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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12104/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Micaela Parte_1 C.F._1
Sampellegrini (C.F. ) e Nicole Morra (C.F. ), presso C.F._2 C.F._3 il cui Studio in Milano, Corso Vercelli n. 25 ha eletto domicilio.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosastella Controparte_1 C.F._4
Martemucci (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corsico C.F._5
(MI) via Falcone n.9.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine.
Motivi della decisione
1. Domande delle parti e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo ed esponendo:
[...]
pagina 1 di 6 - di avere incaricato la dott.ssa iscritta all'albo dei commercialisti di Milano, Controparte_1 matricola n. 6688, di gestire professionalmente la contabilità dell'anno 2010 del proprio Studio di architetto;
- di avere presentato, in data 17.10.2012, all'Agenzia dell'Entrate, istanza per l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, secondo la disciplina di cui all'art. 27 del D.L.78/2010;
- di aver ricevuto in data 13.11.2012 diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie a causa dell'omessa dichiarazione Unico 2011, anno d'imposta 2010;
- in data 26.05.2015 l'ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate notificava all' il questionario n. Pt_1 Q00848/2015 per l'anno d'imposta 2010, con il quale veniva richiesta la relativa documentazione, documentazione trasmessa dall'odierna convenuta, appositamente delegata;
- in data 13.12.2016 l'NT riceveva avviso di accertamento n. T9B01IQ19709/2016 per l'anno
2010, per complessivi € 33.767,77 da parte dell'Agenzia dell'Entrate, con il quale veniva sanzionata per le seguenti omissioni:
- omessa dichiarazione IVA di cui all'art. 5 c. 1 del D. Lgs 471/97,
- omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT con riguardo ad operazioni intracomunitarie di cui all'art. 11, comma 5 del D.lgs.471/92,
- omessa applicazione dell'inversione contabile su fatture per operazioni intracomunitarie di cui all'art. 6, comma 9-bis secondo periodo del D.Lgs. 471/97;
- di avere impugnato, assistita dall'avv. , l'avviso d'accertamento avanti alla Commissione CP_2
Tributaria Provinciale di Milano che con sentenza n. 1233/18 del 21.03.2018 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e riducendo la sanzione comminata ad € 8.120,00;
- di avere sostenuto spese legali per l'assistenza prestata dall'avv. Rizzo, pari ad € 4.182,24;
- di avere contestato all'odierna convenuta i danni ascrivibili all'inadempimento contrattuale, con PEC del 20.04.2020, che non sortiva effetto alcuno.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accertarsi ex artt. 1176 e 2230 c.c. l'inadempimento Parte_1 di nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale, per violazione Controparte_1 dei doveri di diligenza e di perizia, con conseguente condanna al risarcimento dei danni causati nella misura complessiva di €. 12.302,24 (di cui €. 8.120,00 quale sanzione Agenzia delle Entrate ed €. 4.182,24 per spese legali per assistenza professionale dell'Avv. Rizzo, oltre interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita).
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 27.09.2023 la convenuta CP_1 deducendo ed eccependo quanto segue.
[...]
L'odierna convenuta ha svolto attività professionale a favore dell' per la tenuta della contabilità Pt_1 dello Studio dal 2008 al 2013.
La difesa della contesta, invero genericamente, CP_1
- che le sia mai stato conferito incarico per la presentazione e la gestione della dichiarazione
Intrastat;
- che l'errata gestione della stessa costituisca il fondamento dell'Avviso di Accertamento ricevuto;
- che l' , una volta ricevuta la notifica del suddetto Avviso, non ha contestato nulla alla Pt_1 dott.ssa decidendo in autonomia di impugnarlo, senza vagliare l'opportunità di CP_1 seguire strade alternative per la risoluzione della vertenza;
pagina 2 di 6 - l'ammontare della sanzione effettivamente irrogata;
- l'assenza della dimostrazione del nesso causale tra l'asserita condotta negligente e il danno;
- la mancata prova del pagamento delle sanzioni.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo di respingere integralmente le domande dell' . Pt_1
Nel corso della prima udienza del 18.10.2023 il giudice, sentiti i difensori delle parti concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. ed alla successiva udienza del 12.03.2024 formulava proposta conciliativa, non accolta dalle parti;
con ordinanza del 15.06.2024 il giudice non ammetteva le prove così come formulate dalla difesa di entrambo le parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2025. Precisate le conclusioni il giudice ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
All'esito dell'istruttoria, ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice sia fondata e debba essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
- Diritto
Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto l'obbligazione assunta, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. I, 4.2.09, n. 2720; Cass. n.205/2007).
