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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21107/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 14/5/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(El Salvador) il 15/01/1980, rappresentata e difesa dall'avv. TICOZZELLI PATRIZIA MARIA con studio in VIA G. PARINI, 9 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1962 , rappresentato e difeso dall'avv. PIZZI MAURIZIO con studio in VIA LEPETIT, 19
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.6.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Pronunci la separazione persone dei predetti coniugi;
-Pronunci ed addebiti la separazione al marito per le violenze ed umiliazioni e vessazioni perpetrate in danno alla moglie e le condotte contrarie allo statuto familiare che hanno irrimediabilmente provocato la crisi familiare;
-Ponga a carico del Sig. un contributo mensile per il mantenimento del figlio Controparte_1 nella misura di € 200,00, o comunque, in quella misura maggiore o minore, Persona_1 ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat (Foi), oltre alle spese straordinarie da corrispondersi nella misura del 50% secondo disciplinare del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamato;
-Affidi il figlio in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso di Persona_1 lei rimettendo alla stessa tutte decisioni per il figlio;
riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e rilascio dei documenti necessari per i rinnovi dei permessi di soggiorno, passaporti nonché ogni documento ritenuto necessario inerente alla sua grave patologia (autismo);
- Rigetti tutte le istanze e conclusioni rassegante da controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
- Con più ampia riserva di formulare conclusioni e repliche con termine per il deposito di memoria conclusionale e replica ex art. 190 c.p.c.”
Per : Controparte_1
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] ; Parte_1
2) Rigettare la richiesta formulata dalla signora di affidamento esclusivo del figlio Parte_1 minore e per l'effetto disporre l'affido condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, Sig.ri e con collocamento prevalente Parte_2 Pt_1 presso la madre, rimettendo a entrambi i genitori congiuntamente le decisioni, tutte, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza del figlio e comunque onerando i servizi della prosecuzione degli incarichi ai medesimi conferiti.
3) Accertate le condizioni reddituali dei coniugi, la capacità economica e lavorativa degli stessi, respingere la domanda volta alla corresponsione del contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio,
nella misura pari ad Euro 200,00 poiché non equa e porre a carico Persona_1 dell'odierno resistente la corresponsione della somma pari ad € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
4) Addebitare la separazione alla signora per aver la stessa Parte_1 abbandonato la casa coniugale in aperta violazione degli obblighi di coabitazione e assistenza familiare derivanti dal rapporto di coniugio e per aver intrapreso un'azione volta alla completa alienazione parentale della figura paterna;
In ogni caso Con vittoria delle spese, diritti e onorari oltre oneri come per Legge con il favore della distrazione al procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in LO ON (Mi), iscritto nel registro dello Stato Civile anno 2019 n. 71 P. 1; dall'unione è nato il [...] a [...] il figlio Persona_1 con ricorso depositato il 30.5.2025, ha chiesto la Parte_1 separazione con addebito della responsabilità al marito, l'affidamento super esclusivo del figlio minore il divieto di espatrio del minore ed un contributo al di lui mantenimento da Persona_1 parte del padre in misura non inferiore ad € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano,
a sostegno delle sue domande narrava, descrivendo diversi episodi, di una vita coniugale costellata da continue violenze, fisiche e morali, peraltro assistite dal minore, causate dal frequente stato di alterazione del marito dedito all'alcool, inizialmente non denunziate per paura non essendo regolare in Italia e per le minacce del marito che pertanto la portavano a subire;
evidenziava che solo con l'aiuto delle figlie, nate da una precedente relazione e già grandi , ha trovato il coraggio nel 2022 di denunziare il marito ed allontanarsi dalla casa coniugale,
a seguito di tale circostanziata denunzia al marito era stato imposto il divieto di avvicinamento a lei ed al figlio minore ma, avendo paura di una violazione, per maggiore tutela della sua integrità e di quella di si sarebbe trasferita a vivere a RA – cosa poi fatta dopo il deposito del CP_1 ricorso – dove poteva contare sull'aiuto costante di una sorella e di una rete amicale di sostegno, anche per la gestione del bambino affetto da disturbi cognitivi e ritardi della sfera dell'apprendimento in fase di indagine da parte della neuropsichiatria di LO ON;
evidenziava di avere sempre lavorato come badante e pertanto di non avere bisogno di alcun sostegno economico per sé mentre chiedeva un contributo economico per il mantenimento del minore seppur nella limitata misura di cui in domanda, anche in considerazione della scarsa propensione al lavoro da parte del resistente, che a causa del suo carattere, reperiva esclusivamente occupazioni part – time che perdeva frequentemente, fissata con decreto la comparizione personale delle parti, con comparsa del 6.10.2022 si costituiva il resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava integralmente gli assunti della moglie, negava di essere alcolizzato, di aver mai perpetrato violenza sulla ricorrente descrivendo la loro relazione come turbolenta e fatta da reciproche aggressioni fisiche e verbali;
accusava la
[...] di aver sempre sfruttato la sua posizione di immigrato regolare in Italia per ottenere a sua Pt_1 volta il permesso di soggiorno e che per tale ragione non aveva mai voluto mettere fine alla relazione;
negava di essere poco dedito al lavoro ed, anzi, affermava di averne uno stabile come colf da anni;
contestava la sua inidoneità genitoriale, affermando di essere sempre stato un padre presente, collaborativo e sinceramente legato al figlio che era capace di accudire e con il quale più della madre trascorreva momenti ludici;
chiedeva quindi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e, pur non volendosi esimere dal versamento di un assegno perequativo per il suo mantenimento, chiedeva venisse contenuto in € 100,00 mensili in considerazione dei suo scarsi guadagni;
all'udienza presidenziale del 11.10.2022, svoltasi con la modalità da remoto, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e preso atto dello stato del procedimento penale a carico del resistente, della vigenza del divieto di avvicinamento a moglie e figlio – che lo stesso affermava di non vedere da circa 9 mesi – e dell'avvenuto trasferimento della ricorrente a RA, affidava il minore in via super esclusiva alla madre e presso di lei in RA lo collocava stabilmente, incaricava i Servizi Sociali del comune di
RA in collaborazione con i Servizi Sociali di LO ON, luogo di residenza del padre, di prendere in carico la situazione del nucleo familiare e del minore, di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulla attuale situazione del minore, di verificare la possibilità di regolamentare gli incontri fra il padre ed il figlio minore, in Spazio Neutro con modalità protetta nel rispetto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicata al convenuto con ordinanza del GIP di Milano e, anche in caso di revoca della misura cautelare, valutato l'esclusivo interesse del minore e le sue condizioni psicofisiche, segnalando in ogni caso ed immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore, e disponendo il deposito di una relazione di aggiornamento in un termine assegnato, poneva a carico del padre per il mantenimento del minore il versamento di un assegno in misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 2.3.2023, assegnando alle parti i termini di legge per la costituzione in fase istruttoria,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 16.10.2022, nei termini assegnati le parti depositavano memoria integrativa e comparsa di costituzione, ribadendo le domande già formulate in fase presidenziale e i servizi sociali incaricati una prima relazione sul nucleo familiare con nulla osta alla ripresa dei rapporti padre figlio in spazio neutro osservati e monitorati, all'udienza di prima comparizione innanzi all'Istruttore, svoltasi sempre da remoto, le parti davano atto degli interventi predisposti dai servizi incaricati, del rinvio a giudizio del resistente, lamentando nel contempo la ricorrente il mancato rispetto degli obblighi economici da parte del padre;
quindi parte ricorrente chiedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc e parte resistente si rimetteva sul punto al Giudice che li concedeva, nel contempo confermando tutti gli incarichi ai servizi sociali rispettivamente competenti per territorio già delegati e disponendo il deposito di una relazione di aggiornamento, rinviando per l'esame della stessa e delle richieste istruttorie delle parti all'udienza del 5.10.2023, poi d'ufficio dal giudice nelle more subentrato nel ruolo all'udienza del 7.11.2023 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nei termini concessi il solo resistente depositava memorie ex art. 183VI c. cpc che tuttavia non contenevano istanze istruttorie, i servizi le relazioni di aggiornamento ed entrambe le parti le note sostitutive dell'udienza, tuttavia il G.I. con l'ordinanza del 7.11.2023, rilevato il mancato deposito da parte della NPI di RA degli esiti degli esami ed accertamenti disposti sul minore
, rinviava per l'acquisizione al 10.1.2024 - poi d'ufficio al 31.1.2024 e su istanza motivata CP_1 di parte al 18.4.2024, all'udienza indicata la difesa di parte ricorrente chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni ma il il G.I. ritenendo necessari ulteriori approfondimenti da parte dei servizi, soprattutto della NPI che avrebbe dovuto prendere in carico il minore, anche per eventuale ricovero, rinviava all'11 .
6.2024 e, a detta udienza, ritenuto necessario accertare se il minore fosse stato effettivamente preso in carico dall' territorialmente competente ed acquisire, in caso di riscontro positivo, CP_2 relazione relativo a detto incarico, disponeva che i Servizi sociali di RA accertassero la presa in carico del minore presso territorialmente competente ed in caso Persona_1 CP_2 depositassero relazione relativa a detto incarico entro un termine assegnato ovvero rappresentassero differenti richieste relative al deposito della relazione, quindi rinviava la causa ai sensi dell' art 127 ter cpc al 15.10.2024, nel termine concesso i servizi sociali di RA comunicavano che il minore risultava ancora essere in lista d'attesa da parte della NPI per il ricovero a scopo valutativo e le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza - la ricorrente nelle stesse evidenziando la condanna del resistente ad anni 4 di reclusione oltre che alla provvisionale di risarcimento dei danni e il resistente lamentando la mancata attivazione dello spazio neutro – quindi il G.I. rinviava ancora al 25.2.2025 per la necessaria acquisizione degli esiti valutativi della NPI, udienza alla quale non essendo ancora pervenuti tali esisti ma reputando necessaria l'attivazione dello spazio neutro per la ripresa dei rapporti padre figli ormai da troppo tempo interrotti, disponeva in tal senso e rinviava al 14.5.2025 concedendo termine ai servizi sino al 7.5.2025 per il deposito di una relazione sull'andamento degli stessi, depositate le chieste relazioni, all'udienza del 14.5.2025, svoltasi innanzi al G.I. nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio, parte ricorrente evidenziava la conferma in appello della pena a carico del resistente e della misura cautelare, nonché il risultato della
NPI sulla scorta del quale non veniva considerata opportuna la ripresa dei rapporti padre figlio neanche in spazio neutro e chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni;
parte resistente insisteva per la ripresa degli incontri seppur in spazio neutro o in subordine quanto meno in un sostegno alla genitorialità, quindi su invito del il G.I. le parti precisavano le conclusioni – riportate in epigrafe - come da note scritte depositate in data 7.5.2025, nulla opponendo alla concessione di termini ridotti per il deposito degli atti conclusivi del giudizio,
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione di gg. 30 per il deposito di comparsa conclusionale e gg.20 per repliche, depositate le quali la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Le parti non hanno infatti articolato mezzi istruttori ed il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sia in relazione alla domanda di addebito sia, soprattutto, sulla responsabilità genitoriale in considerazione delle numerosissime relazioni dei servizi sociali e specialistici versate in atti. Quanto agli aspetti economici è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte, la condanna penale del resistente e la conferma del divieto di avvicinamento e moglie e figlio, pertanto ancora vigente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151,
1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito
Le parti hanno, entrambe, istato affinché la separazione venisse addebitata all'altro.
La ricorrente ha diffusamente motivato la sua richiesta sulla scorta delle plurime violenze subite dal marito, da cui è scaturito il procedimento penale nel quale egli è stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di 4 anni di reclusione, con pena accessoria del divieto di avvicinamento alla moglie ed al figlio già confermata in Appello che ha solo ridotto a 3 anni e 5 mesi tuttavia per l'esclusione del reato di mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento del minore, fattispecie che nulla ha a che fare con il profilo violenza.
Il resistente, che si ostina pervicacemente a negare ogni suo agito e continua a non rendersi conto della gravità dei suoi comportamenti, come più volte anche sottolineato dai servizi sociali e specialistici che lo hanno preso in carico, attribuisce la fine del matrimonio all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale che asserisce immotivato.
Appare evidente che la domanda della ricorrente vada pacificamente accolta e quella del resistente altrettanto pacificamente rigettata.
La è di certo vittima di violenza e non è sufficiente per escludere tale profilo Parte_1 la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di appello. E' infatti indubbio che a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento sufficiente a determinare l'addebito, posto che la sola circostanza dell'assoluzione o, prima ancora, che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile.
Inoltre, la pronunzia di addebito può anche discendere da un unico, singolo episodio – e persino se perpetrato all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
Pur essendovi in atti esclusivamente i dispositivi delle sentenze citate, dalla lettura della dell'ordinanza del GIP di applicazione della misura cautelare emerge in maniera inequivocabile la molteplicità di episodi aggressivi e violenti, comprese minacce di morte, di cui è stata vittima la ricorrente, confermati dai numerosi soggetti escussi a S.I.T.
Tale stato di cose fa, contestualmente, escludere che sia stato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale a determinare la crisi del matrimonio, essendo tale allontanamento l'unica via che la aveva per sottrarre se stessa e soprattutto il figlio, da quella condizione di Parte_1 paura e di indubbia criticità per l'incolumità fisica e morale causata dai comportamenti del marito, all'interno di una unione altamente compromessa dai soli, inaccettabili comportamenti del CP_3
[...]
La responsabilità genitoriale
Esclusa ogni, perdurante, possibilità di affidamento condiviso del minore, in considerazione degli agiti paterni e delle misure cautelari ancora confermate, il Collegio evidenzia che fin dall'ordinanza presidenziale il minore è stato affidato in via “super – esclusiva” alla Persona_1 madre che ha dato dimostrazione di essere in grado di gestirlo, anche con l'aiuto delle sue figlie maggiori e di crescerlo pur affrontando le molteplici difficoltà nascenti dalla condizione in cui versa il minore, la cui diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2 è ormai acclarata (cfr rel. del
19.3.2025 )
La piena capacità genitoriale materna non è mai stata messa in dubbio dagli operatori dei servizi sociali e specialistici che hanno negli anni affiancato ed osservato il nucleo familiare e, pertanto, tale forma di affidamento va pacificamente confermata.
La condizione giuridica paterna e quella della sfera psichica del minore determinano il
Collegio, in accoglimento delle conclusioni dei servizi sociali e specialistici di RA (competenti per la madre ed il bambino) di concerto con quelli di LO ON (competenti per il padre ) di totale esclusione, almeno allo stato, degli incontri padre – figlio. La frequentazione del col bambino si sono infatti interrotte dal momento CP_3 dell'allontanamento della diade madre figlio dalla casa familiare, e non sono mai stati ripristinati dai servizi inizialmente sol perché fattivamente impediti dalla vigente misura del divieto di avvicinamento.
A tale già di per sé tranciante motivazione, si aggiunge oggi quella altrettanto condivisibile rappresentata dai servizi sociali di RA nella relazione del 24.4.2025 che, preso atto della diagnosi della Neuropsichiatria infantile a seguito di valutazione di e precisamente della Persona_1 sussistenza di un “Disturbo dello spettro autistico di livello secondo in bambino con disabilità intellettiva di grado moderato e difficoltà a comunicative e linguistiche di apprendimento”, non ritengono opportuno favorire la ripresa dei contatti col padre per il fondato timore di interrompere il buon esito del percorso riabilitativo in essere con l'introduzione di una variabile pacificamente traumatica.
Pertanto, il Collegio conferma, allo stato, la sospensione degli incontri padre che Pt_3 potranno essere gradualmente ripristinati esclusivamente in caso di diversa e motivata valutazione da parte dei servizi sociali e specialistici di RA e LO ON rispettivamente competenti in base alla residenza della diade madre/figlio e del padre - ai quali viene mantenuta un'attività di stretto monitoraggio e sostegno del nucleo familiare - tenuto conto esclusivamente del benessere psico – fisico e dell'interesse del minore e sempre che la condizione giuridica del padre lo consenta.
Le condizioni economiche
Le determinazioni del Tribunale in ordine all'affidamento ed al collocamento del minore, al quale riesce anche a garantire una certa stabilità economica grazie alla sua attività lavorativa influiscono in maniera pregnante anche sull'aspetto economico. La ricorrente, invero, ha il totale carico di accudimento e di gestione del minore. Fortunatamente ha un'attività lavorativa stabile come colf/badante con guadagni mensili medi di circa € 1.200,00 che le consentono una certa serenità economica nel quotidiano, cui si aggiunge l'indennità di frequenza che percepisce per la patologia del bambino.
Ciò però non esime il padre dal dover contribuire al suo mantenimento, in conformità al disposto dell'art. 337 cc ter e dei parametri in esso individuati.
La condizione economica del resistente è molto nebulosa. Egli, invero, nel riscorso introduttivo,
e quando ciò gli serviva per dimostrare di essere un marito ed un padre esemplare ha testualmente affermato “il Sig. non soltanto svolge la propria attività ordinaria come colf ma, per di CP_1 più, durante l'estate e durante le vacanze pasquali e natalizie spesso si reca presso alcune strutture
- ove organizza progetti sport-handicap - al fine di prestare Controparte_4 la propria attività di Operatore Socio Assistenziale per diversamente abili, come è sempre avvenuto negli ultimi anni “ con evidenti guadagni documentati, salvo poi negare nei successivi scritti difensivi di avere possibilità di versare più di € 100,00 mensili per il mantenimento del figlio.
E' di tutta evidenza la scarna documentazione fiscale versata in atti non sia attendibile e che il resistente, che ha piena capacità lavorativa e che, attualmente, non versa ancora in stato di detenzione, possa certamente continuare a versare la somma estremamente contenuta di € 200,00 già disposta dal presidente ed oggi richiesta, in conferma dalla ricorrente.
Peraltro, ritiene il collegio che proprio per la peculiarità della situazione, per l'assoluta assenza di contatti tra le parti e per il vigente divieto di avvicinamento a moglie e figlio, diventi difficile, se non impossibile, da gestire il meccanismo di concertazione delle spese straordinarie poste a carico dei genitori in misura percentuale. Per tale ragione appare più opportuno prevedere un assegno perequativo al mantenimento di onnicomprensivo, che si reputa congruo stabilire in € Persona_1
300,00 mensili.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà richiesto ed interamente trattenuto dalla madre affidataria.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza del resistente in ordine alle ulteriore domande , le spese del giudizio quantificate come da dispositivo vengono integralmente poste a carico del CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio civile in LO ON (Mi), iscritto nel registro dello Stato Civile anno 2019 n. 71
P. 1;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione della sentenza al Comune di Milano e al Comune di Cagliari, ove pure il matrimonio è stato trascritto;
3.Addebita la separazione ex art. 151 cc. Comma II al marito
4.FI il figlio minore nato a Milano il [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione sita in RA, via e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il/la figlio/a relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre/madre di vigilanza.
5.Sospende allo stato gli incontri padre – figlio
6.Dispone che i servizi sociali di RA, di concerto con quelli di LO ON, mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore
7.Dispone che i servizi sociali e specialistici indicati, proseguano negli interventi di supporto socio- educativo anche domiciliari e negli interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro- psichiatrico per il minore;
8. Dispone che i servizi sociali e specialistici indicati proseguano negli interventi di supporto alla genitorialità, nonché di supporto psicologico e/o psicoterapeutico per il padre e, ove ritenuto necessario o richiesto, per la madre.
9. Dispone che i servizi sociali e specialistici indicati favoriscano la graduale ripresa dei rapporti padre figlio esclusivamente all'esito di positivo esito del percorso predisposto per il padre e soltanto ove ciò reputato conforme all'interesse del minore e sempre che non sia impedito dalle disposizioni del Giudice penale;
10. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata e con decorrenza dal mese di Agosto 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma onnicomprensiva di € 300 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, prima rivalutazione agosto 2026
11. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla ricorrente, madre affidataria.
12. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso nulla camera di consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano il 23.7.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 14/5/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(El Salvador) il 15/01/1980, rappresentata e difesa dall'avv. TICOZZELLI PATRIZIA MARIA con studio in VIA G. PARINI, 9 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1962 , rappresentato e difeso dall'avv. PIZZI MAURIZIO con studio in VIA LEPETIT, 19
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.6.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Pronunci la separazione persone dei predetti coniugi;
-Pronunci ed addebiti la separazione al marito per le violenze ed umiliazioni e vessazioni perpetrate in danno alla moglie e le condotte contrarie allo statuto familiare che hanno irrimediabilmente provocato la crisi familiare;
-Ponga a carico del Sig. un contributo mensile per il mantenimento del figlio Controparte_1 nella misura di € 200,00, o comunque, in quella misura maggiore o minore, Persona_1 ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità e da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat (Foi), oltre alle spese straordinarie da corrispondersi nella misura del 50% secondo disciplinare del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamato;
-Affidi il figlio in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso di Persona_1 lei rimettendo alla stessa tutte decisioni per il figlio;
riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e rilascio dei documenti necessari per i rinnovi dei permessi di soggiorno, passaporti nonché ogni documento ritenuto necessario inerente alla sua grave patologia (autismo);
- Rigetti tutte le istanze e conclusioni rassegante da controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
- Con più ampia riserva di formulare conclusioni e repliche con termine per il deposito di memoria conclusionale e replica ex art. 190 c.p.c.”
Per : Controparte_1
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] ; Parte_1
2) Rigettare la richiesta formulata dalla signora di affidamento esclusivo del figlio Parte_1 minore e per l'effetto disporre l'affido condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, Sig.ri e con collocamento prevalente Parte_2 Pt_1 presso la madre, rimettendo a entrambi i genitori congiuntamente le decisioni, tutte, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza del figlio e comunque onerando i servizi della prosecuzione degli incarichi ai medesimi conferiti.
3) Accertate le condizioni reddituali dei coniugi, la capacità economica e lavorativa degli stessi, respingere la domanda volta alla corresponsione del contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio,
nella misura pari ad Euro 200,00 poiché non equa e porre a carico Persona_1 dell'odierno resistente la corresponsione della somma pari ad € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
4) Addebitare la separazione alla signora per aver la stessa Parte_1 abbandonato la casa coniugale in aperta violazione degli obblighi di coabitazione e assistenza familiare derivanti dal rapporto di coniugio e per aver intrapreso un'azione volta alla completa alienazione parentale della figura paterna;
In ogni caso Con vittoria delle spese, diritti e onorari oltre oneri come per Legge con il favore della distrazione al procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in LO ON (Mi), iscritto nel registro dello Stato Civile anno 2019 n. 71 P. 1; dall'unione è nato il [...] a [...] il figlio Persona_1 con ricorso depositato il 30.5.2025, ha chiesto la Parte_1 separazione con addebito della responsabilità al marito, l'affidamento super esclusivo del figlio minore il divieto di espatrio del minore ed un contributo al di lui mantenimento da Persona_1 parte del padre in misura non inferiore ad € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano,
a sostegno delle sue domande narrava, descrivendo diversi episodi, di una vita coniugale costellata da continue violenze, fisiche e morali, peraltro assistite dal minore, causate dal frequente stato di alterazione del marito dedito all'alcool, inizialmente non denunziate per paura non essendo regolare in Italia e per le minacce del marito che pertanto la portavano a subire;
evidenziava che solo con l'aiuto delle figlie, nate da una precedente relazione e già grandi , ha trovato il coraggio nel 2022 di denunziare il marito ed allontanarsi dalla casa coniugale,
a seguito di tale circostanziata denunzia al marito era stato imposto il divieto di avvicinamento a lei ed al figlio minore ma, avendo paura di una violazione, per maggiore tutela della sua integrità e di quella di si sarebbe trasferita a vivere a RA – cosa poi fatta dopo il deposito del CP_1 ricorso – dove poteva contare sull'aiuto costante di una sorella e di una rete amicale di sostegno, anche per la gestione del bambino affetto da disturbi cognitivi e ritardi della sfera dell'apprendimento in fase di indagine da parte della neuropsichiatria di LO ON;
evidenziava di avere sempre lavorato come badante e pertanto di non avere bisogno di alcun sostegno economico per sé mentre chiedeva un contributo economico per il mantenimento del minore seppur nella limitata misura di cui in domanda, anche in considerazione della scarsa propensione al lavoro da parte del resistente, che a causa del suo carattere, reperiva esclusivamente occupazioni part – time che perdeva frequentemente, fissata con decreto la comparizione personale delle parti, con comparsa del 6.10.2022 si costituiva il resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava integralmente gli assunti della moglie, negava di essere alcolizzato, di aver mai perpetrato violenza sulla ricorrente descrivendo la loro relazione come turbolenta e fatta da reciproche aggressioni fisiche e verbali;
accusava la
[...] di aver sempre sfruttato la sua posizione di immigrato regolare in Italia per ottenere a sua Pt_1 volta il permesso di soggiorno e che per tale ragione non aveva mai voluto mettere fine alla relazione;
negava di essere poco dedito al lavoro ed, anzi, affermava di averne uno stabile come colf da anni;
contestava la sua inidoneità genitoriale, affermando di essere sempre stato un padre presente, collaborativo e sinceramente legato al figlio che era capace di accudire e con il quale più della madre trascorreva momenti ludici;
chiedeva quindi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e, pur non volendosi esimere dal versamento di un assegno perequativo per il suo mantenimento, chiedeva venisse contenuto in € 100,00 mensili in considerazione dei suo scarsi guadagni;
all'udienza presidenziale del 11.10.2022, svoltasi con la modalità da remoto, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e preso atto dello stato del procedimento penale a carico del resistente, della vigenza del divieto di avvicinamento a moglie e figlio – che lo stesso affermava di non vedere da circa 9 mesi – e dell'avvenuto trasferimento della ricorrente a RA, affidava il minore in via super esclusiva alla madre e presso di lei in RA lo collocava stabilmente, incaricava i Servizi Sociali del comune di
RA in collaborazione con i Servizi Sociali di LO ON, luogo di residenza del padre, di prendere in carico la situazione del nucleo familiare e del minore, di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare e sulla attuale situazione del minore, di verificare la possibilità di regolamentare gli incontri fra il padre ed il figlio minore, in Spazio Neutro con modalità protetta nel rispetto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicata al convenuto con ordinanza del GIP di Milano e, anche in caso di revoca della misura cautelare, valutato l'esclusivo interesse del minore e le sue condizioni psicofisiche, segnalando in ogni caso ed immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore, e disponendo il deposito di una relazione di aggiornamento in un termine assegnato, poneva a carico del padre per il mantenimento del minore il versamento di un assegno in misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 2.3.2023, assegnando alle parti i termini di legge per la costituzione in fase istruttoria,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 16.10.2022, nei termini assegnati le parti depositavano memoria integrativa e comparsa di costituzione, ribadendo le domande già formulate in fase presidenziale e i servizi sociali incaricati una prima relazione sul nucleo familiare con nulla osta alla ripresa dei rapporti padre figlio in spazio neutro osservati e monitorati, all'udienza di prima comparizione innanzi all'Istruttore, svoltasi sempre da remoto, le parti davano atto degli interventi predisposti dai servizi incaricati, del rinvio a giudizio del resistente, lamentando nel contempo la ricorrente il mancato rispetto degli obblighi economici da parte del padre;
quindi parte ricorrente chiedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc e parte resistente si rimetteva sul punto al Giudice che li concedeva, nel contempo confermando tutti gli incarichi ai servizi sociali rispettivamente competenti per territorio già delegati e disponendo il deposito di una relazione di aggiornamento, rinviando per l'esame della stessa e delle richieste istruttorie delle parti all'udienza del 5.10.2023, poi d'ufficio dal giudice nelle more subentrato nel ruolo all'udienza del 7.11.2023 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nei termini concessi il solo resistente depositava memorie ex art. 183VI c. cpc che tuttavia non contenevano istanze istruttorie, i servizi le relazioni di aggiornamento ed entrambe le parti le note sostitutive dell'udienza, tuttavia il G.I. con l'ordinanza del 7.11.2023, rilevato il mancato deposito da parte della NPI di RA degli esiti degli esami ed accertamenti disposti sul minore
, rinviava per l'acquisizione al 10.1.2024 - poi d'ufficio al 31.1.2024 e su istanza motivata CP_1 di parte al 18.4.2024, all'udienza indicata la difesa di parte ricorrente chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni ma il il G.I. ritenendo necessari ulteriori approfondimenti da parte dei servizi, soprattutto della NPI che avrebbe dovuto prendere in carico il minore, anche per eventuale ricovero, rinviava all'11 .
6.2024 e, a detta udienza, ritenuto necessario accertare se il minore fosse stato effettivamente preso in carico dall' territorialmente competente ed acquisire, in caso di riscontro positivo, CP_2 relazione relativo a detto incarico, disponeva che i Servizi sociali di RA accertassero la presa in carico del minore presso territorialmente competente ed in caso Persona_1 CP_2 depositassero relazione relativa a detto incarico entro un termine assegnato ovvero rappresentassero differenti richieste relative al deposito della relazione, quindi rinviava la causa ai sensi dell' art 127 ter cpc al 15.10.2024, nel termine concesso i servizi sociali di RA comunicavano che il minore risultava ancora essere in lista d'attesa da parte della NPI per il ricovero a scopo valutativo e le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza - la ricorrente nelle stesse evidenziando la condanna del resistente ad anni 4 di reclusione oltre che alla provvisionale di risarcimento dei danni e il resistente lamentando la mancata attivazione dello spazio neutro – quindi il G.I. rinviava ancora al 25.2.2025 per la necessaria acquisizione degli esiti valutativi della NPI, udienza alla quale non essendo ancora pervenuti tali esisti ma reputando necessaria l'attivazione dello spazio neutro per la ripresa dei rapporti padre figli ormai da troppo tempo interrotti, disponeva in tal senso e rinviava al 14.5.2025 concedendo termine ai servizi sino al 7.5.2025 per il deposito di una relazione sull'andamento degli stessi, depositate le chieste relazioni, all'udienza del 14.5.2025, svoltasi innanzi al G.I. nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio, parte ricorrente evidenziava la conferma in appello della pena a carico del resistente e della misura cautelare, nonché il risultato della
NPI sulla scorta del quale non veniva considerata opportuna la ripresa dei rapporti padre figlio neanche in spazio neutro e chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni;
parte resistente insisteva per la ripresa degli incontri seppur in spazio neutro o in subordine quanto meno in un sostegno alla genitorialità, quindi su invito del il G.I. le parti precisavano le conclusioni – riportate in epigrafe - come da note scritte depositate in data 7.5.2025, nulla opponendo alla concessione di termini ridotti per il deposito degli atti conclusivi del giudizio,
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione di gg. 30 per il deposito di comparsa conclusionale e gg.20 per repliche, depositate le quali la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Le parti non hanno infatti articolato mezzi istruttori ed il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sia in relazione alla domanda di addebito sia, soprattutto, sulla responsabilità genitoriale in considerazione delle numerosissime relazioni dei servizi sociali e specialistici versate in atti. Quanto agli aspetti economici è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte, la condanna penale del resistente e la conferma del divieto di avvicinamento e moglie e figlio, pertanto ancora vigente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151,
1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito
Le parti hanno, entrambe, istato affinché la separazione venisse addebitata all'altro.
La ricorrente ha diffusamente motivato la sua richiesta sulla scorta delle plurime violenze subite dal marito, da cui è scaturito il procedimento penale nel quale egli è stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di 4 anni di reclusione, con pena accessoria del divieto di avvicinamento alla moglie ed al figlio già confermata in Appello che ha solo ridotto a 3 anni e 5 mesi tuttavia per l'esclusione del reato di mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento del minore, fattispecie che nulla ha a che fare con il profilo violenza.
Il resistente, che si ostina pervicacemente a negare ogni suo agito e continua a non rendersi conto della gravità dei suoi comportamenti, come più volte anche sottolineato dai servizi sociali e specialistici che lo hanno preso in carico, attribuisce la fine del matrimonio all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale che asserisce immotivato.
Appare evidente che la domanda della ricorrente vada pacificamente accolta e quella del resistente altrettanto pacificamente rigettata.
La è di certo vittima di violenza e non è sufficiente per escludere tale profilo Parte_1 la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di appello. E' infatti indubbio che a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento sufficiente a determinare l'addebito, posto che la sola circostanza dell'assoluzione o, prima ancora, che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile.
Inoltre, la pronunzia di addebito può anche discendere da un unico, singolo episodio – e persino se perpetrato all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
Pur essendovi in atti esclusivamente i dispositivi delle sentenze citate, dalla lettura della dell'ordinanza del GIP di applicazione della misura cautelare emerge in maniera inequivocabile la molteplicità di episodi aggressivi e violenti, comprese minacce di morte, di cui è stata vittima la ricorrente, confermati dai numerosi soggetti escussi a S.I.T.
Tale stato di cose fa, contestualmente, escludere che sia stato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale a determinare la crisi del matrimonio, essendo tale allontanamento l'unica via che la aveva per sottrarre se stessa e soprattutto il figlio, da quella condizione di Parte_1 paura e di indubbia criticità per l'incolumità fisica e morale causata dai comportamenti del marito, all'interno di una unione altamente compromessa dai soli, inaccettabili comportamenti del CP_3
[...]
La responsabilità genitoriale
Esclusa ogni, perdurante, possibilità di affidamento condiviso del minore, in considerazione degli agiti paterni e delle misure cautelari ancora confermate, il Collegio evidenzia che fin dall'ordinanza presidenziale il minore è stato affidato in via “super – esclusiva” alla Persona_1 madre che ha dato dimostrazione di essere in grado di gestirlo, anche con l'aiuto delle sue figlie maggiori e di crescerlo pur affrontando le molteplici difficoltà nascenti dalla condizione in cui versa il minore, la cui diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2 è ormai acclarata (cfr rel. del
19.3.2025 )
La piena capacità genitoriale materna non è mai stata messa in dubbio dagli operatori dei servizi sociali e specialistici che hanno negli anni affiancato ed osservato il nucleo familiare e, pertanto, tale forma di affidamento va pacificamente confermata.
La condizione giuridica paterna e quella della sfera psichica del minore determinano il
Collegio, in accoglimento delle conclusioni dei servizi sociali e specialistici di RA (competenti per la madre ed il bambino) di concerto con quelli di LO ON (competenti per il padre ) di totale esclusione, almeno allo stato, degli incontri padre – figlio. La frequentazione del col bambino si sono infatti interrotte dal momento CP_3 dell'allontanamento della diade madre figlio dalla casa familiare, e non sono mai stati ripristinati dai servizi inizialmente sol perché fattivamente impediti dalla vigente misura del divieto di avvicinamento.
A tale già di per sé tranciante motivazione, si aggiunge oggi quella altrettanto condivisibile rappresentata dai servizi sociali di RA nella relazione del 24.4.2025 che, preso atto della diagnosi della Neuropsichiatria infantile a seguito di valutazione di e precisamente della Persona_1 sussistenza di un “Disturbo dello spettro autistico di livello secondo in bambino con disabilità intellettiva di grado moderato e difficoltà a comunicative e linguistiche di apprendimento”, non ritengono opportuno favorire la ripresa dei contatti col padre per il fondato timore di interrompere il buon esito del percorso riabilitativo in essere con l'introduzione di una variabile pacificamente traumatica.
Pertanto, il Collegio conferma, allo stato, la sospensione degli incontri padre che Pt_3 potranno essere gradualmente ripristinati esclusivamente in caso di diversa e motivata valutazione da parte dei servizi sociali e specialistici di RA e LO ON rispettivamente competenti in base alla residenza della diade madre/figlio e del padre - ai quali viene mantenuta un'attività di stretto monitoraggio e sostegno del nucleo familiare - tenuto conto esclusivamente del benessere psico – fisico e dell'interesse del minore e sempre che la condizione giuridica del padre lo consenta.
Le condizioni economiche
Le determinazioni del Tribunale in ordine all'affidamento ed al collocamento del minore, al quale riesce anche a garantire una certa stabilità economica grazie alla sua attività lavorativa influiscono in maniera pregnante anche sull'aspetto economico. La ricorrente, invero, ha il totale carico di accudimento e di gestione del minore. Fortunatamente ha un'attività lavorativa stabile come colf/badante con guadagni mensili medi di circa € 1.200,00 che le consentono una certa serenità economica nel quotidiano, cui si aggiunge l'indennità di frequenza che percepisce per la patologia del bambino.
Ciò però non esime il padre dal dover contribuire al suo mantenimento, in conformità al disposto dell'art. 337 cc ter e dei parametri in esso individuati.
La condizione economica del resistente è molto nebulosa. Egli, invero, nel riscorso introduttivo,
e quando ciò gli serviva per dimostrare di essere un marito ed un padre esemplare ha testualmente affermato “il Sig. non soltanto svolge la propria attività ordinaria come colf ma, per di CP_1 più, durante l'estate e durante le vacanze pasquali e natalizie spesso si reca presso alcune strutture
- ove organizza progetti sport-handicap - al fine di prestare Controparte_4 la propria attività di Operatore Socio Assistenziale per diversamente abili, come è sempre avvenuto negli ultimi anni “ con evidenti guadagni documentati, salvo poi negare nei successivi scritti difensivi di avere possibilità di versare più di € 100,00 mensili per il mantenimento del figlio.
E' di tutta evidenza la scarna documentazione fiscale versata in atti non sia attendibile e che il resistente, che ha piena capacità lavorativa e che, attualmente, non versa ancora in stato di detenzione, possa certamente continuare a versare la somma estremamente contenuta di € 200,00 già disposta dal presidente ed oggi richiesta, in conferma dalla ricorrente.
Peraltro, ritiene il collegio che proprio per la peculiarità della situazione, per l'assoluta assenza di contatti tra le parti e per il vigente divieto di avvicinamento a moglie e figlio, diventi difficile, se non impossibile, da gestire il meccanismo di concertazione delle spese straordinarie poste a carico dei genitori in misura percentuale. Per tale ragione appare più opportuno prevedere un assegno perequativo al mantenimento di onnicomprensivo, che si reputa congruo stabilire in € Persona_1
300,00 mensili.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà richiesto ed interamente trattenuto dalla madre affidataria.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status e la soccombenza del resistente in ordine alle ulteriore domande , le spese del giudizio quantificate come da dispositivo vengono integralmente poste a carico del CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio civile in LO ON (Mi), iscritto nel registro dello Stato Civile anno 2019 n. 71
P. 1;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione della sentenza al Comune di Milano e al Comune di Cagliari, ove pure il matrimonio è stato trascritto;
3.Addebita la separazione ex art. 151 cc. Comma II al marito
4.FI il figlio minore nato a Milano il [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione sita in RA, via e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il/la figlio/a relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre/madre di vigilanza.
5.Sospende allo stato gli incontri padre – figlio
6.Dispone che i servizi sociali di RA, di concerto con quelli di LO ON, mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore
7.Dispone che i servizi sociali e specialistici indicati, proseguano negli interventi di supporto socio- educativo anche domiciliari e negli interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro- psichiatrico per il minore;
8. Dispone che i servizi sociali e specialistici indicati proseguano negli interventi di supporto alla genitorialità, nonché di supporto psicologico e/o psicoterapeutico per il padre e, ove ritenuto necessario o richiesto, per la madre.
9. Dispone che i servizi sociali e specialistici indicati favoriscano la graduale ripresa dei rapporti padre figlio esclusivamente all'esito di positivo esito del percorso predisposto per il padre e soltanto ove ciò reputato conforme all'interesse del minore e sempre che non sia impedito dalle disposizioni del Giudice penale;
10. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata e con decorrenza dal mese di Agosto 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma onnicomprensiva di € 300 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, prima rivalutazione agosto 2026
11. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla ricorrente, madre affidataria.
12. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso nulla camera di consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano il 23.7.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai