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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 856/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Davide Capizzello Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 856/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ragusa, C.so Vittorio Veneto n. 165, C.F._1
presso lo studio dell'avv. SCHININA' RICCARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Aragona (AG), Via C.A. Dalla Chiesa n. C.F._2
48, presso lo studio dell'avv. CARAMAZZA GERLANDINA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 1910/2023, pronunciata dal Tribunale di CP_1
Ragusa in data 22.12.2023.
L'appellante ha anzitutto esposto che dall'unione sono nati i figli , il Persona_1
9.5.2012, , il 31.3.2014, e , il 10.5.2015. Persona_2 Persona_3
Ha esposto che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
con addebito a suo carico, rigettando la domanda di addebito da lui formulata nei confronti dell'odierna appellata, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la odierna appellata, alla quale ha assegnato la casa coniugale,
e ha posto a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è
stata riconosciuta a suo carico la addebitabilità della separazione, ritenendo che sia stata erroneamente valorizzata la dichiarazione resa dalla teste allorquando ha Testimone_1
riferito in udienza di aver assistito ad episodi in cui l'appellante ha insultato l'appellata, episodi a suo dire smentiti dagli altri testi, e ha contestato il contenuto delle registrazioni telefoniche prodotte in giudizio, a suo dire oggetto di interpolazioni e di errate traduzioni dal dialetto alla lingua italiana, lamentando infine che non sono state valorizzate le dichiarazioni dei testi in ordine a presunte condotte aggressive dell'appellata nei suoi confronti.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui
è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, e ha chiesto, attesa la reciproca
2 soccombenza in ordine alla domanda di addebito, di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio , chiedendo preliminarmente di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, e nel merito di rigettare i motivi di appello.
Va preliminarmente rilevato che i motivi di appello appaiono ammissibili poiché formulati in maniera tale da soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, apparendo idonei a contrastare l'argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado: l'appellante ha, infatti,
proposto motivazioni dettagliate e precise che incidono sulla base giuridica della decisione impugnata.
Nel merito, il primo motivo di appello appare infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione resa dalle teste madre Testimone_1
dell'appellata, all'udienza del 28.2.2018: nello specifico, la teste ha riferito di aver visto l'appellante aggredire verbalmente l'appellata anche in presenza di altre persone, di aver assistito in data 23.3.2014 ad un episodio in cui l'appellante insultava l'appellata e buttava giù
nel giardino una porta (la teste ha riferito che all'epoca si era trasferita presso l'abitazione delle parti per assistere la figlia in gravidanza), di aver notato in data 7.9.2014 alcuni lividi e graffi al braccio sinistro della figlia, di aver assistito in genere a litigi tra le parti, e di aver assistito ad un episodio in cui l'appellante ha cercato di investire l'appellata per mezzo della sua automobile.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l'odierna appellata ha prodotto la trascrizione di alcune telefonate intercorse con l'appellante, alcune delle quali contenenti ingiurie nei confronti dell'appellata di rilevante gravità.
Va anzitutto rilevato che la trascrizione delle dette telefonate è stata prodotta attraverso deposito di un cd-rom da parte dell'odierna appellata in data 10.2.2017, come da autorizzazione del Giudice del 7.2.2017.
L'appellante, nella prima difesa utile, ovvero nel contesto della memoria ex art. 183 c. VI n.
3 alcunchè in ordine a siffatta produzione e al contenuto della stessa;
nella memoria ex art. 183 c.
VI n. 3 c.p.c. del 6.3.2017, l'appellante ha lamentato il contenuto delle trascrizioni, della relativa trasposizione in lingua italiana e di eventuali elementi di disturbo, ma in sostanza non ha contestato il contenuto delle stesse, con riferimento alle affermazioni e alle offese attribuite allo stesso.
