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Sentenza 15 settembre 2022
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2022, n. 33954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33954 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
Testo completo
15 SET 2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 6013/21 del Tribunale di Napoli del 17 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 33954 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 12/04/2022 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunziata in data 17 giugno 2021, ha dichiarato la penale responsabilità di DA RC in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione della normativa dettata dalla legge n. 283 del 1962, in particolare per avere detenuto nel congelatore del locale pubblico, adibito a bar-ristorante-pizzeria, da lui gestito, circa 80 kg di prodotti commestibili in cattivo stato di conservazione, e lo ha pertanto condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2000,00 di multa. Ha interposto ricorso per cassazione il DA, formulando 3 motivi di ricorso. Il primo di essi riguarda la omessa o, comunque, viziata motivazione in tema di particolare tenuità del fatto ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed in tema di già maturata prescrizione del reato contestato. Il secondo motivo attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere causa di sospensione del termine prescrizionale anche il rinvio della trattazione del processo seppure legato alla mancata presenza dei testi della difesa, regolarmente citati a comparire. Il terzo motivo attiene all'applicazione, sempre in relazione alla esclusione della maturata prescrizione del reato contestato, della sospensione del relativo termine, per effetto della legislazione emergenziale in tema di Covid-19, per tutto il periodo intercorrente dalla data in cui sarebbe stata fissata la udienza non tenutasi, cioè il 30 aprile 2020, sino a quella in cui la stessa è stata rinviata, cioè il 26 novembre 2020 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile e, pertanto, per tale lo stesso deve essere dichiarato. La logica processuale impone di verificare prioritariamente i motivi di impugnazione aventi ad oggetto l'eventuale intervenuta maturazione della prescrizione, posto che in caso di accoglimento del motivo si giungerebbe ad una pronunzia avente un contenuto per il ricorrente più favorevole di quello riguardante la possibile non punibilità del fatto stante la sua particolare tenuità. Esaminati giuntamente, stante la sostanziale omogeneità, i motivi si rivelano per essere manifestamente infondati 2 Con riferimento al primo motivo si rileva che - essendo pacifico il dato secondo il quale il termine prescrizionale del reato contestato al prevenuto ha iniziato a decorrere, trattandosi di reato permanente, dal momento in cui è stata accertata l'avvenuta detenzione da parte dell'imputato degli alimenti in cattivo stato di conservazione, cioè dal 24 novembre 2015 e trattandosi di contravvenzione - il termine prescrizionale ordinario, in presenza di fattori interruttivi del medesimo, sarebbe andato a scadere in data 24 novembre 2020; esso, tuttavia, deve essere differito sia, come anche lo stesso ricorrente riconosce, per il periodo di mesi 6 e giorni 14 decorrenti dal 14 dicembre 2017, stante l'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali, sia per quello andante dal 28 febbraio 2019 al 31 ottobre 2019, pari a 8 mesi e 3 giorni, in relazione al quale la trattazione del processo è stato differita, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a seguito di una precisa istanza della difesa del ricorrente, sia infine per il periodo andante dal 30 aprile 2020 al 11 maggio 2020, pari a 12 giorni, a causa della normativa emergenziale. Complessivamente, pertanto, il termine prescrizionale è rimasto sospeso per 14 mesi e 29 giorni, di tal che esso è slittato sino al 22 febbraio 2022, data ampiamente successiva alla pronunzia della sentenza impugnata. Con essa, pertanto, in termini del tutto corretti, non è stata dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Riguardo al secondo motivo di ricorso è sufficiente ribadire che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rinvio della udienza del 28 febbraio 2019, è stato disposto a formale richiesta della difesa dell'imputato, per cui è corretta la decisione del Tribunale di computare integralmente il detto periodo quale sospensione anche del termine prescrizionale, come per altro espressamente disposto dal Tribunale napoletano nel concedere il predetto rinvio. Riguardo alla doglianza avente ad oggetto il periodo di sospensione del giudizio per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19 - periodo nel corso del quale Il termine prescrizionale del reato contestato risulta essere stato legislativamente sospeso - è errato in fatto l'assunto da cui parte il ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe calcolato, ai fini della sospensione della prescrizione, intero periodo andante dal 30 aprile 2020 al 26 novembre 2020. 3 Risulta essere stato, invece, calcolato correttamente dal Tribunale, come sopra evidenziato e senza che per questo fosse maturata la prescrizione del reato contestato al momento della pronunzia della sentenza impugnata, il solo periodo di 12 giorni intercorrente fra la data in cui era stata originariamente fissata l'udienza, non tenuta per via della normativa emergenziale, cioè il 30 aprile 2020, e quello in cui è cessata la fase più intensa delle restrizioni processuali, cioè 1'11 maggio 2020. In ordine, infine, alla mancata motivazione in ordine alla esclusione della qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e della sua, conseguente, non punibilità, si rileva che, pur in assenza di una esplicita pronunzia da parte del Tribunale al riguardo, la circostanza che il giudicante abbia ritenuto di dovere irrogare una sanzione sensibilmente superiore al minimo edittale previsto per il reato in questione è fattore che costituisce una implicita, ma non per questo non meno chiara, valutazione in ordine alla circostanza che il fatto sia stato considerato, con giudizio discrezionale non sindacabile di fronte a questa Corte laddove non manifestamente illogico, esulante rispetto alla minima offensività che lo avrebbe dovuto caratterizzare per rientrare nei limiti dalla causa di non punibilità di cui in discorso (sulla implicita valutazione del fatto in termini di non particolare tenuità in caso di irrogazione di pena in misura superiore al minimo, cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 aprile 2019, n. 15568). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, Il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 33954 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 12/04/2022 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunziata in data 17 giugno 2021, ha dichiarato la penale responsabilità di DA RC in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione della normativa dettata dalla legge n. 283 del 1962, in particolare per avere detenuto nel congelatore del locale pubblico, adibito a bar-ristorante-pizzeria, da lui gestito, circa 80 kg di prodotti commestibili in cattivo stato di conservazione, e lo ha pertanto condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2000,00 di multa. Ha interposto ricorso per cassazione il DA, formulando 3 motivi di ricorso. Il primo di essi riguarda la omessa o, comunque, viziata motivazione in tema di particolare tenuità del fatto ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed in tema di già maturata prescrizione del reato contestato. Il secondo motivo attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere causa di sospensione del termine prescrizionale anche il rinvio della trattazione del processo seppure legato alla mancata presenza dei testi della difesa, regolarmente citati a comparire. Il terzo motivo attiene all'applicazione, sempre in relazione alla esclusione della maturata prescrizione del reato contestato, della sospensione del relativo termine, per effetto della legislazione emergenziale in tema di Covid-19, per tutto il periodo intercorrente dalla data in cui sarebbe stata fissata la udienza non tenutasi, cioè il 30 aprile 2020, sino a quella in cui la stessa è stata rinviata, cioè il 26 novembre 2020 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile e, pertanto, per tale lo stesso deve essere dichiarato. La logica processuale impone di verificare prioritariamente i motivi di impugnazione aventi ad oggetto l'eventuale intervenuta maturazione della prescrizione, posto che in caso di accoglimento del motivo si giungerebbe ad una pronunzia avente un contenuto per il ricorrente più favorevole di quello riguardante la possibile non punibilità del fatto stante la sua particolare tenuità. Esaminati giuntamente, stante la sostanziale omogeneità, i motivi si rivelano per essere manifestamente infondati 2 Con riferimento al primo motivo si rileva che - essendo pacifico il dato secondo il quale il termine prescrizionale del reato contestato al prevenuto ha iniziato a decorrere, trattandosi di reato permanente, dal momento in cui è stata accertata l'avvenuta detenzione da parte dell'imputato degli alimenti in cattivo stato di conservazione, cioè dal 24 novembre 2015 e trattandosi di contravvenzione - il termine prescrizionale ordinario, in presenza di fattori interruttivi del medesimo, sarebbe andato a scadere in data 24 novembre 2020; esso, tuttavia, deve essere differito sia, come anche lo stesso ricorrente riconosce, per il periodo di mesi 6 e giorni 14 decorrenti dal 14 dicembre 2017, stante l'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali, sia per quello andante dal 28 febbraio 2019 al 31 ottobre 2019, pari a 8 mesi e 3 giorni, in relazione al quale la trattazione del processo è stato differita, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a seguito di una precisa istanza della difesa del ricorrente, sia infine per il periodo andante dal 30 aprile 2020 al 11 maggio 2020, pari a 12 giorni, a causa della normativa emergenziale. Complessivamente, pertanto, il termine prescrizionale è rimasto sospeso per 14 mesi e 29 giorni, di tal che esso è slittato sino al 22 febbraio 2022, data ampiamente successiva alla pronunzia della sentenza impugnata. Con essa, pertanto, in termini del tutto corretti, non è stata dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Riguardo al secondo motivo di ricorso è sufficiente ribadire che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rinvio della udienza del 28 febbraio 2019, è stato disposto a formale richiesta della difesa dell'imputato, per cui è corretta la decisione del Tribunale di computare integralmente il detto periodo quale sospensione anche del termine prescrizionale, come per altro espressamente disposto dal Tribunale napoletano nel concedere il predetto rinvio. Riguardo alla doglianza avente ad oggetto il periodo di sospensione del giudizio per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19 - periodo nel corso del quale Il termine prescrizionale del reato contestato risulta essere stato legislativamente sospeso - è errato in fatto l'assunto da cui parte il ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe calcolato, ai fini della sospensione della prescrizione, intero periodo andante dal 30 aprile 2020 al 26 novembre 2020. 3 Risulta essere stato, invece, calcolato correttamente dal Tribunale, come sopra evidenziato e senza che per questo fosse maturata la prescrizione del reato contestato al momento della pronunzia della sentenza impugnata, il solo periodo di 12 giorni intercorrente fra la data in cui era stata originariamente fissata l'udienza, non tenuta per via della normativa emergenziale, cioè il 30 aprile 2020, e quello in cui è cessata la fase più intensa delle restrizioni processuali, cioè 1'11 maggio 2020. In ordine, infine, alla mancata motivazione in ordine alla esclusione della qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e della sua, conseguente, non punibilità, si rileva che, pur in assenza di una esplicita pronunzia da parte del Tribunale al riguardo, la circostanza che il giudicante abbia ritenuto di dovere irrogare una sanzione sensibilmente superiore al minimo edittale previsto per il reato in questione è fattore che costituisce una implicita, ma non per questo non meno chiara, valutazione in ordine alla circostanza che il fatto sia stato considerato, con giudizio discrezionale non sindacabile di fronte a questa Corte laddove non manifestamente illogico, esulante rispetto alla minima offensività che lo avrebbe dovuto caratterizzare per rientrare nei limiti dalla causa di non punibilità di cui in discorso (sulla implicita valutazione del fatto in termini di non particolare tenuità in caso di irrogazione di pena in misura superiore al minimo, cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 aprile 2019, n. 15568). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, Il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore