CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - sezione prima civile - composta dai signori:
1) Dott. Maurizio Petrelli - Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista - Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo - Giudice Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 662 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019 parzialmente definita con sentenza n. 150/2023;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) ed
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ) in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
tutte rappresentate e difese dall'avv. SA UN ed elettivamente domiciliate presso il
[...]
suo studio, in Soleto (LE), alla Via Ospedale Carrozzini n.37, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTI –
E
p. iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Luca Zitiello, Benedetta Musco Carbonaro e Andrea Imbriani, giusta procura a margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Imbriani, in Lecce al V.le M. de Pietro n.11;
- APPELLATO -
All'udienza collegiale del 18.10.2023, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza parziale n.150/2023 della Corte d'appello di Lecce: “Con atto di citazione notificato in data 28/4/2017, Parte_1
, ed , nella Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Persona_1
Lecce, il esponendo che il proprio genitore, Controparte_2 Persona_1
, era titolare presso filiale di Miggiano, di diversi rapporti bancari, in
[...] Parte_5
particolare :
1) in data 25/1/1996, sottoscriveva un contratto di conto corrente contraddistinto con il nr.
514/010/000005-9; 2) sottoscriveva altri contratti di conto corrente di corrispondenza in data 4/8/2003 con il nr. 514/010/000712-6 (cfr. doc. 2 di controparte) ed in data 27/10/2008 con il nr. 1056 (cfr. doc. 3 di controparte); 3) in data 26/3/1999 (cfr. doc. 4 di controparte) sottoscriveva contratto di custodia/amministrazione/servizi d'investimento su strumenti finanziari (operatori non qualificati), in virtù del quale veniva aperto il deposito titoli nr. 514/308144; 4) in data 2/4/2002, sottoscriveva un contratto di gestione patrimoniale "equilibrio", identificato con il nr. 0514/8663605 e coordinata sul conto gestione nr. 514/101/627 (cfr. doc. 5 di controparte); 5) in data 26/3/2003, sottoscriveva altro contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, nonché di negoziazione, in virtù del quale veniva aperto il deposito titoli nr. 514/8708071 (cfr. doc. 6 di controparte); 6) in data 15/6/2004, sottoscriveva altro contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, nonché di negoziazione, in virtù del quale veniva aperto il deposito titoli n. nr. 514/8746649 (cfr. doc. 7 di controparte); 8) in data 15/6/2004, sottoscriveva un contratto di gestione patrimoniale regolato sul deposito titoli nr.
514/8746649 (cfr. doc. 8 di controparte); 9) era titolare altresì delle seguenti gestioni patrimoniali tutte prive di contratto: a. gestione patrimoniale nr. 514/8746649; b. gestione patrimoniale nr.
0514/8577627; c. gestione patrimoniale nr. 05147500351 e d. gestione patrimoniale nr.
05148663087; 10) aveva poi sottoscritto una serie di finanziamenti (cfr. doc. 9 di controparte) erogati mediante accredito sui conti correnti e successivamente prelevati per l'impiego nelle forme di investimento che, il preposto della filiale di Miggiano, suggeriva al cliente;
tutto quanto premesso, instavano acchè il Tribunale adito, volesse con riferimento ai cc/cc n. 5, n. 627, n. 712, n. 1056, n.
638, n. 760, ed a tutti gli altri ai predetti collegati, 1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 117, co.
