Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n 125 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
Avv. (C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1
proprio studio legale in Lecce alla via L. Ariosto 43
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Manuela Bellini, in Lecce alla via Calabria 3, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 17.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto la intimava all'avv. il pagamento della somma di CP_1 Parte_1
1
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, l'avv. impugnava l'atto di precetto e Parte_1
conveniva dinnanzi al Tribunale di Lecce la per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “A) preliminarmente, concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prodotto dalla società Controparte_1
B) inoltre, per le ragioni innanzi indicate, dichiarare nullo, infondato ed improduttivo di effetti, con conseguente revoca, l'atto di precetto opposto del 03/12/2019”. Assumeva di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in quanto notificato presso il vecchio studio che aveva chiuso da anni, comunicando all'Ordine degli
Avvocati di Lecce il trasferimento e il nuovo domicilio. Inoltre, precisava di aver dato regolare disdetta del contratto in esame per malfunzionamento dei servizi e, comunque eccepiva l'invalidità delle clausole contrattuali.
Si costituiva la eccependo in via preliminare e principale l'inammissibilità della domanda CP_2
in quanto proposta in applicazione dell'art.615 c.p.c. invocando la definitività del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo;
in via subordinata e nel merito la convenuta contesta l'ammissibilità e la fondatezza delle eccezioni avanzate sul presupposto che, sia la reclamata prescrizione, sia l'asserita invalidità delle clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa creditoria azionata nonché l'eccepito mal funzionamento del software oggetto dei predetti contratti rientrano tra i motivi attinenti prettamente al merito della pretesa creditoria azionata e, pertanto, non ammissibili in sede di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 3459/2021 del 20.12.2021, il Tribunale di Lecce dichiara inammissibile l'opposizione con la seguente motivazione: “Dovendosi escludere che, nel caso in esame e sulla scorta dei fatti come esposti dall'opponente, ricorra l'ipotesi dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto a base del precetto impugnato, il diverso vizio di nullità della notificazione denunciato avrebbe potuto giustificare, tutt'al più, un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 28/01/1995, Rv. 490073 – 01; Sez. 1, Sentenza
n. 5907 del 04/11/1980, Rv. 409701 – 01).
2 Per queste stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 – 01). Infatti, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente.”.
Avverso tale sentenza, l'av. ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_1 CP_2
All'udienza del 17.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Va ora esaminato l'appello.
B. L'appellante impugna la sentenza in oggetto in quanto lamenta che “il Got, inspiegabilmente non rileva che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano n. 47436/2015 in favore della non Controparte_3
3 veniva affatto notificato all'ingiunto”.
Il motivo è infondato.
La Corte concorda con la decisione del primo giudice che ha correttamente distinto l'ipotesi di nullità della notifica da quella di inesistenza, considerando che nella fattispecie si versa nella prima ipotesi: “La contestazione sollevata dall'opponente in ordine al vizio di nullità della notificazione del titolo esecutivo …. va esaminata in rapporto alla differenziazione, operata secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, tra l'inesistenza e la nullità della notificazione di un atto giudiziario, in ragione del fatto che la prima è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del
20/07/2016, Rv. 640603 – 01).”
Invero, la notifica risulta eseguita e l'atto è stato depositato per il ritiro presso l'Ufficio postale addetto.
Inoltre, l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova certa che all'epoca della notifica aveva cambiato domiciliazione: la pec proveniente dall'Ordine degli avvocati è a firma di un impiegato addetto e non ha i requisiti di una certificazione.
Ancora, lo stesso avv. precisa che aveva comunque avuto contezza del decreto ingiuntivo, in Parte_1
quanto avvisato dallo stesso difensore della CP_2
Pertanto, come concluso dal primo giudice “Per queste stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del
04/12/2014, Rv. 633681 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 – 01). Infatti, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente.
4 Ciò posto, va quindi applicato il principio espresso dalla S.C. a mente del quale: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sè l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.
(Cass. Civ. n.29729 del 15.11.2019). Nel caso di specie, l'opponente non ha prospettato, neppure in astratto, la sussistenza di vizi idonei a determinare l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo e quindi i motivi posti a base della spiegata opposizione devono considerarsi, nella presente sede, inammissibili.”
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di lecce n. 3459/2021 del 20.12.2021, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate in complessivi €. 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del
15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 28.1.2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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