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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 1344 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to BUCCIERO LUCA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.,
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.01.2025 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 28.04.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità e che, a seguito di visita medica da parte della competente
Commissione medica, era stata riconosciuta invalida all'80% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma
1 L.104/92, senza ottenere tuttavia il riconoscimento della condizione sanitaria legittimante il diritto alla prestazione richiesta indennità di accompagnamento e dello status di handicappato grave;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio nominato, dott. , aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 10/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale
1 obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, la difesa ricorrente nell'indicare i motivi della opposizione, dopo aver trascritto, con il metodo del copia- incolla, le conclusioni rassegnate dal ctu, si è sostanzialmente limitato a contestarle, ritenendo che non rispecchiassero le reali condizioni di salute della Parte_1
In particolare, la difesa di parte istante ha incentrato la sua opposizione sul fatto che la incapacità della ricorrente a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e dunque la erroneità della valutazione del
CTU nella precedente fase di atp si evincerebbe da una certificazione dell'ASL competente, con cui era stata accolta la richiesta di autorizzazione alla prescrizione di sedia a rotelle.
Tuttavia, la prescrizione asl di cui sopra non sostiene adeguatamente la proposta di valutazioni difformi da quelle del ctu formulata dalla parte ricorrente nell'atto di opposizione. Dalla prescrizione di una carrozzina ortopedica non discende in via automatica il riconoscimento della condizione di impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero di bisogno di assistenza continua nel compimento degli atti di vita quotidiani. Tale prescrizione va considerata compatibile anche rispetto alla gestione clinico- riabilitativa, da parte dello specialista Asl , di difficoltà deambulatorie non necessariamente integrate nel loro massimo grado;
non dimostra pertanto in sé e per sé il requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento.
Per il resto la parte opponente non procede ad agganciare le differenti valutazioni che propone alle risultanze di altre certificazioni mediche, specificamente indicate. Il ctu, nell'esame obiettivo, difeso anche in sede di replica alle osservazioni della difesa di parte ricorrente e non contestato nella sua veridicità , ha indicato :
” Tono, forza e trofismo muscolare normali. I cambi di posizione avvengono in autonomia. La deambulazione è autonoma, lenta e con zoppia (al piede destro indossa la molla di Codeville per paralisi del nervo tibiale anteriore destro). Romberg negativo. Mingazzini negativo. Usa i bastoni canadesi per la deambulazione. Essa
è in grado di spogliarsi e rivestirsi da sola. Si siede e si alza dalla sedia in autonoma. I cambiamenti di posizione avvengono in autonomia, ma con appoggio. Assenza di dispnea a riposo.”
Le censure avanzate dall'istante in relazione alla sottostima da parte del ctu delle gravi difficoltà deambulatorie della ricorrente non risultano agganciate a critiche specifiche alla consulenza tecnica svolta, dovendosi per l'effetto ritenere che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale. Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale. La prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sull'idoneità a compiere gli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, all'esito della udienza cartolare del 10/07/2025
3
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 1344 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to BUCCIERO LUCA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.,
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.01.2025 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 28.04.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità e che, a seguito di visita medica da parte della competente
Commissione medica, era stata riconosciuta invalida all'80% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma
1 L.104/92, senza ottenere tuttavia il riconoscimento della condizione sanitaria legittimante il diritto alla prestazione richiesta indennità di accompagnamento e dello status di handicappato grave;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio nominato, dott. , aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 10/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale
1 obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, la difesa ricorrente nell'indicare i motivi della opposizione, dopo aver trascritto, con il metodo del copia- incolla, le conclusioni rassegnate dal ctu, si è sostanzialmente limitato a contestarle, ritenendo che non rispecchiassero le reali condizioni di salute della Parte_1
In particolare, la difesa di parte istante ha incentrato la sua opposizione sul fatto che la incapacità della ricorrente a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e dunque la erroneità della valutazione del
CTU nella precedente fase di atp si evincerebbe da una certificazione dell'ASL competente, con cui era stata accolta la richiesta di autorizzazione alla prescrizione di sedia a rotelle.
Tuttavia, la prescrizione asl di cui sopra non sostiene adeguatamente la proposta di valutazioni difformi da quelle del ctu formulata dalla parte ricorrente nell'atto di opposizione. Dalla prescrizione di una carrozzina ortopedica non discende in via automatica il riconoscimento della condizione di impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero di bisogno di assistenza continua nel compimento degli atti di vita quotidiani. Tale prescrizione va considerata compatibile anche rispetto alla gestione clinico- riabilitativa, da parte dello specialista Asl , di difficoltà deambulatorie non necessariamente integrate nel loro massimo grado;
non dimostra pertanto in sé e per sé il requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento.
Per il resto la parte opponente non procede ad agganciare le differenti valutazioni che propone alle risultanze di altre certificazioni mediche, specificamente indicate. Il ctu, nell'esame obiettivo, difeso anche in sede di replica alle osservazioni della difesa di parte ricorrente e non contestato nella sua veridicità , ha indicato :
” Tono, forza e trofismo muscolare normali. I cambi di posizione avvengono in autonomia. La deambulazione è autonoma, lenta e con zoppia (al piede destro indossa la molla di Codeville per paralisi del nervo tibiale anteriore destro). Romberg negativo. Mingazzini negativo. Usa i bastoni canadesi per la deambulazione. Essa
è in grado di spogliarsi e rivestirsi da sola. Si siede e si alza dalla sedia in autonoma. I cambiamenti di posizione avvengono in autonomia, ma con appoggio. Assenza di dispnea a riposo.”
Le censure avanzate dall'istante in relazione alla sottostima da parte del ctu delle gravi difficoltà deambulatorie della ricorrente non risultano agganciate a critiche specifiche alla consulenza tecnica svolta, dovendosi per l'effetto ritenere che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale. Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale. La prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sull'idoneità a compiere gli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, all'esito della udienza cartolare del 10/07/2025
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IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara