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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12715 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, OL RI, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/11/2025;
nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione portante n. r.g. 9444/2024 e pendente Pt_1
tra in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. CRUCIANI Parte_2
IC e Avv. BELLUCCI ROBERTA)
Parte opponente contro in persona del legale rapp.te pro tempore (Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) Pt_1
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 07/03/2024, la società ha convenuto in Parte_2 giudizio chiedendo “dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della notifica degli atti sottesi all'ordinanza Pt_1 opposta, come sopra meglio esposto;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme richieste e relative alle pretese sopra indicate;
- dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, la decadenza e/o inesistenza del diritto della p.a. alla riscossione delle somme risultanti dagli atti opposti e, quindi, ad agire esecutivamente ai danni dell'odierna opponente per i motivi tutti articolati nel presente atto;
- dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'inesistenza della notifica degli atti del procedimento, nonché degli atti sottesi alla ordinanza opposta e, quindi, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, del credito per cui si procede, nonché la manifesta illegittimità della dichiarata iscrizione a ruolo delle somme sopra indicate, e per l'effetto dichiarare nulle, con ogni miglior formula, illegittime e prive di qualsiasi fondamento giuridico, l'ordinanza opposta, le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito in contestazione, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del verbale e dell'ordinanza quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'esistenza dei giustificati motivi posti a base del comportamento dei ricorrenti e, per l'effetto, annullare il verbale e l'ordinanza quivi opposti;
In via subordinata si chiede, per tutti i motivi di cui al presente atto, disporre il minimo della sanzione come sopra esposto.” (cfr., in termini, pag. 10 del ricorso). Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione n. OI- 002010114, notificata in data 29/02/2024, relativa all'avviso di accertamento n. Pt_1
7004.04/12/2019.0311751 del 4-12-19 riferito all'annualità 2018 per complessivi € 15.472,00, articolando vari motivi: deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 7004.04/12/2019.0311751), la decadenza e la prescrizione del diritto vantato e l'omessa applicazione della sanzione ex art. 2 c. 1bis del D.L. 463/1983;
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 31/07/2024 contestando tutto quanto Pt_1 dedotto dal ricorrente evidenziando: la correttezza dell'operato dell'ente e la regolare notifica dell'atto presupposto - allegando la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo del servizio postale -, nonché l'infondatezza delle eccezioni avversarie di decadenza e prescrizione della sanzione amministrativa ed infine ribadiva la correttezza della sanzione applicata.
Per quanto concerne l'eccezione di parte ricorrente inerente la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 7004.04/12/2019.0311751 del 4-12-19 deve rilevarsi la correttezza della Pt_1 notificazione, all'esito del vaglio della documentazione versata in atti a tal fine dall' L' Pt_1 CP_1 convenuto, risulta aver notificato in data 23.12.2019 l'atto di accertamento al legale rappresentante, odierno ricorrente, come attestato dall'Ufficiale postale a mezzo "MODELLO 23L”, a mani del portiere dello stabile, dandone comunicazione al destinatario mediante raccomandata informativa “semplice” (cfr. all.2 memoria di costituzione . Pt_1
Deve rilevarsi che nel caso in esame la notificazione è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Finanziario a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1982 e conseguentemente la notificazione così come eseguita dall' deve ritenersi perfezionata sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo Pt_1 con l'ordinanza n. 14449/2025 che dispone “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019).
In particolare, se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018)”.
Per quanto sopra, la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto del provvedimento in questa sede impugnato deve ritenersi perfezionata posto che, come chiaramente si rileva dalla cartolina depositata in atti (doc. 2 memoria , la notificazione è stata eseguita ai sensi della Legge 890/82. Pt_1 In merito all'eccezione di decadenza, si evidenzia che non trova fondamento la tesi del ricorrente posto che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; deve rilevarsi che la sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) è stata comunicata contestualmente all'accertamento della violazione specificando che “se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ciò perché, ai sensi dell'art 2 c. 1 bis del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nell'avviso di accertamento n. 7004.04/12/2019.0311751 del 4-12-19 è espressamente previsto Pt_1 che “Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto. Il versamento della sanzione ridotta dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nell'allegato “Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni”, in corretta applicazione della normativa applicabile e, pertanto, nel rispetto dei termini decadenziali.
In ordine all'eccezione di prescrizione, rileva il giudicante che stante la regolarità della notifica come sopra evidenziato, il dies a quo decorre dalla suddetta data, ossia dal 23/12/2019 dovendosi ritenere tale atto idoneo ad interrompere la prescrizione e pertanto il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarebbe maturato il successivo 23/12/2024.
Per tutto quanto sopra precede e rilevato che l'ordinanza ingiunzione n. OI-002010114 oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 29/02/2024, il termine prescrizionale non risulta utilmente decorso.
Nel merito dell'eccezione dell'erroneità dell'applicazione dell'importo della sanzione per omessa applicazione del minimo della sanzione ex art. 2 c. 1 bis del D.L. 463/1983, valgano le considerazioni che seguono.
L'art. 2 comma 1-bis del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463 in vigore all'epoca dell'accertamento, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 11 della L. 689/81 che determina i criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie, stabilisce che l'amministrazione, nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, deve avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Nel caso in esame l' come evidenziato a pag. 5 della memoria di costituzione, “ha determinato l'importo Pt_1 avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è massima, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori (Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107). Unitamente alla gravità della violazione è stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art. 8 bis della stessa legge n. 689 del 1981, della eventuale reiterazione delle violazioni”.
Il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo” può essere applicato laddove più favorevole rispetto alla sanzione determinata dall'amministrazione, tenuto conto della gravità delle condotte e nel caso in esame risultano rispettati i parametri imposti dalla legge.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 5391,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge.
Roma, 10/12/2025
Il giudice
OL RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, OL RI, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/11/2025;
nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione portante n. r.g. 9444/2024 e pendente Pt_1
tra in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. CRUCIANI Parte_2
IC e Avv. BELLUCCI ROBERTA)
Parte opponente contro in persona del legale rapp.te pro tempore (Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) Pt_1
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 07/03/2024, la società ha convenuto in Parte_2 giudizio chiedendo “dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della notifica degli atti sottesi all'ordinanza Pt_1 opposta, come sopra meglio esposto;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme richieste e relative alle pretese sopra indicate;
- dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, la decadenza e/o inesistenza del diritto della p.a. alla riscossione delle somme risultanti dagli atti opposti e, quindi, ad agire esecutivamente ai danni dell'odierna opponente per i motivi tutti articolati nel presente atto;
- dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'inesistenza della notifica degli atti del procedimento, nonché degli atti sottesi alla ordinanza opposta e, quindi, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, del credito per cui si procede, nonché la manifesta illegittimità della dichiarata iscrizione a ruolo delle somme sopra indicate, e per l'effetto dichiarare nulle, con ogni miglior formula, illegittime e prive di qualsiasi fondamento giuridico, l'ordinanza opposta, le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito in contestazione, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del verbale e dell'ordinanza quivi opposti;
- accertare e dichiarare l'esistenza dei giustificati motivi posti a base del comportamento dei ricorrenti e, per l'effetto, annullare il verbale e l'ordinanza quivi opposti;
In via subordinata si chiede, per tutti i motivi di cui al presente atto, disporre il minimo della sanzione come sopra esposto.” (cfr., in termini, pag. 10 del ricorso). Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione n. OI- 002010114, notificata in data 29/02/2024, relativa all'avviso di accertamento n. Pt_1
7004.04/12/2019.0311751 del 4-12-19 riferito all'annualità 2018 per complessivi € 15.472,00, articolando vari motivi: deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 7004.04/12/2019.0311751), la decadenza e la prescrizione del diritto vantato e l'omessa applicazione della sanzione ex art. 2 c. 1bis del D.L. 463/1983;
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 31/07/2024 contestando tutto quanto Pt_1 dedotto dal ricorrente evidenziando: la correttezza dell'operato dell'ente e la regolare notifica dell'atto presupposto - allegando la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo del servizio postale -, nonché l'infondatezza delle eccezioni avversarie di decadenza e prescrizione della sanzione amministrativa ed infine ribadiva la correttezza della sanzione applicata.
Per quanto concerne l'eccezione di parte ricorrente inerente la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 7004.04/12/2019.0311751 del 4-12-19 deve rilevarsi la correttezza della Pt_1 notificazione, all'esito del vaglio della documentazione versata in atti a tal fine dall' L' Pt_1 CP_1 convenuto, risulta aver notificato in data 23.12.2019 l'atto di accertamento al legale rappresentante, odierno ricorrente, come attestato dall'Ufficiale postale a mezzo "MODELLO 23L”, a mani del portiere dello stabile, dandone comunicazione al destinatario mediante raccomandata informativa “semplice” (cfr. all.2 memoria di costituzione . Pt_1
Deve rilevarsi che nel caso in esame la notificazione è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Finanziario a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1982 e conseguentemente la notificazione così come eseguita dall' deve ritenersi perfezionata sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo Pt_1 con l'ordinanza n. 14449/2025 che dispone “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019).
In particolare, se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018)”.
Per quanto sopra, la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto del provvedimento in questa sede impugnato deve ritenersi perfezionata posto che, come chiaramente si rileva dalla cartolina depositata in atti (doc. 2 memoria , la notificazione è stata eseguita ai sensi della Legge 890/82. Pt_1 In merito all'eccezione di decadenza, si evidenzia che non trova fondamento la tesi del ricorrente posto che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; deve rilevarsi che la sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) è stata comunicata contestualmente all'accertamento della violazione specificando che “se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ciò perché, ai sensi dell'art 2 c. 1 bis del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nell'avviso di accertamento n. 7004.04/12/2019.0311751 del 4-12-19 è espressamente previsto Pt_1 che “Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto. Il versamento della sanzione ridotta dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nell'allegato “Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni”, in corretta applicazione della normativa applicabile e, pertanto, nel rispetto dei termini decadenziali.
In ordine all'eccezione di prescrizione, rileva il giudicante che stante la regolarità della notifica come sopra evidenziato, il dies a quo decorre dalla suddetta data, ossia dal 23/12/2019 dovendosi ritenere tale atto idoneo ad interrompere la prescrizione e pertanto il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarebbe maturato il successivo 23/12/2024.
Per tutto quanto sopra precede e rilevato che l'ordinanza ingiunzione n. OI-002010114 oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 29/02/2024, il termine prescrizionale non risulta utilmente decorso.
Nel merito dell'eccezione dell'erroneità dell'applicazione dell'importo della sanzione per omessa applicazione del minimo della sanzione ex art. 2 c. 1 bis del D.L. 463/1983, valgano le considerazioni che seguono.
L'art. 2 comma 1-bis del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463 in vigore all'epoca dell'accertamento, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 11 della L. 689/81 che determina i criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie, stabilisce che l'amministrazione, nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, deve avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Nel caso in esame l' come evidenziato a pag. 5 della memoria di costituzione, “ha determinato l'importo Pt_1 avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è massima, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori (Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107). Unitamente alla gravità della violazione è stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art. 8 bis della stessa legge n. 689 del 1981, della eventuale reiterazione delle violazioni”.
Il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo” può essere applicato laddove più favorevole rispetto alla sanzione determinata dall'amministrazione, tenuto conto della gravità delle condotte e nel caso in esame risultano rispettati i parametri imposti dalla legge.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 5391,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge.
Roma, 10/12/2025
Il giudice
OL RI