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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2785/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Manzoni n. 27, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Faccio ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Azario n.3, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina C.F._2 Faccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Azario n.3, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“a) confermare il regime di affidamento condiviso dei figli minori , nata a [...] il Persona_1 25 aprile 2011 e , nato a [...] l'[...]; Persona_2 b) in considerazione:
- delle abitudini dei bambini e della opportunità di mantenerle quanto più possibile invariate;
- della gestione dei figli omologata con la separazione;
- dell'opportunità di consentire ai bambini di trascorrere il loro tempo con i genitori in egual misura, confermare il collocamento alternato dei medesimi secondo le tempistiche che verranno di volta in volta stabilite tra i genitori, in base agli impegni di ognuno e alle esigenze dei figli, in modo da garantire ai minori equilibrio e serenità; c) ai soli fini fiscali, stante l'accordo di entrambi i genitori, stabilire che i figli manterranno la residenza presso l'abitazione della madre;
d) disporre che in base al collocamento paritario, il padre e la madre si impegnano a sostenere personalmente le spese ordinarie di mantenimento relative ai figli nei periodi di rispettiva permanenza, escludendo così la previsione di un assegno di mantenimento. e) Disporre che ogni genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate confermando quindi sul punto l'accordo già raggiunto in sede di separazione:
1 1. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Tickets sanitari;
2. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Farmaci particolari;
3. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. Gite scolastiche senza pernottamento;
d. Trasporto pubblico;
e. Mensa – buoni pasto;
4. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. Corsi di specializzazione;
c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso sia la sede universitario che in affitto;
f. Materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisto ad inizio anno scolastico);
5. Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. Viaggi e vacanze;
c. Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
d. Abbigliamento e calzature.
6. Con impegno al rimborso, una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa.
7. L'assegno unico per i figli verrà diviso al 50% tra i genitori. g- Stabilire che in relazione al tempo che i figli trascorreranno con i genitori, i medesimi potranno coinvolgere la propria famiglia di origine e/o eventuali terzi soggetti dai medesimi delegati. h- Come risulta dal documento 13, il sig. è intestatario, per diritto di piena Parte_1 proprietà, dell'immobile sito nel Comune di Vespolate (NO) e censito al foglio 23, particella 37 sub. 5, graffata alla particella 352 sub. 1 disposta su due livelli fuori terra (PT + P1). Inoltre il sig. è intestatario, per la quota di 1/2 indivisa con la sig.ra , Pt_1 Controparte_1 dell'unità al piano terra censita nel comune di Vespolate (NO) al foglio 23, particella 37 sub. 4 graffata alla particella 351 sub.
1. Le odierne parti ricorrenti confermano quindi quanto già concordato in sede di separazione e quindi concordano nel procedere, nel momento in cui le medesime avranno la possibilità economica per affrontare le necessarie spese tecniche e professionali -e comunque entro e non oltre quattro anni dal provvedimento di omologa della separazione (termine comunque modificabile in accordo tra le parti)- con tutto quanto necessario al fine di intestare l'intero immobile al piano terra alla sig.ra
2 , compresa la porzione contornata in rosso della particella 37/5 (particella evidenziata in CP_1 rosso nel documento doc. 14 che si produce). Nello specifico, l'accordo delle parti è meglio descritto dalla allegata relazione tecnica di cui al doc. 13. i- Come si ricava dal doc. 13 che si produce ovvero dalla relazione del tecnico richiesta dalla odierne parti ricorrenti, al fine di procedere con l'operazione descritta al precedente punto h del presente atto, saranno necessari interventi tecnico professionali (per frazionamenti, fusioni, e per l'intervento di un Notaio): gli odierni ricorrenti concordano quindi di affrontare al 50% ciascuno le spese che si renderanno necessarie per tali interventi dei professionisti e per gli oneri dovuti in conseguenza delle citate operazioni. Nello specifico, in relazione alle spese tecniche, le parti concordano di dividere al 50% tra loro le spese tecniche relative alle parti comuni: le spese relative alle singole unità immobiliari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, innalzamento muri, ecc.) saranno invece affrontate integralmente dal proprietario dell'unità immobiliare oggetto di lavori. l- La cessione della porzione di immobile e della quota di immobile (meglio specificate dal doc. 13 e dal precedente punto h del presente atto) alla sig.ra sarà a costo zero per Controparte_1 quest'ultima: non viene infatti stabilito alcun prezzo di vendita poiché detta cessione viene concordata nell'ambito della definizione dei rapporti economici tra le parti e quindi tiene conto anche di ciò che è ulteriormente previsto dal presente atto nell'ambito degli accordi legati allo scioglimento del matrimonio che riprendono quanto già concordato in sede di separazione. m- Le odierne parti ricorrenti, in accordo tra loro, stabiliscono che, qualora la sig.ra Controparte_1