1 e 3, del T.U.b. la nullità dei rapporti bancari nonché l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione dell'art.1283 c.c., dell'art. 120, co. 2, del T.U.b., come novellato dall'art.1, co. 629, della Legge nr. 147 del 2014, nonché alla delibera CICR del luglio 2000 e, per l'effetto, rideterminare il saldo in estratto conto, con la sola contabilizzazione delle operazioni attive e passive, ovvero di prelevamento e versamento, condannando la banca alla rettifica dei saldi e alla liquidazione delle somme a credito in favore delle odierni istanti, il tutto oltre interessi e rivalutazioni
2 dalla domanda all'effettivo soddisfo;
con riferimento alle operazioni finanziarie 2. accertare e dichiarare la nullità, e/o invalidità, e/o annullamento, e/o inesistenza di tutte le operazioni finanziarie intercorse tra il sig. e la così come descritte in narrativa, per violazione dell'art. Per_1 Parte_5
1322 c.c. in quanto non meritevoli di tutela per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno che, in via prudenziale, si quantifica(va) nelle perdite subite pari ad in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che (sarebbe emerso) in corso in causa;
3. accertare e dichiarare la nullità, e/o invalidità, e/o annullamento, e/o inesistenza di tutte le operazioni finanziarie intercorse tra il sig. e la così come descritte in narrativa, ovvero in subordine il grave Per_1 Parte_5
inadempimento contrattuale dell'istituto di credito nella gestione del complesso rapporto intercorso tra la il sig. per violazione degli artt. 21, e segg. del T.U.f., degli artt. 30 Parte_5 Per_1
e segg. del T.U.F., degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e segg., degli artt. 32 e segg. e degli artt. 35, 36, 37 e
38 e segg. del Regolamento Consob 11522/98, nonché per violazione della normativa primaria e secondaria, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'istituto di credito a restituire le perdite e a risarcire i danni subiti dal sig. , che in via prudenziale si Per_1
quantifica(vano) in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che dovesse emergere in corso in causa;
4. in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'istituto di credito nella gestione del complesso rapporto intercorso tra la il sig. per violazione degli artt. 21, e segg. del Parte_5 Per_1
T.U.F., degli artt. 30 e segg. del T.U.F., degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e segg., degli artt. 32 e segg. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 e segg. del Regolamento 11522/98, nonché per violazione della CP_3
normativa primaria e secondaria, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'istituto di credito a restituire le perdite e a risarcire i danni subiti dal sig. , che in via Per_1
prudenziale si quantifica(vano) in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che dovesse emergere in corso in causa;
5. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare in capo alla banca l'inadempimento all'obbligo di risultato relativo al raggiungimento del benchmark, concordato e dichiarato dalla banca Pt_5
con condanna dello stesso istituto di credito al risarcimento del danno, nella misura della
[...]
perdita subita più il rendimento del benchmark indicato all'investitore al momento dell'investimento, che allo stato si quantifica(va) in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che dovesse emergere in corso in causa . Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA, cap e accessori come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il chiedendo, in via preliminare - Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione
3 proposta dalle eredi , con riferimento alla gestione patrimoniale 2002/2004, nonché ai tre Per_1
presunti e neppure documentati rapporti indicati con i numeri 05148577627, 05147500351 e
05148663087, ed a tutte le operazioni disposte nell'ambito della gestione patrimoniale 2004/2006 disposte prima del 4 agosto 2005, per intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dalle eredi
, relativamente ai presunti illegittimi addebiti disposti sui conti correnti oggetto di causa Per_1
prima del 4 agosto 2005, per intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità di tutte le domande proposte dalle eredi , Per_1
per indeterminatezza, astrattezza e genericità delle stesse;
nel merito, - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;
con vittoria delle spese legali oltre accessori come per legge.
Depositate memorie ex art. 183, co. 6, cpc, il Tribunale, ritenendo che non potessero essere accolte le richieste attoree di c.t.u. tecnico contabile e di prova per testi, con sentenza n.1899/2019 del
4/6/2019, notificata il 6/6/2019, rigettava le domande di parte attrice e dichiarava integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
In primis, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le domande nuove proposte con le memorie ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c., non avendo le attrici, con l'atto di citazione, invocato la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi, con riferimento ai contratti di
“gestione patrimoniale” e di “custodia e amministrazione” per la presunta violazione dell'art.117, co.4, TUB, né quella di nullità per omessa indicazione dello ius poenitendi.
Respingeva, inoltre, l'eccezione di nullità dei contratti bancari, essendo - per giurisprudenza costante
- sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, ed infine, rilevava come, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice, circa l'asserita gravità dell'inadempimento dell'istituto di credito, quest'ultimo avesse provato di avere, per mezzo dei propri operatori, fornito al cliente tutte le informazioni dovute, riguardo alle operazioni patrimoniali e finanziarie eseguite per suo conto.
Avverso la predetta pronuncia, le germane , nella qualità in atti, interponevano appello con Per_1 atto di citazione notificato il 6/6/2019, chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado.
Costituendosi, il in persona del l.r.p.t., resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto, Parte_5
con vittoria di spese ed onorari.
Con ordinanza in data 11/12/2019, il Collegio con riferimento alle istanze istruttorie formulate dalle appellanti in prime cure (II memorie ex art. 183 cpc) e reiterate in questo grado;
– quanto alla richiesta di prova per testi – rilevava che l'espletamento del mezzo istruttorio richiesto non appariva necessario
4 ai fini della decisione, in relazione ai motivi di appello dedotti, vertendo la prova orale (prova testimoniale diretta) su circostanze inconferenti ai fini del decidere in relazione all'oggetto della domanda o, comunque, su circostanze che sono e/o devono essere provate solo in via documentale;
- quanto alla richiesta di ordine di esibizione - considerata la più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civile sez. VI, 08/02/2019, n.3875) secondo cui “l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a fini meramente esplorativi. Tuttavia, nel caso in cui non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione. In ragione dei contenuti propri della norma del T.U.B. il correntista ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale”- rilevava, con riferimento alla documentazione inerente i rapporti di ed i depositi di custodia ed amministrazione dei servizi di investimento (cui non si CP_4 applica l'art. 119 TUB), che parte appellante ebbe a richiedere, già prima dell'avvio del giudizio, detta documentazione alla banca sicché, sotto tale profilo la istanza istruttoria – non meramente esplorativa- (poteva) essere accolta;
ritenuto, pertanto – impregiudicata la eccezione di prescrizione di una parte della pretesa reiterata dalla banca appellata – accoglieva la richiesta di disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della banca appellata di tutta la documentazione relativa ai rapporti facenti capo ad , oggetto di contestazione, e segnatamente: A) La Persona_1
documentazione, consistente negli estratti conto o comunque in altri atti a questi equipollenti, relativa ai seguenti rapporti ed a quelli a questi collegati: 1) C/c n. 514/101/5; 2) c/c n. 514/010/627; 3) c/c n.
514/010/712; 4) c/c n. 514/010/ 1056; B) Contratto quadro delle seguenti relativi rendiconti: CP_4
1) n. 514/8663605 accesa in data 22.3.2002 ed estinta in data 2004; 2) n. 514/8746649 CP_4 CP_4
accesa in data 15.6.2004 ed estinta in data 29.5.2006; C) Rendiconto e situazione patrimoniale dei seguenti depositi di custodia amministrazione servizi di investimento: 1) N. 514/308144; 2) N. 514/
8708071; 3) N. 514/ 86446649.
Con successiva ordinanza in data 9/7/2020, vista la documentazione depositata dalla banca in adempimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c., disposto con la precedente ordinanza, la Corte rilevava come, ai fini del decidere, fosse necessario disporre una c.t.u., che utilizzando la predetta documentazione a) determinasse il saldo dei seguenti conti correnti n. 514/101/5; n. 514/010/627; n.
514/010/712; e n. 514/010/ 1056, tenendo conto della nullità delle clausole contrattuali, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, effettuando quindi il conteggio utilizzando gli estratti conto prodotti in atti dalla banca, e, ove questi fossero incompleti, conteggiando separatamente i periodi per il quali sono stati prodotti gli estratti conto, ed effettuando un raccordo –
5 pari alla differenza dei saldi da estratto conto prima e dopo l'interruzione - per i periodi per i quali nono stati prodotti gli estratti conto ed ottenendo il saldo senza alcuna capitalizzazione;
-b) procedesse anche alla ricostruzione dei rapporti di finanziamento relativamente al contratto quadro delle seguenti e relativi rendiconti (1) n. 514/8663605 - accesa in data 22.3.2002 ed estinta in data CP_4 CP_4
2004; 2) n. 514/8746649 - accesa in data 15.6.2004 ed estinta in data 29.5.2006); -c) nonché CP_4 alla ricostruzione dell'andamento dei depositi di custodia amministrazione e servizi di investimento
( n. 514/308144; n. 514/ 8708071; n. 514/ 86446649).
Cosicché all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza collegiale del 9/2/2022, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con sentenza parziale n.150/2023 la Corte d'appello di Lecce così provvedeva: “- accoglie i primi tre motivi di appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore degli appellanti della complessiva Controparte_1
somma di euro 31.133,58 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rimette, con ordinanza, la causa sul ruolo per la delibazione dell'ultimo motivo di gravame;
- spese al definitivo”.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 7 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Lecce, con riferimento alle sole gestioni patrimoniali n.514/8663605 e n.514/8746649, disponeva procedersi a
CTU integrativa al fine di accertare “quali siano state – con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali – le operazioni di investimento compiute in esecuzione delle due gestioni patrimoniali e, più in dettaglio, se tali operazioni siano o meno conformi – questa volta con riferimento esclusivo al primo contratto – alle indicazioni di dettaglio contenute nella “GESPAT EQUILIBRIO”, fissando per il 23 febbraio 2023 l'udienza per il conferimento dell'incarico al CTU nominato”
Depositata la relazione integrativa, all'udienza del 18.10.2023 la causa veniva nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che resta precluso alla sentenza definitiva di tornare sulle questioni già decise dalla sentenza non definitiva (oggetto di formale riserva di impugnazione innanzi alla corte di cassazione) per cui il prosieguo del giudizio ha un oggetto limitato all'esame dell'ultimo motivo di appello.
Con l'ultimo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza n.1899/2019 del tribunale di Lecce, sostanzialmente nella parte in cui ha ritenuto non provato il grave inadempimento della
6 banca nell'espletamento degli obblighi di informazione e dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza e, conseguentemente, il nesso di causalità tra i dedotti comportamenti ed i danni subiti dal correntista in esito agli ordini eseguiti per proprio conto.
La ha reiterato anche in sede di appello l'eccezione di intervenuta prescrizione ex art.2935 Pt_5
c.c. dell'azione risarcitoria/restitutoria con riguardo a tutte le operazioni oggetto di contestazione antecedenti al 4 agosto 2005 ai sensi dell'art.2935 c.c. e quindi, anche con riferimento alla gestione patrimoniale n.514/8663605, essendo trascorsi più di dieci anni tra l'esecuzione delle operazioni oggetto di contestazione ed il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione, costituito, nella fattispecie, dall'invito del 4 agosto 2015 ad aderire al procedimento di mediazione.
Sul punto le eredi hanno sostenuto di aver interrotto il decorso della prescrizione con la Per_1
lettera del 16.06.2011 (doc.5 fasc. di parte attrice).
L'assunto delle appellanti non è condiviso dalla Corte posto che la lettera del 16.11.2011 non può ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione. Per giurisprudenza costante “per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. Ord. n. 279/2024 e tra le tante anche cass.2006 n.25500; Cass.17123/15 e Cass. 15714/2021).
Con la lettera del 16.11.2011 il procuratore della sig.ra dopo aver richiesto la Parte_1
documentazione delle operazioni bancarie effettuate dal defunto si riservava di Persona_1 esperire “tutte le operazioni giudiziali reputate utili, necessarie e/o opportune al fine di ottenere una condanna della banca per violazioni commesse a suo danno, nella qualità, nonché per il riconoscimento e conseguente risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti arrecati”.
Nessuna esplicita formale richiesta di risarcimento danni veniva dunque avanzata dall'erede del defunto Persona_1
In applicazione del su indicato orientamento del giudice di legittimità va quindi dichiarata la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni relativa alla n.514/8663605 accesa dal CP_4
cliente nel 2002 ed estinta in data 26 agosto 2004 in quanto la lettera del 16.11.2011 non costituisce atto idoneo a costituire in mora il debitore e ad interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art.2943 c.c.
7 Con riferimento invece alla n. 514/8746649 non vi è prova delle asserite perdite e del danno CP_4
causato dalla banca per mala gestio in quanto i risultati della gestione patrimoniale sarebbero stati al di sotto del benchmark di rilevamento.
In disparte la questione della mancata allegazione del parametro di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all'andamento del mercato, come rilevato dal giudice di primo grado, va considerata dirimente la circostanza che dalla prima c.t.u. contabile eseguita in questo grado di giudizio è risultato che il sig. ha realizzato con riferimento a detta un risultato Per_1 CP_4 positivo di gestione pari ad € 270.168,55 (pag.36 c.t.u.) sicché non può ritenersi che alcun danno sia stato provocato dalla banca.
Le spese di lite vengono poste a carico della in quanto comunque soccombente in base Pt_5 all'esito finale del giudizio ed al valore del decisum essendo stata condannata la stessa al pagamento della somma di € 31.133,58 oltre rivalutazione ed interessi.
Le spese di c.t,u. vengono definitivamente poste a carico del Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara prescritta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi in Pt_6 relazione alla Gestione patrimoniale n.514/8663605;
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva la domanda di risarcimento dei danni con riferimento alla Gestione patrimoniale n. 514/8746649;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nella qualità di eredi di che si Parte_4 Persona_1 liquidano in € 2.556,00 per spese documentate ed € 10.000,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara
SA UN dichiaratasi anticipataria;
- pone definitivamente le spese delle c.t.u. a carico della Parte_5
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Giudice ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - sezione prima civile - composta dai signori:
1) Dott. Maurizio Petrelli - Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista - Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo - Giudice Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 662 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019 parzialmente definita con sentenza n. 150/2023;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) ed
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ) in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
tutte rappresentate e difese dall'avv. SA UN ed elettivamente domiciliate presso il
[...]
suo studio, in Soleto (LE), alla Via Ospedale Carrozzini n.37, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTI –
E
p. iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Luca Zitiello, Benedetta Musco Carbonaro e Andrea Imbriani, giusta procura a margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Imbriani, in Lecce al V.le M. de Pietro n.11;
- APPELLATO -
All'udienza collegiale del 18.10.2023, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza parziale n.150/2023 della Corte d'appello di Lecce: “Con atto di citazione notificato in data 28/4/2017, Parte_1
, ed , nella Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Persona_1
Lecce, il esponendo che il proprio genitore, Controparte_2 Persona_1
, era titolare presso filiale di Miggiano, di diversi rapporti bancari, in
[...] Parte_5
particolare :
1) in data 25/1/1996, sottoscriveva un contratto di conto corrente contraddistinto con il nr.
514/010/000005-9; 2) sottoscriveva altri contratti di conto corrente di corrispondenza in data 4/8/2003 con il nr. 514/010/000712-6 (cfr. doc. 2 di controparte) ed in data 27/10/2008 con il nr. 1056 (cfr. doc. 3 di controparte); 3) in data 26/3/1999 (cfr. doc. 4 di controparte) sottoscriveva contratto di custodia/amministrazione/servizi d'investimento su strumenti finanziari (operatori non qualificati), in virtù del quale veniva aperto il deposito titoli nr. 514/308144; 4) in data 2/4/2002, sottoscriveva un contratto di gestione patrimoniale "equilibrio", identificato con il nr. 0514/8663605 e coordinata sul conto gestione nr. 514/101/627 (cfr. doc. 5 di controparte); 5) in data 26/3/2003, sottoscriveva altro contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, nonché di negoziazione, in virtù del quale veniva aperto il deposito titoli nr. 514/8708071 (cfr. doc. 6 di controparte); 6) in data 15/6/2004, sottoscriveva altro contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, nonché di negoziazione, in virtù del quale veniva aperto il deposito titoli n. nr. 514/8746649 (cfr. doc. 7 di controparte); 8) in data 15/6/2004, sottoscriveva un contratto di gestione patrimoniale regolato sul deposito titoli nr.
514/8746649 (cfr. doc. 8 di controparte); 9) era titolare altresì delle seguenti gestioni patrimoniali tutte prive di contratto: a. gestione patrimoniale nr. 514/8746649; b. gestione patrimoniale nr.
0514/8577627; c. gestione patrimoniale nr. 05147500351 e d. gestione patrimoniale nr.
05148663087; 10) aveva poi sottoscritto una serie di finanziamenti (cfr. doc. 9 di controparte) erogati mediante accredito sui conti correnti e successivamente prelevati per l'impiego nelle forme di investimento che, il preposto della filiale di Miggiano, suggeriva al cliente;
tutto quanto premesso, instavano acchè il Tribunale adito, volesse con riferimento ai cc/cc n. 5, n. 627, n. 712, n. 1056, n.
638, n. 760, ed a tutti gli altri ai predetti collegati, 1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 117, co.
1 e 3, del T.U.b. la nullità dei rapporti bancari nonché l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione dell'art.1283 c.c., dell'art. 120, co. 2, del T.U.b., come novellato dall'art.1, co. 629, della Legge nr. 147 del 2014, nonché alla delibera CICR del luglio 2000 e, per l'effetto, rideterminare il saldo in estratto conto, con la sola contabilizzazione delle operazioni attive e passive, ovvero di prelevamento e versamento, condannando la banca alla rettifica dei saldi e alla liquidazione delle somme a credito in favore delle odierni istanti, il tutto oltre interessi e rivalutazioni
2 dalla domanda all'effettivo soddisfo;
con riferimento alle operazioni finanziarie 2. accertare e dichiarare la nullità, e/o invalidità, e/o annullamento, e/o inesistenza di tutte le operazioni finanziarie intercorse tra il sig. e la così come descritte in narrativa, per violazione dell'art. Per_1 Parte_5
1322 c.c. in quanto non meritevoli di tutela per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno che, in via prudenziale, si quantifica(va) nelle perdite subite pari ad in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che (sarebbe emerso) in corso in causa;
3. accertare e dichiarare la nullità, e/o invalidità, e/o annullamento, e/o inesistenza di tutte le operazioni finanziarie intercorse tra il sig. e la così come descritte in narrativa, ovvero in subordine il grave Per_1 Parte_5
inadempimento contrattuale dell'istituto di credito nella gestione del complesso rapporto intercorso tra la il sig. per violazione degli artt. 21, e segg. del T.U.f., degli artt. 30 Parte_5 Per_1
e segg. del T.U.F., degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e segg., degli artt. 32 e segg. e degli artt. 35, 36, 37 e
38 e segg. del Regolamento Consob 11522/98, nonché per violazione della normativa primaria e secondaria, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'istituto di credito a restituire le perdite e a risarcire i danni subiti dal sig. , che in via prudenziale si Per_1
quantifica(vano) in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che dovesse emergere in corso in causa;
4. in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'istituto di credito nella gestione del complesso rapporto intercorso tra la il sig. per violazione degli artt. 21, e segg. del Parte_5 Per_1
T.U.F., degli artt. 30 e segg. del T.U.F., degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e segg., degli artt. 32 e segg. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 e segg. del Regolamento 11522/98, nonché per violazione della CP_3
normativa primaria e secondaria, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'istituto di credito a restituire le perdite e a risarcire i danni subiti dal sig. , che in via Per_1
prudenziale si quantifica(vano) in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che dovesse emergere in corso in causa;
5. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare in capo alla banca l'inadempimento all'obbligo di risultato relativo al raggiungimento del benchmark, concordato e dichiarato dalla banca Pt_5
con condanna dello stesso istituto di credito al risarcimento del danno, nella misura della
[...]
perdita subita più il rendimento del benchmark indicato all'investitore al momento dell'investimento, che allo stato si quantifica(va) in euro 843.319,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nel diverso maggiore e/o minore importo che dovesse emergere in corso in causa . Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA, cap e accessori come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il chiedendo, in via preliminare - Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione
3 proposta dalle eredi , con riferimento alla gestione patrimoniale 2002/2004, nonché ai tre Per_1
presunti e neppure documentati rapporti indicati con i numeri 05148577627, 05147500351 e
05148663087, ed a tutte le operazioni disposte nell'ambito della gestione patrimoniale 2004/2006 disposte prima del 4 agosto 2005, per intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dalle eredi
, relativamente ai presunti illegittimi addebiti disposti sui conti correnti oggetto di causa Per_1
prima del 4 agosto 2005, per intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità di tutte le domande proposte dalle eredi , Per_1
per indeterminatezza, astrattezza e genericità delle stesse;
nel merito, - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;
con vittoria delle spese legali oltre accessori come per legge.
Depositate memorie ex art. 183, co. 6, cpc, il Tribunale, ritenendo che non potessero essere accolte le richieste attoree di c.t.u. tecnico contabile e di prova per testi, con sentenza n.1899/2019 del
4/6/2019, notificata il 6/6/2019, rigettava le domande di parte attrice e dichiarava integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
In primis, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le domande nuove proposte con le memorie ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c., non avendo le attrici, con l'atto di citazione, invocato la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi, con riferimento ai contratti di
“gestione patrimoniale” e di “custodia e amministrazione” per la presunta violazione dell'art.117, co.4, TUB, né quella di nullità per omessa indicazione dello ius poenitendi.
Respingeva, inoltre, l'eccezione di nullità dei contratti bancari, essendo - per giurisprudenza costante
- sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, ed infine, rilevava come, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice, circa l'asserita gravità dell'inadempimento dell'istituto di credito, quest'ultimo avesse provato di avere, per mezzo dei propri operatori, fornito al cliente tutte le informazioni dovute, riguardo alle operazioni patrimoniali e finanziarie eseguite per suo conto.
Avverso la predetta pronuncia, le germane , nella qualità in atti, interponevano appello con Per_1 atto di citazione notificato il 6/6/2019, chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado.
Costituendosi, il in persona del l.r.p.t., resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto, Parte_5
con vittoria di spese ed onorari.
Con ordinanza in data 11/12/2019, il Collegio con riferimento alle istanze istruttorie formulate dalle appellanti in prime cure (II memorie ex art. 183 cpc) e reiterate in questo grado;
– quanto alla richiesta di prova per testi – rilevava che l'espletamento del mezzo istruttorio richiesto non appariva necessario
4 ai fini della decisione, in relazione ai motivi di appello dedotti, vertendo la prova orale (prova testimoniale diretta) su circostanze inconferenti ai fini del decidere in relazione all'oggetto della domanda o, comunque, su circostanze che sono e/o devono essere provate solo in via documentale;
- quanto alla richiesta di ordine di esibizione - considerata la più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civile sez. VI, 08/02/2019, n.3875) secondo cui “l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a fini meramente esplorativi. Tuttavia, nel caso in cui non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione. In ragione dei contenuti propri della norma del T.U.B. il correntista ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale”- rilevava, con riferimento alla documentazione inerente i rapporti di ed i depositi di custodia ed amministrazione dei servizi di investimento (cui non si CP_4 applica l'art. 119 TUB), che parte appellante ebbe a richiedere, già prima dell'avvio del giudizio, detta documentazione alla banca sicché, sotto tale profilo la istanza istruttoria – non meramente esplorativa- (poteva) essere accolta;
ritenuto, pertanto – impregiudicata la eccezione di prescrizione di una parte della pretesa reiterata dalla banca appellata – accoglieva la richiesta di disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della banca appellata di tutta la documentazione relativa ai rapporti facenti capo ad , oggetto di contestazione, e segnatamente: A) La Persona_1
documentazione, consistente negli estratti conto o comunque in altri atti a questi equipollenti, relativa ai seguenti rapporti ed a quelli a questi collegati: 1) C/c n. 514/101/5; 2) c/c n. 514/010/627; 3) c/c n.
514/010/712; 4) c/c n. 514/010/ 1056; B) Contratto quadro delle seguenti relativi rendiconti: CP_4
1) n. 514/8663605 accesa in data 22.3.2002 ed estinta in data 2004; 2) n. 514/8746649 CP_4 CP_4
accesa in data 15.6.2004 ed estinta in data 29.5.2006; C) Rendiconto e situazione patrimoniale dei seguenti depositi di custodia amministrazione servizi di investimento: 1) N. 514/308144; 2) N. 514/
8708071; 3) N. 514/ 86446649.
Con successiva ordinanza in data 9/7/2020, vista la documentazione depositata dalla banca in adempimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c., disposto con la precedente ordinanza, la Corte rilevava come, ai fini del decidere, fosse necessario disporre una c.t.u., che utilizzando la predetta documentazione a) determinasse il saldo dei seguenti conti correnti n. 514/101/5; n. 514/010/627; n.
514/010/712; e n. 514/010/ 1056, tenendo conto della nullità delle clausole contrattuali, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, effettuando quindi il conteggio utilizzando gli estratti conto prodotti in atti dalla banca, e, ove questi fossero incompleti, conteggiando separatamente i periodi per il quali sono stati prodotti gli estratti conto, ed effettuando un raccordo –
5 pari alla differenza dei saldi da estratto conto prima e dopo l'interruzione - per i periodi per i quali nono stati prodotti gli estratti conto ed ottenendo il saldo senza alcuna capitalizzazione;
-b) procedesse anche alla ricostruzione dei rapporti di finanziamento relativamente al contratto quadro delle seguenti e relativi rendiconti (1) n. 514/8663605 - accesa in data 22.3.2002 ed estinta in data CP_4 CP_4
2004; 2) n. 514/8746649 - accesa in data 15.6.2004 ed estinta in data 29.5.2006); -c) nonché CP_4 alla ricostruzione dell'andamento dei depositi di custodia amministrazione e servizi di investimento
( n. 514/308144; n. 514/ 8708071; n. 514/ 86446649).
Cosicché all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza collegiale del 9/2/2022, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con sentenza parziale n.150/2023 la Corte d'appello di Lecce così provvedeva: “- accoglie i primi tre motivi di appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore degli appellanti della complessiva Controparte_1
somma di euro 31.133,58 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rimette, con ordinanza, la causa sul ruolo per la delibazione dell'ultimo motivo di gravame;
- spese al definitivo”.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 7 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Lecce, con riferimento alle sole gestioni patrimoniali n.514/8663605 e n.514/8746649, disponeva procedersi a
CTU integrativa al fine di accertare “quali siano state – con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali – le operazioni di investimento compiute in esecuzione delle due gestioni patrimoniali e, più in dettaglio, se tali operazioni siano o meno conformi – questa volta con riferimento esclusivo al primo contratto – alle indicazioni di dettaglio contenute nella “GESPAT EQUILIBRIO”, fissando per il 23 febbraio 2023 l'udienza per il conferimento dell'incarico al CTU nominato”
Depositata la relazione integrativa, all'udienza del 18.10.2023 la causa veniva nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che resta precluso alla sentenza definitiva di tornare sulle questioni già decise dalla sentenza non definitiva (oggetto di formale riserva di impugnazione innanzi alla corte di cassazione) per cui il prosieguo del giudizio ha un oggetto limitato all'esame dell'ultimo motivo di appello.