Correttamente il Tribunale ha considerato che l'appellante non ha contestato in modo specifico e dettagliato le registrazioni depositate dall'appellata (si v. il verbale dell'udienza del
26.6.2017), tanto è vero che non ha disconosciuto la sua voce e la riconducibilità delle parole registrate a sé stesso, né ha contestato che le conversazioni siano realmente avvenute;
inoltre, la doglianza in ordine a presunte interpolazioni e ad errate traduzioni dal dialetto alla lingua italiana, se da un lato appaiono generiche, dall'altro lato non sono oggettivamente volte a contestare la oggettiva gravità del contenuto delle affermazioni stesse.
Nello specifico, il Tribunale ha considerato quanto detto dall'appellante all'appellata,
ovvero, tra le altre affermazioni: “siete una merda in questa famiglia (…), non vi dovete
permettere perché vi sgozzo come questi agnelli e vi appendo a uno a uno”; “Sei puttana, te lo
dico io!” (registrazione del 5.4.2015) e “murrialazza sino all'ultima cannedda di l'ossa
cagnaccia di strada… cagnaccia di strada che sei abituata solo ad abbaiare ai greggi che
passano! Hai capito? Quello siete… questo ormai è assodato capito? Perché sei stata cresciuta
così e lo manifesti in tutti i pori che hai, capito?” (registrazione del 22.9.2015), espressioni che,
nel loro contenuto sostanziale, non sono state neppure contestate dall'appellante.
Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di dichiarare l'addebitabilità della separazione in capo all'appellante, in ragione delle accertate dichiarazioni contenenti violenze verbali ed offese di quest'ultimo nei confronti della moglie.
Orbene, va rammentato che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge
all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la
intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di
4 esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla
comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che
sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono
comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Civ., sez. I, 18.12.2023 n. 35249).
Dal rigetto del primo motivo di appello discende logicamente il rigetto del secondo motivo di appello, apparendo corretta la decisione del Tribunale in ordine alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
Le spese vanno poste a carico dell'appellante, soccombente in giudizio.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta i motivi di appello;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che liquida in Euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., Controparte_1
c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17 Luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 c.p.c. del 13.2.2017, nulla ha rilevato in ordine alla superiore circostanza, né ha contestato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Davide Capizzello Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 856/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ragusa, C.so Vittorio Veneto n. 165, C.F._1
presso lo studio dell'avv. SCHININA' RICCARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Aragona (AG), Via C.A. Dalla Chiesa n. C.F._2
48, presso lo studio dell'avv. CARAMAZZA GERLANDINA, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 1910/2023, pronunciata dal Tribunale di CP_1
Ragusa in data 22.12.2023.
L'appellante ha anzitutto esposto che dall'unione sono nati i figli , il Persona_1
9.5.2012, , il 31.3.2014, e , il 10.5.2015. Persona_2 Persona_3
Ha esposto che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
con addebito a suo carico, rigettando la domanda di addebito da lui formulata nei confronti dell'odierna appellata, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la odierna appellata, alla quale ha assegnato la casa coniugale,
e ha posto a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è
stata riconosciuta a suo carico la addebitabilità della separazione, ritenendo che sia stata erroneamente valorizzata la dichiarazione resa dalla teste allorquando ha Testimone_1
riferito in udienza di aver assistito ad episodi in cui l'appellante ha insultato l'appellata, episodi a suo dire smentiti dagli altri testi, e ha contestato il contenuto delle registrazioni telefoniche prodotte in giudizio, a suo dire oggetto di interpolazioni e di errate traduzioni dal dialetto alla lingua italiana, lamentando infine che non sono state valorizzate le dichiarazioni dei testi in ordine a presunte condotte aggressive dell'appellata nei suoi confronti.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui
è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, e ha chiesto, attesa la reciproca
2 soccombenza in ordine alla domanda di addebito, di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio , chiedendo preliminarmente di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, e nel merito di rigettare i motivi di appello.
Va preliminarmente rilevato che i motivi di appello appaiono ammissibili poiché formulati in maniera tale da soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, apparendo idonei a contrastare l'argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado: l'appellante ha, infatti,
proposto motivazioni dettagliate e precise che incidono sulla base giuridica della decisione impugnata.
