Articolo 7 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43
Articolo 6
Versione
4 marzo 2006
Art. 7. (Disposizioni finali). 1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione gia' riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si puo' procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. 3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entrata in vigore il 4 marzo 2006
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