TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4994/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4994/2023
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
[...]
CP_2
appellati
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 13,21 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per personalmente presente, l'avv. SCARAFONI SERENELLA la quale precisa le Parte_1 conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per e Per l'avv. BENVENUTO Ruggiero in Controparte_1 Controparte_1 sostituzione per delega orale dell'avv. Benvenuto MAURIZIO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti ed insistendo nelle rispettive domande;
si rimettono a Giustizia per le spese;
Il GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene allegata al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 4994 del Ruolo Generale dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 10/04/2025,
e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Don Pasquale Merloni n.6/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Serenella Scarafoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Fabriano alla Via Dante n. 71, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 05.10.2023;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nata il [...] a [...], entrambi Controparte_1 C.F._3
residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Maurizio Benvenuto del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fabriano
(AN), Via G.B. Miliani n. 44, giuste distinte deleghe in calce alla memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 5.07.2024;
-appellati-
P. Iva n. ), con sede legale a Milano Piazza Tre Torri n. 3; CP_2 P.IVA_1 pagina 2 di 15 - appellata contumace -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, dott. Alessandro
Strada, depositata in Cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 6 aprile 2023 (R.G. n. 55/2022) e non notificata:
domanda di risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 2.200,00”
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 16.12.2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Giudice di Pace di Fabriano e per sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_1
seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito accertata l'esclusiva responsabilità dei
Signori e per i danni causati da infiltrazioni d'acqua provenienti Controparte_1 Controparte_1
dall'abitazione di loro proprietà, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi
nella misura di € 2.200,00, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti
della competenza adita. Con vittoria di spese ed onorari di causa” (cfr. conclusioni a pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado in atti, confermate nelle note conclusionali depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 09.01.2023).
Esponeva la difesa dell'attore, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che:
- era proprietario di un immobile sito in Fabriano in Via Don Pasquale Merloni Parte_1
n. 6/d, posto al primo piano di una palazzina composta da due appartamenti;
- al piano superiore era situato l'appartamento di proprietà di e Controparte_1 CP
, al numero civico 6/c;
[...]
- nel corso degli anni si verificavano copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante, denunziate già nel 2016, tramite un precedente legale;
- queste infiltrazioni si ripetevano nel tempo;
- in data 25.9.2017 veniva chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Fabriano, che accertavano la perdita d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante di e Controparte_1 CP
, e le macchie presenti in diversi punti dell'appartamento dell'attore;
[...]
- a seguito di richiesta di risarcimento dei danni, il perito della AG di Assicurazioni
incaricata dai convenuti non si recava presso l'abitazione dell'attore nei giorni CP_2 pagina 3 di 15 convenuti e nessun risarcimento veniva corrisposto all'attore adducendo il fatto che il perito non avrebbe avuto modo di accedere all'abitazione;
- nel dicembre del 2018 nuove infiltrazioni d'acqua si producevano nei locali di proprietà
attorea, denunciati con comunicazione del 20.01.2019;
- il danno era causato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di proprietà
– posto al piano soprastante;
CP CP
- le macchie interessavano diverse zone dell'appartamento dell'attore: alcune pareti del bagno,
del corridoio, dello studio, con conseguente necessario ripristino dello stato dei luoghi, come risultava dalla relazione che si produceva;
- l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per eliminare i danni provocati dalle infiltrazioni era stato stimato dal perito in data 13/12/2021 in complessivi E. 2.200,00 (a corpo e senza Iva);
- i convenuti negavano ogni responsabilità e rigettavano la richiesta di risarcimento dei danni
(cfr. atto di citazione in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP
, contestando sia in fatto che in diritto la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, chiedendo -
[...]
in via preliminare- l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della AG AT
, e nel merito il rigetto della domanda attorea. CP_2
I convenuti e esponevano – in sintesi e per quanto d'interesse- che: CP CP
- erano stati destinatari, in passato, di due missive da parte dell'allora legale dell'attore, la prima datata 5.12.2016 e la seconda 20.01.2019, a seguito delle quali sia ai medesimi che al perito della compagnia AT, che era stata attivata nell'occasione, era stato sempre impedito l'accesso all'interno dell'abitazione dell'attore, impedendo lo svolgimento delle normali operazioni di indagine e, se del caso, di ripristino;
- In occasione, infatti, dell'episodio accaduto il 25.09.2017, in cui intervennero i Vigili del fuoco di
Fabriano, i coniugi avevano regolarmente denunciato il sinistro alla loro compagnia CP
AT, la di Fabriano, ma anche il perito all'uopo incaricato, contrariamente a CP_2
quanto eccepito in citazione, non era riuscito ad accedere all'interno dell'immobile e quindi a redigere la propria perizia.
- Anche per quanto concerne gli altri due episodi lamentati da parte attrice, i coniugi non CP
erano mai stati messi nelle condizioni di poter verificare quanto fosse accaduto al piano di sotto e pagina 4 di 15 quindi erano stati impossibilitati ad accertare, prima di tutto, la sussistenza e l'entità delle infiltrazioni lamentate, e, in secondo luogo, se queste fossero riconducibili a loro fatto e colpa.
- Dalle descrizioni fornite da controparte risultava che le infiltrazioni provenivano dai sanitari di un bagno secondario che asserviva l'appartamento dei convenuti, ma questi ultimi non avevano mai constatato alcuna perdita o sversamento di acqua dai sanitari del predetto bagno.
- L'unico modo che avrebbe consentito alle parti di poter verificare ed accertare le reali cause del fenomeno infiltrativo, sarebbe stato soltanto quello di ispezionare l'impianto dal piano sottostante,
facoltà sempre impedita dall'attore.
La difesa dei convenuti chiedeva -quindi- l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Fabriano, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza od eccezione
disattesa: In via preliminare: autorizzare, nell'interesse dei Sigg.ri e in Controparte_1 Controparte_1
forza della polizza AT da questi stipulata, la chiamata in causa in garanzia della , con sede CP_2
legale in (34023) Trieste, in Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore (PEC:
, fissando altra udienza per consentire la chiamata in causa nei termini di legge. In via Email_1
principale, accertata l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alle parti convenute e/o comunque la
sussistenza del caso fortuito come sopra precisato, rigettare integralmente ogni richiesta avanzata nei confronti
di queste ultime in quanto infondata, in fatto e diritto, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa. In via
subordinata, nell'ipotesi di eventuale accertamento di responsabilità in ordine ai fatti dedotti in giudizio dal Sig.
in capo alle odierne parti convenute, sia in solido che singolarmente, dichiarare la , in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i Sigg.ri e Controparte_1 CP
da ogni effetto eventualmente pregiudizievole derivante dal presente giudizio e per l'effetto condannarla
[...]
al risarcimento di tutti i danni che dovessero essere eventualmente alle stesse e/o ad una delle due, imputati. Con
ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa e confermate nella memoria conclusionale depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 9.01.2023).
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.03.2022 il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della AG AT e rinviava al 6.06.2022.