Costituisce, poi, principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario.
Quanto al danno risarcibile, si osserva che, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di questo tribunale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente abbia attribuito il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista. L'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, invero, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dall'attore, vale a dire la perdita patrimoniale derivante dall'errore sopra rilevato e dalla conseguente rideterminazione del maggior reddito a fini Irpef, Irap e Iva.
I maggiori oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti omissione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, come nella fattispecie in esame, ovvero maggiori imposte che, in presenza di un puntuale adempimento, non sarebbero state richieste dall'Erario.
Venendo all'applicazione dei principi enunciati alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Dalle allegazioni attoree risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze:
- il conferimento da parte di dell'incarico professionale alla commercialista Parte_1 dott.ssa di tenere la propria contabilità fiscale, dall'anno 2008 all'anno 2013. CP_1
In particolare, la fattura n. 21/2011 del 08.02.2011, emessa dalla ed intestata all'Arch. CP_1
(doc. 1), avente ad oggetto il saldo relativo alla contabilità dell'anno 2010, costituisce valida Pt_1 prova del conferimento dell'incarico che, peraltro, è stato confermato anche da controparte nei propri scritti difensivi. Ulteriormente, poi, nell'avviso di accertamento n. T9B01IQ19709/2016, notificato all'odierna attrice (doc. 5 di parte attrice), si evince che nel giugno 2015 la dott.ssa CP_1
pagina 3 di 6 provvedeva, su espressa delega dell' , alla produzione all'Agenzia delle Entrate di Pt_1 documentazione attinente ai registri IVA acquisti e vendite, copia certificazioni ritenute d'acconto subite, originali di fatture di vendita e relative copie, fatture fornitori in copia (doc. 4 e doc. 5 pagg. 3 e
4). La sussistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2230 c.c. emerge anche dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti tra il dicembre 2016 e il febbraio 2017 (doc. 13 di parte attrice).
- L'errore commesso dalla dott.ssa nella tenuta della contabilità dell' relativa CP_1 Pt_1 all'anno 2010.
Anche l'errore commesso dalla professionista nell'espletamento dell'incarico assunto emerge documentalmente dalle allegazioni di parte attrice. In particolare, si osserva che l'obbligazione gravante sul commercialista si configura come un'obbligazione di diligenza e la responsabilità che ne deriva è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. Quanto alla responsabilità, l'art. 1176, comma 2, del c.c. dispone che: “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, richiedendo la cosiddetta diligenza qualificata che, nel caso che ci occupa, non è stata posta in essere dalla professionista convenuta incaricata di “tenere la contabilità” dell'Arch. , atteso che la stessa ha omesso specifici adempimenti strettamente correlati Pt_1 all'espletamento dell'incarico ricevuto. Emerge, infatti, documentalmente che la ha omesso di CP_1 inviare, nei termini, la Dichiarazione dei Redditi del 2011, relativa all'anno 2010, impedendo, tra l'altro, all'Arch. , di ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Pt_1
Dai documenti n.ri 2 e 3 di parte attrice si evince che l' aveva presentato in data 17.10.2012 Pt_1 all'Agenzia delle Entrate istanza per l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, autorizzazione rifiutata dalla stessa Agenzia in data 13.11.2012, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione Unico 2011 per l'anno 2010. Non vi è dubbio che tale omissione costituisca una violazione del dovere di diligenza qualificata gravante sul professionista incaricato della tenuta della contabilità. Tanto più che alla mancata tempestiva presentazione della Dichiarazione dei redditi è seguito un ulteriore errore, consistente nell'omesso invio della dichiarazione corretta entro 5 giorni dal primo invio. Più analiticamente, risulta dalla documentazione che la ha inviato il Modello CP_1
Unico 2011 per la prima volta il 29.12.2011 (pag. 3 doc. 5 di parte attrice), invio scartato dal sistema con la dicitura “per dati non conformi alle specifiche tecniche”. Le dichiarazioni integrative risultano inviate in data 21.11.2012 e 6.03.2013 (docc. 11 e 12 di parte attrice) e sono state dichiarate “non liquidabili ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, per mancata associazione alla dichiarazione originaria” (cfr pag. 3 accertamento doc. 5). Lo stesso documento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai sensi dell'art. 2, comma 7 secondo periodo del DPR 322/98, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni si considerano omesse;
va da sé che anche le dichiarazioni integrative, inviate a distanza di 11 mesi e di più di 14 mesi dalla scadenza originale, concorrono ad integrare il comportamento negligente di parte convenuta. Né può valere ad escludere la responsabilità di parte convenuta la circostanza dedotta di un preteso malfunzionamento del sistema di elaborazione dati della professionista, malfunzionamento che avrebbe causato lo scarto della Dichiarazione dei redditi 2011; infatti, rientra nei compiti del professionista controllare l'avvenuto regolare deposito dei documenti inviati nei termini di legge, ed in caso di scarto attivarsi entro il più breve tempo possibile anche al fine specifico di contenere eventuali sanzioni. Nella fattispecie in esame, come già rilevato, la dott.ssa pur a conoscenza dello scarto, ha omesso di rinviare la dichiarazione nei cinque giorni CP_1 successivi, attendendo ben undici mesi per inviare le dichiarazioni integrative ritenute non liquidabili.
Si osserva, poi, che anche volendo aderire all'eccezione di parte convenuta di non avere ricevuto formale incarico di presentare la dichiarazione Intrastat, la circostanza non riveste alcuna rilevanza nel giudizio de quo. Infratti, da un lato risulta provato che la dichiarazione sia stata in ogni caso depositata pagina 4 di 6 in data 17.10.2012 e scartata in data 13.11.2012 a causa dell'omessa presentazione dell'Unico 2011, dall'altra la dott.ssa alla quale era stato conferito mandato di tenere e gestire la contabilità CP_1 fiscale dell' non avrebbe potuto/dovuto non sapere che la stessa operava anche all'estero, in Pt_1 ambito comunitario (doc. 10 di parte attrice) e ciò è tanto vero che la stessa, nel periodo antecedente al
5.02.2013, non essendo stata abilitata all'archivio VIES per le operazioni intracomunitarie ha emesso fatture prive dell'IVA. Va da sé che la dovendo tenere la contabilità dell' , era CP_1 Pt_1 necessariamente a conoscenza dell'attività professionale svolta anche all'estero e redigeva le dichiarazioni IVA, dovendo quindi essere necessariamente a conoscenza dell'applicabilità dell'IVA o meno sulle singole fatture.
Anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale l'NT non avrebbe mai contestato l'errore commesso, rivolgendosi ad altro professionista (l'avv. Rizzo) e gestendo l'accertamento in assoluta autonomia, è smentita dalle allegazioni documentali della difesa dell'NT. Le e-mail prodotte sub documento 13 attestano che tra il dicembre 2016 ed il febbraio 2017 parte attrice ha coinvolto la dopo il ricevimento dell'Avviso di Accertamento;
la dal canto suo, ha preso in CP_1 CP_1 carico la gestione della questione, ha dichiarato di avere effettuato la comunicazione di sinistro presso la propria Assicurazione e nell'email di mercoledì 11.01.2017 ha dichiarato, proprio con riferimento all'accertamento: “E' comunque mia intenzione pagare quanto dovuto”.
- Le conseguenze dell'errore.
Diretta conseguenza dell'omessa presentazione dell'Unico 2011 è stata la notifica all' da parte Pt_1 dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n. T9B011Q19709/2016, relativo appunto all'anno 2010, con il quale veniva richiesto l'importo complessivo di €. 33.767,77.
Risulta altresì provato (doc. 13 email del 16.02.2017) che la aveva consigliato all' di CP_1 Pt_1 pagare 1/3 delle sanzioni, così aderendo all'accertamento; orbene l' , disattendendo quanto Pt_1 indicato dall'odierna convenuta, probabilmente su consiglio di altro professionista (avv. Rizzo), ha impugnato l'accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (doc. 6), che ha in parte accolto il ricorso, provvedendo a annullare l'avviso stesso limitatamente alla ripresa IVA per €. 10.045,00, salva la conferma delle sanzioni irrogate per le irregolarità riscontate e al disconoscimento di crediti di imposta e ritenute per complessivi € 582,00 (€ 299,00 + 283,00) (doc. 7 di parte attrice).
In sostanza anche il consiglio di aderire all'accertamento pagando le sanzioni comminate nei limiti di 1/3, non è risultato corretto, atteso che l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria citata ha comportato per l' la non debenza dell'IVA e dell'IRPEF contestati, oltre ai CP_3 relativi interessi.
Riassumendo tutto quanto osservato, va dunque affermato che nel caso di specie parte attrice, in forza delle allegazioni documentali, ha offerto prova dell'inadempimento della convenuta per violazione dei doveri di diligenza e perizia professionale, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.
- La quantificazione del danno.
Altresì oggetto di prova documentale è risultato sia l'ammontare del danno, che il pagamento dello stesso da parte dell' CP_3
Parte attrice ha provato che a seguito della presentazione del ricorso da parte dell'avv. , CP_4 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ridotto l'importo dovuto per il titolo di cui all'accertamento, confermando l'importo da versare a titolo di sanzioni e interessi.
Dall'esame dei documenti allegati sub 17 e 17/a (prospetti Agenzia delle Entrate e F24 attestante l'avvenuto versamento), tuttavia, emerge che le somme effettivamente pagate dall' a titolo di Pt_1 sanzioni ammontano a complessivi € 5.051,00, cui vanno sommate le spese di notifica pari ad €. 8,75.
pagina 5 di 6 Non sono invece dovute a titolo di risarcimento le rimanenti somme portate dalla documentazione indicata, in quanto pagate da parte attrice a titolo di imposte dovute (€. 851,34 per Irpef ed €. 83,66 a titolo di addizionale Irpef).
Dalla documentazione attestante il pagamento non emergono somme richieste a titolo d'interessi.
Debbono, poi, essere liquidati i compensi e le spese versati dall' all'avv. , che CP_3 CP_4 l'ha assistita nella fase d'impugnazione dell'Avviso di Accertamento e nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale, pari ad €. 3.113,44, come risultanti dalla fattura n. 11/2018 e contestuale ordine di pagamento prodotti sub. doc. 8 di parte attrice.
Sulla somma liquidata, che ammonta a complessivi €. 8.173,19, sono dovuti gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- accertato l'inadempimento professionale di parte convenuta, accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dispiegata da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 28.02.2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice di € 8.173,19, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre alla restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12104/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Micaela Parte_1 C.F._1
Sampellegrini (C.F. ) e Nicole Morra (C.F. ), presso C.F._2 C.F._3 il cui Studio in Milano, Corso Vercelli n. 25 ha eletto domicilio.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosastella Controparte_1 C.F._4
Martemucci (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corsico C.F._5
(MI) via Falcone n.9.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine.
Motivi della decisione
1. Domande delle parti e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo ed esponendo:
[...]
pagina 1 di 6 - di avere incaricato la dott.ssa iscritta all'albo dei commercialisti di Milano, Controparte_1 matricola n. 6688, di gestire professionalmente la contabilità dell'anno 2010 del proprio Studio di architetto;
- di avere presentato, in data 17.10.2012, all'Agenzia dell'Entrate, istanza per l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, secondo la disciplina di cui all'art. 27 del D.L.78/2010;
- di aver ricevuto in data 13.11.2012 diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie a causa dell'omessa dichiarazione Unico 2011, anno d'imposta 2010;
- in data 26.05.2015 l'ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate notificava all' il questionario n. Pt_1 Q00848/2015 per l'anno d'imposta 2010, con il quale veniva richiesta la relativa documentazione, documentazione trasmessa dall'odierna convenuta, appositamente delegata;
- in data 13.12.2016 l'NT riceveva avviso di accertamento n. T9B01IQ19709/2016 per l'anno
2010, per complessivi € 33.767,77 da parte dell'Agenzia dell'Entrate, con il quale veniva sanzionata per le seguenti omissioni:
- omessa dichiarazione IVA di cui all'art. 5 c. 1 del D. Lgs 471/97,
- omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT con riguardo ad operazioni intracomunitarie di cui all'art. 11, comma 5 del D.lgs.471/92,
- omessa applicazione dell'inversione contabile su fatture per operazioni intracomunitarie di cui all'art. 6, comma 9-bis secondo periodo del D.Lgs. 471/97;
- di avere impugnato, assistita dall'avv. , l'avviso d'accertamento avanti alla Commissione CP_2
Tributaria Provinciale di Milano che con sentenza n. 1233/18 del 21.03.2018 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e riducendo la sanzione comminata ad € 8.120,00;
- di avere sostenuto spese legali per l'assistenza prestata dall'avv. Rizzo, pari ad € 4.182,24;
- di avere contestato all'odierna convenuta i danni ascrivibili all'inadempimento contrattuale, con PEC del 20.04.2020, che non sortiva effetto alcuno.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accertarsi ex artt. 1176 e 2230 c.c. l'inadempimento Parte_1 di nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale, per violazione Controparte_1 dei doveri di diligenza e di perizia, con conseguente condanna al risarcimento dei danni causati nella misura complessiva di €. 12.302,24 (di cui €. 8.120,00 quale sanzione Agenzia delle Entrate ed €. 4.182,24 per spese legali per assistenza professionale dell'Avv. Rizzo, oltre interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita).
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 27.09.2023 la convenuta CP_1 deducendo ed eccependo quanto segue.
[...]
L'odierna convenuta ha svolto attività professionale a favore dell' per la tenuta della contabilità Pt_1 dello Studio dal 2008 al 2013.
La difesa della contesta, invero genericamente, CP_1
- che le sia mai stato conferito incarico per la presentazione e la gestione della dichiarazione
Intrastat;
- che l'errata gestione della stessa costituisca il fondamento dell'Avviso di Accertamento ricevuto;
- che l' , una volta ricevuta la notifica del suddetto Avviso, non ha contestato nulla alla Pt_1 dott.ssa decidendo in autonomia di impugnarlo, senza vagliare l'opportunità di CP_1 seguire strade alternative per la risoluzione della vertenza;
pagina 2 di 6 - l'ammontare della sanzione effettivamente irrogata;
- l'assenza della dimostrazione del nesso causale tra l'asserita condotta negligente e il danno;
- la mancata prova del pagamento delle sanzioni.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo di respingere integralmente le domande dell' . Pt_1
Nel corso della prima udienza del 18.10.2023 il giudice, sentiti i difensori delle parti concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. ed alla successiva udienza del 12.03.2024 formulava proposta conciliativa, non accolta dalle parti;
con ordinanza del 15.06.2024 il giudice non ammetteva le prove così come formulate dalla difesa di entrambo le parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2025. Precisate le conclusioni il giudice ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
All'esito dell'istruttoria, ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice sia fondata e debba essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
- Diritto
Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto l'obbligazione assunta, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. I, 4.2.09, n. 2720; Cass. n.205/2007).
Costituisce, poi, principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario.
Quanto al danno risarcibile, si osserva che, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di questo tribunale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente abbia attribuito il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista. L'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, invero, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dall'attore, vale a dire la perdita patrimoniale derivante dall'errore sopra rilevato e dalla conseguente rideterminazione del maggior reddito a fini Irpef, Irap e Iva.
I maggiori oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti omissione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, come nella fattispecie in esame, ovvero maggiori imposte che, in presenza di un puntuale adempimento, non sarebbero state richieste dall'Erario.
Venendo all'applicazione dei principi enunciati alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Dalle allegazioni attoree risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze:
- il conferimento da parte di dell'incarico professionale alla commercialista Parte_1 dott.ssa di tenere la propria contabilità fiscale, dall'anno 2008 all'anno 2013. CP_1
In particolare, la fattura n. 21/2011 del 08.02.2011, emessa dalla ed intestata all'Arch. CP_1
(doc. 1), avente ad oggetto il saldo relativo alla contabilità dell'anno 2010, costituisce valida Pt_1 prova del conferimento dell'incarico che, peraltro, è stato confermato anche da controparte nei propri scritti difensivi. Ulteriormente, poi, nell'avviso di accertamento n. T9B01IQ19709/2016, notificato all'odierna attrice (doc. 5 di parte attrice), si evince che nel giugno 2015 la dott.ssa CP_1
pagina 3 di 6 provvedeva, su espressa delega dell' , alla produzione all'Agenzia delle Entrate di Pt_1 documentazione attinente ai registri IVA acquisti e vendite, copia certificazioni ritenute d'acconto subite, originali di fatture di vendita e relative copie, fatture fornitori in copia (doc. 4 e doc. 5 pagg. 3 e
4). La sussistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2230 c.c. emerge anche dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti tra il dicembre 2016 e il febbraio 2017 (doc. 13 di parte attrice).
