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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 marzo 2025, iscritta al n. 448 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via G. Marconi C.F._1
n. 20 presso lo studio dell'avv. Dominga Martines, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, non costituito C.F._2
– convenuto contumace –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “… disattesa ogni contraria istanza, voglia il tribunale: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge 1° Dicembre 1970 n. 898 lo – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza;
con vittoria di spese e competenze”.
Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto il 10 settembre 2021 a IA (Vt) con il sig.
e le conseguenti statuizioni economiche fra loro. CP_1
La ricorrente ha premesso che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di IA, parte I, n. 14, anno 2021; (b) dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
(c) i coniugi sono separati per effetto della sentenza n. 267/2024 di questo Tribunale, pubblicata il 26 febbraio 2024; (d) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
La sig.ra ha dedotto, inoltre, che il è sottoposto a processo penale Pt_1 CP_1
per il reato di maltrattamenti ai suoi danni.
Il convenuto è rimasto contumace.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Sentita la ricorrente all'udienza del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione del collegio.
2.- Il Tribunale è chiamato unicamente a pronunciarsi sullo scioglimento del matrimonio.
Al riguardo, si rileva che sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; inconciliabilità delle parti, desumibile anche dal comportamento processuale del convenuto.
3.- A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
IA per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69,
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
4.- Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, atteso la natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 10 settembre
2021 fra e Parte_1 CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 marzo 2025, iscritta al n. 448 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via G. Marconi C.F._1
n. 20 presso lo studio dell'avv. Dominga Martines, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, non costituito C.F._2
– convenuto contumace –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “… disattesa ogni contraria istanza, voglia il tribunale: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge 1° Dicembre 1970 n. 898 lo – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1 ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza;
con vittoria di spese e competenze”.
Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto il 10 settembre 2021 a IA (Vt) con il sig.
e le conseguenti statuizioni economiche fra loro. CP_1
La ricorrente ha premesso che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di IA, parte I, n. 14, anno 2021; (b) dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
(c) i coniugi sono separati per effetto della sentenza n. 267/2024 di questo Tribunale, pubblicata il 26 febbraio 2024; (d) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
La sig.ra ha dedotto, inoltre, che il è sottoposto a processo penale Pt_1 CP_1
per il reato di maltrattamenti ai suoi danni.
Il convenuto è rimasto contumace.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Sentita la ricorrente all'udienza del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione del collegio.
2.- Il Tribunale è chiamato unicamente a pronunciarsi sullo scioglimento del matrimonio.
Al riguardo, si rileva che sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; inconciliabilità delle parti, desumibile anche dal comportamento processuale del convenuto.
3.- A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
IA per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69,
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
4.- Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, atteso la natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 10 settembre
2021 fra e Parte_1 CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3