TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 347/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to CARDIELLO Parte_1
ANGELO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile
1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso
Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha affermato che, dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, dall'indagine anamnestica, nonché dall'esame obiettivo, la sig.ra Pt_1 risulta affetta da “ ritardo mentale grave ed epilessia secondaria in trattamento farmacologico in esiti di grave politrauma della strada”. Ebbene in relazione alla percentualizzazione dell'invalidità l'ausiliario condivide il giudizio espresso in data 09/11/2022 dai sanitari dell' , CP_1
atteso che sulla scorta delle tabelle allegate al D.M. del 05/02/92, rapportando analogicamente l'affezione psico-intellettiva diagnosticata a quelle riportate nelle suddette tabelle, alla “Demenza grave” [cod. 1003] viene attribuito il 100% ed all“Insufficienza mentale grave” [cod. 1007] il 91-
100%”, valutazioni che rendono evidente come il deficit intellettivo della perizianda comportino la totale e permanente inabilità.
Quanto alla richiesta indennità di accompagnamento il consulente evidenzia come la ricorrente risulti affetta da un ritardo mentale grave e da una epilessia secondaria generalizzata in trattamento farmacologico, esitati ad un grave politrauma della strada in cui rimaneva coinvolta all'età di 5 anni.
Si legge nella relazione peritale che “tale deficit psico-intellettivo, come emerge dalla documentazione esaminata, è caratterizzato da “…un deficit cognitivo di grado severo (ultimo Q.I. nel 2019: 35 pari a ritardo mentale grave)…” con “…marcato rallentamento ideo-motorio, discalculia, difficoltà nell'orientamento prevalentemente spaziale, deficit prassici e disturbi linguistici... Dal punto di vista relazionale tende all'isolamento per inibizione psico-affettiva e per ritrosia in seguito al deficit cognitivo, appare bradicinetica nelle sue azioni e nel corso del pensiero, manifesta stereotipie, necessita di continui rinforzi verbali per espletare le sue funzioni di vita. E' fatua ed incoerente nei nessi associativi, con incapacità di finalizzazione monetaria…” (cfr. certificato medico del 03/03/2022) e, sul versante strumentale, dalla persistenza di “…anomalie epilettiche organizzate in bursts di breve durata ad espressione diffusione o bilaterale asimmetrica, con netta prevalenza sinistra…” (cfr. esame EEG del 06/02/2024)”.
Quanto alla epilessia secondaria, il ctu afferma che risulta in trattamento farmacologico continuo, con discreto controllo delle manifestazioni epilettogene, con riferita crisi nel dicembre 2023 con perdita di coscienza e caduta a terra che ha determinato una frattura di tibia e perone di gamba sinistra.
In relazione all'esame neuropsichico effettuato in occasione delle operazioni peritali in data 06.09.2024, il consulente ha evidenziato i segni di un deficit cognitivo severo, in particolare una diminuita capacità di attenzione, critica e giudizio con eloquio rallentato e semplice, che conferma la riferita incapacità della stessa ad eseguire compiti domestici, a maneggiare strumenti, a ricordare fatti, cose, persone, ad orientarsi fuori e dentro gli ambienti. Tale riduzione delle facoltà cognitive e l'alterazione delle funzioni psichiche, secondo il parere dell'ausiliario, comportano una totale e permanente inabilità della Scelza, con invalidità del 100% oltre a determinare l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Vero è che la è in grado sotto l'aspetto neuro-motorio di alzarsi Pt_1
autonomamente dal letto o da una sedia, di indossare da sola i propri abiti, di recarsi al bagno e di espletare da sola i propri bisogni igienici e fisiologici e di muoversi in maniera relativamente autonoma tra le mura domestiche e nelle immediate vicinanze della propria abitazione, tuttavia presenta un deficit intellettivo tale da determinare disinteresse ai propri bisogni e incapacità di riconoscere le proprie necessità, in modo da non espletare i primi e da non risolvere le seconde in maniera efficace se non incitata e materialmente indotta da un accompagnatore, presentando dunque marcate difficoltà ad espletare gli atti connessi alla quotidianità domestica con
“necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88)”.
Ebbene il ctu, in relazione alla ricostruzione retrospettiva delle condizioni morbose in diagnosi, dall'anamnesi e dalla ricostruzione documentale dell'evoluzione della malattia oggi obiettivata, riferisce che già all'epoca della domanda del 18/10/2022 e della visita collegiale del 09/11/2022 la Pt_1
presentava le affezioni diagnosticate e con manifestazioni cliniche sovrapponibili a quelle attuali, atteso che trattasi di un complesso morboso di vecchia data, in esiti di pregresso politrauma della strada, a carattere permanente, stabilizzato e non suscettibile di significativa evoluzione in senso migliorativo e/o peggiorativo.
Per tutte le considerazioni medico-legali avanzate ed alla luce della gravità attuale, clinicamente rilevata, e pregressa, evidenziata dall'anamnesi e dalla documentazione sanitaria, tenuto anche conto della stabilizzazione e del carattere di permanenza del disturbo cognitivo da cui è affetta la ricorrente che non risulta suscettibile di apprezzabili e sostanziali evoluzioni, il ctu ritiene che sia totalmente invalida e che non sia in grado Parte_1 di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, presentando dunque necessità di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del
18/10/2022.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara parte attrice avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.10.2022, data della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.686,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu che si liquidano con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino