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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 8916/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
XI SEZIONE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
dott. Laura Cresta Presidente dott. Paola Bozzo Costa Giudice dott. Daniela Di Sarno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sub n. 8916/23 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex art. 19 ter D.L.vo 286/98 avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
promossa da
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in VIALE SAULI 5/28 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. FEDERICA
PERRI, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici
Pagina 1 di 7 in Genova è domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 4.10.2023, Parte_1 ha impugnato il decreto nr. Prot. 0137501 Com As., emesso dal Questore della
Provincia di Genova in data 09.08.2023 e notificato in data 05.09.2023, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La ha motivato il rigetto sulla base del parere CP_3 negativo della Commissione Territoriale, rilevando l'insussistenza dei presupposti del permesso di soggiorno richiesto e di eventuali titoli di soggiorno di altro genere.
Il difensore del ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto, chiedendo l'annullamento dello stesso, con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha esposto che il ricorrente proviene dall'Albania ed è giunto in Italia nel 2022, per ricongiungersi con il fratello, anch'esso richiedente protezione speciale. Ha trovato ospitalità presso un cugino, albanese con permesso di durata biennale per motivi di lavoro. Oltre a tali parenti, in Italia, e precisamente a Rimini, vivono anche uno zio ed un altro cugino, entrambi cittadini italiani.
Poco dopo il suo arrivo, in data 02.08.2022, ha chiesto il rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Genova
e, grazie al cedolino di richiesta ed al conseguente rilascio di codice fiscale, a partire da marzo 2023 è stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato presso la ditta CERAMAR srl, con qualifica di operaio.
In data 26.07.2023, la Questura di Genova ha emesso comunicazione dei motivi ostativi allegando il parere contrario della Commissione territoriale.
Pagina 2 di 7 Non essendo pervenuta alcuna comunicazione in risposta ai motivi ostativi, in data 09.08.2023 la di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del CP_3 permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel ricorso, la difesa ha insistito per la sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e che in Italia ha una ricca rete di affetti, mentre in Albania non avrebbe più nessuno. Nel merito, ha evidenziato come la richiesta di permesso di soggiorno sia stata presentata prima delle modifiche avvenute con il DL 20/23.
Ha rilevato che il parere della CT si è basato unicamente sull'assunto della brevità del soggiorno in Italia del ricorrente, omettendo qualsivoglia approfondimento circa i legami familiari ed il percorso lavorativo intrapreso. Questo nuovo contesto di vita dev'essere paragonato a quello di partenza ed eventuale ritorno.
In Albania, oltre a non avere alcun legame familiare, ad eccezione degli anziani genitori, il richiedente non avrebbe alcun lavoro e non avrebbe alcun supporto familiare e sociale. Ha chiesto quindi l'annullamento del decreto di rigetto della
Questura.
E' stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il resistente si è costituito in giudizio, contestando le argomentazioni CP_1 di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza collegiale per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Il ricorrente ha depositato nei termini note conclusionali, insistendo in ricorso.
Il non ha depositato note conclusionali. CP_1
All'odierna udienza collegiale, il difensore del ricorrente si è riportato a quanto esposto nelle note conclusionali.
L'Avvocatura dello Stato si è riportata alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio.
Il Collegio, provvedendo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., ha fissato termine di gg.
60 per il deposito della sentenza.
Pagina 3 di 7
La nuova protezione speciale
Sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L.
20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023, visto anche l'art. 7 comma 2), si osserva che il DL 21 ottobre 2020,
n. 130 ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il DL 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal D.L. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito in L. 173/20) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
Pagina 4 di 7 e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il DL 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al DL
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Il recente DL 20/23, che ha introdotto alcune modifiche normative in materia di protezione speciale, all'art. 7 comma 2 statuisce specificamente che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, tra le quali rientra senz'altro quella oggetto del presente procedimento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Protezione accordabile
Ciò precisato, con riferimento al caso in esame, occorre valutare il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano svolto dal richiedente, come documentato agli atti.
in Italia dal 2022, è stato subito ospitato da suo fratello ed ha Parte_1 cominciato a lavorare regolarmente già nel 2023. E' stato assunto infatti, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso CERAMAR srl, a partire dal
13.3.2023, con qualifica di operaio comune. Il rapporto di lavoro è tuttora in corso e il ricorrente ha superato i limiti di reddito per usufruire del gratuito patrocinio sia nel 2023 che nel 2024 (v. comunicazione unilav relativa all'assunzione; buste paga per lavoro prestato presso CERAMAR srl dal mese di marzo 2023 ad agosto 2023; CUD 2024; buste paga da ottobre 2023 a settembre
2024 – in questa risulta un imponibile IRPEF di 17.061 euro).