Nel merito, il primo motivo di appello appare infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione resa dalle teste madre Testimone_1
dell'appellata, all'udienza del 28.2.2018: nello specifico, la teste ha riferito di aver visto l'appellante aggredire verbalmente l'appellata anche in presenza di altre persone, di aver assistito in data 23.3.2014 ad un episodio in cui l'appellante insultava l'appellata e buttava giù
nel giardino una porta (la teste ha riferito che all'epoca si era trasferita presso l'abitazione delle parti per assistere la figlia in gravidanza), di aver notato in data 7.9.2014 alcuni lividi e graffi al braccio sinistro della figlia, di aver assistito in genere a litigi tra le parti, e di aver assistito ad un episodio in cui l'appellante ha cercato di investire l'appellata per mezzo della sua automobile.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l'odierna appellata ha prodotto la trascrizione di alcune telefonate intercorse con l'appellante, alcune delle quali contenenti ingiurie nei confronti dell'appellata di rilevante gravità.
Va anzitutto rilevato che la trascrizione delle dette telefonate è stata prodotta attraverso deposito di un cd-rom da parte dell'odierna appellata in data 10.2.2017, come da autorizzazione del Giudice del 7.2.2017.
L'appellante, nella prima difesa utile, ovvero nel contesto della memoria ex art. 183 c. VI n.
3 alcunchè in ordine a siffatta produzione e al contenuto della stessa;
nella memoria ex art. 183 c.
VI n. 3 c.p.c. del 6.3.2017, l'appellante ha lamentato il contenuto delle trascrizioni, della relativa trasposizione in lingua italiana e di eventuali elementi di disturbo, ma in sostanza non ha contestato il contenuto delle stesse, con riferimento alle affermazioni e alle offese attribuite allo stesso.
Correttamente il Tribunale ha considerato che l'appellante non ha contestato in modo specifico e dettagliato le registrazioni depositate dall'appellata (si v. il verbale dell'udienza del
26.6.2017), tanto è vero che non ha disconosciuto la sua voce e la riconducibilità delle parole registrate a sé stesso, né ha contestato che le conversazioni siano realmente avvenute;
inoltre, la doglianza in ordine a presunte interpolazioni e ad errate traduzioni dal dialetto alla lingua italiana, se da un lato appaiono generiche, dall'altro lato non sono oggettivamente volte a contestare la oggettiva gravità del contenuto delle affermazioni stesse.
Nello specifico, il Tribunale ha considerato quanto detto dall'appellante all'appellata,
ovvero, tra le altre affermazioni: “siete una merda in questa famiglia (…), non vi dovete
permettere perché vi sgozzo come questi agnelli e vi appendo a uno a uno”; “Sei puttana, te lo
dico io!” (registrazione del 5.4.2015) e “murrialazza sino all'ultima cannedda di l'ossa
cagnaccia di strada… cagnaccia di strada che sei abituata solo ad abbaiare ai greggi che
passano! Hai capito? Quello siete… questo ormai è assodato capito? Perché sei stata cresciuta
così e lo manifesti in tutti i pori che hai, capito?” (registrazione del 22.9.2015), espressioni che,
nel loro contenuto sostanziale, non sono state neppure contestate dall'appellante.
Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di dichiarare l'addebitabilità della separazione in capo all'appellante, in ragione delle accertate dichiarazioni contenenti violenze verbali ed offese di quest'ultimo nei confronti della moglie.
Orbene, va rammentato che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge
all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la
intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di
4 esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla
comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che
sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono
comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Civ., sez. I, 18.12.2023 n. 35249).
Dal rigetto del primo motivo di appello discende logicamente il rigetto del secondo motivo di appello, apparendo corretta la decisione del Tribunale in ordine alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate.
Le spese vanno poste a carico dell'appellante, soccombente in giudizio.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta i motivi di appello;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che liquida in Euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., Controparte_1
c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17 Luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 c.p.c. del 13.2.2017, nulla ha rilevato in ordine alla superiore circostanza, né ha contestato