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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2015/2024 depositato il 28/04/2024
proposto da
Comune di Caltabellotta - Piazza Umberto I N. 7 92010 Caltabellotta AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Italia Srl - P.Iva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1429/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 343 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1237/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Caltabellotta impugna la Sentenza di Primo Grado emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento a seguito di ricorso proposto da Società_1 Power,avverso avviso IMu 2016.
Le sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
Difetto di motivazione: L'avviso non spiegava chiaramente come il Comune avesse calcolato la maggiore imposta.
Atti presupposti annullati: Le rettifiche catastali su cui si basava l'avviso erano già state annullate da sentenze definitive (CTR Sicilia e Cassazione).
Comune non costituito: Non ha fornito prove a sostegno della propria pretesa.
L'avviso veniva annullato e il Comune condannato al pagamento delle spese (€1.650,00).
MOTIVI DI APPELLO DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA
Motivazione sufficiente: Secondo il Comune, l'avviso era chiaro e basato su rendite catastali note alla società.
Rendite ancora attive: Anche se alcune rettifiche sono state annullate, la società non ha richiesto la variazione catastale, quindi le rendite maggiorate risultano ancora in vigore.
Legittimità dell'atto: Il Comune sostiene di aver agito correttamente basandosi sui dati catastali ufficiali.
Controdeduzioni di Resistente_1 (26 giugno 2024). Chiede la conferma della sentenza di primo grado rappresentando l'esistenza di sentenze favorevoli di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondato l'appello per le seguenti ragioni:
Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento: L'atto impugnato si limita a riportare formule generiche e dati catastali, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione comunale, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006. Illegittimità derivata dell'atto: L'avviso di accertamento si fonda su rettifiche catastali già annullate con sentenze definitive (CTR Sicilia n. 5057/2021 e Cassazione n. 26067/2022). L'Amministrazione pertanto non ha fornito prova contraria né ha dimostrato la fondatezza della pretesa. Infatti la Società aveva impugnato dinanzi ai competenti Giudici tributari quattro atti di rettifica catastale notificati dall'Ufficio (in All.
6 al ricorso introduttivo), eccependo l'illegittima valorizzazione del palo eolico che, in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo, deve essere esclusa dal computo della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015; i giudizi instaurati dalla Società per l'impugnazione degli
Atti di rettifica catastale si sono definitivamente conclusi in senso favorevole a Resistente_1 S.p.A. con la sentenza della CTR Sicilia sent. n. 5057/12/2021, depositata in data 26 maggio 2021, (in All. 8 al ricorso introduttivo) e con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26067/2022, depositata in data 5 settembre 2022,
(in All. 1 alle memorie illustrative).
In ogni caso le sanzioni irrogate mancavano del presupposto soggettivo della colpevolezza, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997. Inoltre, sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa sulla valorizzazione dei pali eolici, che giustificano la disapplicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 472/1997,
8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10 della L. n. 212/2000.
Sussistono,alla luce delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali al tempo della proposizione del ricorso, valide ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese. Palermo,10.7.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2015/2024 depositato il 28/04/2024
proposto da
Comune di Caltabellotta - Piazza Umberto I N. 7 92010 Caltabellotta AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Italia Srl - P.Iva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1429/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 343 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1237/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Caltabellotta impugna la Sentenza di Primo Grado emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento a seguito di ricorso proposto da Società_1 Power,avverso avviso IMu 2016.
Le sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
Difetto di motivazione: L'avviso non spiegava chiaramente come il Comune avesse calcolato la maggiore imposta.
Atti presupposti annullati: Le rettifiche catastali su cui si basava l'avviso erano già state annullate da sentenze definitive (CTR Sicilia e Cassazione).
Comune non costituito: Non ha fornito prove a sostegno della propria pretesa.
L'avviso veniva annullato e il Comune condannato al pagamento delle spese (€1.650,00).
MOTIVI DI APPELLO DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA
Motivazione sufficiente: Secondo il Comune, l'avviso era chiaro e basato su rendite catastali note alla società.
Rendite ancora attive: Anche se alcune rettifiche sono state annullate, la società non ha richiesto la variazione catastale, quindi le rendite maggiorate risultano ancora in vigore.
Legittimità dell'atto: Il Comune sostiene di aver agito correttamente basandosi sui dati catastali ufficiali.
Controdeduzioni di Resistente_1 (26 giugno 2024). Chiede la conferma della sentenza di primo grado rappresentando l'esistenza di sentenze favorevoli di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondato l'appello per le seguenti ragioni:
Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento: L'atto impugnato si limita a riportare formule generiche e dati catastali, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione comunale, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006. Illegittimità derivata dell'atto: L'avviso di accertamento si fonda su rettifiche catastali già annullate con sentenze definitive (CTR Sicilia n. 5057/2021 e Cassazione n. 26067/2022). L'Amministrazione pertanto non ha fornito prova contraria né ha dimostrato la fondatezza della pretesa. Infatti la Società aveva impugnato dinanzi ai competenti Giudici tributari quattro atti di rettifica catastale notificati dall'Ufficio (in All.
6 al ricorso introduttivo), eccependo l'illegittima valorizzazione del palo eolico che, in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo, deve essere esclusa dal computo della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015; i giudizi instaurati dalla Società per l'impugnazione degli
Atti di rettifica catastale si sono definitivamente conclusi in senso favorevole a Resistente_1 S.p.A. con la sentenza della CTR Sicilia sent. n. 5057/12/2021, depositata in data 26 maggio 2021, (in All. 8 al ricorso introduttivo) e con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26067/2022, depositata in data 5 settembre 2022,
(in All. 1 alle memorie illustrative).
In ogni caso le sanzioni irrogate mancavano del presupposto soggettivo della colpevolezza, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997. Inoltre, sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa sulla valorizzazione dei pali eolici, che giustificano la disapplicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 472/1997,
8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10 della L. n. 212/2000.
Sussistono,alla luce delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali al tempo della proposizione del ricorso, valide ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese. Palermo,10.7.25 IL PRESIDENTE