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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Marinella Laudani Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1874 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
società rappresentante per la gestione dei Parte_1 sinistri , in persona del Procuratore speciale, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo appellante
CONTRO con il patrocinio dell'avv. MARRETTA GABRIELE Controparte_1
FICANO IO appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, come di seguito precisate: - dichiarare rinunciato il primo motivo di appello;
- in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, rigettare la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale per danno c.d. morale, indi rideterminare l'ammontare del risarcimento dovuto dagli allora convenuti e condannare il a restituire ad le somme ricevute in più CP_1 Pt_1 rispetto a quanto effettivamente liquidato all'esito del presente giudizio, oltre interessi sino al soddisfo e spese legali del presente grado;
- respingere, in ogni caso, l'avversa richiesta di condanna di ex art. 96 c.p.c., siccome pretestuosa Pt_1 ed infondata, per i motivi esposti.»
Conclusioni per l'appellato: « si insiste nella conferma della sentenza di primo grado, con il rigetto delle domande tutte di controparte perché infondate sia in fatto che in diritto. Si chiede, altresì, condannare la , Controparte_2 società rappresentante per la gestione dei sinistri , in persona del Procuratore Parte_2 speciale al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in ragione del grave contegno assunto da controparte nell'avere volutamente ingenerato confusione circa l'omessa notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado giudizio, ad una somma non inferiore ad € 10.000,00, con vittoria di spese e compenso unico del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. »
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
subentrata a a seguito del trasferimento di azienda avvenuto il 1°
[...] CP_3 gennaio 2019, ha proposto appello avverso la sentenza n. 3677/2019 del Tribunale di
Palermo, pubblicata il 25 luglio 2019, con cui è stato riconosciuto a il Controparte_1
risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale del 9 luglio 2015, che ha coinvolto: il veicolo Volkswagen Golf targato DH784XD, di proprietà e condotto da CA
IO; il velocipede di proprietà di Controparte_1
La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale per danno morale. Inoltre, ha richiesto la rideterminazione dell'ammontare del risarcimento dovuto dagli allora convenuti e la condanna di alla restituzione delle somme percepite in eccesso Controparte_1
rispetto a quanto effettivamente liquidato all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi fino al soddisfo e alle spese legali di questo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza n. Controparte_1
3677/2019 del Tribunale di Palermo, compresa la quantificazione del danno morale. Ha sostenuto che il giudice di prime cure ha correttamente applicato le norme di riferimento, conformandosi alla giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 2 maggio
2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, si rileva che la società appellante ha rinunciato al primo motivo di impugnazione, con cui censurava la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 101
c.p.c. In particolare, lamentava l'omessa verifica della nullità o inesistenza della notifica della citazione nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e il mancato ordine di rinnovazione per la regolarizzazione del contraddittorio.
Tale rinuncia è ammissibile, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui: "La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto,
2 implicando una valutazione tecnica sulle modalità di esercizio dell'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, restando sottratta alla disciplina dell'art. 390 c.p.c. sulla rinuncia al ricorso". (Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 414 del 13/01/2021).
Di conseguenza, tale motivo di doglianza non deve essere esaminato.
Esame del secondo motivo di gravame
Con il secondo motivo di appello, la società appellante contesta la decisione del Tribunale, ritenendola erronea nella parte in cui ha riconosciuto la personalizzazione del danno non patrimoniale.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha violato il principio secondo cui il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in autonome sottocategorie con liquidazioni distinte. Le Tabelle di Milano, adottate per la liquidazione del danno, già considerano: il pregiudizio derivante dalla lesione in sé; i pregiudizi morali ed esistenziali ordinariamente connessi alla lesione. Un aumento dei valori tabellari è consentito solo in presenza di pregiudizi morali o esistenziali eccezionali, ulteriori rispetto a quelli standard. Tuttavia, nel caso di specie, l'attore non ha né allegato né provato l'esistenza di pregiudizi aggiuntivi, avendo fatto riferimento esclusivamente a conseguenze ordinarie della lesione.
Il motivo è fondato.
Entrambe le parti non contestano:
l'attribuzione della responsabilità del sinistro;
le conclusioni del CTU, che ha accertato un'invalidità permanente del 12%, un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, e un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 50% e di
30 giorni al 35%.
La contestazione verte unicamente sulla personalizzazione del danno, che la parte appellante ritiene non dovesse essere riconosciuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del risarcimento per danno alla salute può avvenire solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, tali da
3 giustificare un aumento rispetto ai valori standard previsti dalle tabelle (Cass. n.
7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. n.
28988/2019).
Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato un incremento del 25% sul valore tabellare di €
37.640,00 per l'invalidità permanente, comprensiva del danno morale.
Tuttavia, tale personalizzazione non risulta giustificata. Il CTU ha infatti evidenziato che: ha riportato una frattura del terzo medio diafisario dell'omero sinistro, Controparte_1 con un trauma di media energia lesiva, ma senza lesioni vascolo-nervose; la frattura ha portato a pseudoartrosi, condizione permanente solo se il paziente non si sottopone a trattamento chirurgico, che potrebbe ridurre il danno biologico residuo del 50%; il danno biologico è stato quantificato in misura del 12%, già tenendo conto delle complicanze post- traumatiche.
Poiché il CTU ha già considerato tutti i postumi e le conseguenze nella quantificazione del danno biologico, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere un'ulteriore maggiorazione a titolo di personalizzazione.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata, con conseguente rigetto della domanda di personalizzazione del danno. Il risarcimento va pertanto quantificato nell'importo complessivo di € 35.744,00, comprensivo di inabilità temporanea e spese mediche documentate, a cui si aggiungono gli interessi compensativi. Questi ultimi devono essere calcolati devalutando l'importo liquidato alla data del sinistro e applicando gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, per un totale di € 3.665,89.
Di conseguenza, il danno complessivo ammonta a € 39.409,89, su cui dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia fino all'effettivo saldo.
L'appellato va quindi condannato alla restituzione della somma eccedente, avendo la compagnia di assicurazioni già corrisposto quanto liquidato nella sentenza di primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio sono compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 restano a carico della compagnia di assicurazioni appellante. Tali spese vengono liquidate in €
6.500,00 per il primo grado di giudizio e in € 9.500,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Da tali
4 importi dovrà essere detratta la somma già versata dalla compagnia di assicurazioni per il primo grado di giudizio, pari a € 11.303,02.
Le spese di CTU restano a carico della compagnia di assicurazione e di CA IO, in quanto relative all'accertamento del danno determinato dal CTU che non è stato contestato in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1. In accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in riforma della Sentenza n. 3677/2019 pubblicata il 25.07.2019, rigetta la domanda di personalizzazione del danno e ridetermina il risarcimento complessivo nella somma di €
39.409,89, oltre interessi, condannando l'appellato alla restituzione dell'eccedenza già corrispostagli dall'appellante.
2. Compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio per 1/3 e condanna
[...]
e CA IO, in solido tra di loro, al pagamento dei Parte_1 restanti 2/3, che liquida nell'intero in € 6.500,00 per il primo grado e in € 9.500,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da cui detrarre la somma per spese legali liquidata nella sentenza di primo grado e già corrisposta per € 11.303,02, con distrazione a favore dell'avvocato Gabriele Marretta;
3. lascia a carico della e di CA IO le Parte_1 spese di CTU liquidate nel primo grado di giudizio.
4. dispone il recupero dell'imposta di registro da prenotare a debito a carico di
[...]
e di CA IO. Parte_1
Così deciso in Palermo il 13/03/2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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