del Consolato d'Italia, le aveva fatto notificare il
[...] decreto n. 3515/4571 di cessazione dal servizio e restituzione nei ruoli metropolitani;
che tale decreto, datato 4.9.2014 e vistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 17.9.2014 con numero 2377. 7, stabiliva che “…in data 23 settembre 2014, per le ragioni di cui alle premesse, la professoressa cessa dal servizio all'estero e a decorrere dal 24 settembre è Parte_1 restituita ai ruoli metropolitani di provenienza ai sensi dell'art. 120 del CCNL per il personale del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007…”; che, in data 14.11.2014, il Liceo Artistico di
Zurigo, liceo presso il quale prestava servizio, le aveva comunicato la cessazione di ogni funzione, con effetto immediato, inibendole l'accesso alla Scuola e alla partecipazione al Collegio docenti;
di avere ricevuto la retribuzione di spettanza comprensiva dell'assegno di sede ex art. 658 D.lgs. n.
297/1994 fino alla notifica del decreto, ossia fino al 6.11.2014; di avere contestato le note del a Zurigo, del 25.11.2014 e del 27.1.2015, con le quali era stata invitata Parte_2
a restituire le quote di assegno di sede ricevute per il mese di settembre e ottobre 2014, pari a €
6.050,47; di avere ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a marzo 2019, la richiesta di restituzione della somma di € 6.050,52, per indennità indebitamente corrisposte nel periodo settembre-ottobre 2014; che la Tesoreria del suddetto aveva provveduto ad applicare sulle CP_1 sue buste paga la trattenuta netta mensile di € 336,14, a partire dalla mensilità di marzo 2019 e fino a quella di agosto 2020, per l'importo complessivo di € 6.050,52. Contr Lamentava l'illegittimità delle trattenute operate dal deducendo la sussistenza del diritto della al ricevimento della retribuzione nella sua integrità fino alla notifica del decreto di cessazione Pt_1 dal servizio all'estero e di restituzione ai ruoli metropolitani, in conformità al disposto del CCNL e tenuto conto della sua legittima permanenza all'estero fino alla notifica del decreto stesso.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 6.050,52 a titolo di assegno di sede fino a novembre 2014 e per l'effetto condannare il
al pagamento della somma di € CP_1 Controparte_1
2 6.050,52 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta al saldo. In subordine, accertato e dichiarato che la ricorrente aveva titolo a rimanere a Zurigo fino al
14.11.2014 ovvero fino al 6.11.2014 condannare il l pagamento della somma € 6.050,52 CP_7 ovvero la somma ritenuta di giustizia per i costi sostenuti per il servizio all'estero fino a dette date.
Spese di lite, in ogni caso integralmente rifuse”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Deduceva, in particolare, che: in data 25.7.2014 era stato notificato alla l'avvio del Pt_1 procedimento di restituzione ai ruoli metropolitani, ex art. 120 CCNL scuola 2007; che il 22.8.2014 era stato adottato il provvedimento di restituzione ai ruoli della notificato il 25.8.2014. con Pt_1 effetto dopo trenta giorni dalla notifica dello stesso;
che la stessa Preside dell'Istituto scolastico presso cui era assegnata la ricorrente aveva comunicato al he alla ricorrente non aveva CP_7 assegnato classi per l'anno scolastico iniziato il 18.8.2014; che, in data 29.9.2014, era stato comunicato dal difensore della ricorrente il rifiuto a sottoscrivere il verbale di restituzione ai ruoli metropolitani in relazione al decreto Ministeriale n. 183364/14 del 22.8.2014; che avverso tale provvedimento la aveva sollecitato tutela cautelare avanti al Tribunale di Roma nei giudizi Pt_1 promossi, ove tuttavia era rimasta soccombente.
Evidenziava, quindi, che il provvedimento cui fare riferimento era quello datato 22.8.2014, notificato il 25.8.2014, contenente tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 5, comma 2, del
D.lgs.165/2001, e che, pertanto, la stessa era decaduta dal servizio all'estero dal 24.9.2014, essendo stata chiaramente manifestata dal datore di lavoro la volontà di non voler utilizzare più la ricorrente per l'incarico all'estero ed essendosi la stessa sottratta alla notifica del successivo decreto del 4 settembre 2014 come da comunicazione del difensore del 29 settembre 2014, indirizzata al a Zurigo. Parte_2
In subordine, chiedeva di limitare la condanna al periodo successivo al 17.10.2014, data di notifica del decreto alla ricorrente da parte del di Zurigo. Parte_2
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo legittima la richiesta di trattenuta operata dal ell'importo di € 6.050,52, dal momento che la aveva CP_7 Pt_1 ricevuto la notifica del provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani in data 25.8.2014; che la stessa non era stata assegnataria di incarichi di insegnamento a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2014, ossia dal 18.8.2014, e, quindi, non aveva titolo per ricevere l'assegno di sede, che, ai sensi dell'art. 658 del D.lgs. n. 297/1994, non ha carattere retributivo e compete per “sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”, e che a nulla rilevava il fatto che il decreto del 4.9.2014 era stato notificato alla docente solo il 6.11.2014. Respingeva anche la domanda subordinata della
3 ricorrente, in assenza di allegazioni e prova sull'obbligo del di provvedere ai costi CP_1 sostenuti dalla fino a novembre 2014. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di Pt_1 lite.
Ha proposto appello sulla base del seguente articolato motivo: Parte_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 658 del D.lgs. n. 297/1994, violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 165/2001; violazione della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e degli artt. 21 bis e 21 septies della L. n. 241/1990; violazione dell'art. 1334 c.c. sull'effetto recettizio;
errata e mancata valutazione dei documenti prodotti;
errata ricostruzione dei fatti;
illogicità, contraddittorietà ed errata valutazione dei presupposti di fatto”.
Ha sostenuto, in particolare, parte appellante che, ai sensi dell'art. 658 del D.lgs. n. 297/1994,
l'assegno di sede, non avente carattere retributivo, spetta al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero; che, ai sensi dell'art. 120 del CCNL scuola, “la destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinano situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero; che, pertanto, nel caso di specie, il decreto ministeriale che ha disposto la restituzione dell'appellante ai ruoli ex art. 120 CCNL scuola è quello datato
4.9.2014, notificato alla il 6.11.2014, e che in nessun caso il provvedimento n. 183364 del Pt_1
22.8.2014 poteva sostituire il decreto ministeriale e produrre l'effetto di far cessare il servizio dell'appellante e, conseguentemente, l'erogazione dell'assegno di sede.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2. L'appello è fondato
L'art. 658 del D.lgs. n. 297/1994, come sostituito a decorrere dal 1gennaio 1999 dal D.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, art. 27, comma 1, applicabile ratione temporis, al caso di specie, prevede, al comma 1, che: “1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno
4 base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”.
Tale norma, nel regolare le erogazioni al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, prevede che, allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, si cumuli, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni all'estero, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. La disposizione, inoltre, quantifica l'importo dell'assegno-base in misura differenziata per le diverse funzioni, che viene maggiorata con coefficienti previsti con decreto ministeriale a seconda della sede assegnata e che può essere periodicamente aggiornata per tenere conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. Il comma 3 aggiunge poi che agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del in servizio nella Controparte_1 stessa sede.
A sua volta, l'art. 120 CCNL Comparto scuola 2006-2007, nel disciplinare la restituzione ai ruoli metropolitani del personale in servizio all'estero per incompatibilità e per motivi di servizio, prevede che: “1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MPI”.
Dalla disposizione legislativa sopra richiamata si ricava che l'erogazione dell'assegno di sede, non avente carattere retributivo, ha la funzione di sopperire agli oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, tanto che spetta dal giorno dell'assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede.
La norma contrattuale, invece, specifica che la cessazione della destinazione all'estero e, quindi, la cessazione dalle funzioni nella sede estera, con conseguente restituzione ai ruoli metropolitani, avviene, con decreto del quando si determinano situazioni di Controparte_1 incompatibilità di permanenza all'estero ovvero per motivi di servizio.
Ne consegue che solo a decorrere dalla comunicazione all'interessata del decreto ministeriale, che ha disposto la cessazione della destinazione all'estero e la restituzione ai ruoli metropolitani, non
5 spetta più l'assegno di sede, a nulla rilevando, quindi, la mancata assegnazione di classi per l'anno scolastico, iniziato il 18.8.2014, dalla preside dell'Istituto presso cui era assegnata la Pt_1
E' errato, pertanto, l'assunto dell'Amministrazione appellata, secondo cui alla non spetterebbe Pt_1 più l'assegno di sede a decorrere dal 25.9.2014, ossia decorsi trenta giorni dalla notifica alla stessa dell'atto dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, del 22.8.2014, notificato all'appellante il 25.8.2014, dal momento che in tale atto si evidenzia la necessità del decreto ministeriale per disporre la cessazione della destinazione all'estero e la restituzione ai ruoli metropolitani della docente (“a far data da 30 giorni dalla notifica della comunicazione, con Decreto in corso di perfezionamento, sarebbe stata restituita ai ruoli metropolitani ex art. 120 CCNL scuola del 2007, rubricato restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e motivi di servizio”).
Nel caso di specie, il decreto ministeriale in questione, datato 4.9.2014, è stato notificato alla Pt_1 solo il 6.11.2014, con la conseguenza che, solo a decorrere da tale data, la stessa non ha più diritto di percepire l'assegno di sede.
2.1. Non coglie nel segno neanche la richiesta, formulata in via subordinata dal di CP_7 riconoscimento alla dell'assegno di sede fino al 17.10.2014, non essendo avvenuta in tale data Pt_1 la notifica del decreto ministeriale di cessazione della destinazione all'estero, come sopra argomentato.
Dai documenti depositati in atti emerge, infatti, che il 9.10.2014 il Console d'Italia a Zurigo ha invitato la a recarsi al , il giorno 17.10.2014, “per comunicazioni di suo interesse” Pt_1 Parte_2
(all.11 memoria el giudizio di primo grado); che a tale missiva ha risposto il difensore CP_7 della il 14.10.2014, comunicando che la sua assistita non si sarebbe recata al , non Pt_1 Parte_2 avendo il specificato quali fossero le comunicazioni da fornire all'interessata, essendo in Pt_3 corso un contenzioso di lavoro nei confronti del , e non avendo la ancora ricevuto la CP_1 Pt_1 notifica del decreto ministeriale (all.12 memoria La notifica del decreto ministeriale è, CP_7 poi, avvenuta il 6.11.2014
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto di a percepire l'assegno di sede fino al 6.11.2014 e, per Parte_1
l'effetto, deve essere condannato il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 6.050,22, oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza di legge e fino al soddisfo, con divieto di cumulo secondo il combinato disposto degli artt.16, comma
6, L. n. 412/1991 e 22, comma 36, L. n. 724/1994.
6 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno di sede fino al 6.11.2014 e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma di € 6.050,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo, con divieto di cumulo secondo il combinato disposto degli artt.16, comma 6, L. n. 412/1991 e 22, comma 36, L. n. 724/1994;
- condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per il primo grado e in € 2.800,00 per il secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 16.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
7