All'udienza del 6.06.2022 il Giudice di Pace, stante la regolare notifica della chiamata in causa,
dichiarava la contumacia di CP_2
La causa veniva istruita mediante deposito di documenti e escussione dei testimoni.
pagina 5 di 15 All'udienza del 20.10.2022 venivano escussi i testimoni di parte attrice (ing. ) e i Testimone_1
testi di parte convenuta e ). Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 9.01.2023 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa e il Giudice di Pace
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 37/2023 depositata in cancelleria il 6.4.2023, il Giudice di Pace di Fabriano, “accertata
l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alle parti convenute e Controparte_1 CP
”, rigettava integralmente ogni richiesta avanzata nei loro confronti in quanto infondate in
[...]
fatto e diritto e condannava alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.200,00 oltre Parte_1
accessori come per legge.
Nella motivazione, il Giudice di Pace evidenziava testualmente che:
- “Unico fatto esplicitamente indicato nell'atto di citazione è che, i due appartamenti si trovino uno sopra
l'altro, e di null'altro indicando e fornendo ulteriori elementi che potessero meglio far capire la situazione e
pertanto la domanda è da ritenersi generica ed assolutamente indeterminata cronologicamente ed
eziologicamente, che nel quantum, come eccepito dai convenuti. Sovrabbondanti sono solo delle fotografie del
bagno dell'attore per una superficie limitata ma non di altre stanze (corridoio studio indicate danneggiate nel
sopralluogo della casa dell'attore. Tes_1
- Per altro il danno rilevato dall'ing. anch'esso esplicita che nel 2017 vi fossero macchie in punti delle CP_3
parti interne dell'appartamento del ma di cui non vi è stata ulteriore documentazione e produzione. Pt_1
- Venendo al nesso causale l'ing. (Vigili del Fuoco doc 3 attore) lega le infiltrazioni alla sola perdita CP_3
d'acqua sul retro della lavabiancheria dovuta al guasto della stessa (Intervento Vigili del Fuoco); l'ing.
diversamente ci dice di non aver appurato le cause delle infiltrazioni e “non ha accertato da cosa Tes_1
derivassero le infiltrazioni”.
- Per altro l'ing. ha presentato un computo metrico senza aver appurato le cause dell'infiltrazione e Tes_1
estendendo un preventivo senza dire a quale evento cronologico si dovessero ascrivere e senza sapere quali
fossero le cause dell'infiltrazione e senza abbozzare nessuna ipotesi eziologica che potrebbe essere dovuta alle
tubature del water o del bidet.
- Le cause avrebbero pertanto essere dovute a infiltrazioni di parti condominiali dello stabile essendo visibile
una ristretta macchia su di un angolo come i discendenti delle acque piovane o tubature in comunione dello
stabile.
- Abbastanza inverosimile appare la tesi dell'attore che le infiltrazioni non si verificassero con continuità se si
trattasse di rotture di tubature interne o del water o del bidet che vengono usate giornalmente, mentre i fatti pagina 6 di 15 si sono verificati sporadicamente poiché altrimenti il si sarebbe azionato con un accertamento tecnico Pt_1
preventivo (696 cpc) già nel lontano 2016 e non lo ha fatto neanche in corso di causa.
- Infine come detto i danni appaiono non quantificati e non dimostrati e che se le macchie sono di piccole
dimensioni appare sproporzionata la richiesta di imbiancare le stanze intere per la somma di € 2200 come al
computo allegato dall'ing. Tes_1
- Si respinge pertanto in toto la domanda di parte attrice” (cfr. motivazione pagg.
4-5 della sentenza in atti).
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1
di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30/09/2023. con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, in accoglimento
dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 37/2023, pronunciata il 6.4.2023 dal Giudice di
Pace di Fabriano. Con vittoria di spese e onorari del primo e secondo grado di giustizia” (conclusioni rassegnate a pag. 5 dell'atto di citazione in appello).
La difesa dell'appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: Parte_1
A) il Giudice di Pace, nell'affermare che la domanda era generica e indeterminata, era incorso in un vizio di erronea ricostruzione dei fatti e valutazione dei mezzi istruttori.
Ad avviso della difesa di parte appellante, dalla documentazione prodotta era emerso che nel
2017 vi furono delle perdite d'acqua provenienti dal piano soprastante, riconducibili al difetto dell'elettrodomestico che avevano riguardato diversi punti dell'abitazione e precisamente i locali bagno, corridoio e studio, come riferito dall'Ing. e dall'ing. CP_3 Tes_1
La sussistenza del danno era dimostrata anche dal verbale dei vigli del Fuoco del 18.10.2017.
B) Il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto non provato il nesso di causalità, ma il verbale redatto dai Vigili del Fuoco confermava l'esistenza del danno e la sua riconducibilità a fatti ed azioni del piano sovrastante.
I convenuti odierni appellati erano -quindi- responsabili ex art. 2051 c.c., non avendo fornito alcuna prova dell'esistenza del caso fortuito.
C) era illogico l'assunto del Giudice di Pace che ipotizzava cause mai dedotte dalle parti, come infiltrazioni di parti condominiali, mentre invece era certa la provenienza delle infiltrazioni dal bagno del piano soprastante, come accertata dai Vigili del fuoco.
pagina 7 di 15 Non rilevava -inoltre- il fatto che l'ing. nel computo metrico non avesse accertato Tes_1
la causa delle infiltrazioni, essendo stato chiamato solo successivamente al fine di quantificare i costi per la messa in pristino dei locali oggetto delle infiltrazioni.
D) il Giudice di Pace aveva errato nell'affermare che i danni non erano stati quantificati e e dimostrati e che la richiesta di imbiancare le stanze intere era sproporzionata se le macchie erano da ritenersi di piccole dimensioni (cfr. atto di citazione in appello in atti).
All'udienza del 22.02.2024 il difensore di parte appellante chiedeva termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello per un errore in merito all'avvertimento riferito alla costituzione di parte appellata indicato nell'atto di citazione.
Il Tribunale, rilevato altresì che l'atto di appello non era stato notificato alla parte (quale CP_2
terza chiamata) del giudizio di I grado e rimasta in esso contumace, ordinava a parte appellante di rinnovare la notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti degli appellati e CP
, nonché di notificare l'atto di citazione in appello unitamente al verbale anche a CP CP_2
rinviando quindi alla udienza del 18.07.2024.
[...]
La difesa di parte appellante provvedeva a rinnovare la notificazione dell'atto di appello ai sig.ri e;
mentre alla notifica nei confronti dell' provvedeva la difesa di parte CP CP CP_2
appallata.
Con comparse di costituzione e risposta depositate telematicamente in data 05.07.2024, si sono costituiti nel presente grado di giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti per cui è causa, ivi compresa l'inesistenza di qualsivoglia
responsabilità in capo alle parti convenute e/o comunque la sussistenza del caso fortuito come in atti precisato,
rigettare integralmente l'atto di gravame avversario e con esso ogni richiesta avanzata nei confronti dei coniugi
, in quanto infondato, in fatto e diritto, per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto e CP
conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
In via meramente subordinata, nell'ipotesi di eventuale accertamento di qualsivoglia responsabilità in ordine ai
fatti dedotti in giudizio dal Sig. in capo alle odierne parti appellate, dichiarare la , in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i Sigg.ri e Controparte_1 CP
da ogni effetto eventualmente pregiudizievole derivante dal presente giudizio e per l'effetto condannarla
[...]
al risarcimento di tutti i danni che dovessero essere eventualmente alle stesse e/o ad una delle due parti,
pagina 8 di 15 imputati. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di causa di entrambi i gradi
di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 10-11 comparsa).
