Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 329
Articolo 2
Versione
29 ottobre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1991
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