Art. 7. (Disposizioni finali). 1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione gia' riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si puo' procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. 3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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4 marzo 2006
4 marzo 2006
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 24/02/2026 n. 9 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 24 febbraio 2026 · 1
Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell\'Iva, applicabile alle prestazioni rese nell\'ambito dell\'attivit\à di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), con specifico riferimento all\'applicabilit\à del regime di esenzione previsto per le prestazioni sanitarie di cui all\'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oltre che in merito alle modalit\à di fatturazione. Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni in merito ai quesiti posti. L\'articolo 10, primo comma, n. 18), del …
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Giurisprudenza • 30
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2023, n. 1333Provvedimento: […] -l'art. 7 legge 43- 2006 nell'introdurre l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per gli infermieri anche dipendenti pubblici, ha precisato che “la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, principio applicabile anche alla professione tecnico sanitaria svolta dai ricorrenti.Leggi di più...
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