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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2780/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Stanca Alessandra, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stanca Alessandra, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
25/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18.06.2010 , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Taranto (al N. 42, Parte II , serie A, u 5, anno2010).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato il figlio (n. Avellino il 15.11.2011) le parti Per_1
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita nel Comune di Cimitile, in Via Manzoni n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla signora Parte_1
Per_ 3) Confermare l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con pernotto equamente alternato presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, in base
a quanto disciplinato all'interno del Piano Genitoriale allegato al Ricorso, in modo tale da favorire il sereno svolgimento delle rispettive funzioni genitoriali e permettere al minore di fruire della doppia genitorialità;
2 4) Stabilire il versamento, da parte del sig. alla sig.ra di un assegno di mantenimento mensile per il Pt_2 Pt_1 figlio minorenne, tramite accredito su c/c a lei intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, pari nel complesso ad € 100,00 (euro cento/00), importo che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5) Determinare la suddivisione delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne, nella misura del 50%, rispettivamente a carico del sig. e della sig.ra secondo i criteri individuati nel Protocollo d'Intesa Pt_2 Pt_1 adottato presso l'intestato Tribunale;
6) Disporre che l'assegno unico universale per i figli previsto ex lege venga erogato in pari misura in favore di ciascun genitore, e quindi nella percentuale del 50% pro capite, così come pattuito dalle parti;
7) Assegnare al sig. l'autovettura KIA BA anno 2006 targata DC416KT, l'autovettura SMART anno 2005 targata Pt_2
CT204AB ed il motociclo Benelli targato EZ54870, tutti allo stesso già intestati, ed alla signora l'autovettura Pt_1
HYUNDAI i20 targata EL665ZL, già alla stessa intestata;
8) Disciplinare i rapporti personali tra i genitori ed il figlio minorenne secondo quanto esplicato all'interno del prospetto di Piano Genitoriale allegato al Ricorso in atti;
9) Autorizzare i ricorrenti, mediante l'assenso dichiarato in Ricorso, al rilascio del passaporto con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
10) Spese e compensi di lite in solido fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso e nell'allegato Piano genitoriale, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/09/1978, C.F.: e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 01/09/1976, C.F.: che hanno contratto matrimonio a C.F._2
Taranto il 18.06.2010 (atto n. 42 , Parte II, Serie A, anno 2010);
3 - dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Cimitile alla Via Manzoni n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla signora che vi vivrà con il figlio minore;
Parte_1 Per_1
- determina in € 100,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre sig.
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia Parte_2 Parte_1
postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat
e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2780/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Stanca Alessandra, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stanca Alessandra, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
25/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18.06.2010 , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Taranto (al N. 42, Parte II , serie A, u 5, anno2010).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato il figlio (n. Avellino il 15.11.2011) le parti Per_1
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita nel Comune di Cimitile, in Via Manzoni n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla signora Parte_1
Per_ 3) Confermare l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con pernotto equamente alternato presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, in base
a quanto disciplinato all'interno del Piano Genitoriale allegato al Ricorso, in modo tale da favorire il sereno svolgimento delle rispettive funzioni genitoriali e permettere al minore di fruire della doppia genitorialità;
2 4) Stabilire il versamento, da parte del sig. alla sig.ra di un assegno di mantenimento mensile per il Pt_2 Pt_1 figlio minorenne, tramite accredito su c/c a lei intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, pari nel complesso ad € 100,00 (euro cento/00), importo che sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5) Determinare la suddivisione delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne, nella misura del 50%, rispettivamente a carico del sig. e della sig.ra secondo i criteri individuati nel Protocollo d'Intesa Pt_2 Pt_1 adottato presso l'intestato Tribunale;
6) Disporre che l'assegno unico universale per i figli previsto ex lege venga erogato in pari misura in favore di ciascun genitore, e quindi nella percentuale del 50% pro capite, così come pattuito dalle parti;
7) Assegnare al sig. l'autovettura KIA BA anno 2006 targata DC416KT, l'autovettura SMART anno 2005 targata Pt_2
CT204AB ed il motociclo Benelli targato EZ54870, tutti allo stesso già intestati, ed alla signora l'autovettura Pt_1
HYUNDAI i20 targata EL665ZL, già alla stessa intestata;
8) Disciplinare i rapporti personali tra i genitori ed il figlio minorenne secondo quanto esplicato all'interno del prospetto di Piano Genitoriale allegato al Ricorso in atti;
9) Autorizzare i ricorrenti, mediante l'assenso dichiarato in Ricorso, al rilascio del passaporto con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
10) Spese e compensi di lite in solido fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso e nell'allegato Piano genitoriale, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/09/1978, C.F.: e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 01/09/1976, C.F.: che hanno contratto matrimonio a C.F._2
Taranto il 18.06.2010 (atto n. 42 , Parte II, Serie A, anno 2010);
3 - dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Cimitile alla Via Manzoni n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla signora che vi vivrà con il figlio minore;
Parte_1 Per_1
- determina in € 100,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre sig.
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia Parte_2 Parte_1
postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat
e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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