Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 14510/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. VALENTI CRISTIAN e ROBERTO VILLANI, con elezione di domicilio in CORSO SECONDIGLIANO 166, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TESCHI, con elezione CP_2 di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: TFR su FONDO GARANZIA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29-7-2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso di esser stato dipendente della società Parte_1 dal 9-12-1999 al 31-12-2018, esponeva che il rapporto era cessato a seguito licenziamento e che aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 636/2020 per il pagamento del tfr pari a € 21.688,52; che, a seguito di esito infruttuoso dell'esecuzione, aveva presentato istanza di fallimento;
che il Tribunale di Napoli, in data 19-5-2021, aveva rigettato la domanda per insussistenza dei presupposti di indebitamento;
che la richiesta inoltrata all' in data 25-6- CP_2
2021 al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia non aveva avuto esito. Pertanto, adiva il Giudice del Lavoro per sentir condannare l' , CP_3 quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore dell'istante del
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
*****
Infondate sono le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda ex art. 46 della l. 88/89.
La domanda di pagamento della prestazione richiesta risulta presentata, secondo le prescritte modalità telematiche, in data 25-6-2021. E' in atti anche la presentazione di ricorso al Comitato Provinciale in data 11-5-2023, a seguito di sospensione del giudizio per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Non fondata è l'eccezione di decadenza. Non risulta, invero, essere decorso il termine annuale previsto dall'art. 47 del d.p.r. 30/4/70 n. 639 e successive modifiche, applicabile, per effetto del richiamo ivi contenuto alle controversie in materia di prestazioni a carattere temporaneo diverse dalle pensioni, alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art.24 della l. n. 88 del 1989, nella quale è confluito il Fondo di Garanzia (sull'applicabilità CP_2 del termine decadenziale alle prestazione de quo v. Cass. SS.UU.
19992/2009; Cass. 15531/ 2014; Cass. 24730/2015).
L'art. 47 citato è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del d.l. 29/3/91 n. 103 (convertito nella legge 1/6/91 n. 166), che così recita: "I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r.
30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei."
Successivamente l'art. 4 del d.l. 19/9/92 n. 384, convertito nella legge n.
438/92, ha ridotto il termine di decadenza, rispettivamente, da 10 a 3 anni per i trattamenti pensionistici e da 5 ad 1 anno per le prestazioni della
2 Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che eroga ogni forma di previdenza di carattere temporaneo diversa dalle pensioni (art. 24
l. n. 88/89). Il termine di decadenza, così ridotto, non si applica ai procedimenti instaurati prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (19/9/1992).
Il termine di decadenza - che per sua natura non è suscettibile di interruzione nè di sospensione - decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo " (art. 4 cit.).
Sul punto, peraltro, si evidenzia che l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639 individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza.
Pertanto, la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle possibili decorrenze del termine in presenza del presupposto dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Detta scadenza, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente. Essa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente, non determina il
"dies a quo" del termine di decadenza dell'azione giudiziaria. (cfr. in termini
Cass. civ., sez. lavoro, 21/03/2005, n.6018)
E la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" va individuata nella soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n.
533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6).
Per quanto rileva nel caso in esame, la domanda amministrativa andava presentata a decorrere dalla data di comunicazione del rigetto dell'istanza di fallimento (v. art. 2 della l. n. 297/82); da tale data decorreva il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo e, quindi, l'ulteriore termine annuale di decadenza.
3 Dall'esame della documentazione in atti, emerge che, dalla data della comunicazione del decreto di rigetto del Tribunale Fallimentare (25-5-
2021), a quella azionata in questa sede (29-7-2022), considerata la durata massima del procedimento amministrativo, non risulta decorso il termine annuale di decadenza.
La domanda nel merito è fondata nei limiti di seguito precisati.
Il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di CP_2 lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Nella specie la controversia verte in ordine alla mancanza di prova circa l'esecuzione infruttuosa.
Orbene, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto (cfr. sentenze n.
7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva
CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione,
l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
Tale interpretazione, con la sentenza n. 8529 del 29/05/2012, è stata estesa anche all'ipotesi, contigua alla presente, in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo ed in cui il credito non sia stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore ex art. 98, L. Fall., avverso il provvedimento con cui è stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo.
4 Secondo la Corte, da un lato, tale interpretazione, non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla Direttiva
CE, ma trova anche piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali;
dall'altro lato, la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento.
E' stato anche di recente osservato che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti CP_2 di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole.
Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (v. da ultimo Cass
n. 14020 del 07/07/2020).
Da ciò consegue che nel caso in cui l'accertamento del credito in sede
5 fallimentare sia stato impedito, per una delle possibili cause soggettive ovvero oggettive, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del
Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla L. n. CP_2
297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, secondo l'accezione dianzi specificata (Cass. n. 21734 del 06/09/2018; Cass. .n.
27467 del 20/11/2017). Nella specie, quanto all'accertamento del credito per tfr, agli atti è documentato il titolo giudiziale (v. decreto ingiuntivo in atti) con formula esecutiva.
Per il resto è documento che il datore di lavoro non era assoggettabile a fallimento ex art. 5 l. fall. (v. decreto tribunale fallimentare in atti ) e che l'istante, utilizzando una diligenza ordinaria, ha esperito infruttuosamente l'esecuzione forzata (v. notifica non andata a buon fine presso la sede legale risultate dalla visura camerale dell'atto di pignoramento presso terzi, ricerche catastali e dichiarazioni negative dei terzi pignorati, quali gli istituti bancari presso i quali risultavano conti correnti intestati alla società).
Tanto si ritiene soddisfi il requisito della insussistenza delle garanzie patrimoniali in capo al datore di lavoro inadempiente e l'inutilità dell'esperimento di azioni esecutive ulteriori rispetto a quelle già svolte. Alla luce delle considerazioni espresse e dall'esame della documentazione in atti, discende, quindi, il diritto del ricorrente al pagamento del tfr nella misura, come indicata in ricorso, pari a € 21.688,52. L deve essere, quindi condannato al pagamento di detta somma CP_3 per sorte capitale. Infondata è, infine, l'eccezione di prescrizione non essendo maturato il termine di prescrizione. In proposito è appena il caso di rammentare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto di credito del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_2
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei
6 confronti del Fondo di garanzia. (v. Cass. lav. ord. n. 12971 del 09/06/2014;
Cass. Sez. Lav. n.16617 del 28/07/2011; Cass. Sez. Lav. n. 27917 del
19/12/2005).
In altri termini nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente alla ammissione al passivo, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché, nella specie la procedura esecutiva risale all'ano 2020 e il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento è del mese di maggio 2021, il presupposto di legge per l'intervento del fondo di Garanzia è, senz'altro, venuto in essere nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda amministrativa e, in via successiva il termine di prescrizione risulta essere stato tempestivamente interrotto con la notifica del presente ricorso.
Quanto agli accessori, i Giudici di Legittimità hanno più volte statuito che, poichè il primo comma dell'articolo richiamato prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta - e non che garantisce detto pagamento -, dalla formulazione della norma deve trarsi che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
di talchè il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 cc, senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell' che lo CP_2 gestisce (cfr. Cass. lav. n.11009 del 05/05/2008).
Ne consegue che il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale (v. Cass. lav., 11009/08 cit.).
Così gli accessori decorrono dalla data di maturazione del credito che, trattandosi di trattamento di fine rapporto, coincide con la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
7 Secondo, poi, Cass. SS. UU., 3 ottobre 2002 n. 14220: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio
1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è CP_2 quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”. Pertanto, sulla sorte capitale decorrono interessi sulle somme via via rivalutate dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 21.688,52, oltre accessori secondo legge dalla maturazione al saldo;
condanna l' alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate complessivamente in euro 2350,00, comprensive di spese forfettarie, oltre
CPA ed IVA , con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido;
Così deciso in data 19/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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