Articolo 27 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 maggio 1981
Art. 27.

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397 , dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 , dalla legge 13 aprile 1977, n. 114 , e dalla legge 24 aprile 1980, n. 146 , possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981