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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5594/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni da sinistro stradale,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Alberto Milesi e Michele Grigenti
CONTRO
contumace Controparte_1 CodiceFiscale_2
contumace Controparte_2 CodiceFiscale_3
(P.Iva: , Codice fiscale: ) Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
con l'avv. Anna Rebesani,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE:
Nel merito.-
Accertarsi la responsabilità di nella causazione del sinistro del 17.7.2012 per cui Controparte_2
è causa. Responsabilità del convenuto da affermarsi principalmente in via esclusiva, in subordine preponderante ed in ulteriore subordine paritetica. Condannarsi conseguentemente quest'ultimo in
1 solido con e al risarcimento in favore Controparte_1 Controparte_4
dell'attore dei danni di ogni natura patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza del sinistro de quo, danni ut supra quantificati per l'intero e da liquidarsi per le voci e somme e sui parametri esposti nella narrativa dell'atto di citazione, ovvero, nella diversa somma che, anche alla luce di modificazioni della giurisprudenza in materia di quantificazione del danno in subiecta materia, risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria al netto dell'eventuale rivalsa
. Somma da maggiorarsi comunque della svalutazione monetaria e degli interessi legali dalle CP_5
rispettive date di maturazione dei singoli diritti e fino al saldo.-
Oneri giudiziali e peritali interamente rifusi.-
Ex art. 148 comma n. 10 del Codice delle Assicurazioni.-
Ove all'esito del presente giudizio dalla sentenza risultasse che l'istituto di credito convenuti abbiano omesso di formulare offerta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 148 del codice delle assicurazioni ovvero formulata, nel prosieguo del giudizio, in misura inferiore alla metà di quella che si auspica verrà liquidata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni di cui al capo IV
del D. Lgs 7.9.2005 n. 209 e l'erogazione delle relative sanzioni.-
In via istruttoria.-
Si richiamano -occorrendo- le istanze già formulate nei termini di rito con le memorie ex art. 183
c.p.c. nn.
2-3 e nel verbale di causa 18.10.2023.-
LE GENERALI
1) In via preliminare di merito
Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dell'attore per i motivi esposti negli scritti difensivi.
2) In via principale
2 Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi.
3) In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree ri-dursi il risarcimento del danno a carico di alla luce della re-sponsabilità dell'attore della quale si Controparte_3
chiede l'accertamento anche in termini per-centuali.
4) In ogni caso
Con vittoria di spese legali, oneri fiscali inclusi.
5) In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie depo-sitate ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
A Torri di Quartesolo, in uscita dal negozio chiamato “VI”, esisteva, nel 2012, una “corsia riservata di immissione” nel flusso regolare della circolazione, come si vede dalla seguente foto
“storica” tratta da Google Maps (in verità, la foto è del 2009, in quanto non si rinvengono foto del
2012):
3 Chi usciva dunque dal negozio, immettendosi nel flusso del traffico, doveva proseguire necessariamente dritto, e più avanti avrebbe trovato una rotatoria.
La datazione è importante, perché negli anni successivi la viabilità è stata modificata, ed oggi, come si vede nella seguente foto, la modalità di uscita è stata completamente cambiata.
Il pomeriggio del 17 luglio 2012, alla guida di un motociclo Kawasaki, si trovava a Parte_1
percorrere la strada in questione, via Borsellino (in cui vige un limite di velocità di 90 km/h),
avendo (come riferimento) il negozio VI alla sua destra, quando il suo veicolo si scontrò, con la parte anteriore, sulla fiancata sinistra di una Fiat Panda, assicurata con le di proprietà di CP_3
, in quel momento guidata da , e sulla quale, in veste di Controparte_1 Controparte_2
trasportati, si trovavano e Controparte_6 Parte_2
Nella presente causa, avviata dal per vedersi risarcire tutti i danni subiti nel sinistro, sia Pt_1
materiali, sia patrimoniali che non patrimoniali, e che ha visto costituirsi le e restare CP_3
4 contumaci gli altri due convenuti, le due parti hanno descritto il sinistro secondo due dinamiche del tutto differenti.
Secondo la versione di parte attrice,
la Panda si sarebbe immessa nella via Borsellino venendosi a trovare esattamente davanti la moto del pochi secondi dopo l'immissione, inopinatamente, la Panda iniziò, verso la sua sinistra, Pt_1
una manovra di “inversione a U”, con l'intenzione di utilizzare, per girarsi, uno spazio privato posto sul lato opposto della via Borsellino;
in questo modo, però, essa avrebbe letteralmente tagliato la strada, con tale improvvisa manovra, alla motocicletta, che, infatti, impattò proprio sulla fiancata sinistra dell'auto, la quale si trovava ormai a cavallo della linea di mezzeria, e ciò nonostante un tentativo del di evitare l'impatto spostandosi verso sinistra;
la linea peraltro sarebbe stata Pt_1
continua per cui il suo attraversamento da parte della sarebbe stato anche vietato;
Pt_3
secondo la versione delle Generali,
quando la Panda si immise nella via Borsellino, il guidatore controllò che nessun veicolo stesse sopraggiungendo a breve distanza, e in effetti egli avrebbe notato soltanto – ma a una certa distanza di sicurezza – un camion;
di conseguenza egli avrebbe fatto l'immissione ponendosi a precedere il camion in questione;
in quel momento (il non poteva saperlo) la moto del era CP_1 Pt_1
dietro il camion, per cui non era visibile dal conducente della Panda;
il effettivamente CP_1
effettuò una svolta a sinistra, ma accendendo regolarmente l'indicatore di direzione, e soprattutto a bassissima velocità ed utilizzando un punto della strada in cui la linea di mezzeria era discontinua
(sicché la svolta era consentita); per fatalità, proprio in quell'istante la moto del era in fase Pt_1
di sorpasso del camion che stava in mezzo fra i due veicoli;
la moto dunque non solo si sarebbe trovata a superare il limite di velocità, ma anche a viaggiare al di là della linea, nella corsia opposta;
l'arrivo della moto sarebbe stato un evento del tutto imprevedibile per il . CP_1
La causa è oggi in decisione, dopo essere stata istruita mediante una fase di istruttoria orale, una
CTU medico legale, e l'acquisizione di svariati documenti.
5
2. LA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di parte convenuta, riguardante l'asserita prescrizione del diritto risarcitorio del va ritenuto applicabile, infatti, il più lungo termine prescrizionale Pt_1
collegato alla configurabilità – astratta – di un fatto costituente reato, e va valorizzato, in questo senso, l'atto interruttivo costituito dalla PEC del 29/4/2017 di cui al doc. 5 di parte attrice.
* * *
Ciò premesso, il materiale probatorio da esaminare per articolare la presente decisione è costituito da svariati elementi, i più importanti dei quali sono:
--le prove testimoniali assunte in questo giudizio,
--il rapporto della Polizia Locale, depositato in questo giudizio,
--la relazione dinamico-ricostruttiva redatta, su richiesta del Pubblico Ministero, dal perito ing.
(in relazione ad ipotesi di reato a carico del ), e prodotta dalla parte convenuta. Per_1 CP_1
Va aggiunto, in relazione a quest'ultimo documento, formatosi in seno ad altro procedimento
(penale), che esso è liberamente valutabile dal Giudice ai sensi del secondo comma dell'art 116 cpc,
così come è liberamente valutabile l'informazione che, proprio sulla base della perizia dell'ing.
, il GIP competente ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal PM, rispetto alla Per_1
posizione del , confermandola anche all'esito di opposizione del CP_1 Pt_1
Il valore della predetta perizia, comunque, non è di poco conto, in quanto essa proviene da un autore che, oltre a godere in questo Foro di stima e riconoscimento di professionalità, agiva per conto di un
Organismo pubblico, con il compito di ricercare la verità, e per di più ha avuto anche la possibilità
di esaminare la “scatola nera” della Panda, ricavandone dati utili per la perizia.
* * *
Ebbene, pare a questo Tribunale che una analisi globale e complessiva degli elementi sopra indicati non possa che condurre ad una dichiarazione di colpa esclusiva, in capo allo stesso attore, Pt_1
6 nella causazione del sinistro, colpa di tale portata da considerare vinta anche la presunzione Pt_1
di pari responsabilità di cui all'art 2054 cc.
Si consideri, innanzi tutto, che già il rapporto della Polizia Locale, redatto a seguito di attenti rilievi,
e dopo aver ascoltato persone informate sui fatti, ha certificato che nel punto in cui la Panda iniziò
la svolta a sinistra la linea di mezzeria era discontinua (sicché essa consentiva quella svolta), ed ha precisato che il punto di urto fra i due veicoli si colloca oltre quella linea, cioè nella corsia di marcia opposta (il particolare della linea tratteggiata si nota bene nella seguente foto, scattata dagli Agenti
intervenuti subito dopo il fatto)(naturalmente, la foto è scattata tenendo il negozio VI alle
spalle di chi fotografa)
Nella perizia dell'ing. , poi, vi sono alcuni disegni che bene illustrano: Per_1
--nuovamente la collocazione del punto di impatto:
7 --la velocità che ha tenuto la Panda, nel corso dell'intera manovra, dall'immissione fino all'impatto
(sulla base di calcoli di natura ingegneristica):
--e infine anche la velocità alla quale la moto “giunse all'impatto”:
8 In senso generale, la perizia dell'ing. fornisce i seguenti elementi di valutazione: Per_1
• il motociclo viaggiava a 105 km/h, e solo al momento dell'impatto viaggiava a 90 km/h per effetto della tentata frenata;
• la traiettoria del motociclo ha seguito una linea sempre a cavallo della mezzeria, in modo non rispettoso delle prescrizioni del Codice della strada,
• il conducente del motociclo non ha tenuto né velocità né distanza adeguate, rispetto al contesto, per porsi nella condizione di reagire alle condizioni della strada ed evitare il sinistro che poi si è verificato;
• il , invece, ha viaggiato, per tutto il tempo considerato, abbondantemente al di CP_1
sotto dei limiti di velocità vigenti in via Borsellino.
* * *
Insomma, a ben guardare, ed anche considerando le dichiarazioni testimoniali assunte, tutti gli elementi probatori principali sono univoci, e guidano verso il delinearsi del medesimo scenario, i cui punti principali, come detto, sono posti dal rapporto della Polizia Locale e dalla relazione dell'ing. , a loro volta coerenti e complementari fra loro. Per_1
Questo quadro ha trovato nelle parole dei testi e altre conferme: Pt_2 CP_6
• che, al momento dell'immissione della Panda in Via Borsellino, il notò il CP_1
sopraggiungere di un camion, ma ancora ben distante,
• che la Panda, per tutto il tempo, andò sempre a bassissima velocità, anche al momento di effettuare la svolta a sinistra,
• che la svolta fu fatta in un punto di linea discontinua, ed il azionò anche CP_1
l'indicatore di direzione, e guardò lo specchietto retrovisore.
Da un lato, dunque, vi fu un conducente che agì sempre nel rispetto del Codice della Strada
(tenendo una velocità adeguata, effettuando una svolta in un tratto consentito, e dopo aver verificato lo scenario presente, e dopo aver azionato l'indicatore di direzione, ed essendo
9 impossibilitato ad immaginare che dietro la sagoma del camion si nascondesse una motocicletta), e dall'altro vi fu un altro conducente che invece violò diverse prescrizioni (tenendo una velocità
superiore al consentito, e non tenendo la destra, oltrepassando anzi la linea di mezzeria nel sorpassare il camion, manovra per giunta vietata per la presenza, nel tratto precedente, di linea di mezzeria continua, non tenendo la giusta distanza dagli altri veicoli e ponendosi nell'impossibilità
di controllare il suo mezzo nel contesto poiché, in caso contrario, avrebbe potuto, ad esempio,
sfilare sulla destra della Panda una volta notata la sua manovra di svolta a sinistra).
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna l'attore a rimborsare alle le spese processuali del giudizio, che liquida in CP_3
euro 7.616 per compensi e 39,55 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Vicenza, il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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