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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/08/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2302/2024 R.G. e 91/2025 RG riunite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Gambardella Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite sopra indicate tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Demuro Noemi Cinzia, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sassari, Via Roma n. 31, presso il detto difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Meloni Graziella, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sassari, Via Mazzini n. 6 presso il detto difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni innanzi al Giudice relatore all'udienza del 18.06.2025, come di seguito riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 7.10.2024, ha allegato di aver intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio con e che dalla loro unione in data 12.11.2010 è nato il figlio Parte_2 Per_1
affetto da disturbo dello spettro dell'Autismo livello 1 e dichiarato invalido con necessità di
[...] assistenza continua.
Premesso di aver interrotto da tempo la relazione con il resistente anche a causa delle condotte violente da parte del medesimo, ha lamentato la grave inadeguatezza del padre nel rapporto con il figlio e l'assenza di qualsivoglia contribuzione economica al mantenimento dello stesso. pagina 1 di 5 Ha inoltre dedotto di aver intenzione di trasferirsi a Bari insieme al figlio, evidenziando la necessità di provvedere in via provvisoria e urgente al fine di consentire l'iscrizione del minore in un istituto scolastico della detta città.
Pertanto, la stessa ha chiesto, in via cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.,
l'autorizzazione ad assumere in via esclusiva le decisioni di maggior interesse relativamente alla istruzione, cura, salute e residenza del figlio e, in particolare, a trasferire la residenza a Bari e ad iscrivere il minore in una scuola secondaria del detto Comune. Nel merito, ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo del minore a sé, con collocamento presso il proprio domicilio, prevedendo il diritto di visita del padre con un regime di incontri in spazio protetto e l'obbligo di mantenimento del minore nella misura ritenuta equa, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo
CNF.
Con decreto del 28.10.2024, l'allora Giudice relatore, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto, ha rigettato l'istanza di provvedimento indifferibile e fissato l'udienza di comparizione delle parti. All'esito della stessa, con provvedimento provvisorio in data
20.2.2025, è stato disposto: a) l'affido congiunto a entrambi i genitori del minore, con autorizzazione a ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura, Parte_1 salute e a tutte le attività ad esse connesse del figlio minore nei rapporti con Persona_2 le Pubbliche Amministrazioni, Autorità sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche;
b) il collocamento presso la madre, con autorizzazione alla sig.ra a decidere in via esclusiva per Pt_1 eventuali cambi di residenza del minore;
c) il versamento alla ricorrente da parte del resistente della somma mensile di € 400,00, soggetta a rivalutazione Istat, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF.
Con comparsa depositata in data 4.3.2025, - premesso di aver coabitato serenamente Parte_2 con il figlio per circa dieci mesi dopo l'abbandono dell'abitazione familiare da parte della ricorrente nell'anno 2020 e che la ricorrente dal luglio 2024 gli aveva impedito di vedere il bambino, dato atto della mancata iscrizione a scuola dello stesso a causa della condotta della madre - ha rilevato di aver radicato, con ricorso depositato il 15.1.2025, altra causa pendente innanzi al Tribunale di Sassari al n.
91/2025 RG e di aver appreso dell'esistenza del procedimento promosso da solamente a Parte_1 seguito della comunicazione del decreto di fissazione di udienza in cui si dava atto della pendenza della causa connessa. Ha quindi eccepito l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo, contestando integralmente le deduzioni della ricorrente e chiedendo preliminarmente la rimessione in termini per la difesa, nonché la riunione al giudizio avente RG 91/2025. Nel merito, ha chiesto la revoca del pagina 2 di 5 provvedimento provvisorio assunto, nonché, in via d'urgenza, di adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire al figlio di frequentare il terzo anno della scuola secondaria di primo grado in Sassari, disponendo l'affidamento esclusivo del minore a sé, con Persona_1 collocamento privilegiato e pernottamento esclusivo nell'abitazione familiare in Sassari, fatto salvo il diritto di visita della madre e ponendo a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il versamento della somma mensile di € 250,00. In subordine, ha domandato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 privilegiato e pernottamento presso il padre e/o presso la madre, e in tale ultimo caso, disciplinando il proprio diritto di visita e con il proprio contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 al mese.
Con provvedimento in data 24.4.2025, è stata disposta la riunione delle cause pendenti innanzi a questo
Tribunale RG n. 2302/2024 e RG n. 91/2025, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi, aventi ad oggetto le domande di affidamento del figlio minore proposte da Persona_1 entrambi i genitori.
Nelle more, ha proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Cagliari, Sez. Parte_2 distaccata di Sassari avverso il provvedimento provvisorio in data 20.2.2025, revocato dalla medesima
Corte di appello in data 21.5.2025, con conferma tuttavia del capo a) del provvedimento reclamato e del collocamento presso la madre, al fine di garantire in via provvisoria gli interessi del minore.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.6.2025, dato atto del suo stato di Parte_2 disoccupazione e dei propri problemi di salute, ha rinunciato alle domande proposte, in particolare di affidamento esclusivo del figlio, manifestando il consenso al trasferimento dello stesso a Bari insieme alla madre e chiedendo di poter trascorrere con il figlio alcuni periodi durante le vacanze estive o a
Natale, previo accordo con la madre. ha precisato le conclusioni, chiedendo conferma dei provvedimenti provvisori assunti e Parte_1 riducendo la richiesta di mantenimento ad € 200,00 al mese, vista la condizione di indigenza economica dell' fermo il pagamento delle spese straordinarie al 50%, nonché la percezione Pt_2 dell'assegno unico per intero da parte della stessa.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
*
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, deve, anzitutto, confermarsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Persona_1 autorizzazione a quest'ultima ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura, salute e a tutte le attività ad esse connesse del figlio minore Persona_2
pagina 3 di 5 nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, come già previsto con provvedimento provvisorio in data 20.2.2025.
Ciò, infatti, appare rispondere all'interesse del minore, già trasferitosi a Bari insieme alla madre da quasi un anno, anche allo scopo di assicurare lo svolgimento da parte del medesimo in detta città delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché dei necessari percorsi di cura.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del padre, alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'attuale residenza del minore, al fine di garantire i preminenti interessi dello stesso, in particolare alla frequenza scolastica, potrà frequentare il figlio previo accordo con la Parte_2 madre, in base alle esigenze del minore e quindi sfruttando preferibilmente i periodi di vacanza scolastica (Natale, Pasqua e periodo estivo).
In ordine al contributo economico al mantenimento da parte del padre, vista la riduzione della domanda da parte della ricorrente e considerato lo stato di disoccupazione nonché le condizioni di salute Pt_1 dell'obbligato, il Tribunale ritiene che debba essere disposto a carico di il Parte_2 versamento della somma di € 200,00 al mese (oltre rivalutazione annuale ISTAT), quale importo minimo necessario a garantire le esigenze basilari del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF che qui si richiama, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' da parte di con cui il minore trascorre la quasi totalità del tempo e che si fa CP_1 Parte_1 carico quotidianamente delle esigenze dello stesso. Alla madre è anche affidata in via esclusiva ed autonoma la gestione di tutti gli emolumenti percepiti dal minore in ragione della propria patologia.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di conclusioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone che il minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, autorizzando ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni Parte_1 relative alla istruzione, cura, salute e a tutte le attività ad esse connesse del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...], nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Persona_2 sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche;
2) dispone che possa frequentare il figlio previo accordo con la madre, tenuto conto Parte_2 delle esigenze del minore, sfruttando in particolare i periodi di vacanza scolastica (periodo estivo,
Natale e Pasqua);
pagina 4 di 5 3) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, Parte_2 Parte_1 soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF;
4) dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente dalla madre CP_1 [...]
Pt_1
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 13/08/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Ada Gambardella dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Gambardella Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite sopra indicate tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Demuro Noemi Cinzia, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sassari, Via Roma n. 31, presso il detto difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Meloni Graziella, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sassari, Via Mazzini n. 6 presso il detto difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni innanzi al Giudice relatore all'udienza del 18.06.2025, come di seguito riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 7.10.2024, ha allegato di aver intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio con e che dalla loro unione in data 12.11.2010 è nato il figlio Parte_2 Per_1
affetto da disturbo dello spettro dell'Autismo livello 1 e dichiarato invalido con necessità di
[...] assistenza continua.
Premesso di aver interrotto da tempo la relazione con il resistente anche a causa delle condotte violente da parte del medesimo, ha lamentato la grave inadeguatezza del padre nel rapporto con il figlio e l'assenza di qualsivoglia contribuzione economica al mantenimento dello stesso. pagina 1 di 5 Ha inoltre dedotto di aver intenzione di trasferirsi a Bari insieme al figlio, evidenziando la necessità di provvedere in via provvisoria e urgente al fine di consentire l'iscrizione del minore in un istituto scolastico della detta città.
Pertanto, la stessa ha chiesto, in via cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.,
l'autorizzazione ad assumere in via esclusiva le decisioni di maggior interesse relativamente alla istruzione, cura, salute e residenza del figlio e, in particolare, a trasferire la residenza a Bari e ad iscrivere il minore in una scuola secondaria del detto Comune. Nel merito, ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo del minore a sé, con collocamento presso il proprio domicilio, prevedendo il diritto di visita del padre con un regime di incontri in spazio protetto e l'obbligo di mantenimento del minore nella misura ritenuta equa, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo
CNF.
Con decreto del 28.10.2024, l'allora Giudice relatore, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto, ha rigettato l'istanza di provvedimento indifferibile e fissato l'udienza di comparizione delle parti. All'esito della stessa, con provvedimento provvisorio in data
20.2.2025, è stato disposto: a) l'affido congiunto a entrambi i genitori del minore, con autorizzazione a ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura, Parte_1 salute e a tutte le attività ad esse connesse del figlio minore nei rapporti con Persona_2 le Pubbliche Amministrazioni, Autorità sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche;
b) il collocamento presso la madre, con autorizzazione alla sig.ra a decidere in via esclusiva per Pt_1 eventuali cambi di residenza del minore;
c) il versamento alla ricorrente da parte del resistente della somma mensile di € 400,00, soggetta a rivalutazione Istat, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF.
Con comparsa depositata in data 4.3.2025, - premesso di aver coabitato serenamente Parte_2 con il figlio per circa dieci mesi dopo l'abbandono dell'abitazione familiare da parte della ricorrente nell'anno 2020 e che la ricorrente dal luglio 2024 gli aveva impedito di vedere il bambino, dato atto della mancata iscrizione a scuola dello stesso a causa della condotta della madre - ha rilevato di aver radicato, con ricorso depositato il 15.1.2025, altra causa pendente innanzi al Tribunale di Sassari al n.
91/2025 RG e di aver appreso dell'esistenza del procedimento promosso da solamente a Parte_1 seguito della comunicazione del decreto di fissazione di udienza in cui si dava atto della pendenza della causa connessa. Ha quindi eccepito l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo, contestando integralmente le deduzioni della ricorrente e chiedendo preliminarmente la rimessione in termini per la difesa, nonché la riunione al giudizio avente RG 91/2025. Nel merito, ha chiesto la revoca del pagina 2 di 5 provvedimento provvisorio assunto, nonché, in via d'urgenza, di adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire al figlio di frequentare il terzo anno della scuola secondaria di primo grado in Sassari, disponendo l'affidamento esclusivo del minore a sé, con Persona_1 collocamento privilegiato e pernottamento esclusivo nell'abitazione familiare in Sassari, fatto salvo il diritto di visita della madre e ponendo a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante il versamento della somma mensile di € 250,00. In subordine, ha domandato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 privilegiato e pernottamento presso il padre e/o presso la madre, e in tale ultimo caso, disciplinando il proprio diritto di visita e con il proprio contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 al mese.