, dopo essere divenuta esclusiva proprietaria dell'immobile al piano terreno come meglio
[...] descritto ai precedenti punti del presente atto, dovesse decidere di vendere o concedere in locazione detto immobile, il 50% del ricavato della vendita o della locazione dovrà essere accreditato su due conti correnti/libretti (o altri strumenti) intestati ai minori ed . Per_1 Per_2 n- Per le necessità del nucleo familiare, nel corso del tempo le parti hanno acceso diversi finanziamenti e un mutuo che, dopo varie rinegoziazioni, oggi si possono così riassumere e per i quali le parti si sono accordate come di seguito indicato: mutuo intestato a con rata mensile pari, ad oggi, a euro 368,89 (con tasso Controparte_1 variabile): la rata mensile continuerà ad essere versata dalla sig.ra fino Controparte_1 all'estinzione del debito e rispettando le scadenze delle rate stesse;
finanziamento Findomestic intestato a con rata mensile di euro 885,50: la Controparte_1 rata mensile continuerà ad essere versata dalla sig.ra fino all'estinzione del Controparte_1 debito e rispettando le scadenze delle rate stesse. o- L'autovettura Ford Ecosport targata FE415BW intestata a continuerà ad essere Parte_1 utilizzata esclusivamente dalla sig.ra che si occuperà quindi di affrontare Controparte_1 tutte le spese ad essa inerenti. p- I Sig.ri e dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di avere Pt_1 CP_1 definito con reciproca soddisfazione ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere.”; Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile il 25.9.2010 in Parte_1 Controparte_1 Vespolate, con atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.3, parte I, anno 2010. Dall'unione coniugale sono nati (il 25.4.2011) ed (il giorno 11.10.2012). Per_1 Per_2 La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal Tribunale di Novara con decreto n. 1008/2023. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1 Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Vespolate in data 25.9.2010 dai signori e atto iscritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n.3, parte I, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito CP_1 Pt_1 del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vespolate (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2785/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Manzoni n. 27, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Faccio ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Azario n.3, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina C.F._2 Faccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Azario n.3, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“a) confermare il regime di affidamento condiviso dei figli minori , nata a [...] il Persona_1 25 aprile 2011 e , nato a [...] l'[...]; Persona_2 b) in considerazione:
- delle abitudini dei bambini e della opportunità di mantenerle quanto più possibile invariate;
- della gestione dei figli omologata con la separazione;
- dell'opportunità di consentire ai bambini di trascorrere il loro tempo con i genitori in egual misura, confermare il collocamento alternato dei medesimi secondo le tempistiche che verranno di volta in volta stabilite tra i genitori, in base agli impegni di ognuno e alle esigenze dei figli, in modo da garantire ai minori equilibrio e serenità; c) ai soli fini fiscali, stante l'accordo di entrambi i genitori, stabilire che i figli manterranno la residenza presso l'abitazione della madre;
d) disporre che in base al collocamento paritario, il padre e la madre si impegnano a sostenere personalmente le spese ordinarie di mantenimento relative ai figli nei periodi di rispettiva permanenza, escludendo così la previsione di un assegno di mantenimento. e) Disporre che ogni genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate confermando quindi sul punto l'accordo già raggiunto in sede di separazione:
1 1. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Tickets sanitari;
2. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Farmaci particolari;
3. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. Gite scolastiche senza pernottamento;
d. Trasporto pubblico;
e. Mensa – buoni pasto;
4. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. Corsi di specializzazione;
c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso sia la sede universitario che in affitto;
f. Materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisto ad inizio anno scolastico);
5. Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. Viaggi e vacanze;
c. Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
d. Abbigliamento e calzature.
6. Con impegno al rimborso, una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa.
7. L'assegno unico per i figli verrà diviso al 50% tra i genitori. g- Stabilire che in relazione al tempo che i figli trascorreranno con i genitori, i medesimi potranno coinvolgere la propria famiglia di origine e/o eventuali terzi soggetti dai medesimi delegati. h- Come risulta dal documento 13, il sig. è intestatario, per diritto di piena Parte_1 proprietà, dell'immobile sito nel Comune di Vespolate (NO) e censito al foglio 23, particella 37 sub. 5, graffata alla particella 352 sub. 1 disposta su due livelli fuori terra (PT + P1). Inoltre il sig. è intestatario, per la quota di 1/2 indivisa con la sig.ra , Pt_1 Controparte_1 dell'unità al piano terra censita nel comune di Vespolate (NO) al foglio 23, particella 37 sub. 4 graffata alla particella 351 sub.
