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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 127/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONE Parte_1 C.F._1
VALLESI e dell'Avv. GIUSEPPE VALLESI;
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. FABRIZIO CIPOLLINI;
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: voglia il Tribunale di Ascoli Piceno adito, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i fatti ed i conseguenti danni Controparte_1 cagionati alla signora come sopra specificati e quantificati, Parte_1 condannare il medesimo (C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
– via C. TT n. 24, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento della complessiva somma di €. 44.953,41, o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione sino al saldo.
Vinte le spese e competenze del presente giudizio;
Per il convenuto:
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
1) nel merito in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
pagina 1 di 8 2) in via meramente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare
e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del risarcimento dovuto dal convenuto;
con compensazione parziale delle spese e compensi di CP_1 causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.1.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 allegando che: il 10.01.2020, intorno alle ore 18:10, ella, uscendo al seguito della Controparte_1 propria figlia dallo stabile condominiale ex sito a in via C. Parte_2 CP_1 CP_1
TT n. 24, era inciampata sulla guida inferiore in ferro, dell'altezza di circa 3 cm, del cancello estensibile posto all'ingresso del predetto stabile (All. 1 dell'atto di citazione), cadendo a terra e battendo violentemente ginocchia, viso e mani sul marciapiede della via pubblica antistante lo stabile condominiale;
immediatamente soccorsa dalla figlia e dai passanti, ella era stata condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto, ove, all'esito dei necessari accertamenti effettuati tra il 10 ed il 14 gennaio 2020, le erano state diagnosticate lesioni facciali e al ginocchio destro;
essendo impossibilitata a deambulare, anche a seguito dell'immobilizzazione sia della gamba destra sia del polso destro, l'attrice aveva necessitato di continua assistenza per tutto il decorso riabilitativo. Sulla scorta dei suddetti fatti, l'attrice domandava l'accertamento della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in capo al e la condanna al risarcimento del CP_1 danno biologico da invalidità temporanea e permanente e del danno patrimoniale per spese mediche e riabilitative sostenute.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava la sussistenza della responsabilità Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che il sinistro occorso fosse stato esclusiva conseguenza di una distrazione o negligenza della Allegava che: il binario metallico che faceva da guida alla Pt_1 serranda avvolgibile sporgeva di 3 cm dal terreno e si differenziava cromaticamente dalla pavimentazione su cui era appoggiato;
il luogo dell'infortunio risultava conforme a norme di legge e non vi erano stati altri sinistri analoghi, pur essendo il succitato binario ivi presente da diversi anni;
la causa esterna, consistente nel comportamento del danneggiato stesso, era, dunque, stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. Contestava i danni richiesti e chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.
All'udienza di prima trattazione del 13.05.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 9.12.2022, in cui ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
In data 21.02.2023 il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, che, proceduto all'escussione dei testimoni ammessi, con ordinanza del 23.6.2023 disponeva c.t.u. medico-legale. Depositata la relazione di c.t.u., all'udienza del 25.09.2025, in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati
(40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). pagina 2 di 8 In diritto, secondo l'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. La norma anzidetta trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.
In punto di prova, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022). Sotto il profilo dell'onere della prova, l'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Invero, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr: Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7172). Pertanto, è onere dell'attore dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr: Cassazione civile sez. VI, 30/03/2022, n.10188). Invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr: Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886; Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, n.24416). Da ciò discende che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (e dunque,
pagina 3 di 8 presupponga un agire umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte), il danneggiato è tenuto a dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava al momento del sinistro un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr: Cass., n. 11526 del 11/05/2017, Cass. n. 21212/2015). Nel caso di specie dalla prospettazione di parte attrice e dall'istruttoria svolta – che ha confermato la dinamica prospettata - emerge, in primo luogo, che l'incidente come verificatosi non sia stato l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, bensì sia dipeso dall'agire umano, ossia dal fatto che l'attrice vi stesse camminando incontro, andandovi ad inciampare. figlia dell'attrice e presente al momento del sinistro, in sede di esame Parte_2 testimoniale confermava che il 10.01.2020, intorno alle ore 18:10, l'attrice uscendo, al seguito della propria figlia sig.ra dallo stabile condominiale ex sito a – via Parte_2 CP_1 CP_1
C. TT n. 24, inciampava (cfr. fotografie, sub doc. n. 1) sulla guida inferiore in ferro, dell'altezza di circa 3 cm, del cancello estensibile posto all'ingresso del predetto stabile e che Parte_1 cadeva, quindi, rovinosamente a terra, battendo violentemente le ginocchia sul marciapiede antistante lo stabile condominiale, viso e mani sulla via pubblica. La teste confermava che, pur Testimone_1 non avendo assistito alla caduta, aveva visto l'attrice a terra con la faccia verso il marciapiede;
c'era la guida di ferro a terra, anche tagliente.
È, poi, emersa dall'istruttoria svolta una condizione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi.
Sempre la teste ha, infatti, confermato che la guida in questione sporgesse di circa 3 cm rispetto Pt_2 al piano di calpestio e che al momento della caduta (le 18 circa di sera del 28 Gennaio, dunque col buio) il pianerottolo non era illuminato, vi era solo la luce della scale alle spalle e il lampione per strada. Anche il teste che all'epoca dei fatti aveva lo studio nello stabile in questione, Testimone_2 precisava che l'entrata in questione era quella secondaria dello stabile e quindi era mal illuminata e la guida che stava per terra all'inizio si alzava poi negli ultimi anni era fissa a terra ed è capitato che altre persone vi inciampassero e che era un ex edificio industriale e quella in questione era un'entrata secondaria comunque usata sia dai condomini che dagli avventori esterni.
Dunque, la presenza di una guida di ferro sporgente dal pavimento, unita a una scarsa ed insufficiente illuminazione dell'androne nel quale era posta, comportante una situazione di oggettiva pericolosità del passaggio in questione, deve ritenersi causa dell'evento come in concreto verificatosi. Né può rilevare in contrario il fatto, allegato e documentato dal convenuto, che la guida grigia di metallo si differenziasse cromaticamente dal cotto rosso di cui era fatta la pavimentazione. Viste le condizioni di scarsa illuminazione del luogo, infatti, non vi è alcuna prova che tale differenza cromatica fosse chiaramente ed effettivamente percepibile nell'orario serale a cui è avvenuto l'infortunio.
Inoltre, si ritiene che il convenuto non abbia fornito la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità. Sul punto, il convenuto si limita ad affermare di non essere incorso in responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto la danneggiata, per evitare il danno, avrebbe dovuto porre in essere le cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze. Non vengono, tuttavia, indicate tali cautele né, a monte, viene fornita alcuna prova del fatto che l'attrice abbia posto in essere una condotta imprevedibile ed eccezionale ed, pagina 4 di 8 anzi, l'istruttoria svolta porta alla conclusione opposta. Neppure idonei all'uopo erano i capitoli di interrogatorio formale articolati dal convenuto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
Tuttalpiù l'eventuale condotta colposa del danneggiato potrebbe rilevare ai fini dell'art. 1227 c.c. tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022). Tuttavia, nel caso di specie, tenendo conto di quanto riportato dai testimoni sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni dei luoghi, non è possibile svolgere alcun rimprovero in termini di colpa all'attrice.
Passando all'esame dei danni conseguenza, sono documentati in atti l'accesso dell'attrice al pronto soccorso nell'immediatezza dell'incidente e il decorso clinico successivo.
Il c.t.u., cui è stato dato mandato di verificare, previo accertamento del nesso causale con l'incidente oggetto di causa, la percentuale di danno biologico in termini di invalidità temporanea e permanente riportata dall'attrice, ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali (criterio cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause capaci di determinare le suddette lesioni) di derivazione causale delle lesioni dall'evento traumatico.
In particolare, dopo aver riportato il decorso clinico, il c.t.u. ha indicato che la a causa Pt_1 dell'evento infortunistico di cui trattasi, ha riportato le seguenti lesioni, che venivano accertate clinicamente e strumentalmente (come meglio spiegato alle pagg.
7-9 della c.t.u.): trauma contusivo facciale con frattura ossa nasali;
trauma arto inferiore destro con frattura rotulea in paziente gonartrosico. Al trauma facciale è residuata la presenza, a carico dell'apparato rinofaringeo, di
Cicatrice alla porzione superiore della piramide nasale, lineare, di piccole dimensioni lievemente ipertrofica. Setto con deviazione scoliotica sinistro versa con algia pressoria piramide nasale. Al trauma al ginocchio destro è residuata la presenza di ipomiotrofia quatricipitale;
ipotono-trofismo surale;
deficit estensorio di 10°. con lassità capsulo legamentose sia nello stress in varo-valgo che in antero posteriore. Segni meniscali negativi. Accovacciamento impossibilitato. Deambulazione rallentata, passaggi posturali possibili con ricerca di appoggio (p. 10 della c.t.u.). Il tutto costituente un danno biologico permanente valutato nella misura del 13%.
Il c.t.u. ha, altresì, computato l'invalidità temporanea parziale in giorni 85, di cui 10 giorni di invalidità assoluta, 25 giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50% e 20 giorni di invalidità temporanea al 25%.
pagina 5 di 8 Le conclusioni della c.t.u. non sono state oggetto di alcuna osservazione delle parti nel termine all'uopo assegnato dal giudice ed, essendo congruamente e logicamente motivate, devono essere accolte nella loro totalità.
L'attrice domanda anche il risarcimento del danno morale in relazione al danno biologico. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24.07.2024, ha da ultimo affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che non sia stata fornita alcuna prova del danno morale, essendosi limitata parte attrice a riportare quanto dichiarato da lei stessa al dott. in Persona_1 sede di perizia medico-legale di parte (All. 5, p. 12, dell'atto di citazione). Dette circostanze, contestate dalla controparte, non sono state fatte oggetto di specifici capitoli di prova testimoniale né di altra richiesta istruttoria.
Inoltre, la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione, che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico e che, comunque, pur non domandata in sede di atto di citazione ma soltanto indirettamente nella comparsa conclusionale
(laddove si fa riferimento alle conclusioni del dott. , si ritiene non sussista nel caso di Persona_1 specie. Infatti, l'odierna attrice non ha fornito la prova di condizioni eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
“tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cassazione sentenza 10/11/2020, n. 25164; cfr. anche Cass. ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, e Cass. ordinanza n. 5984 del 06/03/2025, secondo cui la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento). La c.t.u. e le prove testimoniali svolte hanno provato conseguenze che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità, ossia una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, mentre non hanno dimostrato che la lesione ha causato anche la compromissione o la soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto all'ordinario.
pagina 6 di 8 A conferma del fatto che tanto il danno morale quanto quello dinamico-relazionale debbano essere oggetto di specifica allegazione e prova si veda, infine, Cass. ordinanza n. 7892 del 22/03/2024, Cass. ordinanza n. 15733 del 17/05/2022).
Per la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente riscontrato, si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, il che garantisce la parità di trattamento, essendo tali tabelle già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016).
In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2024), considerata l'età
(75 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (13%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 24.341,00. Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle e preso a riferimento il valore base dalle stesse esposte per ogni giorno, sarà dovuta una somma complessiva di € 5.606,25 (di cui € 1.150,00 di invalidità temporanea totale, € 2.156,25 per i.t.p. al 75% per 25 giorni, € 1.725,00 per i.t.p. al 50% per 30 giorni, € 575,00 per i.t.p. al 25% per 20 giorni). Per un totale danno non patrimoniale di € 29.947,25.
Sulla somma complessivamente dovuta per danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n.
5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art
1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al pagina 7 di 8 saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n. 9711/2004).
L'attrice chiede, poi, il risarcimento del danno patrimoniale, allegando le spese sostenute a scopo diagnostico-terapeutico. Il c.t.u. ha indicato che risultano congrue le fatture presenti agli atti, ad eccezione della fattura di € 360,00 per le lenti progressive, per un totale di € (doc. all. 6 alla 709,82 citazione). Al riguardo degli scontrini risultano congrui, nella valutazione del c.t.u., soltanto: lo scontrino del 11.01.20 di € 25,65 (Meliven); lo scontrino del 14.01.20 di € 40,40 (Sterimar, Rinostill,
Abiostil); lo scontrino del 24.01.20 di € 10,50 ; lo scontrino del 10.04.21 di € 62,00 e del Per_2
19.04.21 di € 69,70 (Hyaliubrix); per un totale di € 208,25. Dunque, il danno patrimoniale dovrà quantificarsi in totali € 918,07.
Le spese seguono la soccombenza – avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile in base all'importo effettivamente riconosciuto piuttosto che a quello domandato (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.) - e si liquidano come da dispositivo. In esse vengono ricompresi gli esborsi sostenuti per la perizia medico-legale di parte (€ 366,00, documentato nell'all. 6 alla citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle seguenti somme: € 29.947,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 918,07 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 911,00 per spese;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 25/11/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 127/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONE Parte_1 C.F._1
VALLESI e dell'Avv. GIUSEPPE VALLESI;
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. FABRIZIO CIPOLLINI;
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: voglia il Tribunale di Ascoli Piceno adito, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i fatti ed i conseguenti danni Controparte_1 cagionati alla signora come sopra specificati e quantificati, Parte_1 condannare il medesimo (C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
– via C. TT n. 24, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento della complessiva somma di €. 44.953,41, o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione sino al saldo.
Vinte le spese e competenze del presente giudizio;
Per il convenuto:
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
1) nel merito in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
pagina 1 di 8 2) in via meramente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare
e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del risarcimento dovuto dal convenuto;
con compensazione parziale delle spese e compensi di CP_1 causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.1.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 allegando che: il 10.01.2020, intorno alle ore 18:10, ella, uscendo al seguito della Controparte_1 propria figlia dallo stabile condominiale ex sito a in via C. Parte_2 CP_1 CP_1
TT n. 24, era inciampata sulla guida inferiore in ferro, dell'altezza di circa 3 cm, del cancello estensibile posto all'ingresso del predetto stabile (All. 1 dell'atto di citazione), cadendo a terra e battendo violentemente ginocchia, viso e mani sul marciapiede della via pubblica antistante lo stabile condominiale;
immediatamente soccorsa dalla figlia e dai passanti, ella era stata condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto, ove, all'esito dei necessari accertamenti effettuati tra il 10 ed il 14 gennaio 2020, le erano state diagnosticate lesioni facciali e al ginocchio destro;
essendo impossibilitata a deambulare, anche a seguito dell'immobilizzazione sia della gamba destra sia del polso destro, l'attrice aveva necessitato di continua assistenza per tutto il decorso riabilitativo. Sulla scorta dei suddetti fatti, l'attrice domandava l'accertamento della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in capo al e la condanna al risarcimento del CP_1 danno biologico da invalidità temporanea e permanente e del danno patrimoniale per spese mediche e riabilitative sostenute.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava la sussistenza della responsabilità Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che il sinistro occorso fosse stato esclusiva conseguenza di una distrazione o negligenza della Allegava che: il binario metallico che faceva da guida alla Pt_1 serranda avvolgibile sporgeva di 3 cm dal terreno e si differenziava cromaticamente dalla pavimentazione su cui era appoggiato;
il luogo dell'infortunio risultava conforme a norme di legge e non vi erano stati altri sinistri analoghi, pur essendo il succitato binario ivi presente da diversi anni;
la causa esterna, consistente nel comportamento del danneggiato stesso, era, dunque, stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. Contestava i danni richiesti e chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.
All'udienza di prima trattazione del 13.05.2022, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 9.12.2022, in cui ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
In data 21.02.2023 il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, che, proceduto all'escussione dei testimoni ammessi, con ordinanza del 23.6.2023 disponeva c.t.u. medico-legale. Depositata la relazione di c.t.u., all'udienza del 25.09.2025, in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati
(40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). pagina 2 di 8 In diritto, secondo l'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. La norma anzidetta trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.
In punto di prova, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022). Sotto il profilo dell'onere della prova, l'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Invero, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr: Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7172). Pertanto, è onere dell'attore dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr: Cassazione civile sez. VI, 30/03/2022, n.10188). Invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr: Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886; Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, n.24416). Da ciò discende che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (e dunque,
pagina 3 di 8 presupponga un agire umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte), il danneggiato è tenuto a dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava al momento del sinistro un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr: Cass., n. 11526 del 11/05/2017, Cass. n. 21212/2015). Nel caso di specie dalla prospettazione di parte attrice e dall'istruttoria svolta – che ha confermato la dinamica prospettata - emerge, in primo luogo, che l'incidente come verificatosi non sia stato l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, bensì sia dipeso dall'agire umano, ossia dal fatto che l'attrice vi stesse camminando incontro, andandovi ad inciampare. figlia dell'attrice e presente al momento del sinistro, in sede di esame Parte_2 testimoniale confermava che il 10.01.2020, intorno alle ore 18:10, l'attrice uscendo, al seguito della propria figlia sig.ra dallo stabile condominiale ex sito a – via Parte_2 CP_1 CP_1
C. TT n. 24, inciampava (cfr. fotografie, sub doc. n. 1) sulla guida inferiore in ferro, dell'altezza di circa 3 cm, del cancello estensibile posto all'ingresso del predetto stabile e che Parte_1 cadeva, quindi, rovinosamente a terra, battendo violentemente le ginocchia sul marciapiede antistante lo stabile condominiale, viso e mani sulla via pubblica. La teste confermava che, pur Testimone_1 non avendo assistito alla caduta, aveva visto l'attrice a terra con la faccia verso il marciapiede;
c'era la guida di ferro a terra, anche tagliente.
È, poi, emersa dall'istruttoria svolta una condizione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi.
Sempre la teste ha, infatti, confermato che la guida in questione sporgesse di circa 3 cm rispetto Pt_2 al piano di calpestio e che al momento della caduta (le 18 circa di sera del 28 Gennaio, dunque col buio) il pianerottolo non era illuminato, vi era solo la luce della scale alle spalle e il lampione per strada. Anche il teste che all'epoca dei fatti aveva lo studio nello stabile in questione, Testimone_2 precisava che l'entrata in questione era quella secondaria dello stabile e quindi era mal illuminata e la guida che stava per terra all'inizio si alzava poi negli ultimi anni era fissa a terra ed è capitato che altre persone vi inciampassero e che era un ex edificio industriale e quella in questione era un'entrata secondaria comunque usata sia dai condomini che dagli avventori esterni.
Dunque, la presenza di una guida di ferro sporgente dal pavimento, unita a una scarsa ed insufficiente illuminazione dell'androne nel quale era posta, comportante una situazione di oggettiva pericolosità del passaggio in questione, deve ritenersi causa dell'evento come in concreto verificatosi. Né può rilevare in contrario il fatto, allegato e documentato dal convenuto, che la guida grigia di metallo si differenziasse cromaticamente dal cotto rosso di cui era fatta la pavimentazione. Viste le condizioni di scarsa illuminazione del luogo, infatti, non vi è alcuna prova che tale differenza cromatica fosse chiaramente ed effettivamente percepibile nell'orario serale a cui è avvenuto l'infortunio.
Inoltre, si ritiene che il convenuto non abbia fornito la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità. Sul punto, il convenuto si limita ad affermare di non essere incorso in responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto la danneggiata, per evitare il danno, avrebbe dovuto porre in essere le cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze. Non vengono, tuttavia, indicate tali cautele né, a monte, viene fornita alcuna prova del fatto che l'attrice abbia posto in essere una condotta imprevedibile ed eccezionale ed, pagina 4 di 8 anzi, l'istruttoria svolta porta alla conclusione opposta. Neppure idonei all'uopo erano i capitoli di interrogatorio formale articolati dal convenuto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.
Tuttalpiù l'eventuale condotta colposa del danneggiato potrebbe rilevare ai fini dell'art. 1227 c.c. tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022). Tuttavia, nel caso di specie, tenendo conto di quanto riportato dai testimoni sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni dei luoghi, non è possibile svolgere alcun rimprovero in termini di colpa all'attrice.
Passando all'esame dei danni conseguenza, sono documentati in atti l'accesso dell'attrice al pronto soccorso nell'immediatezza dell'incidente e il decorso clinico successivo.
Il c.t.u., cui è stato dato mandato di verificare, previo accertamento del nesso causale con l'incidente oggetto di causa, la percentuale di danno biologico in termini di invalidità temporanea e permanente riportata dall'attrice, ha ritenuto soddisfatti i criteri medico legali (criterio cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause capaci di determinare le suddette lesioni) di derivazione causale delle lesioni dall'evento traumatico.
In particolare, dopo aver riportato il decorso clinico, il c.t.u. ha indicato che la a causa Pt_1 dell'evento infortunistico di cui trattasi, ha riportato le seguenti lesioni, che venivano accertate clinicamente e strumentalmente (come meglio spiegato alle pagg.
7-9 della c.t.u.): trauma contusivo facciale con frattura ossa nasali;
trauma arto inferiore destro con frattura rotulea in paziente gonartrosico. Al trauma facciale è residuata la presenza, a carico dell'apparato rinofaringeo, di
Cicatrice alla porzione superiore della piramide nasale, lineare, di piccole dimensioni lievemente ipertrofica. Setto con deviazione scoliotica sinistro versa con algia pressoria piramide nasale. Al trauma al ginocchio destro è residuata la presenza di ipomiotrofia quatricipitale;
ipotono-trofismo surale;
deficit estensorio di 10°. con lassità capsulo legamentose sia nello stress in varo-valgo che in antero posteriore. Segni meniscali negativi. Accovacciamento impossibilitato. Deambulazione rallentata, passaggi posturali possibili con ricerca di appoggio (p. 10 della c.t.u.). Il tutto costituente un danno biologico permanente valutato nella misura del 13%.
Il c.t.u. ha, altresì, computato l'invalidità temporanea parziale in giorni 85, di cui 10 giorni di invalidità assoluta, 25 giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50% e 20 giorni di invalidità temporanea al 25%.
pagina 5 di 8 Le conclusioni della c.t.u. non sono state oggetto di alcuna osservazione delle parti nel termine all'uopo assegnato dal giudice ed, essendo congruamente e logicamente motivate, devono essere accolte nella loro totalità.
L'attrice domanda anche il risarcimento del danno morale in relazione al danno biologico. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24.07.2024, ha da ultimo affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che non sia stata fornita alcuna prova del danno morale, essendosi limitata parte attrice a riportare quanto dichiarato da lei stessa al dott. in Persona_1 sede di perizia medico-legale di parte (All. 5, p. 12, dell'atto di citazione). Dette circostanze, contestate dalla controparte, non sono state fatte oggetto di specifici capitoli di prova testimoniale né di altra richiesta istruttoria.
Inoltre, la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione, che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico e che, comunque, pur non domandata in sede di atto di citazione ma soltanto indirettamente nella comparsa conclusionale
(laddove si fa riferimento alle conclusioni del dott. , si ritiene non sussista nel caso di Persona_1 specie. Infatti, l'odierna attrice non ha fornito la prova di condizioni eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
“tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cassazione sentenza 10/11/2020, n. 25164; cfr. anche Cass. ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, e Cass. ordinanza n. 5984 del 06/03/2025, secondo cui la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento). La c.t.u. e le prove testimoniali svolte hanno provato conseguenze che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità, ossia una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, mentre non hanno dimostrato che la lesione ha causato anche la compromissione o la soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto all'ordinario.
pagina 6 di 8 A conferma del fatto che tanto il danno morale quanto quello dinamico-relazionale debbano essere oggetto di specifica allegazione e prova si veda, infine, Cass. ordinanza n. 7892 del 22/03/2024, Cass. ordinanza n. 15733 del 17/05/2022).
Per la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente riscontrato, si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, il che garantisce la parità di trattamento, essendo tali tabelle già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016).
In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2024), considerata l'età
(75 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (13%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 24.341,00. Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle e preso a riferimento il valore base dalle stesse esposte per ogni giorno, sarà dovuta una somma complessiva di € 5.606,25 (di cui € 1.150,00 di invalidità temporanea totale, € 2.156,25 per i.t.p. al 75% per 25 giorni, € 1.725,00 per i.t.p. al 50% per 30 giorni, € 575,00 per i.t.p. al 25% per 20 giorni). Per un totale danno non patrimoniale di € 29.947,25.
Sulla somma complessivamente dovuta per danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n.
5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art
1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al pagina 7 di 8 saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n. 9711/2004).
L'attrice chiede, poi, il risarcimento del danno patrimoniale, allegando le spese sostenute a scopo diagnostico-terapeutico. Il c.t.u. ha indicato che risultano congrue le fatture presenti agli atti, ad eccezione della fattura di € 360,00 per le lenti progressive, per un totale di € (doc. all. 6 alla 709,82 citazione). Al riguardo degli scontrini risultano congrui, nella valutazione del c.t.u., soltanto: lo scontrino del 11.01.20 di € 25,65 (Meliven); lo scontrino del 14.01.20 di € 40,40 (Sterimar, Rinostill,
Abiostil); lo scontrino del 24.01.20 di € 10,50 ; lo scontrino del 10.04.21 di € 62,00 e del Per_2
19.04.21 di € 69,70 (Hyaliubrix); per un totale di € 208,25. Dunque, il danno patrimoniale dovrà quantificarsi in totali € 918,07.
Le spese seguono la soccombenza – avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile in base all'importo effettivamente riconosciuto piuttosto che a quello domandato (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.) - e si liquidano come da dispositivo. In esse vengono ricompresi gli esborsi sostenuti per la perizia medico-legale di parte (€ 366,00, documentato nell'all. 6 alla citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle seguenti somme: € 29.947,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 918,07 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 911,00 per spese;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 25/11/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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