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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 108-1/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Giudice
Dr. Paola Mureddu Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. 108-1/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. STEFANO MATTII Parte_1
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO Controparte_1
NASCIMBENI
APPELLATO
Controparte_2
[...]
Parte_2
APPELLATI ha emesso la seguente
ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal TRIBUNALE di FERMO in data 20.12.2024 - avente ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - proposta dall'appellante;
Pagina 1 RILEVATO
- che la provvisoria esecutività della sentenza ex art. 282 c.p.c. - quale anticipazione degli effetti della decisione definitiva - e la possibilità di sua sospensione (ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) presuppongono una decisione di condanna suscettibile di esecuzione forzata;
- che la sentenza impugnata non contiene condanna (della parte appellante) se non alla refusione delle spese processuali;
- che l'art. 283 c.p.c. - così come riformulato dal D.Lvo 149/22 - prevede che il giudice d'appello sospende l'esecuzione della sentenza gravata “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile”;
- che i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado devono desumersi dall'esame cumulativo dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest'ultimo non ravvisabile per il solo pregiudizio costituito dall'esecuzione della sentenza da parte del soccombente o dalla paventata difficoltà di recupero delle somme di denaro eventualmente pagate;
- che, in ogni caso, considerata la qualità della parte appellata non appare sussistente il concreto rischio - per l'appellante - di non poter ripetere le somme eventualmente corrisposte, in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
- che non è, pertanto, ravvisabile la gravità del pregiudizio e tale carenza non risulta compensata - nella sommaria delibazione propria del presente giudizio - da una valutazione di evidente erroneità della sentenza impugnata, tenuto conto che sarà necessario vagliare con particolare attenzione le ragioni dell'appellante in relazione ai motivi su cui è stata fondata la sentenza di primo grado;
- che, conseguentemente, la richiesta di sospensione va respinta;
P.Q.M.
Pagina 2 Respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, 5.3.2025
Il Presidente
Dr. Guido Federico
Pagina 3
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Giudice
Dr. Paola Mureddu Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. 108-1/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. STEFANO MATTII Parte_1
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO Controparte_1
NASCIMBENI
APPELLATO
Controparte_2
[...]
Parte_2
APPELLATI ha emesso la seguente
ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal TRIBUNALE di FERMO in data 20.12.2024 - avente ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - proposta dall'appellante;
Pagina 1 RILEVATO
- che la provvisoria esecutività della sentenza ex art. 282 c.p.c. - quale anticipazione degli effetti della decisione definitiva - e la possibilità di sua sospensione (ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) presuppongono una decisione di condanna suscettibile di esecuzione forzata;
- che la sentenza impugnata non contiene condanna (della parte appellante) se non alla refusione delle spese processuali;
- che l'art. 283 c.p.c. - così come riformulato dal D.Lvo 149/22 - prevede che il giudice d'appello sospende l'esecuzione della sentenza gravata “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile”;
- che i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado devono desumersi dall'esame cumulativo dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest'ultimo non ravvisabile per il solo pregiudizio costituito dall'esecuzione della sentenza da parte del soccombente o dalla paventata difficoltà di recupero delle somme di denaro eventualmente pagate;
- che, in ogni caso, considerata la qualità della parte appellata non appare sussistente il concreto rischio - per l'appellante - di non poter ripetere le somme eventualmente corrisposte, in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
- che non è, pertanto, ravvisabile la gravità del pregiudizio e tale carenza non risulta compensata - nella sommaria delibazione propria del presente giudizio - da una valutazione di evidente erroneità della sentenza impugnata, tenuto conto che sarà necessario vagliare con particolare attenzione le ragioni dell'appellante in relazione ai motivi su cui è stata fondata la sentenza di primo grado;
- che, conseguentemente, la richiesta di sospensione va respinta;
P.Q.M.
Pagina 2 Respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, 5.3.2025
Il Presidente
Dr. Guido Federico
Pagina 3