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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2037/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo (P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall' Avv. Vincenza Palazzolo;
appellante
CONTRO
, C.F. rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'avv. Vittorio Fiasconaro, appellato
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI
PALERMO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza Repert. N 1305/2022 dell'08.11.2022
Tribunale di Termini Imerese e comunicata a mezzo pec in data 08.11.2022, resa nell'ambito del procedimento R.g n 2639/2021 Tribunale di Termini Imerese
Giudice Dott.ssa Laura Di Bernardi accogliere tutte le conclusioni avanzate in 2
prime cure che qui si riportano: - “condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza
Garibaldi, n. 1 Corleone (Pa) al pagamento, a favore della Parte_1
della somma complessiva € 26.656,35 a titolo di indebita trattenuta delle
[...] somme a titolo di R.A per le prestazioni come sopra identificate, oltre ad interessi legali, e/o con qualsiasi statuizione condannarlo. - In linea subordinata condannare il , in persona del Sindaco rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato per la carica in Piazza Garibaldi, n. 1 Corleone (Pa) al pagamento, a favore della della somma complessiva € Parte_1
26.656,35 a titolo di indebito arricchimento delle somme trattenute a titolo di R.A per le prestazioni come sopra identificate, oltre ad interessi legali, e/o con qualsiasi statuizione condannarlo a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.” -
Condannare il , in persona del Sindaco rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato per la carica in Piazza Garibaldi, n. 1 Corleone (Pa) al pagamento, a favore della della maggiore somma di € Parte_1
31.828,43 con qualsivoglia statuizione, somma questa oggi richiesta dall'Agenzia delle Entrate per le motivazioni esposte in narrativa e comunque tutte dipendenti dalla condotta del . - Con vittoria di spese e compensi di Controparte_1 causa.”
Conclusioni dell'appellato: “Si conclude chiedendo che l'appello venga rigettato integralmente con condanna di controparte al pagamento delle spese legali anche per questo grado di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. la società tra professionisti premettendo di aver Parte_1 3
svolto tra il 2013 ed il 2014 varie prestazioni di progettazione e consulenza in favore del per le quali aveva emesso regolari fatture, Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Termini Imerese la condanna dell'anzidetto ente territoriale al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 26.656,35, quale ritenuta d'acconto (20% del compenso lordo) da esso indebitamente trattenuta, oltre ad interessi legali, avanzando la medesima richiesta, in subordine, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva il , sostenendo di non avere operato alcuna Controparte_1 ritenuta di acconto, e formulava, al fine di contrastare la pretesa, eccezione di giudicato, rimarcando di avere già integralmente pagato le somme richieste dalla ricorrente in relazione alle suddette prestazioni in ottemperanza ai decreti ingiuntivi che le erano stati notificati e a cui non aveva proposto opposizione.
Il Tribunale adito, con ordinanza emessa in data 8/11/2022, rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite.
La soccombente ha presentato appello chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha riproposto le originarie domande e, segnalando di avere nelle more ricevuto dapprima un avviso di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate in relazione all'IRES non versata in relazione ai ricavi afferenti alle suddette prestazioni e, quindi, una cartella esattoriale dell'importo complessivo di euro
31.828,43, ha domandato la condanna della controparte al pagamento di tale debito erariale in quanto da considerarsi derivato dalla condotta avversaria.
Ha resistito il istando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 28 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 4
In sintesi il giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione di giudicato formulata dall'ente resistente, ha ritenuto che la esecutività dei decreti ingiuntivi, non opposti, emessi in integrale accoglimento dei ricorsi proposti dalla
[...]
precludesse ad ogni ulteriore pretesa nascente dai medesimi Parte_1 titoli;
ha evidenziato che il resistente aveva provveduto a corrispondere interamente, all'esito di procedure di esecuzione forzata, l'ammontare che la stessa creditrice aveva all'epoca quantificato né aveva addotto di avere operato alcuna ritenuta fiscale la quale, peraltro, si sarebbe dovuta calcolare solo al momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo e non nella fase dell'accertamento in sede giudiziaria del credito;
ha valutato che tali argomentazioni giustificassero il rigetto del ricorso “con conseguente assorbimento di ogni altra questione non specificatamente trattata”.
L'appellante ha lamentato, innanzitutto, l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'aver ritenuto che la pretesa azionata fosse preclusa in quanto coperta dal giudicato costituito dai decreti ingiuntivi in precedenza ottenuti. Ha poi rimarcato come, sotto il profilo tributario, a seguito del mancato versamento delle suddette ritenute – che, però, per come chiarito dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n.56/2006, non avrebbero dovuto essere operate giacché i guadagni di una società fra professionisti costituiscono reddito di impresa e non compensi per lavoro autonomo – si trovava esposta a responsabilità nei confronti del Fisco. Da ultimo, ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuta assorbita la domanda avanzata in subordine ai sensi dell'articolo 2041 c.c. senza motivarne le ragioni.
Il primo motivo è fondato.
Va precisato, per chiarire i termini della controversia, che la questione da delibare non attiene all'accertamento della sussistenza di una indebita trattenuta di ritenute fiscali da parte del Comune committente – trattenuta che non è stata 5
effettuata né doveva esserlo, alla luce della incontestata e sopra riportata esegesi della normativa fiscale - ma alla possibilità per la Parte_1 di chiedere, mediante il presente giudizio, la corresponsione di una ulteriore
“frazione” del suo credito non domandata nei decreti ingiuntivi in precedenza ottenuti.
Al riguardo, se è indiscutibile che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, tuttavia l'estensione oggettiva di quest'ultimo va individuata tenendo conto delle peculiarità di tale tipo di provvedimento giudiziario.
La Suprema Corte, nel suo massimo consesso, nella risalente pronuncia n.ro
4510/2006 citata dall'appellante, nell'avvalorare un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 9857/2002 a detta della quale “la commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato non solo al dedotto ma anche al deducibile, coerente conseguenza dell'accertamento ordinario cui si riferisce
l'art.2909 c.c., non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedimento di ingiunzione, strutturato, almeno nella fase propriamente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la fondatezza o la in fondatezza della pretesa creditoria, ma esclusivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare l'ingiunzione” e Cass. 7400/1997 secondo cui “un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto per una frazione soltanto del credito risultante, per l'intero, da un'unica fattura di maggiore importo, non è idoneo a rivestire, in un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo decreto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e natura di giudicato né interno(trattandosi di diverso processo), né esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra “porzione” del medesimo rapporto obbligatorio, controverso quoad executionis)”, evidenziò, anche sulla scorta della previsione dell'ultimo comma dell'art. 640 u.c. c.p.c., che “la struttura del procedimento sommario, infatti, fa sì che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo sia 6
univoco, e cioè limitato all'accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudice, combinandosi con la mancata opposizione dell'intimato che vale come conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fondamento dal quale gli deriva poi l'efficacia di cosa giudicata”.
Tale dictum venne ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza
24373/2006 in relazione alla proponibilità in separato giudizio di pretese collegabili alla domanda ma non specificamente dedotte nel precedente ricorso monitorio.
Alla luce di tali principi deve dunque ritenersi ammissibile la pretesa del creditore, avanzata in separato giudizio, al pagamento di una frazione del proprio credito non richiesta nell'ambito di un precedente procedimento monitorio (v. Cass.
18205/2008, 23077/2021).
Rimane da affrontare la questione sollevata dall'appellato nei suoi scritti conclusivi, quella per cui il nuovo ricorso alle vie legali da parte di
[...] integrerebbe una condotta di abusivo frazionamento del Parte_1 credito, da ritenersi non consentita secondo la elaborazione giurisprudenziale formatasi a partire dalla sentenza delle S.U. della Cassazione n.ro 23726/2007.
A tale riguardo, va innanzitutto evidenziato che il compendio probatorio, e segnatamente il testo delle quattro fatture emesse negli anni 2013 e 2014 dalla società appellante, richiamate nei ricorsi per la concessione dei decreti ingiuntivi e nelle quali veniva operata la detrazione del 20% a titolo di ritenuta d'acconto dall'importo lordo del corrispettivo, fornisce adeguata prova della circostanza, peraltro incontestata, che la richiesta solo dell'80% dell'ammontare dei crediti fu frutto di un errore della nella interpretazione della Parte_1 normativa fiscale disciplinante le modalità di tassazione di tali corrispettivi 7
cosicché deve escludersi il dolo della condotta e la preordinata violazione dei principi di buona fede e lealtà processuale.
In ogni caso, seppure non può ritenersi consentito un frazionamento del credito in assenza di prova di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela giudiziale scaglionata, la stessa Suprema Corte, in un recente arresto, ha evidenziato come addirittura nel caso di condotta dolosa, laddove non vi siano più le condizioni per una riproposizione unitaria della domanda, il giudice è tenuto a decidere nel merito la nuova domanda, salvo tener conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite (Cass. S.U. 7299/2025).
In conclusione, deve escludersi che l'oggettivo inutile dispendio di attività giurisdizionale verificatosi nella vicenda in esame possa precludere alla delibazione e all'accoglimento della pretesa.
Il , che non ha contestato la quantificazione della “frazione” Controparte_1 de qua rispetto al complessivo corrispettivo contrattuale pattuito, deve, pertanto, essere condannato al pagamento a favore della appellante dell'importo di euro
26.656,35, oltre ad interessi legali che vanno riconosciuti – in assenza di prova dell'effettivo recapito dell'atto di diffida datato 7.2.2020 versato in atti - dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nella misura prevista dall'art.1284 co.4 c.c..
L'accoglimento della pretesa principale assorbe l'esame della doglianza relativa alla omessa delibazione della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art.2041 c.c..
Quanto alla richiesta avanzata in questo grado dalla appellante, volta alla refusione delle somme di cui alla cartella esattoriale ricevuta dopo la definizione del primo grado del giudizio, la stessa, ove pure la si ritenga ammissibile in quanto prospettata quale voce risarcitoria correlata alla domanda principale, non può però trovare accoglimento al fine di ampliare il quantum della condanna, in 8
difetto di prova specifica di un collegamento diretto tra il mancato pagamento della frazione del credito contrattuale da parte del e la Controparte_1 contestazione erariale circa l'omesso versamento da parte della
[...] dell'IRES per l'anno 2018 e voci accessorie derivanti dal ritardo Parte_1 nel versamento del tributo.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità della vicenda, originata da un errore della stessa parte vittoriosa, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2018, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma integrale della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa nel procedimento portante il n.ro 2639/2021 dal Tribunale di Termini Imerese in data 8.11.2022, appellata da Parte_1 condanna il a corrispondere alla società appellante l'importo Controparte_1 di euro 26.656,35, oltre ad interessi legali nella misura prevista dall'art.1284 co.4
c.c. dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio al soddisfo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 27.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2037/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo (P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall' Avv. Vincenza Palazzolo;
appellante
CONTRO
, C.F. rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'avv. Vittorio Fiasconaro, appellato
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI
PALERMO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza Repert. N 1305/2022 dell'08.11.2022
Tribunale di Termini Imerese e comunicata a mezzo pec in data 08.11.2022, resa nell'ambito del procedimento R.g n 2639/2021 Tribunale di Termini Imerese
Giudice Dott.ssa Laura Di Bernardi accogliere tutte le conclusioni avanzate in 2
prime cure che qui si riportano: - “condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza
Garibaldi, n. 1 Corleone (Pa) al pagamento, a favore della Parte_1
della somma complessiva € 26.656,35 a titolo di indebita trattenuta delle
[...] somme a titolo di R.A per le prestazioni come sopra identificate, oltre ad interessi legali, e/o con qualsiasi statuizione condannarlo. - In linea subordinata condannare il , in persona del Sindaco rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato per la carica in Piazza Garibaldi, n. 1 Corleone (Pa) al pagamento, a favore della della somma complessiva € Parte_1
26.656,35 a titolo di indebito arricchimento delle somme trattenute a titolo di R.A per le prestazioni come sopra identificate, oltre ad interessi legali, e/o con qualsiasi statuizione condannarlo a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.” -
Condannare il , in persona del Sindaco rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato per la carica in Piazza Garibaldi, n. 1 Corleone (Pa) al pagamento, a favore della della maggiore somma di € Parte_1
31.828,43 con qualsivoglia statuizione, somma questa oggi richiesta dall'Agenzia delle Entrate per le motivazioni esposte in narrativa e comunque tutte dipendenti dalla condotta del . - Con vittoria di spese e compensi di Controparte_1 causa.”
Conclusioni dell'appellato: “Si conclude chiedendo che l'appello venga rigettato integralmente con condanna di controparte al pagamento delle spese legali anche per questo grado di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. la società tra professionisti premettendo di aver Parte_1 3
svolto tra il 2013 ed il 2014 varie prestazioni di progettazione e consulenza in favore del per le quali aveva emesso regolari fatture, Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Termini Imerese la condanna dell'anzidetto ente territoriale al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 26.656,35, quale ritenuta d'acconto (20% del compenso lordo) da esso indebitamente trattenuta, oltre ad interessi legali, avanzando la medesima richiesta, in subordine, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva il , sostenendo di non avere operato alcuna Controparte_1 ritenuta di acconto, e formulava, al fine di contrastare la pretesa, eccezione di giudicato, rimarcando di avere già integralmente pagato le somme richieste dalla ricorrente in relazione alle suddette prestazioni in ottemperanza ai decreti ingiuntivi che le erano stati notificati e a cui non aveva proposto opposizione.
Il Tribunale adito, con ordinanza emessa in data 8/11/2022, rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite.
La soccombente ha presentato appello chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha riproposto le originarie domande e, segnalando di avere nelle more ricevuto dapprima un avviso di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate in relazione all'IRES non versata in relazione ai ricavi afferenti alle suddette prestazioni e, quindi, una cartella esattoriale dell'importo complessivo di euro
31.828,43, ha domandato la condanna della controparte al pagamento di tale debito erariale in quanto da considerarsi derivato dalla condotta avversaria.
Ha resistito il istando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 28 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 4
In sintesi il giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione di giudicato formulata dall'ente resistente, ha ritenuto che la esecutività dei decreti ingiuntivi, non opposti, emessi in integrale accoglimento dei ricorsi proposti dalla
[...]
precludesse ad ogni ulteriore pretesa nascente dai medesimi Parte_1 titoli;
ha evidenziato che il resistente aveva provveduto a corrispondere interamente, all'esito di procedure di esecuzione forzata, l'ammontare che la stessa creditrice aveva all'epoca quantificato né aveva addotto di avere operato alcuna ritenuta fiscale la quale, peraltro, si sarebbe dovuta calcolare solo al momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo e non nella fase dell'accertamento in sede giudiziaria del credito;
ha valutato che tali argomentazioni giustificassero il rigetto del ricorso “con conseguente assorbimento di ogni altra questione non specificatamente trattata”.
L'appellante ha lamentato, innanzitutto, l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'aver ritenuto che la pretesa azionata fosse preclusa in quanto coperta dal giudicato costituito dai decreti ingiuntivi in precedenza ottenuti. Ha poi rimarcato come, sotto il profilo tributario, a seguito del mancato versamento delle suddette ritenute – che, però, per come chiarito dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n.56/2006, non avrebbero dovuto essere operate giacché i guadagni di una società fra professionisti costituiscono reddito di impresa e non compensi per lavoro autonomo – si trovava esposta a responsabilità nei confronti del Fisco. Da ultimo, ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuta assorbita la domanda avanzata in subordine ai sensi dell'articolo 2041 c.c. senza motivarne le ragioni.
Il primo motivo è fondato.
Va precisato, per chiarire i termini della controversia, che la questione da delibare non attiene all'accertamento della sussistenza di una indebita trattenuta di ritenute fiscali da parte del Comune committente – trattenuta che non è stata 5
effettuata né doveva esserlo, alla luce della incontestata e sopra riportata esegesi della normativa fiscale - ma alla possibilità per la Parte_1 di chiedere, mediante il presente giudizio, la corresponsione di una ulteriore
“frazione” del suo credito non domandata nei decreti ingiuntivi in precedenza ottenuti.
Al riguardo, se è indiscutibile che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, tuttavia l'estensione oggettiva di quest'ultimo va individuata tenendo conto delle peculiarità di tale tipo di provvedimento giudiziario.
La Suprema Corte, nel suo massimo consesso, nella risalente pronuncia n.ro
4510/2006 citata dall'appellante, nell'avvalorare un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 9857/2002 a detta della quale “la commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato non solo al dedotto ma anche al deducibile, coerente conseguenza dell'accertamento ordinario cui si riferisce
l'art.2909 c.c., non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedimento di ingiunzione, strutturato, almeno nella fase propriamente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la fondatezza o la in fondatezza della pretesa creditoria, ma esclusivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare l'ingiunzione” e Cass. 7400/1997 secondo cui “un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto per una frazione soltanto del credito risultante, per l'intero, da un'unica fattura di maggiore importo, non è idoneo a rivestire, in un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo decreto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e natura di giudicato né interno(trattandosi di diverso processo), né esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra “porzione” del medesimo rapporto obbligatorio, controverso quoad executionis)”, evidenziò, anche sulla scorta della previsione dell'ultimo comma dell'art. 640 u.c. c.p.c., che “la struttura del procedimento sommario, infatti, fa sì che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo sia 6
univoco, e cioè limitato all'accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudice, combinandosi con la mancata opposizione dell'intimato che vale come conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fondamento dal quale gli deriva poi l'efficacia di cosa giudicata”.
Tale dictum venne ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza
24373/2006 in relazione alla proponibilità in separato giudizio di pretese collegabili alla domanda ma non specificamente dedotte nel precedente ricorso monitorio.
Alla luce di tali principi deve dunque ritenersi ammissibile la pretesa del creditore, avanzata in separato giudizio, al pagamento di una frazione del proprio credito non richiesta nell'ambito di un precedente procedimento monitorio (v. Cass.
18205/2008, 23077/2021).
Rimane da affrontare la questione sollevata dall'appellato nei suoi scritti conclusivi, quella per cui il nuovo ricorso alle vie legali da parte di
[...] integrerebbe una condotta di abusivo frazionamento del Parte_1 credito, da ritenersi non consentita secondo la elaborazione giurisprudenziale formatasi a partire dalla sentenza delle S.U. della Cassazione n.ro 23726/2007.
A tale riguardo, va innanzitutto evidenziato che il compendio probatorio, e segnatamente il testo delle quattro fatture emesse negli anni 2013 e 2014 dalla società appellante, richiamate nei ricorsi per la concessione dei decreti ingiuntivi e nelle quali veniva operata la detrazione del 20% a titolo di ritenuta d'acconto dall'importo lordo del corrispettivo, fornisce adeguata prova della circostanza, peraltro incontestata, che la richiesta solo dell'80% dell'ammontare dei crediti fu frutto di un errore della nella interpretazione della Parte_1 normativa fiscale disciplinante le modalità di tassazione di tali corrispettivi 7
cosicché deve escludersi il dolo della condotta e la preordinata violazione dei principi di buona fede e lealtà processuale.
In ogni caso, seppure non può ritenersi consentito un frazionamento del credito in assenza di prova di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela giudiziale scaglionata, la stessa Suprema Corte, in un recente arresto, ha evidenziato come addirittura nel caso di condotta dolosa, laddove non vi siano più le condizioni per una riproposizione unitaria della domanda, il giudice è tenuto a decidere nel merito la nuova domanda, salvo tener conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite (Cass. S.U. 7299/2025).
In conclusione, deve escludersi che l'oggettivo inutile dispendio di attività giurisdizionale verificatosi nella vicenda in esame possa precludere alla delibazione e all'accoglimento della pretesa.
Il , che non ha contestato la quantificazione della “frazione” Controparte_1 de qua rispetto al complessivo corrispettivo contrattuale pattuito, deve, pertanto, essere condannato al pagamento a favore della appellante dell'importo di euro
26.656,35, oltre ad interessi legali che vanno riconosciuti – in assenza di prova dell'effettivo recapito dell'atto di diffida datato 7.2.2020 versato in atti - dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nella misura prevista dall'art.1284 co.4 c.c..
L'accoglimento della pretesa principale assorbe l'esame della doglianza relativa alla omessa delibazione della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art.2041 c.c..
Quanto alla richiesta avanzata in questo grado dalla appellante, volta alla refusione delle somme di cui alla cartella esattoriale ricevuta dopo la definizione del primo grado del giudizio, la stessa, ove pure la si ritenga ammissibile in quanto prospettata quale voce risarcitoria correlata alla domanda principale, non può però trovare accoglimento al fine di ampliare il quantum della condanna, in 8
difetto di prova specifica di un collegamento diretto tra il mancato pagamento della frazione del credito contrattuale da parte del e la Controparte_1 contestazione erariale circa l'omesso versamento da parte della
[...] dell'IRES per l'anno 2018 e voci accessorie derivanti dal ritardo Parte_1 nel versamento del tributo.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità della vicenda, originata da un errore della stessa parte vittoriosa, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2018, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma integrale della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa nel procedimento portante il n.ro 2639/2021 dal Tribunale di Termini Imerese in data 8.11.2022, appellata da Parte_1 condanna il a corrispondere alla società appellante l'importo Controparte_1 di euro 26.656,35, oltre ad interessi legali nella misura prevista dall'art.1284 co.4
c.c. dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio al soddisfo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 27.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo