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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/10/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5483/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. Andrea
RA FA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero rg. 5483/2020, riservata in decisione all'udienza del 03.07.2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito memorie conclusionali e di replica, vertente:
TRA
( P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Cristina Scilla e Luigi Damiano, elettivamente domiciliati in
Napoli (NA) Via Imparato n. 190;
- APPELLANTE-
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'avv. LI NO, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (Napoli), alla via Pratola ponte n. 14/16 ;
- APPELLATA-INCIDENTALE-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso, dall'avv. Annalisa Fabbrocino, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pompei alla Via Nolana, 198;
-APPELLATO-
Oggetto: azione di inadempimento contrattuale/ risarcimento del danno.
Conclusioni: come da memorie conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 798/2020, pubblicata il 27.02.2020, con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, ha accolto la domanda proposta da per il risarcimento dei danni subiti, in seguito al Controparte_2 grave inadempimento da parte delle convenute.
A sostegno della domanda proposta in primo grado aveva Controparte_2 premesso di aver acquistato, per lui e per la sua famiglia, presso l'agenzia viaggi “Le RO GI”, un soggiorno contenuto in un pacchetto viaggio organizzato dal tour operator Eden GI Pesaro s.r.l., dal 28.07.2017 al
03.08.2017 in località Formentera, presso la struttura alberghiera “ Insotel
Club Maryland” con formula all inclusive. Lamentava nello specifico che, giunti presso la struttura alberghiera constatava da subito che essa si presentava di livello inferiore a quella pubblicizzata dal tour operator;
le posizioni logistiche erano posizionate lontano dalla spiaggia;
mancanza di personale qualificato e il buffet risultava scarno e di bassa qualità.
Ciò comportava un danno da vacanza rovinata e pertanto chiedeva oltre al rimborso della somma data a titolo di corrispettivo, anche un risarcimento di tutti i danni subiti.
- 2 -
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza, lamentando in via preliminare la titolarità passiva. Nel merito, insisteva per l'assenza di responsabilità in capo alla medesima quale intermediario di un singolo Pt_1 servizio turistico, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giustizia.
2. Si è costituita la , la quale, ha proposto Controparte_3 appello incidentale eccependo in via preliminare il proprio difetto di titolarità passiva e nel merito ha insistito per la condanna della e/o del Sig. Pt_1
CP_2
3. Si è costituito, altresì, il quale in via preliminare ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. , Parte_3 ha insistito per il rigetto del gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, il presente procedimento veniva riunito con quello recante RG. 949/2021. Successivamente, in ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 03 luglio 2025 è stata riservata a sentenza, previa concessione del duplice termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va osservato che Le RO GI (appellata) nel costituirsi, davanti a questo Tribunale, ha proposto appello incidentale considerato che nella – tempestiva- comparsa ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha accolto l'eccezione di titolarità passiva e non ha riconosciuto l'assenza di responsabilità in capo alla stessa, ritenendola, invece, responsabile insieme con l'appellante.
E' il caso evidenziare che risulta essere del tutto irrilevante la mancata proposizione dell'appello sotto la forma del "ricorso incidentale" dovendosi avere esclusivo riguardo al contenuto della comparsa depositata per verificare se con la stessa l'appellato abbia comunque manifestato la volontà di
- 3 -
impugnare, a sua volta, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte ad esso sfavorevole: costituisce, infatti, costante principio della giurisprudenza di legittimità (così definito da Cass., 2, 15 novembre 2004 n.
21615, che cita "tra le altre, Cass. 3, 26/6/98 n. 6339, Cass. 1, 8/6/95 n. 6479,
e le conf. Cass. 6633/97 ... e 2120/94") che stabilisce:"per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice".
Nel caso in esame, è evidente la volontà dell'appellato di ottenere la riforma del giudizio di primo grado in maniera contrastante a quella richiesta dall'appellante realizzando, pertanto, al di là della nominale intestazione dell'atto, gli estremi formali di cui all' art. 343 c.p.c., riferibili ad una tempestiva impugnazione incidentale.
1.1 Va dato atto, poi, che l'appello principale è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
1.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione del difetto di titolarità passiva della e dell'appellata Le RO GI, ciò in quanto entrambe Pt_1 le parti, nei propri scritti difensivi, dichiarano di aver venduto rispettivamente al il soggiorno presso la struttura Insotel Club Maryland e il pacchetto CP_2 turistico. Tanto nella fattispecie de quo, risulta essere sufficiente a provare la titolarità di entrambe le parti, siccome l'inadempimento denunciato dal ES
- 4 -
attiene proprio al servizio alberghiero, non ad altre prestazioni ricomprese in diversi ambiti del pacchetto turistico.