Con l'ultimo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza n.1899/2019 del tribunale di Lecce, sostanzialmente nella parte in cui ha ritenuto non provato il grave inadempimento della
6 banca nell'espletamento degli obblighi di informazione e dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza e, conseguentemente, il nesso di causalità tra i dedotti comportamenti ed i danni subiti dal correntista in esito agli ordini eseguiti per proprio conto.
La ha reiterato anche in sede di appello l'eccezione di intervenuta prescrizione ex art.2935 Pt_5
c.c. dell'azione risarcitoria/restitutoria con riguardo a tutte le operazioni oggetto di contestazione antecedenti al 4 agosto 2005 ai sensi dell'art.2935 c.c. e quindi, anche con riferimento alla gestione patrimoniale n.514/8663605, essendo trascorsi più di dieci anni tra l'esecuzione delle operazioni oggetto di contestazione ed il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione, costituito, nella fattispecie, dall'invito del 4 agosto 2015 ad aderire al procedimento di mediazione.
Sul punto le eredi hanno sostenuto di aver interrotto il decorso della prescrizione con la Per_1
lettera del 16.06.2011 (doc.5 fasc. di parte attrice).
L'assunto delle appellanti non è condiviso dalla Corte posto che la lettera del 16.11.2011 non può ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione. Per giurisprudenza costante “per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. Ord. n. 279/2024 e tra le tante anche cass.2006 n.25500; Cass.17123/15 e Cass. 15714/2021).
Con la lettera del 16.11.2011 il procuratore della sig.ra dopo aver richiesto la Parte_1
documentazione delle operazioni bancarie effettuate dal defunto si riservava di Persona_1 esperire “tutte le operazioni giudiziali reputate utili, necessarie e/o opportune al fine di ottenere una condanna della banca per violazioni commesse a suo danno, nella qualità, nonché per il riconoscimento e conseguente risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti arrecati”.
Nessuna esplicita formale richiesta di risarcimento danni veniva dunque avanzata dall'erede del defunto Persona_1
In applicazione del su indicato orientamento del giudice di legittimità va quindi dichiarata la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni relativa alla n.514/8663605 accesa dal CP_4
cliente nel 2002 ed estinta in data 26 agosto 2004 in quanto la lettera del 16.11.2011 non costituisce atto idoneo a costituire in mora il debitore e ad interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art.2943 c.c.
7 Con riferimento invece alla n. 514/8746649 non vi è prova delle asserite perdite e del danno CP_4
causato dalla banca per mala gestio in quanto i risultati della gestione patrimoniale sarebbero stati al di sotto del benchmark di rilevamento.
In disparte la questione della mancata allegazione del parametro di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all'andamento del mercato, come rilevato dal giudice di primo grado, va considerata dirimente la circostanza che dalla prima c.t.u. contabile eseguita in questo grado di giudizio è risultato che il sig. ha realizzato con riferimento a detta un risultato Per_1 CP_4 positivo di gestione pari ad € 270.168,55 (pag.36 c.t.u.) sicché non può ritenersi che alcun danno sia stato provocato dalla banca.
Le spese di lite vengono poste a carico della in quanto comunque soccombente in base Pt_5 all'esito finale del giudizio ed al valore del decisum essendo stata condannata la stessa al pagamento della somma di € 31.133,58 oltre rivalutazione ed interessi.
Le spese di c.t,u. vengono definitivamente poste a carico del Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara prescritta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi in Pt_6 relazione alla Gestione patrimoniale n.514/8663605;
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva la domanda di risarcimento dei danni con riferimento alla Gestione patrimoniale n. 514/8746649;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nella qualità di eredi di che si Parte_4 Persona_1 liquidano in € 2.556,00 per spese documentate ed € 10.000,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara
SA UN dichiaratasi anticipataria;
- pone definitivamente le spese delle c.t.u. a carico della Parte_5
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Giudice ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
8