Pagina 5 di 7 Nel complesso, dalla documentazione in atti emerge come il richiedente sia riuscito in breve tempo a rendersi autonomo ed a beneficiare di guadagni che gli consentono di provvedere in totale autonomia alle proprie esigenze ed ai propri fabbisogni. Tale percorso di integrazione, intrapreso con tempistiche relativamente brevi, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese
d'origine.
Il rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio ed all'attuale situazione della zona di provenienza, interessata da tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata;
integrerebbe inoltre una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, che il richiedente si è costruito in Italia, diritto garantito dall'art. 8 CEDU e delineato dall'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono state allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del richiedente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi degli artt. 32 comma 3 D. L.vo 25/08 e 19 comma 1.2 TUI, come modificato dal DL 130/2020, essendo stata respinta la domanda di protezione internazionale, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1 (terzo e quarto periodo), il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al
Questore competente per territorio.
Va chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3 DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto
(ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Pagina 6 di 7 Spese
Considerato che la documentazione relativa all'integrazione depositata in sede di impugnazione non era stata allegata all'istanza di protezione speciale trasmessa alla Questura di Savona, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
Non rinvenendosi agli atti l'istanza di liquidazione del difensore, non è possibile provvedere contestualmente – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002
- alla liquidazione dei compensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando:
• visto l'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1, terzo e quarto periodo, D. L.vo 286/98 e, conseguentemente, dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del comma
1.2, primo periodo (convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro), in favore del richiedente , nato in [...], il [...]. Parte_1
• Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Genova.
Inviato in controfirma il 14.1.2025.
Il Presidente
Dott. Laura Cresta
Il Giudice rel.
Dott. Daniela Di Sarno
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
XI SEZIONE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
dott. Laura Cresta Presidente dott. Paola Bozzo Costa Giudice dott. Daniela Di Sarno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sub n. 8916/23 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex art. 19 ter D.L.vo 286/98 avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
promossa da
, nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in VIALE SAULI 5/28 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. FEDERICA
PERRI, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici
Pagina 1 di 7 in Genova è domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 4.10.2023, Parte_1 ha impugnato il decreto nr. Prot. 0137501 Com As., emesso dal Questore della
Provincia di Genova in data 09.08.2023 e notificato in data 05.09.2023, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La ha motivato il rigetto sulla base del parere CP_3 negativo della Commissione Territoriale, rilevando l'insussistenza dei presupposti del permesso di soggiorno richiesto e di eventuali titoli di soggiorno di altro genere.
Il difensore del ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto, chiedendo l'annullamento dello stesso, con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha esposto che il ricorrente proviene dall'Albania ed è giunto in Italia nel 2022, per ricongiungersi con il fratello, anch'esso richiedente protezione speciale. Ha trovato ospitalità presso un cugino, albanese con permesso di durata biennale per motivi di lavoro. Oltre a tali parenti, in Italia, e precisamente a Rimini, vivono anche uno zio ed un altro cugino, entrambi cittadini italiani.
Poco dopo il suo arrivo, in data 02.08.2022, ha chiesto il rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Genova
e, grazie al cedolino di richiesta ed al conseguente rilascio di codice fiscale, a partire da marzo 2023 è stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato presso la ditta CERAMAR srl, con qualifica di operaio.
In data 26.07.2023, la Questura di Genova ha emesso comunicazione dei motivi ostativi allegando il parere contrario della Commissione territoriale.
Pagina 2 di 7 Non essendo pervenuta alcuna comunicazione in risposta ai motivi ostativi, in data 09.08.2023 la di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del CP_3 permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel ricorso, la difesa ha insistito per la sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e che in Italia ha una ricca rete di affetti, mentre in Albania non avrebbe più nessuno. Nel merito, ha evidenziato come la richiesta di permesso di soggiorno sia stata presentata prima delle modifiche avvenute con il DL 20/23.
Ha rilevato che il parere della CT si è basato unicamente sull'assunto della brevità del soggiorno in Italia del ricorrente, omettendo qualsivoglia approfondimento circa i legami familiari ed il percorso lavorativo intrapreso. Questo nuovo contesto di vita dev'essere paragonato a quello di partenza ed eventuale ritorno.
In Albania, oltre a non avere alcun legame familiare, ad eccezione degli anziani genitori, il richiedente non avrebbe alcun lavoro e non avrebbe alcun supporto familiare e sociale. Ha chiesto quindi l'annullamento del decreto di rigetto della
Questura.
E' stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il resistente si è costituito in giudizio, contestando le argomentazioni CP_1 di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza collegiale per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Il ricorrente ha depositato nei termini note conclusionali, insistendo in ricorso.
Il non ha depositato note conclusionali. CP_1
All'odierna udienza collegiale, il difensore del ricorrente si è riportato a quanto esposto nelle note conclusionali.
L'Avvocatura dello Stato si è riportata alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio.
Il Collegio, provvedendo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., ha fissato termine di gg.
60 per il deposito della sentenza.
Pagina 3 di 7
La nuova protezione speciale
Sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L.
20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023, visto anche l'art. 7 comma 2), si osserva che il DL 21 ottobre 2020,
n. 130 ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il DL 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal D.L. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito in L. 173/20) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
Pagina 4 di 7 e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il DL 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al DL
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Il recente DL 20/23, che ha introdotto alcune modifiche normative in materia di protezione speciale, all'art. 7 comma 2 statuisce specificamente che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, tra le quali rientra senz'altro quella oggetto del presente procedimento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Protezione accordabile
Ciò precisato, con riferimento al caso in esame, occorre valutare il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano svolto dal richiedente, come documentato agli atti.
in Italia dal 2022, è stato subito ospitato da suo fratello ed ha Parte_1 cominciato a lavorare regolarmente già nel 2023. E' stato assunto infatti, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso CERAMAR srl, a partire dal
13.3.2023, con qualifica di operaio comune. Il rapporto di lavoro è tuttora in corso e il ricorrente ha superato i limiti di reddito per usufruire del gratuito patrocinio sia nel 2023 che nel 2024 (v. comunicazione unilav relativa all'assunzione; buste paga per lavoro prestato presso CERAMAR srl dal mese di marzo 2023 ad agosto 2023; CUD 2024; buste paga da ottobre 2023 a settembre
2024 – in questa risulta un imponibile IRPEF di 17.061 euro).
Pagina 5 di 7 Nel complesso, dalla documentazione in atti emerge come il richiedente sia riuscito in breve tempo a rendersi autonomo ed a beneficiare di guadagni che gli consentono di provvedere in totale autonomia alle proprie esigenze ed ai propri fabbisogni. Tale percorso di integrazione, intrapreso con tempistiche relativamente brevi, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese
d'origine.
Il rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio ed all'attuale situazione della zona di provenienza, interessata da tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata;
integrerebbe inoltre una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, che il richiedente si è costruito in Italia, diritto garantito dall'art. 8 CEDU e delineato dall'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono state allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del richiedente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi degli artt. 32 comma 3 D. L.vo 25/08 e 19 comma 1.2 TUI, come modificato dal DL 130/2020, essendo stata respinta la domanda di protezione internazionale, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1 (terzo e quarto periodo), il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al
Questore competente per territorio.
Va chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3 DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto
(ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Pagina 6 di 7 Spese
Considerato che la documentazione relativa all'integrazione depositata in sede di impugnazione non era stata allegata all'istanza di protezione speciale trasmessa alla Questura di Savona, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
Non rinvenendosi agli atti l'istanza di liquidazione del difensore, non è possibile provvedere contestualmente – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002
- alla liquidazione dei compensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando:
• visto l'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1, terzo e quarto periodo, D. L.vo 286/98 e, conseguentemente, dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del comma
1.2, primo periodo (convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro), in favore del richiedente , nato in [...], il [...]. Parte_1
• Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Genova.
Inviato in controfirma il 14.1.2025.
Il Presidente
Dott. Laura Cresta
Il Giudice rel.
Dott. Daniela Di Sarno
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