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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3119/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 0090205F20240020399 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/10/2024 (RG. n. 3119/2024) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 0090205F20240020399 del 13.6.2024 emesso dalla società CRESET. - Spa. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dell'importo complessivo di euro 383,83, relativo all'anno di imposta 2019, lamentando la illegittimità del predetto addebito dei contributi consortili su immobili di proprietà.
In particolare il ricorrente eccepiva: .
1. il difetto di motivazione dell'atto impugnato, .
2. assenza dei benefici diretti e specifici derivanti dalle opere effettuate;
chiedeva in conclusione l'annullamento del sollecito opposto;
allegava copia atto impugnato, copia sentenza Cassazione n. 36246 del 28/12/2023 e copia elaborato peritale a firma del geom. Nominativo_2.
Con deduzioni trasmesse in data 14/10/2025 la società CRESET Spa. si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevava la infondatezza delle eccezioni dello stesso ricorrente;
allegava copia procura nomina difensore e copia diverse sentenze della Suprema Corte di
Cassazione.
Con deduzioni depositate in data 20/10/2025 anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_3, chiedeva ugualmente il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che il ricorrente nell'atto introduttivo di giudizio ha riconosciuto la ricomprensione del suoi terreni nel perimetro di contribuenza e non ha dato prova di aver mai disconosciuto gli indici di beneficio associati al Piano di classifica;
allegava copia relazione tecnica redatta dal dott. Nominativo_3
, copia conferimento incarico, copia Piano di classifica, copia delibere commissariali, copia lavori effettuati e copia numerose sentenze di legittimità e di merito attinenti alla fattispecie in esame.
Con memorie depositate in data 23/10/2015 il difensore del ricorrente ribadiva la richiesta di annullamento del sollecito di pagamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. E' presente soltanto il dott. Nominativo_4, in sostituzione dell'avv. Difensore_3, in qualità di rappresentante del Consorzio di Bonifica il quale si riporta agli atti depositati e insiste pe il rigetto del ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta dalle parti , appare evidente l'attendibilità dell'atto impugnato , tenuto conto che il rappresentante del Consorzio di bonifica, avv. Difensore_3, ha presentato una serie di documenti al fine di dimostrare la debenza da parte del signor Ricorrente_1 del contributo consortile.
A tale riguardo, si rileva che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri reali che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza (art. 21 R.D. 23 febbraio 1933 n. 215 e art.17 L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4).
Ad essi pertanto non risultano applicabili le categorie giuridiche privatistiche, con particolare riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive.
I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia svolgono le funzioni pubbliche ad essi attribuite dall' art. 9 della L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4 e vengono finanziati attraverso i contributi versati dai consorziati. La ripartizione delle spese fra i consorziati avviene in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile (art. 11 R.D. 23.2.1933 n. 215 e artt. 17 e 18 L.R. Puglia
13.3.1012 n. 38). Detti benefici sono di diverso tipo, e devono contribuire a incrementare o conservare il valore degli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza (art. 18 L.R. n.
38/2012).
Il piano di classifica degli immobili individua, sulla base della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi (art. 13 L.R. Puglia n. 38/2012).
Tanto premesso, ne consegue che l'obbligo di pagamento del contributo deriva dall'inserimento di un fondo nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica.
Questi sono i presupposti costitutivi della pretesa tributaria, ed esauriscono pertanto l'onere della prova che incombe sul Consorzio, ai sensi dell' art. 2697 del Codice Civile.
Invece, la mancata partecipazione ai benefici di bonifica per ogni singolo fondo costituisce fatto modificativo o estintivo dell' obbligo di pagamento, che deve costituire oggetto di prova specifica da parte di chi lo eccepisce (art. 2697 comma 2 del Codice Civile)
Nel caso in esame i fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria non sono controversi;
è pacifico infatti, che i fondi gravati dal contributo rientrino nel perimetro di contribuenza, e che sia stato approvato il piano di classifica (per altro pubblicato agli albi comunali e sul Bollettino regionale) che non ha costituito oggetto di impugnazione in sede amministrativa.
La circostanza di fatto esimente (mancanza del beneficio di bonifica) costituisce invece oggetto di una doglianza meramente generica, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, in modo convincente, che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione, non possano trarre alcuno dei benefici di bonifica di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 4/2012.
L'oggetto di tale prova non è costituito dal verificarsi di danni o dalla mancanza di opere di bonifica, bensì dal fatto che il proprio terreno, per specifici motivi che lo caratterizzano, non possa godere di alcuno di tali benefici.
Inoltre, il difensore del Consorzio di bonifica, in allegato alle deduzioni trasmesse, ha depositato una serie di documentazione da dove emerge che la contribuente ha ricevuto comunque vantaggi dai lavori eseguiti dal Consorzio che hanno inciso direttamente sugli immobili del ricorrente.
In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 20681/2014 e n. 21176/2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impugnato;
il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle predette considerazioni, questa Corte compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio, tenuto conto della peculiare situazione di fatto a base della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico (dott.
NZ OL)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3119/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 0090205F20240020399 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/10/2024 (RG. n. 3119/2024) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 0090205F20240020399 del 13.6.2024 emesso dalla società CRESET. - Spa. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dell'importo complessivo di euro 383,83, relativo all'anno di imposta 2019, lamentando la illegittimità del predetto addebito dei contributi consortili su immobili di proprietà.
In particolare il ricorrente eccepiva: .
1. il difetto di motivazione dell'atto impugnato, .
2. assenza dei benefici diretti e specifici derivanti dalle opere effettuate;
chiedeva in conclusione l'annullamento del sollecito opposto;
allegava copia atto impugnato, copia sentenza Cassazione n. 36246 del 28/12/2023 e copia elaborato peritale a firma del geom. Nominativo_2.
Con deduzioni trasmesse in data 14/10/2025 la società CRESET Spa. si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevava la infondatezza delle eccezioni dello stesso ricorrente;
allegava copia procura nomina difensore e copia diverse sentenze della Suprema Corte di
Cassazione.
Con deduzioni depositate in data 20/10/2025 anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_3, chiedeva ugualmente il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che il ricorrente nell'atto introduttivo di giudizio ha riconosciuto la ricomprensione del suoi terreni nel perimetro di contribuenza e non ha dato prova di aver mai disconosciuto gli indici di beneficio associati al Piano di classifica;
allegava copia relazione tecnica redatta dal dott. Nominativo_3
, copia conferimento incarico, copia Piano di classifica, copia delibere commissariali, copia lavori effettuati e copia numerose sentenze di legittimità e di merito attinenti alla fattispecie in esame.
Con memorie depositate in data 23/10/2015 il difensore del ricorrente ribadiva la richiesta di annullamento del sollecito di pagamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. E' presente soltanto il dott. Nominativo_4, in sostituzione dell'avv. Difensore_3, in qualità di rappresentante del Consorzio di Bonifica il quale si riporta agli atti depositati e insiste pe il rigetto del ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta dalle parti , appare evidente l'attendibilità dell'atto impugnato , tenuto conto che il rappresentante del Consorzio di bonifica, avv. Difensore_3, ha presentato una serie di documenti al fine di dimostrare la debenza da parte del signor Ricorrente_1 del contributo consortile.
A tale riguardo, si rileva che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri reali che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza (art. 21 R.D. 23 febbraio 1933 n. 215 e art.17 L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4).
Ad essi pertanto non risultano applicabili le categorie giuridiche privatistiche, con particolare riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive.
I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia svolgono le funzioni pubbliche ad essi attribuite dall' art. 9 della L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4 e vengono finanziati attraverso i contributi versati dai consorziati. La ripartizione delle spese fra i consorziati avviene in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile (art. 11 R.D. 23.2.1933 n. 215 e artt. 17 e 18 L.R. Puglia
13.3.1012 n. 38). Detti benefici sono di diverso tipo, e devono contribuire a incrementare o conservare il valore degli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza (art. 18 L.R. n.
38/2012).
Il piano di classifica degli immobili individua, sulla base della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi (art. 13 L.R. Puglia n. 38/2012).
Tanto premesso, ne consegue che l'obbligo di pagamento del contributo deriva dall'inserimento di un fondo nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica.
Questi sono i presupposti costitutivi della pretesa tributaria, ed esauriscono pertanto l'onere della prova che incombe sul Consorzio, ai sensi dell' art. 2697 del Codice Civile.
Invece, la mancata partecipazione ai benefici di bonifica per ogni singolo fondo costituisce fatto modificativo o estintivo dell' obbligo di pagamento, che deve costituire oggetto di prova specifica da parte di chi lo eccepisce (art. 2697 comma 2 del Codice Civile)
Nel caso in esame i fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria non sono controversi;
è pacifico infatti, che i fondi gravati dal contributo rientrino nel perimetro di contribuenza, e che sia stato approvato il piano di classifica (per altro pubblicato agli albi comunali e sul Bollettino regionale) che non ha costituito oggetto di impugnazione in sede amministrativa.
La circostanza di fatto esimente (mancanza del beneficio di bonifica) costituisce invece oggetto di una doglianza meramente generica, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, in modo convincente, che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione, non possano trarre alcuno dei benefici di bonifica di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 4/2012.
L'oggetto di tale prova non è costituito dal verificarsi di danni o dalla mancanza di opere di bonifica, bensì dal fatto che il proprio terreno, per specifici motivi che lo caratterizzano, non possa godere di alcuno di tali benefici.
Inoltre, il difensore del Consorzio di bonifica, in allegato alle deduzioni trasmesse, ha depositato una serie di documentazione da dove emerge che la contribuente ha ricevuto comunque vantaggi dai lavori eseguiti dal Consorzio che hanno inciso direttamente sugli immobili del ricorrente.
In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 20681/2014 e n. 21176/2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impugnato;
il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle predette considerazioni, questa Corte compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio, tenuto conto della peculiare situazione di fatto a base della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico (dott.
NZ OL)