Con provvedimento in data 24.4.2025, è stata disposta la riunione delle cause pendenti innanzi a questo
Tribunale RG n. 2302/2024 e RG n. 91/2025, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi, aventi ad oggetto le domande di affidamento del figlio minore proposte da Persona_1 entrambi i genitori.
Nelle more, ha proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Cagliari, Sez. Parte_2 distaccata di Sassari avverso il provvedimento provvisorio in data 20.2.2025, revocato dalla medesima
Corte di appello in data 21.5.2025, con conferma tuttavia del capo a) del provvedimento reclamato e del collocamento presso la madre, al fine di garantire in via provvisoria gli interessi del minore.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.6.2025, dato atto del suo stato di Parte_2 disoccupazione e dei propri problemi di salute, ha rinunciato alle domande proposte, in particolare di affidamento esclusivo del figlio, manifestando il consenso al trasferimento dello stesso a Bari insieme alla madre e chiedendo di poter trascorrere con il figlio alcuni periodi durante le vacanze estive o a
Natale, previo accordo con la madre. ha precisato le conclusioni, chiedendo conferma dei provvedimenti provvisori assunti e Parte_1 riducendo la richiesta di mantenimento ad € 200,00 al mese, vista la condizione di indigenza economica dell' fermo il pagamento delle spese straordinarie al 50%, nonché la percezione Pt_2 dell'assegno unico per intero da parte della stessa.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
*
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, deve, anzitutto, confermarsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Persona_1 autorizzazione a quest'ultima ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura, salute e a tutte le attività ad esse connesse del figlio minore Persona_2
pagina 3 di 5 nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, come già previsto con provvedimento provvisorio in data 20.2.2025.
Ciò, infatti, appare rispondere all'interesse del minore, già trasferitosi a Bari insieme alla madre da quasi un anno, anche allo scopo di assicurare lo svolgimento da parte del medesimo in detta città delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché dei necessari percorsi di cura.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del padre, alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'attuale residenza del minore, al fine di garantire i preminenti interessi dello stesso, in particolare alla frequenza scolastica, potrà frequentare il figlio previo accordo con la Parte_2 madre, in base alle esigenze del minore e quindi sfruttando preferibilmente i periodi di vacanza scolastica (Natale, Pasqua e periodo estivo).
In ordine al contributo economico al mantenimento da parte del padre, vista la riduzione della domanda da parte della ricorrente e considerato lo stato di disoccupazione nonché le condizioni di salute Pt_1 dell'obbligato, il Tribunale ritiene che debba essere disposto a carico di il Parte_2 versamento della somma di € 200,00 al mese (oltre rivalutazione annuale ISTAT), quale importo minimo necessario a garantire le esigenze basilari del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF che qui si richiama, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' da parte di con cui il minore trascorre la quasi totalità del tempo e che si fa CP_1 Parte_1 carico quotidianamente delle esigenze dello stesso. Alla madre è anche affidata in via esclusiva ed autonoma la gestione di tutti gli emolumenti percepiti dal minore in ragione della propria patologia.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di conclusioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone che il minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, autorizzando ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni Parte_1 relative alla istruzione, cura, salute e a tutte le attività ad esse connesse del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...], nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Persona_2 sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche;
2) dispone che possa frequentare il figlio previo accordo con la madre, tenuto conto Parte_2 delle esigenze del minore, sfruttando in particolare i periodi di vacanza scolastica (periodo estivo,
Natale e Pasqua);
pagina 4 di 5 3) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, Parte_2 Parte_1 soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF;
4) dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente dalla madre CP_1 [...]
Pt_1
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 13/08/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Ada Gambardella dott.ssa Francesca Fiorentini
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