Articolo 137 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 136Articolo 138
Versione
4 aprile 1972
Art. 137.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1971-72 e 1972-73, restano stabilite, per l'anno finanziario 1972, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972