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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n.12 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025
TRA
, in persona del p.t., Parte_1 Pt_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 [...]
, in del elgale rappresentante Parte_4 CP_1
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui, ope Pt_4
legis, domiciliano in al C.so XVIII Agosto, n.46; Pt_4
APPELLANTI
E
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado, dagli CP_2
avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca palumbo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Favara, alla via Entico La Loggia, 18.
APPELLATA
OGGETTO: Attribuzione punteggio servizio civile- Appello avverso la sentenza n. 750/2024
del 22 ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere Pt_5
l'appello e respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello; in subordine, in caso di accoglimento, si chiede almeno la compensazione delle spese di lite stante il non univoco orientamento giurisprudenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, premesso di aver partecipato in data 25 CP_2
maggio 2022 alla procedura selettiva di cui al D.M. n.50 del 3 marzo 2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021-2024 per il profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico,
lamentava l'attribuzione del punteggio di 0,60 per il servizio civile espletato dal 17 febbraio 2004
al 16 febbraio 2005, anzicchè di 6.00 punti e, pertanto, chiedeva al giudice adito l'attribuzione di punti 6,00.
2 Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in persona del Parte_1
p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la Pt_2
sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2024, il giudice decideva la causa, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio 6.00 per il servizio civile espletato.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice, preliminarmente affermata la sua giurisdizione,
riteneva come il D.M. n.50 del 3 marzo 2021 non fosse conforme alla norma contenuta nell'art.2050 del D. Lgs.n.66/2010.
Avverso tale sentenza il , in persona del Ministro p.t., Parte_1
proponeva appello nei confronti di con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, CP_2
eccependo la non condivisibilità della sentenza non potendo essere equiparato al servizio di leva o civile espletato in costanza di rapporto di lavoro quello, al contrario, posto in essere in un momento precedente all'assunzione, come avvenuto nel caso in esame.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellata si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
Disposto che l'udienza del 11 settembre 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte con la sentenza n.8586/2024 ha affermato il principio secondo cui il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Il problema è, quindi, quello di stabilire quale punteggio deve essere attribuito all'ipotesi in cui,
come nel caso di specie, il servizio di leva sia stato espletato non in costanza di rapporto di lavoro,
ma precedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la legittimità della previsione di cui al D.M. n.50 del 2021.
Ebbene, con successiva sentenza n.22429/2024 la stessa Corte di Cassazione ha affermato che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
4 In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che l'assetto di cui al D.M. n.50 del 2021 non si pone in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2
– ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». La norma primaria, quindi, non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione
scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in
5 quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso,
contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è
giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto,
attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
L'appello, quindi, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata dall'odierno appellato con il ricorso di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., correlate alla complessità e particolarità
ed assoluta novità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 18 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dal
, in persona del Parte_1 Parte_6 [...]
, in persona dei Parte_7
rispettivi rappresentanti p.t, nei confronti di avverso la sentenza n. 750/2024 del 22 CP_2
ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n.12 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025
TRA
, in persona del p.t., Parte_1 Pt_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 [...]
, in del elgale rappresentante Parte_4 CP_1
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui, ope Pt_4
legis, domiciliano in al C.so XVIII Agosto, n.46; Pt_4
APPELLANTI
E
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado, dagli CP_2
avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca palumbo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Favara, alla via Entico La Loggia, 18.
APPELLATA
OGGETTO: Attribuzione punteggio servizio civile- Appello avverso la sentenza n. 750/2024
del 22 ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere Pt_5
l'appello e respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello; in subordine, in caso di accoglimento, si chiede almeno la compensazione delle spese di lite stante il non univoco orientamento giurisprudenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, premesso di aver partecipato in data 25 CP_2
maggio 2022 alla procedura selettiva di cui al D.M. n.50 del 3 marzo 2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021-2024 per il profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico,
lamentava l'attribuzione del punteggio di 0,60 per il servizio civile espletato dal 17 febbraio 2004
al 16 febbraio 2005, anzicchè di 6.00 punti e, pertanto, chiedeva al giudice adito l'attribuzione di punti 6,00.
2 Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in persona del Parte_1
p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la Pt_2
sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2024, il giudice decideva la causa, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio 6.00 per il servizio civile espletato.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice, preliminarmente affermata la sua giurisdizione,
riteneva come il D.M. n.50 del 3 marzo 2021 non fosse conforme alla norma contenuta nell'art.2050 del D. Lgs.n.66/2010.
Avverso tale sentenza il , in persona del Ministro p.t., Parte_1
proponeva appello nei confronti di con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, CP_2
eccependo la non condivisibilità della sentenza non potendo essere equiparato al servizio di leva o civile espletato in costanza di rapporto di lavoro quello, al contrario, posto in essere in un momento precedente all'assunzione, come avvenuto nel caso in esame.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellata si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
Disposto che l'udienza del 11 settembre 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte con la sentenza n.8586/2024 ha affermato il principio secondo cui il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Il problema è, quindi, quello di stabilire quale punteggio deve essere attribuito all'ipotesi in cui,
come nel caso di specie, il servizio di leva sia stato espletato non in costanza di rapporto di lavoro,
ma precedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la legittimità della previsione di cui al D.M. n.50 del 2021.
Ebbene, con successiva sentenza n.22429/2024 la stessa Corte di Cassazione ha affermato che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
4 In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che l'assetto di cui al D.M. n.50 del 2021 non si pone in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2
– ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». La norma primaria, quindi, non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione
scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in
5 quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso,
contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è
giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto,
attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
L'appello, quindi, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata dall'odierno appellato con il ricorso di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., correlate alla complessità e particolarità
ed assoluta novità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 18 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dal
, in persona del Parte_1 Parte_6 [...]
, in persona dei Parte_7
rispettivi rappresentanti p.t, nei confronti di avverso la sentenza n. 750/2024 del 22 CP_2
ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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