1. Le odierne parti ricorrenti confermano quindi quanto già concordato in sede di separazione e quindi concordano nel procedere, nel momento in cui le medesime avranno la possibilità economica per affrontare le necessarie spese tecniche e professionali -e comunque entro e non oltre quattro anni dal provvedimento di omologa della separazione (termine comunque modificabile in accordo tra le parti)- con tutto quanto necessario al fine di intestare l'intero immobile al piano terra alla sig.ra
2 , compresa la porzione contornata in rosso della particella 37/5 (particella evidenziata in CP_1 rosso nel documento doc. 14 che si produce). Nello specifico, l'accordo delle parti è meglio descritto dalla allegata relazione tecnica di cui al doc. 13. i- Come si ricava dal doc. 13 che si produce ovvero dalla relazione del tecnico richiesta dalla odierne parti ricorrenti, al fine di procedere con l'operazione descritta al precedente punto h del presente atto, saranno necessari interventi tecnico professionali (per frazionamenti, fusioni, e per l'intervento di un Notaio): gli odierni ricorrenti concordano quindi di affrontare al 50% ciascuno le spese che si renderanno necessarie per tali interventi dei professionisti e per gli oneri dovuti in conseguenza delle citate operazioni. Nello specifico, in relazione alle spese tecniche, le parti concordano di dividere al 50% tra loro le spese tecniche relative alle parti comuni: le spese relative alle singole unità immobiliari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, innalzamento muri, ecc.) saranno invece affrontate integralmente dal proprietario dell'unità immobiliare oggetto di lavori. l- La cessione della porzione di immobile e della quota di immobile (meglio specificate dal doc. 13 e dal precedente punto h del presente atto) alla sig.ra sarà a costo zero per Controparte_1 quest'ultima: non viene infatti stabilito alcun prezzo di vendita poiché detta cessione viene concordata nell'ambito della definizione dei rapporti economici tra le parti e quindi tiene conto anche di ciò che è ulteriormente previsto dal presente atto nell'ambito degli accordi legati allo scioglimento del matrimonio che riprendono quanto già concordato in sede di separazione. m- Le odierne parti ricorrenti, in accordo tra loro, stabiliscono che, qualora la sig.ra Controparte_1
, dopo essere divenuta esclusiva proprietaria dell'immobile al piano terreno come meglio
[...] descritto ai precedenti punti del presente atto, dovesse decidere di vendere o concedere in locazione detto immobile, il 50% del ricavato della vendita o della locazione dovrà essere accreditato su due conti correnti/libretti (o altri strumenti) intestati ai minori ed . Per_1 Per_2 n- Per le necessità del nucleo familiare, nel corso del tempo le parti hanno acceso diversi finanziamenti e un mutuo che, dopo varie rinegoziazioni, oggi si possono così riassumere e per i quali le parti si sono accordate come di seguito indicato: mutuo intestato a con rata mensile pari, ad oggi, a euro 368,89 (con tasso Controparte_1 variabile): la rata mensile continuerà ad essere versata dalla sig.ra fino Controparte_1 all'estinzione del debito e rispettando le scadenze delle rate stesse;
finanziamento Findomestic intestato a con rata mensile di euro 885,50: la Controparte_1 rata mensile continuerà ad essere versata dalla sig.ra fino all'estinzione del Controparte_1 debito e rispettando le scadenze delle rate stesse. o- L'autovettura Ford Ecosport targata FE415BW intestata a continuerà ad essere Parte_1 utilizzata esclusivamente dalla sig.ra che si occuperà quindi di affrontare Controparte_1 tutte le spese ad essa inerenti. p- I Sig.ri e dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di avere Pt_1 CP_1 definito con reciproca soddisfazione ogni ulteriore rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere.”; Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile il 25.9.2010 in Parte_1 Controparte_1 Vespolate, con atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.3, parte I, anno 2010. Dall'unione coniugale sono nati (il 25.4.2011) ed (il giorno 11.10.2012). Per_1 Per_2 La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato dal Tribunale di Novara con decreto n. 1008/2023. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1 Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Vespolate in data 25.9.2010 dai signori e atto iscritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n.3, parte I, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito CP_1 Pt_1 del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vespolate (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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