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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11810/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Torino, via Romagnano n. 30, elettivamente domiciliata in Torino, via Assarotti n. 17, presso lo studio dall'avv. Tony Troade che la rappresenta e difende in fora di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
- contro – in persona del procuratore speciale, con sede legale in Cologno Controparte_1
Monzese, via Alessandro Volta n. 16, P. Iva P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Zarba che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che ha convenuto in giudizio la allegando di avere assicurato Parte_1 Controparte_1 in data 20.5.2022 l'autovettura Fiat 500L tg. FX660KH per gli eventi di incendio e furto, per un valore assicurato di € 12.500,00 e di avere subito nella notte tra il 29 e il 30.11.2021 il furto della vettura, parcheggiata, chiusa a chiave, in Torino, via Borgomanero all'altezza del civico n. 67;
l'attrice precisava di essersi recata immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri di Torino per denunciare l'accaduto e di aver tempestivamente trasmesso alla compagnia assicuratrice la denuncia di furto al fine di ottenere l'attivazione della garanzia indennitaria;
pagina 1 di 6 allegava che, aperto il sinistro, in data 13.12.2021 aveva provveduto ad inviare con raccomandata a/r tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo, comprensiva di entrambe le chiavi del veicolo;
dava quindi atto che, con comunicazione del 10.1.2022, la rilevava di aver Controparte_1 ricevuto una sola delle due chiavi del veicolo, con conseguente impossibilità di procedere al riconoscimento dell'indennizzo; ribadendo l'avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta dalla compagnia, comprensiva di entrambe le chiavi del veicolo, come confermato dal peso della raccomandata inviata, l'attrice instava per la condanna della al pagamento dell'indennizzo dovuto per il danno subito, pari ad € CP_1
12.500,00; ritualmente costituita, la ha contestato la domanda attorea ribadendo che alla Controparte_1 compagnia non erano state consegnate entrambe le chiavi del veicolo rubato, obbligo espressamente previsto nel contratto di assicurazione e, richiamando l'onere di prova che grava sull'assicurato, instava per il rigetto della pretesa indennitaria;
istruita con la produzione di documenti e l'esperimento di CTU tecnica, all'udienza del 13.3.2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, il giudice riservava il deposito della decisione in trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; osservato preliminarmente che è onere di parte attrice fornire la prova dei fatti costituitivi del proprio diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo: costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (v. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533); che, in tema di garanzia contro i danni, considerato che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass. 3.2.2023, n. 3446); che, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti l'avvenuto furto dell'autovettura di proprietà dell'attrice, avendo la convenuta eccepito l'insussistenza dei presupposti contrattuali per il pagamento dell'indennizzo con riferimento alla mancanza di tutte le chiavi e i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
ritenuto pagina 2 di 6 che la domanda proposta da parte attrice sia fondata e accoglibile alla luce delle osservazioni che seguono:
. costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale la “lettera raccomandata” costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c. (v.
Cass. 24.6.2013, n. 15762);
. che, in particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.;
. che tale principio può essere esteso anche ai documenti allegati così che “I documenti allegati ad una dichiarazione unilaterale si presumono pure essi recapitati con lo stesso plico ai sensi dell'art. 1335
c.c., talché è onere del destinatario provare che la lettera raccomandata non sia pervenuta per causa non imputabile o che non abbia il contenuto che dichiara di avere ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, anche in relazione ai suoi allegati. (v. Cass. 1.9.2017,
n. 20685);
. che tale conclusione, secondo la stessa Cassazione, “discende dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso) (v. Cass.
24.3.2023, n. 8504);
. che tale principio appare condivisibile se si considera che la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto o avesse un contenuto differente da quello allegato (v. Cass. 26.11.2019, n. 30787); osservato che, nel caso di specie, avendo la compagnia convenuta negato che la busta contenesse entrambe le chiavi relative all'autovettura attorea, gravava sulla predetta l'onere della relativa prova;
onere che, all'esito del giudizio non può dirsi assolto;
che, infatti, la si è limitata ad allegare di aver ricevuto una sola delle chiavi della Fiat 500L, tg. CP_1
FX660KH, richiamando la documentazione fotografica in atti e la comunicazione inviata all'attrice in fase stragiudiziale, senza peraltro offrire ulteriori riscontri oggettivi;
pagina 3 di 6 che lo stesso teste , escusso sui capi di parte convenuta, non ha offerto elementi certi dai quali Tes_1 ricavare la prova dell'effettiva mancata spedizione della chiave, essendosi limitato a dar atto che
“l'accertatore ha confermato che quella era l'unica chiave, in possesso della del veicolo”, CP_1 aggiungendo “non ero presente all'apertura del plico posto che non sono io che ricevo la posta”; che se la deposizione del teste consente di ritenere provata la sussistenza di una “procedura” di Tes_1 ricezione e smistamento della posta indirizzata alla compagnia, deve peraltro darsi atto la stessa convenuta non ha provveduto ad indicare, quale teste, l'accertatore, né ha provato, documentalmente o a mezzo di prova orale, l'effettivo contenuto della raccomandata ricevuta, non avendo indicato la tipologia di busta utilizzata, né i documenti cartacei effettivamente in essa presenti;
le argomentazioni difensive svolte non possono ritenersi esaustive e rilevanti ai fini del rigetto della domanda attorea, soprattutto alla luce degli elementi allegati da parte attrice e delle stesse risultanze dell'istruttoria svolta;
pur ribadendo il riparto dell'onere probatorio, deve darsi atto che parte attrice ha prodotto l'attestazione della ricevuta di spedizione postale della raccomandata inviata dalla Addante – dalla quale risulta che la busta aveva un peso di gr. 142, peso compatibile con la presenza di entrambe le chiavi dell'auto – e articolato un capo di prova orale a sostegno dell'invio della documentazione completa richiesta dalla compagnia;
in corso di giudizio il teste – la cui testimonianza deve ritenersi ammissibile in assenza di un Tes_2 interesse giuridicamente rilevante in causa, ex art. 246 c.p.c.– ha riferito “abbiamo preparato la raccomandata inserendo entrambe le chiavi e poi siamo andati in posta a spedirla, tramite raccomandata, come chiestoci dalla stessa Ricordo che le chiavi erano due nella busta”,… “Una CP_1 chiave è a scatto ed una è più piccola, non a scatto”; la CTU disposta in corso di causa, poi, ha confermato, all'esito degli effettuati rilievi metrici e di peso, che la chiave in possesso della compagnia – chiave elettronica a scatto con Controparte_1 radiocomando – risulta avere un peso di circa 47,5 grammi (lettura 47,44 grammi), escludendo l'occhiello metallico che comporta un peso complessivo della chiave pari a circa 47,9 grammi (lettura
47,84 grammi); arrotondato per eccesso, il peso della chiave munita di radiocomando è pari a 48 grammi, mentre la chiave che non risulterebbe essere pervenuta alla compagnia, ovvero quella cd. fissa, risulterebbe avere un peso di circa 25 grammi;
il CTU ha infatti, ha riportato le informazioni ricevute dalla casa costruttrice, precisando che “la Fiat
500L contraddistinta dal telaio ZFA19900005524363 risulta prodotta con due chiavi elettroniche del tipo raffigurate in oggetto (una con parte meccanica gestibile a scatto e l'altra fissa), del peso nominale di 50 grammi quella con la parte meccanica a scatto e di 25 grammi quella con la parte meccanica fissa” (v. relazione in atti); non risultando rilasciate chiavi aggiuntive per la vettura in oggetto, deve ritenersi che il peso della busta inviata dall'attrice appare congruo se si considera la presenza nel plico di entrambe le chiavi: pagina 4 di 6 ipotizzando un peso della busta di circa 10 grammi, infatti, è plausibile ritenere che gran parte del peso del plico fosse costituito dalle due chiavi, per complessivi 75 gr., residuando circa 57 gr. da attribuire alla documentazione inviata;
a ritenere diversamente, si dovrebbe immaginare che l'attrice abbia inviato documentazione per 82 gr. peso che, considerata la tipologia di documenti richiesti (denuncia, certificato di proprietà, IBAN, avendo la stessa attrice dato atto dell'avvenuto furto della carta di circolazione), appare del tutto eccessivo;
né, peraltro, la stessa convenuta ha provato, né allegato, quale fosse la documentazione cartacea presente nel plico, non offrendo alcun elemento certo dal quale evincere l'effettivo peso della documentazione ricevuta;
**** in assenza di riscontri di segno contrario, gli elementi evidenziati costituiscono altrettanti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato l'effettivo contenuto della busta spedita con raccomandata AR, ovvero l'avvenuto invio di entrambe le chiavi relative alla autovettura di proprietà dell'attrice oggetto di furto;
ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo richiesto da parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento;
venendo alla quantificazione dell'indennizzo, è circostanza pacifica in causa, oltre che documentalmente provata, che lo stesso vada riconosciuto applicando le condizioni contrattuali di polizza che prevedono, per la garanzia “incendio e furto” l'applicazione di uno scoperto del 15% con minimo di € 258,00, su un massimale di € 12.500; ne consegue il riconoscimento a favore di parte attrice della somma di € 11.250,00 oltre interessi e rivalutazione;
come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.” (v. Cass.
7.5.2009 n. 10488);
l'importo totale dovuto, già calcolato alla data del sinistro (29.11.2021), deve pertanto essere maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso pagina 5 di 6 l'attribuzione degli interessi legali (dovuti anche in assenza di domanda: cfr. in tal senso, fra le più recenti, Cass. 23603/2010) i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso;
sviluppando il relativo calcolo, la somma oggi dovuta è pari ad € 14.044,14, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
ritenuto quanto alle spese di lite che le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta;
alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta
(e così applicandosi i valori medi, ridotti per la fase decisionale); le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda, condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.044,14 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
la domanda proposta da parte attrice;
condanna la alla rifusione in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 4.509,65, di cui € 4.227,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 12.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11810/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Torino, via Romagnano n. 30, elettivamente domiciliata in Torino, via Assarotti n. 17, presso lo studio dall'avv. Tony Troade che la rappresenta e difende in fora di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
- contro – in persona del procuratore speciale, con sede legale in Cologno Controparte_1
Monzese, via Alessandro Volta n. 16, P. Iva P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Zarba che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che ha convenuto in giudizio la allegando di avere assicurato Parte_1 Controparte_1 in data 20.5.2022 l'autovettura Fiat 500L tg. FX660KH per gli eventi di incendio e furto, per un valore assicurato di € 12.500,00 e di avere subito nella notte tra il 29 e il 30.11.2021 il furto della vettura, parcheggiata, chiusa a chiave, in Torino, via Borgomanero all'altezza del civico n. 67;
l'attrice precisava di essersi recata immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri di Torino per denunciare l'accaduto e di aver tempestivamente trasmesso alla compagnia assicuratrice la denuncia di furto al fine di ottenere l'attivazione della garanzia indennitaria;
pagina 1 di 6 allegava che, aperto il sinistro, in data 13.12.2021 aveva provveduto ad inviare con raccomandata a/r tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo, comprensiva di entrambe le chiavi del veicolo;
dava quindi atto che, con comunicazione del 10.1.2022, la rilevava di aver Controparte_1 ricevuto una sola delle due chiavi del veicolo, con conseguente impossibilità di procedere al riconoscimento dell'indennizzo; ribadendo l'avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta dalla compagnia, comprensiva di entrambe le chiavi del veicolo, come confermato dal peso della raccomandata inviata, l'attrice instava per la condanna della al pagamento dell'indennizzo dovuto per il danno subito, pari ad € CP_1
12.500,00; ritualmente costituita, la ha contestato la domanda attorea ribadendo che alla Controparte_1 compagnia non erano state consegnate entrambe le chiavi del veicolo rubato, obbligo espressamente previsto nel contratto di assicurazione e, richiamando l'onere di prova che grava sull'assicurato, instava per il rigetto della pretesa indennitaria;
istruita con la produzione di documenti e l'esperimento di CTU tecnica, all'udienza del 13.3.2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, il giudice riservava il deposito della decisione in trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; osservato preliminarmente che è onere di parte attrice fornire la prova dei fatti costituitivi del proprio diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo: costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (v. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533); che, in tema di garanzia contro i danni, considerato che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass. 3.2.2023, n. 3446); che, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti l'avvenuto furto dell'autovettura di proprietà dell'attrice, avendo la convenuta eccepito l'insussistenza dei presupposti contrattuali per il pagamento dell'indennizzo con riferimento alla mancanza di tutte le chiavi e i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
ritenuto pagina 2 di 6 che la domanda proposta da parte attrice sia fondata e accoglibile alla luce delle osservazioni che seguono:
. costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale la “lettera raccomandata” costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c. (v.
Cass. 24.6.2013, n. 15762);
. che, in particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.;
. che tale principio può essere esteso anche ai documenti allegati così che “I documenti allegati ad una dichiarazione unilaterale si presumono pure essi recapitati con lo stesso plico ai sensi dell'art. 1335
c.c., talché è onere del destinatario provare che la lettera raccomandata non sia pervenuta per causa non imputabile o che non abbia il contenuto che dichiara di avere ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, anche in relazione ai suoi allegati. (v. Cass. 1.9.2017,
n. 20685);
. che tale conclusione, secondo la stessa Cassazione, “discende dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso) (v. Cass.
24.3.2023, n. 8504);
. che tale principio appare condivisibile se si considera che la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto o avesse un contenuto differente da quello allegato (v. Cass. 26.11.2019, n. 30787); osservato che, nel caso di specie, avendo la compagnia convenuta negato che la busta contenesse entrambe le chiavi relative all'autovettura attorea, gravava sulla predetta l'onere della relativa prova;
onere che, all'esito del giudizio non può dirsi assolto;
che, infatti, la si è limitata ad allegare di aver ricevuto una sola delle chiavi della Fiat 500L, tg. CP_1
FX660KH, richiamando la documentazione fotografica in atti e la comunicazione inviata all'attrice in fase stragiudiziale, senza peraltro offrire ulteriori riscontri oggettivi;
pagina 3 di 6 che lo stesso teste , escusso sui capi di parte convenuta, non ha offerto elementi certi dai quali Tes_1 ricavare la prova dell'effettiva mancata spedizione della chiave, essendosi limitato a dar atto che
“l'accertatore ha confermato che quella era l'unica chiave, in possesso della del veicolo”, CP_1 aggiungendo “non ero presente all'apertura del plico posto che non sono io che ricevo la posta”; che se la deposizione del teste consente di ritenere provata la sussistenza di una “procedura” di Tes_1 ricezione e smistamento della posta indirizzata alla compagnia, deve peraltro darsi atto la stessa convenuta non ha provveduto ad indicare, quale teste, l'accertatore, né ha provato, documentalmente o a mezzo di prova orale, l'effettivo contenuto della raccomandata ricevuta, non avendo indicato la tipologia di busta utilizzata, né i documenti cartacei effettivamente in essa presenti;
le argomentazioni difensive svolte non possono ritenersi esaustive e rilevanti ai fini del rigetto della domanda attorea, soprattutto alla luce degli elementi allegati da parte attrice e delle stesse risultanze dell'istruttoria svolta;
pur ribadendo il riparto dell'onere probatorio, deve darsi atto che parte attrice ha prodotto l'attestazione della ricevuta di spedizione postale della raccomandata inviata dalla Addante – dalla quale risulta che la busta aveva un peso di gr. 142, peso compatibile con la presenza di entrambe le chiavi dell'auto – e articolato un capo di prova orale a sostegno dell'invio della documentazione completa richiesta dalla compagnia;
in corso di giudizio il teste – la cui testimonianza deve ritenersi ammissibile in assenza di un Tes_2 interesse giuridicamente rilevante in causa, ex art. 246 c.p.c.– ha riferito “abbiamo preparato la raccomandata inserendo entrambe le chiavi e poi siamo andati in posta a spedirla, tramite raccomandata, come chiestoci dalla stessa Ricordo che le chiavi erano due nella busta”,… “Una CP_1 chiave è a scatto ed una è più piccola, non a scatto”; la CTU disposta in corso di causa, poi, ha confermato, all'esito degli effettuati rilievi metrici e di peso, che la chiave in possesso della compagnia – chiave elettronica a scatto con Controparte_1 radiocomando – risulta avere un peso di circa 47,5 grammi (lettura 47,44 grammi), escludendo l'occhiello metallico che comporta un peso complessivo della chiave pari a circa 47,9 grammi (lettura
47,84 grammi); arrotondato per eccesso, il peso della chiave munita di radiocomando è pari a 48 grammi, mentre la chiave che non risulterebbe essere pervenuta alla compagnia, ovvero quella cd. fissa, risulterebbe avere un peso di circa 25 grammi;
il CTU ha infatti, ha riportato le informazioni ricevute dalla casa costruttrice, precisando che “la Fiat
500L contraddistinta dal telaio ZFA19900005524363 risulta prodotta con due chiavi elettroniche del tipo raffigurate in oggetto (una con parte meccanica gestibile a scatto e l'altra fissa), del peso nominale di 50 grammi quella con la parte meccanica a scatto e di 25 grammi quella con la parte meccanica fissa” (v. relazione in atti); non risultando rilasciate chiavi aggiuntive per la vettura in oggetto, deve ritenersi che il peso della busta inviata dall'attrice appare congruo se si considera la presenza nel plico di entrambe le chiavi: pagina 4 di 6 ipotizzando un peso della busta di circa 10 grammi, infatti, è plausibile ritenere che gran parte del peso del plico fosse costituito dalle due chiavi, per complessivi 75 gr., residuando circa 57 gr. da attribuire alla documentazione inviata;
a ritenere diversamente, si dovrebbe immaginare che l'attrice abbia inviato documentazione per 82 gr. peso che, considerata la tipologia di documenti richiesti (denuncia, certificato di proprietà, IBAN, avendo la stessa attrice dato atto dell'avvenuto furto della carta di circolazione), appare del tutto eccessivo;
né, peraltro, la stessa convenuta ha provato, né allegato, quale fosse la documentazione cartacea presente nel plico, non offrendo alcun elemento certo dal quale evincere l'effettivo peso della documentazione ricevuta;
**** in assenza di riscontri di segno contrario, gli elementi evidenziati costituiscono altrettanti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato l'effettivo contenuto della busta spedita con raccomandata AR, ovvero l'avvenuto invio di entrambe le chiavi relative alla autovettura di proprietà dell'attrice oggetto di furto;
ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo richiesto da parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento;
venendo alla quantificazione dell'indennizzo, è circostanza pacifica in causa, oltre che documentalmente provata, che lo stesso vada riconosciuto applicando le condizioni contrattuali di polizza che prevedono, per la garanzia “incendio e furto” l'applicazione di uno scoperto del 15% con minimo di € 258,00, su un massimale di € 12.500; ne consegue il riconoscimento a favore di parte attrice della somma di € 11.250,00 oltre interessi e rivalutazione;
come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.” (v. Cass.
7.5.2009 n. 10488);
l'importo totale dovuto, già calcolato alla data del sinistro (29.11.2021), deve pertanto essere maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso pagina 5 di 6 l'attribuzione degli interessi legali (dovuti anche in assenza di domanda: cfr. in tal senso, fra le più recenti, Cass. 23603/2010) i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso;
sviluppando il relativo calcolo, la somma oggi dovuta è pari ad € 14.044,14, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
ritenuto quanto alle spese di lite che le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta;
alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta
(e così applicandosi i valori medi, ridotti per la fase decisionale); le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda, condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.044,14 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
la domanda proposta da parte attrice;
condanna la alla rifusione in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 4.509,65, di cui € 4.227,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 12.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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