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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4366/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16586/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 SANZIONE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7290/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16586/13/24, depositata il 22/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1, quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso l'avviso di accertamento n. TF501I102743/2023, notificato il 22/11/2023, con il quale l'Agenzia delle
Entrate – Dir. Prov. II di Napoli, per l'anno 2017, accertava maggiori imposte per € 257.307,00 e sanzioni per € 437.693,63.
In particolare, il Giudice di primo grado affermava:
Quanto al Rilievo 1 – “Costi non inerenti per Canoni di locazione finanziaria, Costi per Carburanti, Costi per
Assicurazioni, Costi per Manutenzione Veicoli” vige il principio secondo cui, in caso di contestazione di costi da parte dell'Amministrazione finanziaria, incombe sul contribuente l'onere di provare la concreta inerenza dei costi all'attività d'impresa, mentre spetta all'Amministrazione dimostrare la non correlazione dei costi all'attività svolta, anche in termini di antieconomicità. Invece, il contribuente non aveva fornito nessun riscontro a fronte delle specifiche contestazioni dell'ufficio il quale nell'atto impugnato evidenziava:
- che il contribuente non aveva fornito i contratti di leasing relativi alle autovetture i cui costi erano stati dedotti, impedendo così eventualmente di controllare l'eventuale possibilità di subnoleggio;
- non aveva fornito un registro dei beni ammortizzabili e/o prospetto riepilogativo delle autovetture possedute;
- non aveva esibito i libretti di circolazione delle singole autovetture sebbene avesse esibito delle fatture emesse per noleggio, le quali, in mancanza di ulteriore documentazione, non potevano essere prese in considerazione tenuto conto dell'irrisorietà degli importi delle stesse;
- che i costi relativi venivano ritenuti non inerenti all'attività dichiarata di “Ideazione di campagne pubblicitarie” codice ateco 731101 (unica attività risultante dichiarata in CCIAA), in violazione dell'art 109 e
164 del TUIR e art 5 e 11 del D. Lgs 446/1997, con recupero anche della relativa Iva perché indebitamente detratte).
Allo stesso modo, con riferimento al “Rilievo 2” (Costi non inerenti – Fornitore Società_1 acquisto arredamento), il Giudice di prime cure riteneva eccessivamente generiche le fatture prodotte.
In ordine alle operazioni inesistenti (“Rilievo 3”), la Corte di I grado riteneva che l'ufficio tramite presunzioni semplici, aveva dimostrato l'inesistenza delle operazioni mentre, anche in questo caso, il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, limitandosi alla mera esibizione delle fatture o a richiamare la regolarità formale delle scritture contabili.
In particolare, per la posizione di tale “Nominativo_2”, il primo Giudice evidenziava che il fornitore era risultato essere un soggetto emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una mera “cartiera” nata unicamente per consentire a terzi l'evasione di imposte. Infatti, dai PVC redatti dalla GdF di Portici nei confronti della Società_6 SRL e della
Società_2 SRL, entrambi notificati anche al Sig. Ricorrente_1 in data 20/12/2019, nella qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di amministratore, risultava che Nominativo_2 aveva dichiarato: “nell'estate dell'anno 2016 era stato avvicinato da persone che mi proponevano di aprire una partita Iva a fronte di un compenso mensile di circa € 1000,00. In quel momento attraversavo un periodo nero dal punto di vista lavorativo e visto che queste persone, che neanche conoscevo, mi proponevano una retribuzione, accettai la loro proposta, nell'assoluta convinzione di poter lavorare. Gli consegnai la fotocopia dei miei documenti di riconoscimento e dopodiché li vedevo circa una volta al mese (sempre persone diverse), le quali mi recapitavano alla mia residenza all'incirca mille euro... -omissis – Per quanto riguarda la ditta a me intestata … confermo di non aver mai effettuato alcun acquisto e/o vendita di alcun prodotto poiché non ho le minime capacità imprenditoriali né tantomeno finanziarie.
Con riferimento al fornitore Nominativo_3, risultava che la relativa ditta individuale esercitava l'attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi”, ed era stata destinataria di un processo verbale redatto in data 26/02/2019 dalla Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti –
Settore territoriale Sud – per i periodi d'imposta 2017/2018.
Anche in questo caso gli elementi acquisiti avevano indotto ad affermare che la ditta fosse una struttura fittizia giacchè venivano riscontrate le seguenti anomalie: 1) assenza di sede e di struttura imprenditoriale;
2) assenza di documentazione contabile e fiscale;
3) mancanza di mezzi strumentali idonei allo svolgimento dell'attività; 4) assenza di personale dipendente;
5) omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e delle liquidazioni periodiche anno 2017 e 2018; 6) assenza di versamenti IVA e di altre imposte;
7) incongruenze nei dati rilevati al Portale “Fatture e Corrispettivi”; 8) l'analisi generale della posizione della sig.ra
Nominativo_3 evidenziava l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 10 anni, ad eccezione del modello unico/2018, anno 2017, la mancanza di consistenza patrimoniale, soggetto privo di alcuna esperienza nel settore in cui ha operato la ditta (pag. 29 del PVC).
Con riferimento al fornitore Società_3 , anche questa ditta, esercitante attività di
“Ideazione di campagne pubblicitarie”, era stata destinataria di un processo verbale redatto in data
14/04/2022 dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Casalnuovo di Napoli – per gli anni di imposta 2017 e
2018, da cui erano emerse: 1) assenza di sede e di struttura imprenditoriale;
2) assenza di documentazione contabile e fiscale;
3) omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IIDD, IVA e delle liquidazioni periodiche anno 2017 e 2018, nonché della dichiarazione modello IRAP;
4) assenza di versamenti IVA e di altre imposte;
5) dichiarazione del sig. Nominativo_4 “di essere venuto a conoscenza solo in occasione del controllo in atto, dell'esistenza di fatture emesse dal sottoscritto negli anni 2017 e 2018. Mi sento disconoscere tutte le fatture emesse ai clienti Società_2 e Nominativo_1…” (pag. 32 del PVC).
Con riferimento al fornitore Società_5 srl, si rilevava che la società, dai dati acquisiti dalle banche dati, non era risultata operante nel settore pubblicitario ed aveva sede in Milano. Il fornitore non disponeva di lavoratori dipendenti, aveva sede legale ed operativa in Milano, non erano stati esibiti accordi commerciali, non erano state fornite prove circa gli eventuali pagamenti delle prestazioni ricevute (pag. 35 del PVC).
Con riferimento alle operazioni intercorse con la soc. Società_6 Srl e Società_2 srl, chiarito che, in ordine all'anno 2017, l'accertamento era riferito solo alla prima delle dette società risultava che il soggetto indicato aveva assunto la posizione di fornitore e di cliente e anche in questo caso le indagini dell'Ufficio erano state particolarmente penetranti.
La Società_6 SRL, negli anni oggetto di controllo, aveva avuto come socio unico e amministratore di diritto fino al 2021, Nominativo_5, coniuge di Ricorrente_1. La detta società era stata oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza nel 2019 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da alcuni dei fornitori indicati nell'accertamento impugnato (
Nominativo_3, Nominativo_2) e, proprio con riferimento alla Società_6 Srl, Ricorrente_1 era stato riconosciuto amministratore di fatto della società (pag. 38 del PVC).
Veniva altresì accertata la mancanza di contratti, di documenti di trasporto/consegna, nonché la genericità delle modalità di incasso e pagamento.
Inoltre, il ricorrente, nel corso della verifica, non era stato in grado di fornire informazioni in merito al luogo e alle modalità di esecuzione della prestazione sia resa, sia ricevuta, e non aveva documentato in che modo fosse avvenuta la distribuzione e verso chi fosse stata effettuata (cfr. pag. 39 del PVC). Fra l'altro, in mancanza di d.d.t., non è stato possibile stabilire se e a chi i volantini siano stati realmente consegnati, le modalità di trasporto ed il luogo di consegna e ciò nonostante l'enorme quantitativo di volantini oggetto di fatturazione
(pag. 39 del PVC).
A seguito di invito alla Società_6 srl, la società aveva esibito solo parzialmente la documentazione richiesta.
Nel PVC si giunge alla conclusione che “la ditta individuale Ricorrente_1, non abbia mai svolto la prestazione di servizio indicata nelle fatture emesse sia alla Società_6 Srl sia alla Società_2 Srl né abbia mai ricevuto le suddette prestazione dalle due società” (pag. 40 del PVC).
In ordine alle società società_7 srl e Dieffe Service Soc Coop, la ditta ricorrente aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per l'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 46.589,45. Alle suddette società risultavano venduti Formulari per un totale di 725.790 nel 2017 ma l'Ricorrente_1 aveva omesso di fornire adeguate giustificazioni circa l'oggetto delle fatture emesse limitandosi ad affermare, quanto alle fatture emesse dalla IFM,
che si trattava di vendita di materiale di risulta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
In primo luogo, l'appellante evidenzia che la maggior parte dei costi non riconosciuti riguardavano costi che aveva effettivamente sostenuto al fine di poter svolgere la propria attività di distribuzione di materiale pubblicitario (ossia carburanti, canoni leasing, manutenzione veicoli, assicurazione) e che le fatture di carburante utilizzato per questi veicoli, inoltre, venivano regolato a mezzo di carta di credito aziendale.
Inoltre, quanto ai costi non inerenti, l'appellante contesta, con riferimento al Fornitore PROPOSTE S.R.Lm di aver registrato due fatture con protocollo IVA n. 85 e 137 (totale imponibile di €. 32.786,88 + IVA) per l'acquisto di arredamento necessari per uso ufficio che non richiede la sottoscrizione di nessun contratto mentre maggiori dettagli avrebbero potuto essere richiesti direttamente al fornitore.
In relazione alle contestazioni relative alla Indebita registrazione per operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Ricorrente_1 prospettava che, nel corso dell'anno 2017, l'appellante era stato contattato da tale Nominativo_6
qualificandosi come responsabile commerciale delle ditte indicate nell'avviso di accertamento impugnato la quale svolgevano l'attività di stampa di materiale pubblicitario tramite proprio personale il quale, presentandosi con appuntamenti concordati anzi tempo nella sede operativa del ricorrente, ritiravano il carico di materiale pubblicitario da distribuire poi i vari punti vendita dislocati in Campania e a volte nelle regioni limitrofe. Secondo l'appellante tutte queste attività erano state retribuite mediante pagamenti tracciati di cui era stata richiesta copia all'istituto bancario di riferimento, fino a quando non erano sorte delle vibranti contestazioni con il responsabile commerciale Sig. Nominativo_6.
Inoltre, secondo l'appellante, la necessità dell'utilizzo della Società_6 SRL era stata dettata sia da esigenze di mercato che da tecniche e/o accordi di non concorrenza stabiliti a monte con i vari clienti.
Infine, in relazione alla società società_7 s.r.l, attiva nella raccolta e smaltimento di rifiuti tipo: carta, cartone, plastica da imballaggi, ecc. ecc., l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente interpretato quale oggetto dell'operazione la vendita dei registri dei formulari di identificazione dei rifiuti mentre, la stessa riguardava il conferimento alla suddetta società dei rifiuti prodotti dall'attività svolta dall'appellante solo documentata a mezzo dei predetti formulari.
L'Agenzia delle Entrate DP 2 di Napoli si costituiva tempestivamente in giudizio prospettando, in via preliminare:
- l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo perché lo stesso risultava sottoscritto unicamente dalla parte e non già dal difensore, in violazione di quanto disposto dall'art. 18 commi 3 e 4 d. lgs. 546/1992.
- la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 18 d.lgs. cit. e con la normativa processuale civilistica (art. 1 d.lgs. 546/1992) in quanto la domanda formulata in calce all'appello (“1 – in via principale, l'annullamento dell' atto impugnato attesa la dimostrata infondatezza del rilievo che sulla base della ristretta base azionaria e/o familiare possa esserci un utile superiore a quello dichiarato da far presumere che detto maggiore utile sia stato distribuito anche ai soci in aggiunta a quanto da essi dichiarato”) è assolutamente incoerente con la fattispecie impositiva in esame;
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.pc. in combinato disposto con gli artt. 1 e 53
d.lgs. 546/1992 per essere l'atto di appello generico, in quanto il contribuente non individua precisamente le parti oggetto di gravame né i vizi da cui è affetta la sentenza, insistendo apoditticamente nella propria domanda.
Nel merito, invece, l'Ufficio ha evidenziato la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata e ha chiesto il rigetto del gravame.
Nella seduta del 28 novembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che le eccezioni preliminari di rito formulate dall'Agenzia delle Entrate di Napoli sono infondate.
In primo luogo, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta un documento in formato Pd7m sottoscritto digitalmente sia da Ricorrente_1 che dal suo difensore dott. Difensore_1.
Sebbene, inoltre, il petitum del ricorso in appello risulti incongruente rispetto ai motivi di impugnazione e al contenuto della sentenza impugnata appare sufficiente il riferimento alla richiesta di annullamento dell'atto impugnato per ritenere rispettato il dettato di cui all'art. 18 del d. lgvo n. 546/92.
Infine, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza nel processo tributario, l'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del
1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. non impone all'atto di appello, ai fini dell'ammissibilità, l'individuazione di motivi specifici, ritenendo così corretta anche la mera riproposizione delle doglianze sottoposte al giudice di primo grado. Da ultima, si è espressa la suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26340 del 7/09/2022, ritenendo ammissibile l'appello anche se si ripropongono le stesse eccezioni poste nel ricorso principale.
I giudici hanno affermato che se è pur vero che la norma dal punto di vista sostanziale impone che l'appello contenga "l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ma ciò non determina l'inammissibilità (o l'illegittimità) dell'appello, in quanto la riproposizione in appello delle ragioni dedotte dinanzi alla C.T.P. assolvono all'onere di impugnazione specifica previsto dall'articolo
53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Secondo tale articolo il ricorso in appello deve contenere "motivi specifici dell'impugnazione" e non nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello che, nel processo tributario, non si limita a mezzo d'impugnazione dei vizi specifici della sentenza di primo grado, ma è rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza.
In virtù di tale principio, affermato dai giudici di legittimità, la specificità dei motivi che la norma prescrive non si traduce nell'obbligo di formulare nuove argomentazioni a sostegno delle proprie richieste al giudice d'appello in quanto la semplice riproposizione delle ragioni esposte ai giudici di prime cure è idonea a manifestare "un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità".
Nel merito, tuttavia, l'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, in primo luogo, l'appellante non ha prodotto nessuna documentazione per dimostrare le spese, in astratto inerenti alla propria attività, relative a carburanti, canoni leasing, manutenzione veicoli, assicurazione (compresa quella relativa all'utilizzo della c.d. carta di credito aziendale).
Quanto, invece, ai costi relativo agli arredi acquistati dalla società Società_1, risulta corretta la decisione del primo Giudice anche considerando che le fatture prodotte dal ricorrente non contengono nessuna descrizione degli mobili che sarebbero stati acquistati e, comunque, fanno riferimento ad un mero acconto.
Allo stesso modo, appaiono condivisibili tutte le considerazioni espresse dalla Corte di I grado con riferimento all'indebita registrazione per operazioni oggettivamente inesistenti dovendo anche essere evidenziato che l'appellante non ha nemmeno provato l'effettivo pagamento di tutte le operazioni disconosciute e, comunque,
a fronte degli elementi oggettivi contestati dall'Ufficio per dimostrare l'impossibile delle ditte che risultano aver emesso le fatture in contestazione a svolgere l'attività ivi indicata, il contribuente avrebbe dovuto fornire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni commerciali o, quantomeno, la propria buona fede.
Infine, anche con riferimento alle fatture emesse in favore della società società_7 s.r.l, ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, va rilevato che il contribuente non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare che oggetto dell'operazione non fosse la vendita dei registri dei formulari (che però non risultavano mai acquistata dall'Ricorrente_1) ma il conferimento alla suddetta società di rifiuti.
In conclusione, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato mentre le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00
(settemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4366/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16586/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 SANZIONE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I1027432023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7290/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16586/13/24, depositata il 22/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1, quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso l'avviso di accertamento n. TF501I102743/2023, notificato il 22/11/2023, con il quale l'Agenzia delle
Entrate – Dir. Prov. II di Napoli, per l'anno 2017, accertava maggiori imposte per € 257.307,00 e sanzioni per € 437.693,63.
In particolare, il Giudice di primo grado affermava:
Quanto al Rilievo 1 – “Costi non inerenti per Canoni di locazione finanziaria, Costi per Carburanti, Costi per
Assicurazioni, Costi per Manutenzione Veicoli” vige il principio secondo cui, in caso di contestazione di costi da parte dell'Amministrazione finanziaria, incombe sul contribuente l'onere di provare la concreta inerenza dei costi all'attività d'impresa, mentre spetta all'Amministrazione dimostrare la non correlazione dei costi all'attività svolta, anche in termini di antieconomicità. Invece, il contribuente non aveva fornito nessun riscontro a fronte delle specifiche contestazioni dell'ufficio il quale nell'atto impugnato evidenziava:
- che il contribuente non aveva fornito i contratti di leasing relativi alle autovetture i cui costi erano stati dedotti, impedendo così eventualmente di controllare l'eventuale possibilità di subnoleggio;
- non aveva fornito un registro dei beni ammortizzabili e/o prospetto riepilogativo delle autovetture possedute;
- non aveva esibito i libretti di circolazione delle singole autovetture sebbene avesse esibito delle fatture emesse per noleggio, le quali, in mancanza di ulteriore documentazione, non potevano essere prese in considerazione tenuto conto dell'irrisorietà degli importi delle stesse;
- che i costi relativi venivano ritenuti non inerenti all'attività dichiarata di “Ideazione di campagne pubblicitarie” codice ateco 731101 (unica attività risultante dichiarata in CCIAA), in violazione dell'art 109 e
164 del TUIR e art 5 e 11 del D. Lgs 446/1997, con recupero anche della relativa Iva perché indebitamente detratte).
Allo stesso modo, con riferimento al “Rilievo 2” (Costi non inerenti – Fornitore Società_1 acquisto arredamento), il Giudice di prime cure riteneva eccessivamente generiche le fatture prodotte.
In ordine alle operazioni inesistenti (“Rilievo 3”), la Corte di I grado riteneva che l'ufficio tramite presunzioni semplici, aveva dimostrato l'inesistenza delle operazioni mentre, anche in questo caso, il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, limitandosi alla mera esibizione delle fatture o a richiamare la regolarità formale delle scritture contabili.
In particolare, per la posizione di tale “Nominativo_2”, il primo Giudice evidenziava che il fornitore era risultato essere un soggetto emittente di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una mera “cartiera” nata unicamente per consentire a terzi l'evasione di imposte. Infatti, dai PVC redatti dalla GdF di Portici nei confronti della Società_6 SRL e della
Società_2 SRL, entrambi notificati anche al Sig. Ricorrente_1 in data 20/12/2019, nella qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di amministratore, risultava che Nominativo_2 aveva dichiarato: “nell'estate dell'anno 2016 era stato avvicinato da persone che mi proponevano di aprire una partita Iva a fronte di un compenso mensile di circa € 1000,00. In quel momento attraversavo un periodo nero dal punto di vista lavorativo e visto che queste persone, che neanche conoscevo, mi proponevano una retribuzione, accettai la loro proposta, nell'assoluta convinzione di poter lavorare. Gli consegnai la fotocopia dei miei documenti di riconoscimento e dopodiché li vedevo circa una volta al mese (sempre persone diverse), le quali mi recapitavano alla mia residenza all'incirca mille euro... -omissis – Per quanto riguarda la ditta a me intestata … confermo di non aver mai effettuato alcun acquisto e/o vendita di alcun prodotto poiché non ho le minime capacità imprenditoriali né tantomeno finanziarie.
Con riferimento al fornitore Nominativo_3, risultava che la relativa ditta individuale esercitava l'attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi”, ed era stata destinataria di un processo verbale redatto in data 26/02/2019 dalla Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti – Settore Contrasto Illeciti –
Settore territoriale Sud – per i periodi d'imposta 2017/2018.
Anche in questo caso gli elementi acquisiti avevano indotto ad affermare che la ditta fosse una struttura fittizia giacchè venivano riscontrate le seguenti anomalie: 1) assenza di sede e di struttura imprenditoriale;
2) assenza di documentazione contabile e fiscale;
3) mancanza di mezzi strumentali idonei allo svolgimento dell'attività; 4) assenza di personale dipendente;
5) omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e delle liquidazioni periodiche anno 2017 e 2018; 6) assenza di versamenti IVA e di altre imposte;
7) incongruenze nei dati rilevati al Portale “Fatture e Corrispettivi”; 8) l'analisi generale della posizione della sig.ra
Nominativo_3 evidenziava l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 10 anni, ad eccezione del modello unico/2018, anno 2017, la mancanza di consistenza patrimoniale, soggetto privo di alcuna esperienza nel settore in cui ha operato la ditta (pag. 29 del PVC).
Con riferimento al fornitore Società_3 , anche questa ditta, esercitante attività di
“Ideazione di campagne pubblicitarie”, era stata destinataria di un processo verbale redatto in data
14/04/2022 dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Casalnuovo di Napoli – per gli anni di imposta 2017 e
2018, da cui erano emerse: 1) assenza di sede e di struttura imprenditoriale;
2) assenza di documentazione contabile e fiscale;
3) omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IIDD, IVA e delle liquidazioni periodiche anno 2017 e 2018, nonché della dichiarazione modello IRAP;
4) assenza di versamenti IVA e di altre imposte;
5) dichiarazione del sig. Nominativo_4 “di essere venuto a conoscenza solo in occasione del controllo in atto, dell'esistenza di fatture emesse dal sottoscritto negli anni 2017 e 2018. Mi sento disconoscere tutte le fatture emesse ai clienti Società_2 e Nominativo_1…” (pag. 32 del PVC).
Con riferimento al fornitore Società_5 srl, si rilevava che la società, dai dati acquisiti dalle banche dati, non era risultata operante nel settore pubblicitario ed aveva sede in Milano. Il fornitore non disponeva di lavoratori dipendenti, aveva sede legale ed operativa in Milano, non erano stati esibiti accordi commerciali, non erano state fornite prove circa gli eventuali pagamenti delle prestazioni ricevute (pag. 35 del PVC).
Con riferimento alle operazioni intercorse con la soc. Società_6 Srl e Società_2 srl, chiarito che, in ordine all'anno 2017, l'accertamento era riferito solo alla prima delle dette società risultava che il soggetto indicato aveva assunto la posizione di fornitore e di cliente e anche in questo caso le indagini dell'Ufficio erano state particolarmente penetranti.
La Società_6 SRL, negli anni oggetto di controllo, aveva avuto come socio unico e amministratore di diritto fino al 2021, Nominativo_5, coniuge di Ricorrente_1. La detta società era stata oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza nel 2019 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da alcuni dei fornitori indicati nell'accertamento impugnato (
Nominativo_3, Nominativo_2) e, proprio con riferimento alla Società_6 Srl, Ricorrente_1 era stato riconosciuto amministratore di fatto della società (pag. 38 del PVC).
Veniva altresì accertata la mancanza di contratti, di documenti di trasporto/consegna, nonché la genericità delle modalità di incasso e pagamento.
Inoltre, il ricorrente, nel corso della verifica, non era stato in grado di fornire informazioni in merito al luogo e alle modalità di esecuzione della prestazione sia resa, sia ricevuta, e non aveva documentato in che modo fosse avvenuta la distribuzione e verso chi fosse stata effettuata (cfr. pag. 39 del PVC). Fra l'altro, in mancanza di d.d.t., non è stato possibile stabilire se e a chi i volantini siano stati realmente consegnati, le modalità di trasporto ed il luogo di consegna e ciò nonostante l'enorme quantitativo di volantini oggetto di fatturazione
(pag. 39 del PVC).
A seguito di invito alla Società_6 srl, la società aveva esibito solo parzialmente la documentazione richiesta.
Nel PVC si giunge alla conclusione che “la ditta individuale Ricorrente_1, non abbia mai svolto la prestazione di servizio indicata nelle fatture emesse sia alla Società_6 Srl sia alla Società_2 Srl né abbia mai ricevuto le suddette prestazione dalle due società” (pag. 40 del PVC).
In ordine alle società società_7 srl e Dieffe Service Soc Coop, la ditta ricorrente aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per l'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 46.589,45. Alle suddette società risultavano venduti Formulari per un totale di 725.790 nel 2017 ma l'Ricorrente_1 aveva omesso di fornire adeguate giustificazioni circa l'oggetto delle fatture emesse limitandosi ad affermare, quanto alle fatture emesse dalla IFM,
che si trattava di vendita di materiale di risulta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
In primo luogo, l'appellante evidenzia che la maggior parte dei costi non riconosciuti riguardavano costi che aveva effettivamente sostenuto al fine di poter svolgere la propria attività di distribuzione di materiale pubblicitario (ossia carburanti, canoni leasing, manutenzione veicoli, assicurazione) e che le fatture di carburante utilizzato per questi veicoli, inoltre, venivano regolato a mezzo di carta di credito aziendale.
Inoltre, quanto ai costi non inerenti, l'appellante contesta, con riferimento al Fornitore PROPOSTE S.R.Lm di aver registrato due fatture con protocollo IVA n. 85 e 137 (totale imponibile di €. 32.786,88 + IVA) per l'acquisto di arredamento necessari per uso ufficio che non richiede la sottoscrizione di nessun contratto mentre maggiori dettagli avrebbero potuto essere richiesti direttamente al fornitore.
In relazione alle contestazioni relative alla Indebita registrazione per operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Ricorrente_1 prospettava che, nel corso dell'anno 2017, l'appellante era stato contattato da tale Nominativo_6
qualificandosi come responsabile commerciale delle ditte indicate nell'avviso di accertamento impugnato la quale svolgevano l'attività di stampa di materiale pubblicitario tramite proprio personale il quale, presentandosi con appuntamenti concordati anzi tempo nella sede operativa del ricorrente, ritiravano il carico di materiale pubblicitario da distribuire poi i vari punti vendita dislocati in Campania e a volte nelle regioni limitrofe. Secondo l'appellante tutte queste attività erano state retribuite mediante pagamenti tracciati di cui era stata richiesta copia all'istituto bancario di riferimento, fino a quando non erano sorte delle vibranti contestazioni con il responsabile commerciale Sig. Nominativo_6.
Inoltre, secondo l'appellante, la necessità dell'utilizzo della Società_6 SRL era stata dettata sia da esigenze di mercato che da tecniche e/o accordi di non concorrenza stabiliti a monte con i vari clienti.
Infine, in relazione alla società società_7 s.r.l, attiva nella raccolta e smaltimento di rifiuti tipo: carta, cartone, plastica da imballaggi, ecc. ecc., l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente interpretato quale oggetto dell'operazione la vendita dei registri dei formulari di identificazione dei rifiuti mentre, la stessa riguardava il conferimento alla suddetta società dei rifiuti prodotti dall'attività svolta dall'appellante solo documentata a mezzo dei predetti formulari.
L'Agenzia delle Entrate DP 2 di Napoli si costituiva tempestivamente in giudizio prospettando, in via preliminare:
- l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo perché lo stesso risultava sottoscritto unicamente dalla parte e non già dal difensore, in violazione di quanto disposto dall'art. 18 commi 3 e 4 d. lgs. 546/1992.
- la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 18 d.lgs. cit. e con la normativa processuale civilistica (art. 1 d.lgs. 546/1992) in quanto la domanda formulata in calce all'appello (“1 – in via principale, l'annullamento dell' atto impugnato attesa la dimostrata infondatezza del rilievo che sulla base della ristretta base azionaria e/o familiare possa esserci un utile superiore a quello dichiarato da far presumere che detto maggiore utile sia stato distribuito anche ai soci in aggiunta a quanto da essi dichiarato”) è assolutamente incoerente con la fattispecie impositiva in esame;
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.pc. in combinato disposto con gli artt. 1 e 53
d.lgs. 546/1992 per essere l'atto di appello generico, in quanto il contribuente non individua precisamente le parti oggetto di gravame né i vizi da cui è affetta la sentenza, insistendo apoditticamente nella propria domanda.
Nel merito, invece, l'Ufficio ha evidenziato la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata e ha chiesto il rigetto del gravame.
Nella seduta del 28 novembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che le eccezioni preliminari di rito formulate dall'Agenzia delle Entrate di Napoli sono infondate.
In primo luogo, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta un documento in formato Pd7m sottoscritto digitalmente sia da Ricorrente_1 che dal suo difensore dott. Difensore_1.
Sebbene, inoltre, il petitum del ricorso in appello risulti incongruente rispetto ai motivi di impugnazione e al contenuto della sentenza impugnata appare sufficiente il riferimento alla richiesta di annullamento dell'atto impugnato per ritenere rispettato il dettato di cui all'art. 18 del d. lgvo n. 546/92.
Infine, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza nel processo tributario, l'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del
1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. non impone all'atto di appello, ai fini dell'ammissibilità, l'individuazione di motivi specifici, ritenendo così corretta anche la mera riproposizione delle doglianze sottoposte al giudice di primo grado. Da ultima, si è espressa la suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26340 del 7/09/2022, ritenendo ammissibile l'appello anche se si ripropongono le stesse eccezioni poste nel ricorso principale.
I giudici hanno affermato che se è pur vero che la norma dal punto di vista sostanziale impone che l'appello contenga "l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ma ciò non determina l'inammissibilità (o l'illegittimità) dell'appello, in quanto la riproposizione in appello delle ragioni dedotte dinanzi alla C.T.P. assolvono all'onere di impugnazione specifica previsto dall'articolo
53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Secondo tale articolo il ricorso in appello deve contenere "motivi specifici dell'impugnazione" e non nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello che, nel processo tributario, non si limita a mezzo d'impugnazione dei vizi specifici della sentenza di primo grado, ma è rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza.
In virtù di tale principio, affermato dai giudici di legittimità, la specificità dei motivi che la norma prescrive non si traduce nell'obbligo di formulare nuove argomentazioni a sostegno delle proprie richieste al giudice d'appello in quanto la semplice riproposizione delle ragioni esposte ai giudici di prime cure è idonea a manifestare "un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità".
Nel merito, tuttavia, l'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, in primo luogo, l'appellante non ha prodotto nessuna documentazione per dimostrare le spese, in astratto inerenti alla propria attività, relative a carburanti, canoni leasing, manutenzione veicoli, assicurazione (compresa quella relativa all'utilizzo della c.d. carta di credito aziendale).
Quanto, invece, ai costi relativo agli arredi acquistati dalla società Società_1, risulta corretta la decisione del primo Giudice anche considerando che le fatture prodotte dal ricorrente non contengono nessuna descrizione degli mobili che sarebbero stati acquistati e, comunque, fanno riferimento ad un mero acconto.
Allo stesso modo, appaiono condivisibili tutte le considerazioni espresse dalla Corte di I grado con riferimento all'indebita registrazione per operazioni oggettivamente inesistenti dovendo anche essere evidenziato che l'appellante non ha nemmeno provato l'effettivo pagamento di tutte le operazioni disconosciute e, comunque,
a fronte degli elementi oggettivi contestati dall'Ufficio per dimostrare l'impossibile delle ditte che risultano aver emesso le fatture in contestazione a svolgere l'attività ivi indicata, il contribuente avrebbe dovuto fornire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni commerciali o, quantomeno, la propria buona fede.
Infine, anche con riferimento alle fatture emesse in favore della società società_7 s.r.l, ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, va rilevato che il contribuente non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare che oggetto dell'operazione non fosse la vendita dei registri dei formulari (che però non risultavano mai acquistata dall'Ricorrente_1) ma il conferimento alla suddetta società di rifiuti.
In conclusione, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato mentre le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00
(settemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.