- L'errore commesso dalla dott.ssa nella tenuta della contabilità dell' relativa CP_1 Pt_1 all'anno 2010.
Anche l'errore commesso dalla professionista nell'espletamento dell'incarico assunto emerge documentalmente dalle allegazioni di parte attrice. In particolare, si osserva che l'obbligazione gravante sul commercialista si configura come un'obbligazione di diligenza e la responsabilità che ne deriva è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. Quanto alla responsabilità, l'art. 1176, comma 2, del c.c. dispone che: “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, richiedendo la cosiddetta diligenza qualificata che, nel caso che ci occupa, non è stata posta in essere dalla professionista convenuta incaricata di “tenere la contabilità” dell'Arch. , atteso che la stessa ha omesso specifici adempimenti strettamente correlati Pt_1 all'espletamento dell'incarico ricevuto. Emerge, infatti, documentalmente che la ha omesso di CP_1 inviare, nei termini, la Dichiarazione dei Redditi del 2011, relativa all'anno 2010, impedendo, tra l'altro, all'Arch. , di ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Pt_1
Dai documenti n.ri 2 e 3 di parte attrice si evince che l' aveva presentato in data 17.10.2012 Pt_1 all'Agenzia delle Entrate istanza per l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, autorizzazione rifiutata dalla stessa Agenzia in data 13.11.2012, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione Unico 2011 per l'anno 2010. Non vi è dubbio che tale omissione costituisca una violazione del dovere di diligenza qualificata gravante sul professionista incaricato della tenuta della contabilità. Tanto più che alla mancata tempestiva presentazione della Dichiarazione dei redditi è seguito un ulteriore errore, consistente nell'omesso invio della dichiarazione corretta entro 5 giorni dal primo invio. Più analiticamente, risulta dalla documentazione che la ha inviato il Modello CP_1
Unico 2011 per la prima volta il 29.12.2011 (pag. 3 doc. 5 di parte attrice), invio scartato dal sistema con la dicitura “per dati non conformi alle specifiche tecniche”. Le dichiarazioni integrative risultano inviate in data 21.11.2012 e 6.03.2013 (docc. 11 e 12 di parte attrice) e sono state dichiarate “non liquidabili ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, per mancata associazione alla dichiarazione originaria” (cfr pag. 3 accertamento doc. 5). Lo stesso documento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai sensi dell'art. 2, comma 7 secondo periodo del DPR 322/98, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni si considerano omesse;
va da sé che anche le dichiarazioni integrative, inviate a distanza di 11 mesi e di più di 14 mesi dalla scadenza originale, concorrono ad integrare il comportamento negligente di parte convenuta. Né può valere ad escludere la responsabilità di parte convenuta la circostanza dedotta di un preteso malfunzionamento del sistema di elaborazione dati della professionista, malfunzionamento che avrebbe causato lo scarto della Dichiarazione dei redditi 2011; infatti, rientra nei compiti del professionista controllare l'avvenuto regolare deposito dei documenti inviati nei termini di legge, ed in caso di scarto attivarsi entro il più breve tempo possibile anche al fine specifico di contenere eventuali sanzioni. Nella fattispecie in esame, come già rilevato, la dott.ssa pur a conoscenza dello scarto, ha omesso di rinviare la dichiarazione nei cinque giorni CP_1 successivi, attendendo ben undici mesi per inviare le dichiarazioni integrative ritenute non liquidabili.
Si osserva, poi, che anche volendo aderire all'eccezione di parte convenuta di non avere ricevuto formale incarico di presentare la dichiarazione Intrastat, la circostanza non riveste alcuna rilevanza nel giudizio de quo. Infratti, da un lato risulta provato che la dichiarazione sia stata in ogni caso depositata pagina 4 di 6 in data 17.10.2012 e scartata in data 13.11.2012 a causa dell'omessa presentazione dell'Unico 2011, dall'altra la dott.ssa alla quale era stato conferito mandato di tenere e gestire la contabilità CP_1 fiscale dell' non avrebbe potuto/dovuto non sapere che la stessa operava anche all'estero, in Pt_1 ambito comunitario (doc. 10 di parte attrice) e ciò è tanto vero che la stessa, nel periodo antecedente al
5.02.2013, non essendo stata abilitata all'archivio VIES per le operazioni intracomunitarie ha emesso fatture prive dell'IVA. Va da sé che la dovendo tenere la contabilità dell' , era CP_1 Pt_1 necessariamente a conoscenza dell'attività professionale svolta anche all'estero e redigeva le dichiarazioni IVA, dovendo quindi essere necessariamente a conoscenza dell'applicabilità dell'IVA o meno sulle singole fatture.
Anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale l'NT non avrebbe mai contestato l'errore commesso, rivolgendosi ad altro professionista (l'avv. Rizzo) e gestendo l'accertamento in assoluta autonomia, è smentita dalle allegazioni documentali della difesa dell'NT. Le e-mail prodotte sub documento 13 attestano che tra il dicembre 2016 ed il febbraio 2017 parte attrice ha coinvolto la dopo il ricevimento dell'Avviso di Accertamento;
la dal canto suo, ha preso in CP_1 CP_1 carico la gestione della questione, ha dichiarato di avere effettuato la comunicazione di sinistro presso la propria Assicurazione e nell'email di mercoledì 11.01.2017 ha dichiarato, proprio con riferimento all'accertamento: “E' comunque mia intenzione pagare quanto dovuto”.
- Le conseguenze dell'errore.
Diretta conseguenza dell'omessa presentazione dell'Unico 2011 è stata la notifica all' da parte Pt_1 dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n. T9B011Q19709/2016, relativo appunto all'anno 2010, con il quale veniva richiesto l'importo complessivo di €. 33.767,77.
Risulta altresì provato (doc. 13 email del 16.02.2017) che la aveva consigliato all' di CP_1 Pt_1 pagare 1/3 delle sanzioni, così aderendo all'accertamento; orbene l' , disattendendo quanto Pt_1 indicato dall'odierna convenuta, probabilmente su consiglio di altro professionista (avv. Rizzo), ha impugnato l'accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (doc. 6), che ha in parte accolto il ricorso, provvedendo a annullare l'avviso stesso limitatamente alla ripresa IVA per €. 10.045,00, salva la conferma delle sanzioni irrogate per le irregolarità riscontate e al disconoscimento di crediti di imposta e ritenute per complessivi € 582,00 (€ 299,00 + 283,00) (doc. 7 di parte attrice).
In sostanza anche il consiglio di aderire all'accertamento pagando le sanzioni comminate nei limiti di 1/3, non è risultato corretto, atteso che l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria citata ha comportato per l' la non debenza dell'IVA e dell'IRPEF contestati, oltre ai CP_3 relativi interessi.
Riassumendo tutto quanto osservato, va dunque affermato che nel caso di specie parte attrice, in forza delle allegazioni documentali, ha offerto prova dell'inadempimento della convenuta per violazione dei doveri di diligenza e perizia professionale, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.
- La quantificazione del danno.
Altresì oggetto di prova documentale è risultato sia l'ammontare del danno, che il pagamento dello stesso da parte dell' CP_3
Parte attrice ha provato che a seguito della presentazione del ricorso da parte dell'avv. , CP_4 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ridotto l'importo dovuto per il titolo di cui all'accertamento, confermando l'importo da versare a titolo di sanzioni e interessi.
Dall'esame dei documenti allegati sub 17 e 17/a (prospetti Agenzia delle Entrate e F24 attestante l'avvenuto versamento), tuttavia, emerge che le somme effettivamente pagate dall' a titolo di Pt_1 sanzioni ammontano a complessivi € 5.051,00, cui vanno sommate le spese di notifica pari ad €. 8,75.
pagina 5 di 6 Non sono invece dovute a titolo di risarcimento le rimanenti somme portate dalla documentazione indicata, in quanto pagate da parte attrice a titolo di imposte dovute (€. 851,34 per Irpef ed €. 83,66 a titolo di addizionale Irpef).
Dalla documentazione attestante il pagamento non emergono somme richieste a titolo d'interessi.
Debbono, poi, essere liquidati i compensi e le spese versati dall' all'avv. , che CP_3 CP_4 l'ha assistita nella fase d'impugnazione dell'Avviso di Accertamento e nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale, pari ad €. 3.113,44, come risultanti dalla fattura n. 11/2018 e contestuale ordine di pagamento prodotti sub. doc. 8 di parte attrice.
Sulla somma liquidata, che ammonta a complessivi €. 8.173,19, sono dovuti gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- accertato l'inadempimento professionale di parte convenuta, accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dispiegata da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 28.02.2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice di € 8.173,19, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre alla restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
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