All'udienza del 12.09.2024 per la compagnia AT nessuno compariva mentre i CP_2
procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva, quindi,
fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.03.2025,
rinviata all'odierna udienza del 10.04.2025 (in data 12/03/2025 la difesa degli odierni appellati ha depositato la comparsa conclusionale che però non è stata mai autorizzata;
pertanto è inammissibile).
In via preliminare va formalmente dichiarata la contumacia della terza chiamata CP_2
regolarmente citata e non comparsa.
I motivi posti a fondamento dell'appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate e sono tutti infondati.
Quindi l'appello va integralmente rigettato.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal -volta ad Pt_1
ottenere il risarcimento per i danni asseritamente causati da infiltrazioni di acqua provenienti dall'abitazione di proprietà dei convenuti – appellati perché infondata, attesa la genericità della domanda e la assenza di prova dei fatti allegati ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In base ai principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. –
all'interno del quale va inquadrata la fattispecie in esame - :
- è prevalente e dominante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. come responsabilità oggettiva, che presuppone esclusivamente la sussistenza del rapporto di custodia tra un soggetto ed un bene e del nesso causale tra la intrinseca natura del bene ed il danno occorso (cfr. fra le tante Cass. 2018 n. 27724);
- il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporta il potere dovere di intervento su di essa;
- Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
pagina 9 di 15 - L'onere di provare la sussistenza di entrambi detti elementi costitutivi grava sull'attore: nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia è il danneggiato a dover dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. n. 25243/2006).
- è onere del danneggiato dimostrare il nesso causale tra la res damnosa e lo specifico danno sofferto, su un piano sia di causalità materiale che giuridica.
- Più specificamente, con riguardo alla causalità materiale il danneggiato è tenuto a provare che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della res, secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dai canoni di c.d. regolarità causale, fermo il più basso rigore probatorio richiesto in sede civile in applicazione della regola del “più probabile che non”(cfr. Cass. Civ. Sez. III Ord. nn. 2480 e 2481 del
1/02/2018; più in generale sui criteri di accertamento del nesso causale in sede civile Cass. Sezioni
Unite n. 581 del 2008). La diligenza o negligenza del proprietario-custode è irrilevante. Tale forma di responsabilità è stata ritenuta applicabile ai fenomeni di rottura di tubazioni in edifici condominiali
(cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/10/2018, n. 27248; Cass. civ. Sez. III, 03/12/1997, n. 12251; Cass. civ.,
17/11/1984, n. 5868). Tuttavia, con riguardo ai complessi condominiali l'individuazione di un titolo di responsabilità, sia essa del proprietario o del custode, passa attraverso la distinzione tra parti di proprietà esclusiva del singolo condomino e parti comuni dell'edificio.
Orbene, alla luce dei superiori principi appena esposti, va rilevato che la difesa del ha del tutto Pt_1
omesso di ottemperare al proprio onere probatorio concernente -in specie- la dimostrazione dell'ascrivibilità delle infiltrazioni d'acqua all'appartamento dei convenuti, dello specifico danno subito e del relativo nesso causale tra l'evento ed il danno.
Secondo la generica ricostruzione resa in primo grado dalla difesa nell'atto di citazione, i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sito al primo piano del fabbricato (consistenti in macchie che Pt_1
interessavano “diverse zone dell'appartamento ed in particolare alcune pareti del bagno, del corridoio e dello
studio” (cfr. pag. 2 atto di citazione), erano imputabili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante appartamento di proprietà dei convenuti – CP CP
Orbene dalla documentazione versata in atti è emerso (per quanto di interesse) che:
- l'appartamento di proprietà del è stato interessato da infiltrazioni di acqua che si sono ripetute Pt_1
nel tempo;
pagina 10 di 15 - in particolare, ha prodotto una diffida dell'avv. datata 5.12.2016 Parte_1 Controparte_4
nella quale riferiva di aver avuto in data 13.11.2016 delle infiltrazioni d'acqua sul soffitto del bagno del proprio appartamento, ubicate in corrispondenza della collocazione dei sanitari all'interno del bagno dell'appartamento del piano superiore. Precisava anche che “l'evento per cui si scrive si è già in passato
verificato, per almeno due volte”, e che in ciascuna di tali occasioni aveva informato verbalmente Pt_1
(cfr. lettera avv. del 5.12.2016: doc. n. 1 all.to atto di citazione di primo grado); CP CP_4
- dalla documentazione fotografica datata maggio 2017 risultano poi delle macchie presenti sui muri ma non si comprende a quali muri e a quali stanze facciano riferimento (doc. n. 2 all.to atto di citazione di primo grado);
- dalla relazione dei Vigili del Fuoco risulta poi che in data 25.09.2017 essi sono intervenuti nell'appartamento di proprietà del in Fabriano Via Don Pasquale Merloni n. 6/D, situato al Pt_1
piano primo dell'immobile per infiltrazioni d'acqua, su richiesta del predetto.
- I vigili del Fuoco constatavano la presenza di macchie in diversi punti delle pareti interne dell'appartamento, e si recavano al secondo piano dell'immobile nell'appartamento di proprietà di e constatavano, all'interno del locale bagno, “una perdita d'acqua sul retro dalla Controparte_1
lavabiancheria probabilmente dovuta ad un guasto della stessa. Si provvedeva quindi a chiudere il rubinetto
dell'acqua di alimentazione della lavatrice eliminando la perdita, i signori provvedevano CP
immediatamente ad asciugare il pavimento. Risultati ottenuti: eliminazione della perdita che aveva causato
danni per infiltrazioni d'acqua all'immobile sottostante di proprietà del sig. ” (cfr. relazione Parte_1
Vigili del Fuoco: doc. n. 3 all.to atto di citazione);
- veniva aperto un sinistro da parte dell'assicurazione a seguito del quale CP_2
l'assicurazione chiedeva all'attore in data 6.10.2017 di fornire i suoi contatti per permettere al perito di effettuare la perizia (cfr. comunicazione assicurazione 6.10.2017: doc. n. 4 all.to atto di citazione;
cfr.
altresì polizza n. 730894917 contratta dalla sig.ra : doc. n. 2 all.to CP_2 Controparte_1
comparsa di costituzione di primo grado;
denuncia in data 27.09.2017 del sinistro del 25.09.2017 da parte di all'assicurazione: doc. n. 3 all.to comparsa di costituzione in primo grado); Controparte_1
- con comunicazione del 22.11.2017 l'assicurazione comunicava a che, in Controparte_1
riferimento al sinistro del 25.09.2017, il fiduciario incarico dalla AG non era stato messo in grado di verificare l'entità del danno al terzo e quindi si procedeva alla chiusura del sinistro (cfr. doc.
n. 4 all.to comparsa di costituzione di primo grado);
pagina 11 di 15 - con lettera A/r del 20.01.2019 (indirizzata agli odierni appellati) il - a mezzo dell'avv. Pt_1 [...]
(cfr. doc. n. 5 all.to atto di citazione) denunciava che: nel mese di dicembre 2018 si CP_4
verificavano infiltrazioni d'acqua; tali infiltrazioni d'acqua si erano verificate anche nel mese di maggio 2017; queste infiltrazioni nel bagno di proprietà del si verificavano ogni volta che Pt_1
venivano utilizzati i sanitari (wc o bidet) nel bagno di proprietà del convenuti;
infine vi erano anche delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza che si trovava sopra la porta finestra della cucina dell'attore);
- dalla documentazione fotografica depositata dal in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. e Pt_1
datata 2-8-25 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 25 settembre 2017, 10-11-19 maggio 2017, sono visibili delle macchie sui muri, ma non si comprende in quali stanze della casa dell'attore siano collocate.
Pertanto non è stato possibile accertare che le macchie presenti nelle fotografie siano causalmente riconducibili a delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di proprietà di e CP
posto al piano soprastante rispetto a quello di CP Pt_1
Costituiva onere dell'attore ex art. 2697 c.p.c. dare prova che i danni lamentati fossero eziologicamente da riferire a infiltrazioni d'acqua provenienti dai sanitari all'interno della proprietà dei convenuti e non da cause differenti, onere che nell'atto introduttivo né nel corso della istruttoria in primo grado era stato assolto.
A tale proposito, la perizia dell'ing. prodotta sub doc. n. 6 all.to all'atto di Testimone_1
citazione di I grado e datata 13/02/2021, non individua le cause delle infiltrazioni (ma si limita a
“riscontrare la presenza di infiltrazioni in alcune pareti del bagno, corridoio e studio” e a redigere una valutazione di massima dei lavori per il ripristino di tali infiltrazioni, stimando l'importo totale dei lavori in € 2.200,00 a corpo oltre iva (cfr. perizia 13.12.2021 ing. doc. n. 6 all.to Testimone_1
atto di citazione di primo grado. La suddetta stima è stata inoltre recisamente contestata dalla difesa degli odierni appellati evidenziando che era stata redatta applicando il prezziario regionale del 2021,
prevedendo il rifacimento integrale della tinteggiatura, anziché i prezzi normalmente applicati per lavori in economia quali sono quelli in esame, e senza considerare la semplice ripresa della tinteggiatura nelle parti ammalorate e non anche il suo integrale rifacimento).
L'ing. , escussa come teste all'udienza del 20.10.2022, sentita sui capitoli di prova Testimone_1
indicati nella memoria ex art. 320 c.p.c. attorea, in risposta ai capitoli 1 e 2 rispondeva: “Non ricordo
esattamente tutte le date (dei sopralluoghi) ricordo che in un'occasione avevo fatto dei sopralluoghi per una
canna fumaria, penso che fosse l'anno 2015 2016 e ho fatto un sopralluogo, ma non so se nel 2017/2018 in cui ho pagina 12 di 15 visto delle macchie relative ad infiltrazioni sulle pareti nella parte alta dei locali”; ADR GdP: “ricordo che
l'infiltrazione riguardasse un bagno e da lì fosse passata alle stanze attigue non ricordo se fosse l'anno 2017 o
2018”. “Non ricordo dei vigili del fuoco”. In risposta al capitolo 3 di parte attrice (“Vero che nel sopralluogo
del 2018 ha accertato la presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano soprastante e precisamente in
alcune pareti del bagno con finestra, quale conseguenza di perdite provenienti dalle tubazioni del locale bagno
soprastante di proprietà dei convenuti”) ha testualmente dichiarato: “Non ricordo se le infiltrazioni
provenissero da una perdita delle tubazioni o da altro poiché non l'ho accertato” (cfr. verbale udienza del
20.10.2022).
Il perito dell'assicurazione, , escusso all'udienza del 20.10.2022 come testimone di Testimone_2
parte convenuta, ha confermato di non essere riuscito ad entrare nell'appartamento di . Parte_1
, figlia dei convenuti – appellati, escussa come testimone all'udienza del Testimone_3
20.10.2022, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 1 e 2 della memoria ex art. 320
c.p.c. di parte convenuta, in quanto convivente con loro fino al 2020 (cap. 1: “Vero che negli anni dal
2016 al 2018 i sanitari del bagno della abitazione dei signori e , sita a Controparte_1 Controparte_1
Fabriano, Via Merloni n. 6/C sono sempre stati funzionanti e come tali normalmente utilizzati, senza aver mai
presentato perdite di acqua o disfunzioni di sorta”; 2) “vero che, a fronte della ricezione delle missive del legale
del signor del 05/12/2016 e 20/01/2019 e dopo le stesse i signori e Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
rappresentavano il corretto funzionamento dei sanitari del bagno e comunque domandavano la possibilità di
constatare, anche con un proprio tecnico di fiducia, le doglianze del medesimo” (cfr. si v. verbale udienza
20.10.2022).
La teste poi riferiva, seppur in quanto riferitole dai suoi genitori (i sig.ri e , che né CP CP
i convenuti e né i tecnici di loro fiducia, avevano mai avuto accesso alla CP CP
abitazione del Pt_1
Il sig. non ha mai effettuato alcun accertamento tecnico preventivo per appurare le cause delle Pt_1
infiltrazioni, ovvero per accertare lo stato dei luoghi, le cause e i danni.
Non è stata effettuata alcuna CTU né è stata prodotta alcuna perizia di parte volta ad appurare l'esistenza di infiltrazioni causalmente riconducibile con certezza a perdite provenienti dall'appartamento dei sig.ri e le cause delle stesse. Persona_1
La difesa del quindi, non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ovvero non ha Pt_1
provato che le infiltrazioni per le quali chiede il risarcimento derivassero dalla abitazione di proprietà
pagina 13 di 15 dei convenuti, non ha dimostrato il danno né la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserito danno e l'appartamento di proprietà di e . Controparte_1 Controparte_1
Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace in primo grado, la domanda è generica e indeterminata, inoltre manca anche la prova dell'esistenza del danno proveniente dalla proprietà dei convenuti, e del nesso di causalità tra l'asserito danno e l'utilizzo dei servizi sanitari dell'appartamento di e CP CP
Ne deriva che l'appello formulato da va rigettato e la sentenza del Giudice di primo Parte_1
grado va confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore degli appellati costituiti ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase “decisoria” viene liquidato al 50% stante il rito prescelto).
Visto il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
4994/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Fabriano perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONFERMA
la sentenza n. 37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano ivi appellata,
CONDANNA
al pagamento in favore di e delle spese del Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
secondo grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 1.275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge. pagina 14 di 15 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Ancona, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4994/2023
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
[...]
CP_2
appellati
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 13,21 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per personalmente presente, l'avv. SCARAFONI SERENELLA la quale precisa le Parte_1 conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per e Per l'avv. BENVENUTO Ruggiero in Controparte_1 Controparte_1 sostituzione per delega orale dell'avv. Benvenuto MAURIZIO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti ed insistendo nelle rispettive domande;
si rimettono a Giustizia per le spese;
Il GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene allegata al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 4994 del Ruolo Generale dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 10/04/2025,
e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Don Pasquale Merloni n.6/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Serenella Scarafoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Fabriano alla Via Dante n. 71, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 05.10.2023;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nata il [...] a [...], entrambi Controparte_1 C.F._3
residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Maurizio Benvenuto del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fabriano
(AN), Via G.B. Miliani n. 44, giuste distinte deleghe in calce alla memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 5.07.2024;
-appellati-
P. Iva n. ), con sede legale a Milano Piazza Tre Torri n. 3; CP_2 P.IVA_1 pagina 2 di 15 - appellata contumace -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, dott. Alessandro
Strada, depositata in Cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 6 aprile 2023 (R.G. n. 55/2022) e non notificata:
domanda di risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 2.200,00”
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 16.12.2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Giudice di Pace di Fabriano e per sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_1
seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito accertata l'esclusiva responsabilità dei
Signori e per i danni causati da infiltrazioni d'acqua provenienti Controparte_1 Controparte_1
dall'abitazione di loro proprietà, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi
nella misura di € 2.200,00, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque nei limiti
della competenza adita. Con vittoria di spese ed onorari di causa” (cfr. conclusioni a pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado in atti, confermate nelle note conclusionali depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 09.01.2023).
Esponeva la difesa dell'attore, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che:
- era proprietario di un immobile sito in Fabriano in Via Don Pasquale Merloni Parte_1
n. 6/d, posto al primo piano di una palazzina composta da due appartamenti;
- al piano superiore era situato l'appartamento di proprietà di e Controparte_1 CP
, al numero civico 6/c;
[...]
- nel corso degli anni si verificavano copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante, denunziate già nel 2016, tramite un precedente legale;
- queste infiltrazioni si ripetevano nel tempo;
- in data 25.9.2017 veniva chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Fabriano, che accertavano la perdita d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante di e Controparte_1 CP
, e le macchie presenti in diversi punti dell'appartamento dell'attore;
[...]
- a seguito di richiesta di risarcimento dei danni, il perito della AG di Assicurazioni
incaricata dai convenuti non si recava presso l'abitazione dell'attore nei giorni CP_2 pagina 3 di 15 convenuti e nessun risarcimento veniva corrisposto all'attore adducendo il fatto che il perito non avrebbe avuto modo di accedere all'abitazione;
- nel dicembre del 2018 nuove infiltrazioni d'acqua si producevano nei locali di proprietà
attorea, denunciati con comunicazione del 20.01.2019;
- il danno era causato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di proprietà
– posto al piano soprastante;
CP CP
- le macchie interessavano diverse zone dell'appartamento dell'attore: alcune pareti del bagno,
del corridoio, dello studio, con conseguente necessario ripristino dello stato dei luoghi, come risultava dalla relazione che si produceva;
- l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per eliminare i danni provocati dalle infiltrazioni era stato stimato dal perito in data 13/12/2021 in complessivi E. 2.200,00 (a corpo e senza Iva);
- i convenuti negavano ogni responsabilità e rigettavano la richiesta di risarcimento dei danni
(cfr. atto di citazione in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP
, contestando sia in fatto che in diritto la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, chiedendo -
[...]
in via preliminare- l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della AG AT
, e nel merito il rigetto della domanda attorea. CP_2
I convenuti e esponevano – in sintesi e per quanto d'interesse- che: CP CP
- erano stati destinatari, in passato, di due missive da parte dell'allora legale dell'attore, la prima datata 5.12.2016 e la seconda 20.01.2019, a seguito delle quali sia ai medesimi che al perito della compagnia AT, che era stata attivata nell'occasione, era stato sempre impedito l'accesso all'interno dell'abitazione dell'attore, impedendo lo svolgimento delle normali operazioni di indagine e, se del caso, di ripristino;
- In occasione, infatti, dell'episodio accaduto il 25.09.2017, in cui intervennero i Vigili del fuoco di
Fabriano, i coniugi avevano regolarmente denunciato il sinistro alla loro compagnia CP
AT, la di Fabriano, ma anche il perito all'uopo incaricato, contrariamente a CP_2
quanto eccepito in citazione, non era riuscito ad accedere all'interno dell'immobile e quindi a redigere la propria perizia.
- Anche per quanto concerne gli altri due episodi lamentati da parte attrice, i coniugi non CP
erano mai stati messi nelle condizioni di poter verificare quanto fosse accaduto al piano di sotto e pagina 4 di 15 quindi erano stati impossibilitati ad accertare, prima di tutto, la sussistenza e l'entità delle infiltrazioni lamentate, e, in secondo luogo, se queste fossero riconducibili a loro fatto e colpa.
- Dalle descrizioni fornite da controparte risultava che le infiltrazioni provenivano dai sanitari di un bagno secondario che asserviva l'appartamento dei convenuti, ma questi ultimi non avevano mai constatato alcuna perdita o sversamento di acqua dai sanitari del predetto bagno.
- L'unico modo che avrebbe consentito alle parti di poter verificare ed accertare le reali cause del fenomeno infiltrativo, sarebbe stato soltanto quello di ispezionare l'impianto dal piano sottostante,
facoltà sempre impedita dall'attore.
La difesa dei convenuti chiedeva -quindi- l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Fabriano, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza od eccezione
disattesa: In via preliminare: autorizzare, nell'interesse dei Sigg.ri e in Controparte_1 Controparte_1
forza della polizza AT da questi stipulata, la chiamata in causa in garanzia della , con sede CP_2
legale in (34023) Trieste, in Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore (PEC:
, fissando altra udienza per consentire la chiamata in causa nei termini di legge. In via Email_1
principale, accertata l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alle parti convenute e/o comunque la
sussistenza del caso fortuito come sopra precisato, rigettare integralmente ogni richiesta avanzata nei confronti
di queste ultime in quanto infondata, in fatto e diritto, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa. In via
subordinata, nell'ipotesi di eventuale accertamento di responsabilità in ordine ai fatti dedotti in giudizio dal Sig.
in capo alle odierne parti convenute, sia in solido che singolarmente, dichiarare la , in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i Sigg.ri e Controparte_1 CP
da ogni effetto eventualmente pregiudizievole derivante dal presente giudizio e per l'effetto condannarla
[...]
al risarcimento di tutti i danni che dovessero essere eventualmente alle stesse e/o ad una delle due, imputati. Con
ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa e confermate nella memoria conclusionale depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 9.01.2023).
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.03.2022 il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della AG AT e rinviava al 6.06.2022.
All'udienza del 6.06.2022 il Giudice di Pace, stante la regolare notifica della chiamata in causa,
dichiarava la contumacia di CP_2
La causa veniva istruita mediante deposito di documenti e escussione dei testimoni.
pagina 5 di 15 All'udienza del 20.10.2022 venivano escussi i testimoni di parte attrice (ing. ) e i Testimone_1
testi di parte convenuta e ). Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 9.01.2023 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa e il Giudice di Pace
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 37/2023 depositata in cancelleria il 6.4.2023, il Giudice di Pace di Fabriano, “accertata
l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alle parti convenute e Controparte_1 CP
”, rigettava integralmente ogni richiesta avanzata nei loro confronti in quanto infondate in
[...]
fatto e diritto e condannava alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.200,00 oltre Parte_1
accessori come per legge.
Nella motivazione, il Giudice di Pace evidenziava testualmente che:
- “Unico fatto esplicitamente indicato nell'atto di citazione è che, i due appartamenti si trovino uno sopra
l'altro, e di null'altro indicando e fornendo ulteriori elementi che potessero meglio far capire la situazione e
pertanto la domanda è da ritenersi generica ed assolutamente indeterminata cronologicamente ed
eziologicamente, che nel quantum, come eccepito dai convenuti. Sovrabbondanti sono solo delle fotografie del
bagno dell'attore per una superficie limitata ma non di altre stanze (corridoio studio indicate danneggiate nel
sopralluogo della casa dell'attore. Tes_1
- Per altro il danno rilevato dall'ing. anch'esso esplicita che nel 2017 vi fossero macchie in punti delle CP_3
parti interne dell'appartamento del ma di cui non vi è stata ulteriore documentazione e produzione. Pt_1
- Venendo al nesso causale l'ing. (Vigili del Fuoco doc 3 attore) lega le infiltrazioni alla sola perdita CP_3
d'acqua sul retro della lavabiancheria dovuta al guasto della stessa (Intervento Vigili del Fuoco); l'ing.
diversamente ci dice di non aver appurato le cause delle infiltrazioni e “non ha accertato da cosa Tes_1
derivassero le infiltrazioni”.
- Per altro l'ing. ha presentato un computo metrico senza aver appurato le cause dell'infiltrazione e Tes_1
estendendo un preventivo senza dire a quale evento cronologico si dovessero ascrivere e senza sapere quali
fossero le cause dell'infiltrazione e senza abbozzare nessuna ipotesi eziologica che potrebbe essere dovuta alle
tubature del water o del bidet.
- Le cause avrebbero pertanto essere dovute a infiltrazioni di parti condominiali dello stabile essendo visibile
una ristretta macchia su di un angolo come i discendenti delle acque piovane o tubature in comunione dello
stabile.
- Abbastanza inverosimile appare la tesi dell'attore che le infiltrazioni non si verificassero con continuità se si
trattasse di rotture di tubature interne o del water o del bidet che vengono usate giornalmente, mentre i fatti pagina 6 di 15 si sono verificati sporadicamente poiché altrimenti il si sarebbe azionato con un accertamento tecnico Pt_1
preventivo (696 cpc) già nel lontano 2016 e non lo ha fatto neanche in corso di causa.
- Infine come detto i danni appaiono non quantificati e non dimostrati e che se le macchie sono di piccole
dimensioni appare sproporzionata la richiesta di imbiancare le stanze intere per la somma di € 2200 come al
computo allegato dall'ing. Tes_1
- Si respinge pertanto in toto la domanda di parte attrice” (cfr. motivazione pagg.
4-5 della sentenza in atti).
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1
di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30/09/2023. con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, in accoglimento
dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 37/2023, pronunciata il 6.4.2023 dal Giudice di
Pace di Fabriano. Con vittoria di spese e onorari del primo e secondo grado di giustizia” (conclusioni rassegnate a pag. 5 dell'atto di citazione in appello).
La difesa dell'appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: Parte_1
A) il Giudice di Pace, nell'affermare che la domanda era generica e indeterminata, era incorso in un vizio di erronea ricostruzione dei fatti e valutazione dei mezzi istruttori.
Ad avviso della difesa di parte appellante, dalla documentazione prodotta era emerso che nel
2017 vi furono delle perdite d'acqua provenienti dal piano soprastante, riconducibili al difetto dell'elettrodomestico che avevano riguardato diversi punti dell'abitazione e precisamente i locali bagno, corridoio e studio, come riferito dall'Ing. e dall'ing. CP_3 Tes_1
La sussistenza del danno era dimostrata anche dal verbale dei vigli del Fuoco del 18.10.2017.
B) Il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto non provato il nesso di causalità, ma il verbale redatto dai Vigili del Fuoco confermava l'esistenza del danno e la sua riconducibilità a fatti ed azioni del piano sovrastante.
I convenuti odierni appellati erano -quindi- responsabili ex art. 2051 c.c., non avendo fornito alcuna prova dell'esistenza del caso fortuito.
C) era illogico l'assunto del Giudice di Pace che ipotizzava cause mai dedotte dalle parti, come infiltrazioni di parti condominiali, mentre invece era certa la provenienza delle infiltrazioni dal bagno del piano soprastante, come accertata dai Vigili del fuoco.
pagina 7 di 15 Non rilevava -inoltre- il fatto che l'ing. nel computo metrico non avesse accertato Tes_1
la causa delle infiltrazioni, essendo stato chiamato solo successivamente al fine di quantificare i costi per la messa in pristino dei locali oggetto delle infiltrazioni.
D) il Giudice di Pace aveva errato nell'affermare che i danni non erano stati quantificati e e dimostrati e che la richiesta di imbiancare le stanze intere era sproporzionata se le macchie erano da ritenersi di piccole dimensioni (cfr. atto di citazione in appello in atti).
All'udienza del 22.02.2024 il difensore di parte appellante chiedeva termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello per un errore in merito all'avvertimento riferito alla costituzione di parte appellata indicato nell'atto di citazione.
Il Tribunale, rilevato altresì che l'atto di appello non era stato notificato alla parte (quale CP_2
terza chiamata) del giudizio di I grado e rimasta in esso contumace, ordinava a parte appellante di rinnovare la notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti degli appellati e CP
, nonché di notificare l'atto di citazione in appello unitamente al verbale anche a CP CP_2
rinviando quindi alla udienza del 18.07.2024.
[...]
La difesa di parte appellante provvedeva a rinnovare la notificazione dell'atto di appello ai sig.ri e;
mentre alla notifica nei confronti dell' provvedeva la difesa di parte CP CP CP_2
appallata.
Con comparse di costituzione e risposta depositate telematicamente in data 05.07.2024, si sono costituiti nel presente grado di giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti per cui è causa, ivi compresa l'inesistenza di qualsivoglia
responsabilità in capo alle parti convenute e/o comunque la sussistenza del caso fortuito come in atti precisato,
rigettare integralmente l'atto di gravame avversario e con esso ogni richiesta avanzata nei confronti dei coniugi
, in quanto infondato, in fatto e diritto, per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto e CP
conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
In via meramente subordinata, nell'ipotesi di eventuale accertamento di qualsivoglia responsabilità in ordine ai
fatti dedotti in giudizio dal Sig. in capo alle odierne parti appellate, dichiarare la , in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i Sigg.ri e Controparte_1 CP
da ogni effetto eventualmente pregiudizievole derivante dal presente giudizio e per l'effetto condannarla
[...]
al risarcimento di tutti i danni che dovessero essere eventualmente alle stesse e/o ad una delle due parti,
pagina 8 di 15 imputati. Con ogni conseguente statuizione e con condanna alle spese e competenze di causa di entrambi i gradi
di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 10-11 comparsa).
All'udienza del 12.09.2024 per la compagnia AT nessuno compariva mentre i CP_2
procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva, quindi,
fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.03.2025,
rinviata all'odierna udienza del 10.04.2025 (in data 12/03/2025 la difesa degli odierni appellati ha depositato la comparsa conclusionale che però non è stata mai autorizzata;
pertanto è inammissibile).
In via preliminare va formalmente dichiarata la contumacia della terza chiamata CP_2
regolarmente citata e non comparsa.
I motivi posti a fondamento dell'appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate e sono tutti infondati.
Quindi l'appello va integralmente rigettato.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal -volta ad Pt_1
ottenere il risarcimento per i danni asseritamente causati da infiltrazioni di acqua provenienti dall'abitazione di proprietà dei convenuti – appellati perché infondata, attesa la genericità della domanda e la assenza di prova dei fatti allegati ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In base ai principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. –
all'interno del quale va inquadrata la fattispecie in esame - :
- è prevalente e dominante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. come responsabilità oggettiva, che presuppone esclusivamente la sussistenza del rapporto di custodia tra un soggetto ed un bene e del nesso causale tra la intrinseca natura del bene ed il danno occorso (cfr. fra le tante Cass. 2018 n. 27724);
- il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporta il potere dovere di intervento su di essa;
- Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
pagina 9 di 15 - L'onere di provare la sussistenza di entrambi detti elementi costitutivi grava sull'attore: nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia è il danneggiato a dover dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. n. 25243/2006).
- è onere del danneggiato dimostrare il nesso causale tra la res damnosa e lo specifico danno sofferto, su un piano sia di causalità materiale che giuridica.
- Più specificamente, con riguardo alla causalità materiale il danneggiato è tenuto a provare che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della res, secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dai canoni di c.d. regolarità causale, fermo il più basso rigore probatorio richiesto in sede civile in applicazione della regola del “più probabile che non”(cfr. Cass. Civ. Sez. III Ord. nn. 2480 e 2481 del
1/02/2018; più in generale sui criteri di accertamento del nesso causale in sede civile Cass. Sezioni
Unite n. 581 del 2008). La diligenza o negligenza del proprietario-custode è irrilevante. Tale forma di responsabilità è stata ritenuta applicabile ai fenomeni di rottura di tubazioni in edifici condominiali
(cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/10/2018, n. 27248; Cass. civ. Sez. III, 03/12/1997, n. 12251; Cass. civ.,
17/11/1984, n. 5868). Tuttavia, con riguardo ai complessi condominiali l'individuazione di un titolo di responsabilità, sia essa del proprietario o del custode, passa attraverso la distinzione tra parti di proprietà esclusiva del singolo condomino e parti comuni dell'edificio.
Orbene, alla luce dei superiori principi appena esposti, va rilevato che la difesa del ha del tutto Pt_1
omesso di ottemperare al proprio onere probatorio concernente -in specie- la dimostrazione dell'ascrivibilità delle infiltrazioni d'acqua all'appartamento dei convenuti, dello specifico danno subito e del relativo nesso causale tra l'evento ed il danno.
Secondo la generica ricostruzione resa in primo grado dalla difesa nell'atto di citazione, i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sito al primo piano del fabbricato (consistenti in macchie che Pt_1
interessavano “diverse zone dell'appartamento ed in particolare alcune pareti del bagno, del corridoio e dello
studio” (cfr. pag. 2 atto di citazione), erano imputabili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante appartamento di proprietà dei convenuti – CP CP
Orbene dalla documentazione versata in atti è emerso (per quanto di interesse) che:
- l'appartamento di proprietà del è stato interessato da infiltrazioni di acqua che si sono ripetute Pt_1
nel tempo;
pagina 10 di 15 - in particolare, ha prodotto una diffida dell'avv. datata 5.12.2016 Parte_1 Controparte_4
nella quale riferiva di aver avuto in data 13.11.2016 delle infiltrazioni d'acqua sul soffitto del bagno del proprio appartamento, ubicate in corrispondenza della collocazione dei sanitari all'interno del bagno dell'appartamento del piano superiore. Precisava anche che “l'evento per cui si scrive si è già in passato
verificato, per almeno due volte”, e che in ciascuna di tali occasioni aveva informato verbalmente Pt_1
(cfr. lettera avv. del 5.12.2016: doc. n. 1 all.to atto di citazione di primo grado); CP CP_4
- dalla documentazione fotografica datata maggio 2017 risultano poi delle macchie presenti sui muri ma non si comprende a quali muri e a quali stanze facciano riferimento (doc. n. 2 all.to atto di citazione di primo grado);
- dalla relazione dei Vigili del Fuoco risulta poi che in data 25.09.2017 essi sono intervenuti nell'appartamento di proprietà del in Fabriano Via Don Pasquale Merloni n. 6/D, situato al Pt_1
piano primo dell'immobile per infiltrazioni d'acqua, su richiesta del predetto.
- I vigili del Fuoco constatavano la presenza di macchie in diversi punti delle pareti interne dell'appartamento, e si recavano al secondo piano dell'immobile nell'appartamento di proprietà di e constatavano, all'interno del locale bagno, “una perdita d'acqua sul retro dalla Controparte_1
lavabiancheria probabilmente dovuta ad un guasto della stessa. Si provvedeva quindi a chiudere il rubinetto
dell'acqua di alimentazione della lavatrice eliminando la perdita, i signori provvedevano CP
immediatamente ad asciugare il pavimento. Risultati ottenuti: eliminazione della perdita che aveva causato
danni per infiltrazioni d'acqua all'immobile sottostante di proprietà del sig. ” (cfr. relazione Parte_1
Vigili del Fuoco: doc. n. 3 all.to atto di citazione);
- veniva aperto un sinistro da parte dell'assicurazione a seguito del quale CP_2
l'assicurazione chiedeva all'attore in data 6.10.2017 di fornire i suoi contatti per permettere al perito di effettuare la perizia (cfr. comunicazione assicurazione 6.10.2017: doc. n. 4 all.to atto di citazione;
cfr.
altresì polizza n. 730894917 contratta dalla sig.ra : doc. n. 2 all.to CP_2 Controparte_1
comparsa di costituzione di primo grado;
denuncia in data 27.09.2017 del sinistro del 25.09.2017 da parte di all'assicurazione: doc. n. 3 all.to comparsa di costituzione in primo grado); Controparte_1
- con comunicazione del 22.11.2017 l'assicurazione comunicava a che, in Controparte_1
riferimento al sinistro del 25.09.2017, il fiduciario incarico dalla AG non era stato messo in grado di verificare l'entità del danno al terzo e quindi si procedeva alla chiusura del sinistro (cfr. doc.
n. 4 all.to comparsa di costituzione di primo grado);
pagina 11 di 15 - con lettera A/r del 20.01.2019 (indirizzata agli odierni appellati) il - a mezzo dell'avv. Pt_1 [...]
(cfr. doc. n. 5 all.to atto di citazione) denunciava che: nel mese di dicembre 2018 si CP_4
verificavano infiltrazioni d'acqua; tali infiltrazioni d'acqua si erano verificate anche nel mese di maggio 2017; queste infiltrazioni nel bagno di proprietà del si verificavano ogni volta che Pt_1
venivano utilizzati i sanitari (wc o bidet) nel bagno di proprietà del convenuti;
infine vi erano anche delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza che si trovava sopra la porta finestra della cucina dell'attore);
- dalla documentazione fotografica depositata dal in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. e Pt_1
datata 2-8-25 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 25 settembre 2017, 10-11-19 maggio 2017, sono visibili delle macchie sui muri, ma non si comprende in quali stanze della casa dell'attore siano collocate.
Pertanto non è stato possibile accertare che le macchie presenti nelle fotografie siano causalmente riconducibili a delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di proprietà di e CP
posto al piano soprastante rispetto a quello di CP Pt_1
Costituiva onere dell'attore ex art. 2697 c.p.c. dare prova che i danni lamentati fossero eziologicamente da riferire a infiltrazioni d'acqua provenienti dai sanitari all'interno della proprietà dei convenuti e non da cause differenti, onere che nell'atto introduttivo né nel corso della istruttoria in primo grado era stato assolto.
A tale proposito, la perizia dell'ing. prodotta sub doc. n. 6 all.to all'atto di Testimone_1
citazione di I grado e datata 13/02/2021, non individua le cause delle infiltrazioni (ma si limita a
“riscontrare la presenza di infiltrazioni in alcune pareti del bagno, corridoio e studio” e a redigere una valutazione di massima dei lavori per il ripristino di tali infiltrazioni, stimando l'importo totale dei lavori in € 2.200,00 a corpo oltre iva (cfr. perizia 13.12.2021 ing. doc. n. 6 all.to Testimone_1
atto di citazione di primo grado. La suddetta stima è stata inoltre recisamente contestata dalla difesa degli odierni appellati evidenziando che era stata redatta applicando il prezziario regionale del 2021,
prevedendo il rifacimento integrale della tinteggiatura, anziché i prezzi normalmente applicati per lavori in economia quali sono quelli in esame, e senza considerare la semplice ripresa della tinteggiatura nelle parti ammalorate e non anche il suo integrale rifacimento).
L'ing. , escussa come teste all'udienza del 20.10.2022, sentita sui capitoli di prova Testimone_1
indicati nella memoria ex art. 320 c.p.c. attorea, in risposta ai capitoli 1 e 2 rispondeva: “Non ricordo
esattamente tutte le date (dei sopralluoghi) ricordo che in un'occasione avevo fatto dei sopralluoghi per una
canna fumaria, penso che fosse l'anno 2015 2016 e ho fatto un sopralluogo, ma non so se nel 2017/2018 in cui ho pagina 12 di 15 visto delle macchie relative ad infiltrazioni sulle pareti nella parte alta dei locali”; ADR GdP: “ricordo che
l'infiltrazione riguardasse un bagno e da lì fosse passata alle stanze attigue non ricordo se fosse l'anno 2017 o
2018”. “Non ricordo dei vigili del fuoco”. In risposta al capitolo 3 di parte attrice (“Vero che nel sopralluogo
del 2018 ha accertato la presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano soprastante e precisamente in
alcune pareti del bagno con finestra, quale conseguenza di perdite provenienti dalle tubazioni del locale bagno
soprastante di proprietà dei convenuti”) ha testualmente dichiarato: “Non ricordo se le infiltrazioni
provenissero da una perdita delle tubazioni o da altro poiché non l'ho accertato” (cfr. verbale udienza del
20.10.2022).
Il perito dell'assicurazione, , escusso all'udienza del 20.10.2022 come testimone di Testimone_2
parte convenuta, ha confermato di non essere riuscito ad entrare nell'appartamento di . Parte_1
, figlia dei convenuti – appellati, escussa come testimone all'udienza del Testimone_3
20.10.2022, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 1 e 2 della memoria ex art. 320
c.p.c. di parte convenuta, in quanto convivente con loro fino al 2020 (cap. 1: “Vero che negli anni dal
2016 al 2018 i sanitari del bagno della abitazione dei signori e , sita a Controparte_1 Controparte_1
Fabriano, Via Merloni n. 6/C sono sempre stati funzionanti e come tali normalmente utilizzati, senza aver mai
presentato perdite di acqua o disfunzioni di sorta”; 2) “vero che, a fronte della ricezione delle missive del legale
del signor del 05/12/2016 e 20/01/2019 e dopo le stesse i signori e Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
rappresentavano il corretto funzionamento dei sanitari del bagno e comunque domandavano la possibilità di
constatare, anche con un proprio tecnico di fiducia, le doglianze del medesimo” (cfr. si v. verbale udienza
20.10.2022).
La teste poi riferiva, seppur in quanto riferitole dai suoi genitori (i sig.ri e , che né CP CP
i convenuti e né i tecnici di loro fiducia, avevano mai avuto accesso alla CP CP
abitazione del Pt_1
Il sig. non ha mai effettuato alcun accertamento tecnico preventivo per appurare le cause delle Pt_1
infiltrazioni, ovvero per accertare lo stato dei luoghi, le cause e i danni.
Non è stata effettuata alcuna CTU né è stata prodotta alcuna perizia di parte volta ad appurare l'esistenza di infiltrazioni causalmente riconducibile con certezza a perdite provenienti dall'appartamento dei sig.ri e le cause delle stesse. Persona_1
La difesa del quindi, non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ovvero non ha Pt_1
provato che le infiltrazioni per le quali chiede il risarcimento derivassero dalla abitazione di proprietà
pagina 13 di 15 dei convenuti, non ha dimostrato il danno né la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserito danno e l'appartamento di proprietà di e . Controparte_1 Controparte_1
Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace in primo grado, la domanda è generica e indeterminata, inoltre manca anche la prova dell'esistenza del danno proveniente dalla proprietà dei convenuti, e del nesso di causalità tra l'asserito danno e l'utilizzo dei servizi sanitari dell'appartamento di e CP CP
Ne deriva che l'appello formulato da va rigettato e la sentenza del Giudice di primo Parte_1
grado va confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore degli appellati costituiti ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase “decisoria” viene liquidato al 50% stante il rito prescelto).
Visto il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
4994/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Fabriano perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONFERMA
la sentenza n. 37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano ivi appellata,
CONDANNA
al pagamento in favore di e delle spese del Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
secondo grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 1.275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge. pagina 14 di 15 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Ancona, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 15 di 15