2. Venendo al merito, sia l'appello principale che quello incidentale risultano essere fondati.
2.1 Va innanzitutto rilevato che la causa ha ad oggetto l'acquisto di un
“pacchetto turistico” comprensivo di trasporto aereo, trasferimento in traghetto, pensione completa ed alloggio, secondo la formula “all inclusive”.
Dunque, trova applicazione il d.lgs. 23.05.2011, n. 79, c.d. Codice del
Turismo.
Ai sensi dell'art. 43 del decreto: “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
In particolare, il danno da vacanza rovinata è disciplinato attualmente all'art. 46 del suddetto d.lgs.
Tale disposizione sancisce che “nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Orbene, il rinvio all'art. 1455 c.c. richiama due requisiti previsti ai fini dell'inadempimento: l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento. L'applicazione del criterio della non scarsa importanza
- 5 -
impone al giudicante una valutazione caso per caso per verificare se l'inadempimento o l'inesatto adempimento abbia superato la soglia di normale tollerabilità che deve sussistere in qualsiasi rapporto contrattuale.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che: “I criteri alla stregua dei quali valutare la gravità dell'inadempimento impongono di tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento
o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 2014).
Alla luce di quanto detto, nel caso che ci occupa, non sono stati provati da parte attrice, odierno appallato, i danni lamentati da vacanza rovinata. Invero, essi consistono in meri disagi o fastidi subiti durante il pernottamento presso la struttura alberghiera.
- 6 -
Ebbene, per i danni lamentati, in particolari quelli relativi al cibo, il CP_2 non allega alcuna documentazione scritta relativa ad esempio al sostenimento di costi ulteriori per aver mangiato in ristoranti diversi, durante il relativo soggiorno turistico, invece che nella struttura adibita all'esecuzione del pacchetto turistico. Né sono state esibite foto attestanti la scarsità dello stesso.
Il parametro della scarsità del buffet, inoltre, appare del tutto fumoso ed evanescente, non valutabile in concreto in assenza di disposizioni contrattuali che sanciscano determinate quantità minime del servizio cui rapportare il giudizio. Né le altre lamentele relative alla distanza del bungalow dal mare e dagli altri punti di servizio, il percorso poco agevole per arrivare alla spiaggia, la mancanza del phon o asciugamani trovano fondamento, posto che il catalogo depositato non fa riferimento all'aria condizionata ma al ventilatore né specifica che il bungalow era dotato di phon, né parte attrice ha dimostrato di aver espressamente pattuito con le controparti un bungalow dotato di tali servizi e posto ad una certa distanza dai servizi e dalla spiaggia;
non risulta sufficiente la testimonianza resa in primo grado, non solo perché non prova la pattuizione delle condizioni asseritamente non onorate e non indicate in catalogo ma anche perchè attesta semplicemente che parte attrice ha subito dei disagi, non dei danni di elevata gravità tali da determinare un inadempimento e dare applicazione alle pretese risarcitorie previste dall'art. 46 del Codice del Turismo.
In ogni caso, tali rimostranze non ricadrebbero nella responsabilità del tour operator o dell' non avendo, quest'ultime, garantito i tipi di CP_4 servizi lamentati come si evince dal catalogo e dalla stessa documentazione fornita da parte attrice in primo grado.
Inoltre, circostanza non di poco conto, è che la stessa attrice ha continuato a soggiornare presso la struttura alberghiera durante tutto il periodo di pernottamento.
Se la qualità delle prestazioni offerte dalla struttura alberghiera fosse stata davvero così scadente, parte attrice avrebbe soggiornato altrove provvedendo
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poi ad allegare documentazione attestante l'alternativo pernottamento in altra struttura, o avrebbe quanto meno prenotato un volo di ritorno.
Se ne deduce che non risulta un inadempimento all'obbligazione avente ad oggetto il servizio alberghiero e che l'inadempimento da parte del responsabile del viaggio non supera la soglia di gravità minima richiesta dall'art. 46 del decreto legislativo n. 79/2011 ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria.
Dunque, l'appello principale e conseguentemente quello incidentale non possono che essere accolti con conseguente rigetto della domanda proposta dal in primo grado e obbligo di restituzione delle somme CP_2 eventualmente pagate dall'appellante e di ripristino della situazione precedente.
Ogni altra questione risulta essere assorbita.
6. L' accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio, assorbendo il motivo di appello in relazione alle spese.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma dei parametri previsti DM 55/14, per lo stesso scaglione di valore per entrambi i gradi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv.
LI NO, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza di primo grado, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente pagate dalla e di Parte_1 ripristino della situazione precedente;
- 8 -
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_5
[...]
3. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_2 liquidate quanto al primo grado in euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro
174,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
4. Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_2
LI NO, delle spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
Così deciso in Nola, il 25.10.2025
Il Giudice
(dott. Andrea RA FA)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. Andrea
RA FA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero rg. 5483/2020, riservata in decisione all'udienza del 03.07.2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito memorie conclusionali e di replica, vertente:
TRA
( P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Cristina Scilla e Luigi Damiano, elettivamente domiciliati in
Napoli (NA) Via Imparato n. 190;
- APPELLANTE-
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'avv. LI NO, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (Napoli), alla via Pratola ponte n. 14/16 ;
- APPELLATA-INCIDENTALE-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso, dall'avv. Annalisa Fabbrocino, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Pompei alla Via Nolana, 198;
-APPELLATO-
Oggetto: azione di inadempimento contrattuale/ risarcimento del danno.
Conclusioni: come da memorie conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 798/2020, pubblicata il 27.02.2020, con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, ha accolto la domanda proposta da per il risarcimento dei danni subiti, in seguito al Controparte_2 grave inadempimento da parte delle convenute.
A sostegno della domanda proposta in primo grado aveva Controparte_2 premesso di aver acquistato, per lui e per la sua famiglia, presso l'agenzia viaggi “Le RO GI”, un soggiorno contenuto in un pacchetto viaggio organizzato dal tour operator Eden GI Pesaro s.r.l., dal 28.07.2017 al
03.08.2017 in località Formentera, presso la struttura alberghiera “ Insotel
Club Maryland” con formula all inclusive. Lamentava nello specifico che, giunti presso la struttura alberghiera constatava da subito che essa si presentava di livello inferiore a quella pubblicizzata dal tour operator;
le posizioni logistiche erano posizionate lontano dalla spiaggia;
mancanza di personale qualificato e il buffet risultava scarno e di bassa qualità.
Ciò comportava un danno da vacanza rovinata e pertanto chiedeva oltre al rimborso della somma data a titolo di corrispettivo, anche un risarcimento di tutti i danni subiti.
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L'appellante ha impugnato la predetta sentenza, lamentando in via preliminare la titolarità passiva. Nel merito, insisteva per l'assenza di responsabilità in capo alla medesima quale intermediario di un singolo Pt_1 servizio turistico, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giustizia.
2. Si è costituita la , la quale, ha proposto Controparte_3 appello incidentale eccependo in via preliminare il proprio difetto di titolarità passiva e nel merito ha insistito per la condanna della e/o del Sig. Pt_1
CP_2
3. Si è costituito, altresì, il quale in via preliminare ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. , Parte_3 ha insistito per il rigetto del gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, il presente procedimento veniva riunito con quello recante RG. 949/2021. Successivamente, in ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 03 luglio 2025 è stata riservata a sentenza, previa concessione del duplice termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va osservato che Le RO GI (appellata) nel costituirsi, davanti a questo Tribunale, ha proposto appello incidentale considerato che nella – tempestiva- comparsa ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha accolto l'eccezione di titolarità passiva e non ha riconosciuto l'assenza di responsabilità in capo alla stessa, ritenendola, invece, responsabile insieme con l'appellante.
E' il caso evidenziare che risulta essere del tutto irrilevante la mancata proposizione dell'appello sotto la forma del "ricorso incidentale" dovendosi avere esclusivo riguardo al contenuto della comparsa depositata per verificare se con la stessa l'appellato abbia comunque manifestato la volontà di
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impugnare, a sua volta, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte ad esso sfavorevole: costituisce, infatti, costante principio della giurisprudenza di legittimità (così definito da Cass., 2, 15 novembre 2004 n.
21615, che cita "tra le altre, Cass. 3, 26/6/98 n. 6339, Cass. 1, 8/6/95 n. 6479,
e le conf. Cass. 6633/97 ... e 2120/94") che stabilisce:"per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice".
Nel caso in esame, è evidente la volontà dell'appellato di ottenere la riforma del giudizio di primo grado in maniera contrastante a quella richiesta dall'appellante realizzando, pertanto, al di là della nominale intestazione dell'atto, gli estremi formali di cui all' art. 343 c.p.c., riferibili ad una tempestiva impugnazione incidentale.
1.1 Va dato atto, poi, che l'appello principale è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
1.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione del difetto di titolarità passiva della e dell'appellata Le RO GI, ciò in quanto entrambe Pt_1 le parti, nei propri scritti difensivi, dichiarano di aver venduto rispettivamente al il soggiorno presso la struttura Insotel Club Maryland e il pacchetto CP_2 turistico. Tanto nella fattispecie de quo, risulta essere sufficiente a provare la titolarità di entrambe le parti, siccome l'inadempimento denunciato dal ES
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attiene proprio al servizio alberghiero, non ad altre prestazioni ricomprese in diversi ambiti del pacchetto turistico.
2. Venendo al merito, sia l'appello principale che quello incidentale risultano essere fondati.
2.1 Va innanzitutto rilevato che la causa ha ad oggetto l'acquisto di un
“pacchetto turistico” comprensivo di trasporto aereo, trasferimento in traghetto, pensione completa ed alloggio, secondo la formula “all inclusive”.
Dunque, trova applicazione il d.lgs. 23.05.2011, n. 79, c.d. Codice del
Turismo.
Ai sensi dell'art. 43 del decreto: “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
In particolare, il danno da vacanza rovinata è disciplinato attualmente all'art. 46 del suddetto d.lgs.
Tale disposizione sancisce che “nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Orbene, il rinvio all'art. 1455 c.c. richiama due requisiti previsti ai fini dell'inadempimento: l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento. L'applicazione del criterio della non scarsa importanza
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impone al giudicante una valutazione caso per caso per verificare se l'inadempimento o l'inesatto adempimento abbia superato la soglia di normale tollerabilità che deve sussistere in qualsiasi rapporto contrattuale.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che: “I criteri alla stregua dei quali valutare la gravità dell'inadempimento impongono di tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento
o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 2014).
Alla luce di quanto detto, nel caso che ci occupa, non sono stati provati da parte attrice, odierno appallato, i danni lamentati da vacanza rovinata. Invero, essi consistono in meri disagi o fastidi subiti durante il pernottamento presso la struttura alberghiera.
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Ebbene, per i danni lamentati, in particolari quelli relativi al cibo, il CP_2 non allega alcuna documentazione scritta relativa ad esempio al sostenimento di costi ulteriori per aver mangiato in ristoranti diversi, durante il relativo soggiorno turistico, invece che nella struttura adibita all'esecuzione del pacchetto turistico. Né sono state esibite foto attestanti la scarsità dello stesso.
Il parametro della scarsità del buffet, inoltre, appare del tutto fumoso ed evanescente, non valutabile in concreto in assenza di disposizioni contrattuali che sanciscano determinate quantità minime del servizio cui rapportare il giudizio. Né le altre lamentele relative alla distanza del bungalow dal mare e dagli altri punti di servizio, il percorso poco agevole per arrivare alla spiaggia, la mancanza del phon o asciugamani trovano fondamento, posto che il catalogo depositato non fa riferimento all'aria condizionata ma al ventilatore né specifica che il bungalow era dotato di phon, né parte attrice ha dimostrato di aver espressamente pattuito con le controparti un bungalow dotato di tali servizi e posto ad una certa distanza dai servizi e dalla spiaggia;
non risulta sufficiente la testimonianza resa in primo grado, non solo perché non prova la pattuizione delle condizioni asseritamente non onorate e non indicate in catalogo ma anche perchè attesta semplicemente che parte attrice ha subito dei disagi, non dei danni di elevata gravità tali da determinare un inadempimento e dare applicazione alle pretese risarcitorie previste dall'art. 46 del Codice del Turismo.
In ogni caso, tali rimostranze non ricadrebbero nella responsabilità del tour operator o dell' non avendo, quest'ultime, garantito i tipi di CP_4 servizi lamentati come si evince dal catalogo e dalla stessa documentazione fornita da parte attrice in primo grado.
Inoltre, circostanza non di poco conto, è che la stessa attrice ha continuato a soggiornare presso la struttura alberghiera durante tutto il periodo di pernottamento.
Se la qualità delle prestazioni offerte dalla struttura alberghiera fosse stata davvero così scadente, parte attrice avrebbe soggiornato altrove provvedendo
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poi ad allegare documentazione attestante l'alternativo pernottamento in altra struttura, o avrebbe quanto meno prenotato un volo di ritorno.
Se ne deduce che non risulta un inadempimento all'obbligazione avente ad oggetto il servizio alberghiero e che l'inadempimento da parte del responsabile del viaggio non supera la soglia di gravità minima richiesta dall'art. 46 del decreto legislativo n. 79/2011 ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria.
Dunque, l'appello principale e conseguentemente quello incidentale non possono che essere accolti con conseguente rigetto della domanda proposta dal in primo grado e obbligo di restituzione delle somme CP_2 eventualmente pagate dall'appellante e di ripristino della situazione precedente.
Ogni altra questione risulta essere assorbita.
6. L' accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio, assorbendo il motivo di appello in relazione alle spese.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma dei parametri previsti DM 55/14, per lo stesso scaglione di valore per entrambi i gradi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv.
LI NO, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza di primo grado, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente pagate dalla e di Parte_1 ripristino della situazione precedente;
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2. Accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_5
[...]
3. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_2 liquidate quanto al primo grado in euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro
174,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
4. Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_2
LI NO, delle spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
Così deciso in Nola, il 25.10.2025
Il Giudice
(dott. Andrea RA FA)
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