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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 421/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Riunito in camera di conSIlio e così composto dai magistrati:
1) dott. NI Garofalo Presidente
2) dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice
3) dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 421 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del giorno 15.7.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza, alla via N. Serra n. 62, presso lo studio dell'avv. Esterdonatella Longo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Scigliano (CS), alla via Lupia n. 1/A, presso lo studio dell'avv. NI AN,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 15.7.2024 tenuta con le modalità di trattazione introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il
18.3.2021, deduceva: di aver contratto matrimonio concordatario, in Parte_1
Colosimi (CS), in data 3.9.1998, con e che, dall'unione, era nato, in CP_1
data 24.2.2000, il figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente Per_1
e convivente con la mamma;
che i coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, avevano ottenuto la separazione, pronunciata con decreto di omologa n.
1 925/2019, emesso il 5.2.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto reciproco, liberi di fissare ove riterranno la loro residenza;
2) Il figlio maggiorenne , non Persona_2
economicamente indipendente, vivrà e coabiterà stabilmente con la madre presso la
casa coniugale sita in RI NE (Cz) al Viale R. Rubettino n.58; 3) Le spese
straordinarie da affrontare per la prole scolastiche, di formazione e di salute, non
coperte dal S.S.N., saranno suddivise tra i genitori al 50%, le medesime dovranno
essere sempre preventivamente concordate, documentate e rimborsate all'anticipatario entro il mese di spesa;
4) Il SI. continuerà a Parte_1 corrispondere le spese per la conduzione dell'immobile (canone di locazione, riscaldamento, tasse, imposte, servizi luce/gas, ecc.) sino a quando non
interverranno modifiche sulle condizioni economiche e di reddito della SI.ra
; 5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a CP_1 Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento, entro il g.5 di ciascun mese, la somma di euro 700,00 di cui
euro 200,00 in favore del figlio non ancora autosufficiente;
6)Entrambi i coniugi
dichiarano e riconoscono di aver regolato tutti gli altri interessi patrimoniali e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere”; che, dopo la separazione, la resistente continuava a vivere con il figlio nell'abitazione familiare, mentre Per_1
il ricorrente si trasferiva presso la Caserma dei Carabinieri nella quale prestava servizio, dove poteva godere solo di un posto letto, non potendosi permettere di sopportare un ulteriore esborso per locare un immobile da adibire a propria abitazione;
che si trovava in uno stato di assoluta indigenza e Parte_1 CP_1
di anni 42, aveva piena capacità lavorativa;
che erano modificate le condizioni
[...]
dei coniugi rispetto al momento della separazione, essendo le condizioni economiche della resistente migliorate, atteso che svolgeva una propria attività lavorativa, ed avendo, altresì, ottenuto il reddito di cittadinanza;
che era ampiamente decorso il termine previsto per legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla pretendere dall'altro; 2) la casa familiare, sita in RI NE (CS) alla via R. Rubettino
n.58, condotta in locazione viene assegnata alla SI.ra , la quale provvederà CP_1
a volturare, entro giorni trenta dal provvedimento presidenziale, in suo favore il
2 contratto di locazione e le utenze;
3) il SI. verserà direttamente al figlio Pt_1 Per_1
la somma mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento dello stesso, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardante il figlio
saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate”, con vittoria delle spese di lite.
1.1 Resisteva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, CP_1
la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio, contestava il contenuto del ricorso, deducendo, in particolare: che la stessa, durante il periodo matrimoniale, si era occupata in via esclusiva delle eSIenze familiari, rinunciando a qualsiasi prospettiva di lavoro e alla possibilità di una sua indipendenza economica, per l'esclusivo bene della famiglia;
che continuava a mantenere il suo stato di disoccupazione ed era, dunque, priva di altro reddito oltre a quello di cittadinanza che, come è noto, risultava limitato nel tempo, non possedendo beni mobili o immobili;
che continuava a risiedere con il figlio, nell'abitazione familiare, locata al canone mensile di € 200,00; che erano infondate le lamentele del ricorrente in merito alla situazione debitoria contratta e gravante sulla sua retribuzione, atteso che ciò non era dipeso da eSIenze familiari.
La resistente, chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle disposizioni concordate in sede di separazione, con vittoria delle spese di lite.
1.2 In sede di udienza presidenziale, tenutasi in data 8.7.2021, il ricorrente rappresentava che il figlio aveva trovato una sua occupazione lavorativa a Per_1
tempo determinato e di avere subito il pignoramento del quinto dello stipendio,
depositando il contratto di lavoro del figlio, nonché una propria busta paga e il provvedimento di assegnazione reso nel procedimento di pignoramento presso terzi.
All'esito dell'udienza presidenziale, con provvedimento del 19.7.2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rideterminava nella misura di € 500,00 (€ 300,00 per la moglie ed € 200,00 per il figlio) l'importo dell'assegno di mantenimento, da corrispondere da parte di nei riguardi Parte_1
di , confermando nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa e CP_1
rimettendo la causa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Avverso detto provvedimento, l'odierno ricorrente proponeva reclamo innanzi alla
Corte d'Appello di Catanzaro, che veniva rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.
3 Con memoria integrativa del 20.9.2021, chiedeva la revoca Parte_1 dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui disponeva il suo obbligo di corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento mensile di € 200,00, Per_1
rappresentando che il contratto di lavoro del figlio si era rinnovato e che,
sicuramente, il suo incarico sarebbe stato via via prorogato, come per prassi della datrice di lavoro.
con note del 31.1.2022, opponendosi alle domande avanzate dal CP_1
ricorrente, modificava le proprie conclusioni in conformità a quanto disposto con il provvedimento presidenziale.
All'esito dell'udienza del 7.2.2022, attesa la richiesta di parte ricorrente, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status; in data
5.4.2022 veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 191/2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Con le note di trattazione scritta del 5.3.24, il resistente rappresentava che, nelle more del presente giudizio, la resistente si era allontanata dalla casa coniugale, avendo instaurato, con AN NI, una convivenza more uxorio e, dunque, costituito una famiglia di fatto, avendo, altresì, dato alla luce la piccola , Persona_3
e che il figlio aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa, Per_1
essendogli stato prorogato il contratto a tempo determinato, per cui la sua posizione lavorativa si era ormai consolidata, lavorando ormai, in modo continuativo, da oltre quattro anni.
La causa veniva istruita tramite il deposito della documentazione prodotta dalle parti e all'esito dell'udienza del 15.7.2024, precisate le conclusioni, veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 191/2022, pubblicata il 5.4.2022; essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
La presente pronuncia dovrebbe concernere, dunque, le questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, con pagamento di canone di locazione e utenze a carico del ricorrente, oltre che l'assegno divorzile e l'assegno di
4 mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, sempre a carico di e in favore di . Parte_1 CP_1
2.1 Quanto all'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, vi è da considerare che risulta circostanza pacifica che non risieda più presso CP_1
la stessa, sita in RI NE (CZ), alla via Rosario Rubettino n. 58, bensì in
Carpanzano (CZ), alla via Duca d'Aosta n. 29, come risulta dal certificato di residenza versato in atti (v. certificato allegato alle note scritte del 5.3.2024).
Detta circostanza (sopravvenuta rispetto ai provvedimenti presidenziali), oltre che documentata, risulta confermata dalla stessa che afferma: “Nulla CP_1
modifica il fatto che la stessa si sia trasferita in altro Comune o che il figlio, non economicamente autosufficiente, sia rimasto residente nella casa familiare” (v. note scritte depositate in data 12.7.2024).
Ebbene, l'allontanamento stabile dell'assegnatario dall'immobile costituisce una circostanza che, benché intuitiva ed implicita, è stata indicata espressamente nella formulazione dell'art. 337 sexies c.c. (“Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare…”) quale causa di cessazione e di revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare.
Deve trattarsi di un allontanamento stabile, naturalmente, non transitorio come potrebbe avvenire per una vacanza o per altre eSIenze personali, come un ricovero ospedaliero ancorché prolungato.
Del resto, secondo Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 14727 il trasferimento del genitore assegnatario comporta senz'altro la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Nel caso in esame, dunque, l'assegnazione della casa familiare in favore di CP_1
deve essere necessariamente revocata.
[...]
2.2 Quanto all'assegno divorzile, si deve rilevare che ha riferito che la Parte_1
resistente ha, ormai, costituito un nuovo nucleo familiare, avendo instaurato, con tale
AN NI, una convivenza more uxorio, dalla cui relazione è nata la minore detta circostanza (anch'essa sopravvenuta rispetto Persona_3 all'ordinanza presidenziale) non risulta espressamente contestata dalla resistente, la quale, come anzidetto, si è limitata a sostenere “Nulla modifica il fatto che la stessa
si sia trasferita in altro Comune o che il figlio, non economicamente autosufficiente, sia rimasto residente nella casa familiare”, nulla aggiungendo in merito all'eventuale convivenza con AN NI.
5 Ebbene, in base al principio di non contestazione, contemplato dall'art. 115 c.p.c., il giudice ha l'obbligo di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita;
dunque, i fatti non specificatamente contestati debbono considerarsi come ammessi,
poiché le parti sono tenute a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla parte avversa.
Ne consegue che, nel caso in esame, la convivenza more uxorio e la costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte della resistente devono considerarsi, in quanto non contestate, circostanze da porre a fondamento della presente decisione.
Peraltro, va rilevato che vi è prova in atti della nascita di Persona_3
essendo prodotto il certificato di stato di famiglia di , in cui risulta la CP_1
presenza della piccola nata in data [...]. Persona_3
In casi simili, la Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge separato che instaura un'altra convivenza stabile: ed invero, l'instaurazione da parte del coniuge di un'altra famiglia, anche se di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge e rescinde ogni connessione con il modello di vita che caratterizzava la convivenza matrimoniale (v. Cass. civ. n. 16982/2018).
Una recente pronuncia della Cassazione ha specificato che la convivenza more
uxorio giustifica anche la revoca dell'assegno divorzile (Cass. ord. n. 7257/2024);
con sentenza n. 14151/2022, la Suprema Corte ha poi dettato un nuovo principio in materia di revoca dell'assegno divorzile, affermando che la cessazione del diritto all'assegno divorzile non è più subordinata all'instaurazione di una convivenza stabile e duratura con un nuovo partner, ma può avvenire anche in caso di mera relazione affettiva stabile, anche se priva di coabitazione.
Da tutto quanto appena esposto, segue la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
2.3 Con riguardo, infine, al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre rammentare che l'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
6 Quanto alla legittimazione attiva e passiva del genitore presuppone l'elemento oggettivo della convivenza con il figlio.
Difatti, durante i procedimenti di separazione, di divorzio e per le relative modifiche,
al figlio maggiorenne spetta la legittimazione processuale concorrente con quella del genitore convivente (cfr. Cass. n. 359/2014), ma nel caso in cui egli ritenga di non
avanzare autonome domande – come ad esempio quella relativa al versamento diretto – non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio (nei procedimenti descritti, si utilizza l'espressione “legittimazione alternativa e concorrente” per il caso di genitore e figlio maggiorenne regolarmente conviventi: cfr. Trib. Bari, 7 ottobre 2015, n. 4205).
La legittimazione iure proprio e alternativa del genitore, dunque, persiste se - e solo se - risulta invariata la situazione oggetto della precedente regolamentazione fondata sulla coabitazione e restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento. Qualora, invece, il figlio maggiorenne abbia lasciato la casa familiare o non conviva con alcuno dei genitori, egli è sempre una parte necessaria del procedimento o dell'accordo stragiudiziale avente ad oggetto la modifica del contributo al suo mantenimento.
Peraltro, nel caso in cui il figlio sia solo parzialmente indipendente, non vi è ragione di ritenere che il contributo al mantenimento da parte dell'obbligato debba continuare a essere versato a favore dell'altro genitore e non direttamente al figlio stesso, che sopporta le proprie spese.
Nel caso in esame, dunque, – che, come detto, ha confermato la CP_1
cessazione della coabitazione con il figlio -, non è legittimata a richiedere Per_1
l'assegno di mantenimento per conto di quest'ultimo; è , in caso di Persona_2 sussistenza dei presupposti economici, l'unico legittimato a chiedere che gli sia riconosciuto il diritto ad essere mantenuto.
Lo stesso valga per il pagamento del canone di locazione e delle utenze dell'abitazione familiare, in cui vive il solo;
la resistente, che non Persona_2 risiede più nell'immobile, non può, difatti, essere beneficiaria di detto pagamento.
3. Con riguardo alle spese del giudizio, avuto riguardo che tutte le sopra menzionate circostanze (cessazione della convivenza della resistente con il figlio maggiorenne e instaurazione di convivenza more uxorio) sono sopravvenute in epoca assai recente,
ritiene questo Tribunale che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 191/2022, pubblicata il
5.4.2022 (matrimonio celebrato in Colosimi (CS), in data 3.9.1998, tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Colosimi al n. 6, Parte 2, Serie A, Ufficio 2, anno 1998), così provvede:
- revoca i provvedimenti dettati in tema di casa coniugale, anche in relazione al pagamento del canone di locazione, utenze e tasse a carico del ricorrente;
- revoca i provvedimenti economici dettati in favore di e del CP_1 figlio maggiorenne;
Persona_2
- rigetta le relative domande avanzate da ; CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione
Unica Civile del 23.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Teodora Godini dott. NI Garofalo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Riunito in camera di conSIlio e così composto dai magistrati:
1) dott. NI Garofalo Presidente
2) dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice
3) dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 421 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del giorno 15.7.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza, alla via N. Serra n. 62, presso lo studio dell'avv. Esterdonatella Longo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Scigliano (CS), alla via Lupia n. 1/A, presso lo studio dell'avv. NI AN,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 15.7.2024 tenuta con le modalità di trattazione introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il
18.3.2021, deduceva: di aver contratto matrimonio concordatario, in Parte_1
Colosimi (CS), in data 3.9.1998, con e che, dall'unione, era nato, in CP_1
data 24.2.2000, il figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente Per_1
e convivente con la mamma;
che i coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, avevano ottenuto la separazione, pronunciata con decreto di omologa n.
1 925/2019, emesso il 5.2.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto reciproco, liberi di fissare ove riterranno la loro residenza;
2) Il figlio maggiorenne , non Persona_2
economicamente indipendente, vivrà e coabiterà stabilmente con la madre presso la
casa coniugale sita in RI NE (Cz) al Viale R. Rubettino n.58; 3) Le spese
straordinarie da affrontare per la prole scolastiche, di formazione e di salute, non
coperte dal S.S.N., saranno suddivise tra i genitori al 50%, le medesime dovranno
essere sempre preventivamente concordate, documentate e rimborsate all'anticipatario entro il mese di spesa;
4) Il SI. continuerà a Parte_1 corrispondere le spese per la conduzione dell'immobile (canone di locazione, riscaldamento, tasse, imposte, servizi luce/gas, ecc.) sino a quando non
interverranno modifiche sulle condizioni economiche e di reddito della SI.ra
; 5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a CP_1 Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento, entro il g.5 di ciascun mese, la somma di euro 700,00 di cui
euro 200,00 in favore del figlio non ancora autosufficiente;
6)Entrambi i coniugi
dichiarano e riconoscono di aver regolato tutti gli altri interessi patrimoniali e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere”; che, dopo la separazione, la resistente continuava a vivere con il figlio nell'abitazione familiare, mentre Per_1
il ricorrente si trasferiva presso la Caserma dei Carabinieri nella quale prestava servizio, dove poteva godere solo di un posto letto, non potendosi permettere di sopportare un ulteriore esborso per locare un immobile da adibire a propria abitazione;
che si trovava in uno stato di assoluta indigenza e Parte_1 CP_1
di anni 42, aveva piena capacità lavorativa;
che erano modificate le condizioni
[...]
dei coniugi rispetto al momento della separazione, essendo le condizioni economiche della resistente migliorate, atteso che svolgeva una propria attività lavorativa, ed avendo, altresì, ottenuto il reddito di cittadinanza;
che era ampiamente decorso il termine previsto per legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla pretendere dall'altro; 2) la casa familiare, sita in RI NE (CS) alla via R. Rubettino
n.58, condotta in locazione viene assegnata alla SI.ra , la quale provvederà CP_1
a volturare, entro giorni trenta dal provvedimento presidenziale, in suo favore il
2 contratto di locazione e le utenze;
3) il SI. verserà direttamente al figlio Pt_1 Per_1
la somma mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento dello stesso, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardante il figlio
saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate”, con vittoria delle spese di lite.
1.1 Resisteva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, CP_1
la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio, contestava il contenuto del ricorso, deducendo, in particolare: che la stessa, durante il periodo matrimoniale, si era occupata in via esclusiva delle eSIenze familiari, rinunciando a qualsiasi prospettiva di lavoro e alla possibilità di una sua indipendenza economica, per l'esclusivo bene della famiglia;
che continuava a mantenere il suo stato di disoccupazione ed era, dunque, priva di altro reddito oltre a quello di cittadinanza che, come è noto, risultava limitato nel tempo, non possedendo beni mobili o immobili;
che continuava a risiedere con il figlio, nell'abitazione familiare, locata al canone mensile di € 200,00; che erano infondate le lamentele del ricorrente in merito alla situazione debitoria contratta e gravante sulla sua retribuzione, atteso che ciò non era dipeso da eSIenze familiari.
La resistente, chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle disposizioni concordate in sede di separazione, con vittoria delle spese di lite.
1.2 In sede di udienza presidenziale, tenutasi in data 8.7.2021, il ricorrente rappresentava che il figlio aveva trovato una sua occupazione lavorativa a Per_1
tempo determinato e di avere subito il pignoramento del quinto dello stipendio,
depositando il contratto di lavoro del figlio, nonché una propria busta paga e il provvedimento di assegnazione reso nel procedimento di pignoramento presso terzi.
All'esito dell'udienza presidenziale, con provvedimento del 19.7.2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rideterminava nella misura di € 500,00 (€ 300,00 per la moglie ed € 200,00 per il figlio) l'importo dell'assegno di mantenimento, da corrispondere da parte di nei riguardi Parte_1
di , confermando nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa e CP_1
rimettendo la causa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Avverso detto provvedimento, l'odierno ricorrente proponeva reclamo innanzi alla
Corte d'Appello di Catanzaro, che veniva rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.
3 Con memoria integrativa del 20.9.2021, chiedeva la revoca Parte_1 dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui disponeva il suo obbligo di corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento mensile di € 200,00, Per_1
rappresentando che il contratto di lavoro del figlio si era rinnovato e che,
sicuramente, il suo incarico sarebbe stato via via prorogato, come per prassi della datrice di lavoro.
con note del 31.1.2022, opponendosi alle domande avanzate dal CP_1
ricorrente, modificava le proprie conclusioni in conformità a quanto disposto con il provvedimento presidenziale.
All'esito dell'udienza del 7.2.2022, attesa la richiesta di parte ricorrente, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status; in data
5.4.2022 veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 191/2022, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Con le note di trattazione scritta del 5.3.24, il resistente rappresentava che, nelle more del presente giudizio, la resistente si era allontanata dalla casa coniugale, avendo instaurato, con AN NI, una convivenza more uxorio e, dunque, costituito una famiglia di fatto, avendo, altresì, dato alla luce la piccola , Persona_3
e che il figlio aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa, Per_1
essendogli stato prorogato il contratto a tempo determinato, per cui la sua posizione lavorativa si era ormai consolidata, lavorando ormai, in modo continuativo, da oltre quattro anni.
La causa veniva istruita tramite il deposito della documentazione prodotta dalle parti e all'esito dell'udienza del 15.7.2024, precisate le conclusioni, veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 191/2022, pubblicata il 5.4.2022; essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
La presente pronuncia dovrebbe concernere, dunque, le questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, con pagamento di canone di locazione e utenze a carico del ricorrente, oltre che l'assegno divorzile e l'assegno di
4 mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, sempre a carico di e in favore di . Parte_1 CP_1
2.1 Quanto all'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, vi è da considerare che risulta circostanza pacifica che non risieda più presso CP_1
la stessa, sita in RI NE (CZ), alla via Rosario Rubettino n. 58, bensì in
Carpanzano (CZ), alla via Duca d'Aosta n. 29, come risulta dal certificato di residenza versato in atti (v. certificato allegato alle note scritte del 5.3.2024).
Detta circostanza (sopravvenuta rispetto ai provvedimenti presidenziali), oltre che documentata, risulta confermata dalla stessa che afferma: “Nulla CP_1
modifica il fatto che la stessa si sia trasferita in altro Comune o che il figlio, non economicamente autosufficiente, sia rimasto residente nella casa familiare” (v. note scritte depositate in data 12.7.2024).
Ebbene, l'allontanamento stabile dell'assegnatario dall'immobile costituisce una circostanza che, benché intuitiva ed implicita, è stata indicata espressamente nella formulazione dell'art. 337 sexies c.c. (“Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare…”) quale causa di cessazione e di revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare.
Deve trattarsi di un allontanamento stabile, naturalmente, non transitorio come potrebbe avvenire per una vacanza o per altre eSIenze personali, come un ricovero ospedaliero ancorché prolungato.
Del resto, secondo Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 14727 il trasferimento del genitore assegnatario comporta senz'altro la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Nel caso in esame, dunque, l'assegnazione della casa familiare in favore di CP_1
deve essere necessariamente revocata.
[...]
2.2 Quanto all'assegno divorzile, si deve rilevare che ha riferito che la Parte_1
resistente ha, ormai, costituito un nuovo nucleo familiare, avendo instaurato, con tale
AN NI, una convivenza more uxorio, dalla cui relazione è nata la minore detta circostanza (anch'essa sopravvenuta rispetto Persona_3 all'ordinanza presidenziale) non risulta espressamente contestata dalla resistente, la quale, come anzidetto, si è limitata a sostenere “Nulla modifica il fatto che la stessa
si sia trasferita in altro Comune o che il figlio, non economicamente autosufficiente, sia rimasto residente nella casa familiare”, nulla aggiungendo in merito all'eventuale convivenza con AN NI.
5 Ebbene, in base al principio di non contestazione, contemplato dall'art. 115 c.p.c., il giudice ha l'obbligo di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita;
dunque, i fatti non specificatamente contestati debbono considerarsi come ammessi,
poiché le parti sono tenute a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla parte avversa.
Ne consegue che, nel caso in esame, la convivenza more uxorio e la costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte della resistente devono considerarsi, in quanto non contestate, circostanze da porre a fondamento della presente decisione.
Peraltro, va rilevato che vi è prova in atti della nascita di Persona_3
essendo prodotto il certificato di stato di famiglia di , in cui risulta la CP_1
presenza della piccola nata in data [...]. Persona_3
In casi simili, la Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge separato che instaura un'altra convivenza stabile: ed invero, l'instaurazione da parte del coniuge di un'altra famiglia, anche se di fatto, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge e rescinde ogni connessione con il modello di vita che caratterizzava la convivenza matrimoniale (v. Cass. civ. n. 16982/2018).
Una recente pronuncia della Cassazione ha specificato che la convivenza more
uxorio giustifica anche la revoca dell'assegno divorzile (Cass. ord. n. 7257/2024);
con sentenza n. 14151/2022, la Suprema Corte ha poi dettato un nuovo principio in materia di revoca dell'assegno divorzile, affermando che la cessazione del diritto all'assegno divorzile non è più subordinata all'instaurazione di una convivenza stabile e duratura con un nuovo partner, ma può avvenire anche in caso di mera relazione affettiva stabile, anche se priva di coabitazione.
Da tutto quanto appena esposto, segue la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
2.3 Con riguardo, infine, al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre rammentare che l'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
6 Quanto alla legittimazione attiva e passiva del genitore presuppone l'elemento oggettivo della convivenza con il figlio.
Difatti, durante i procedimenti di separazione, di divorzio e per le relative modifiche,
al figlio maggiorenne spetta la legittimazione processuale concorrente con quella del genitore convivente (cfr. Cass. n. 359/2014), ma nel caso in cui egli ritenga di non
avanzare autonome domande – come ad esempio quella relativa al versamento diretto – non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio (nei procedimenti descritti, si utilizza l'espressione “legittimazione alternativa e concorrente” per il caso di genitore e figlio maggiorenne regolarmente conviventi: cfr. Trib. Bari, 7 ottobre 2015, n. 4205).
La legittimazione iure proprio e alternativa del genitore, dunque, persiste se - e solo se - risulta invariata la situazione oggetto della precedente regolamentazione fondata sulla coabitazione e restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento. Qualora, invece, il figlio maggiorenne abbia lasciato la casa familiare o non conviva con alcuno dei genitori, egli è sempre una parte necessaria del procedimento o dell'accordo stragiudiziale avente ad oggetto la modifica del contributo al suo mantenimento.
Peraltro, nel caso in cui il figlio sia solo parzialmente indipendente, non vi è ragione di ritenere che il contributo al mantenimento da parte dell'obbligato debba continuare a essere versato a favore dell'altro genitore e non direttamente al figlio stesso, che sopporta le proprie spese.
Nel caso in esame, dunque, – che, come detto, ha confermato la CP_1
cessazione della coabitazione con il figlio -, non è legittimata a richiedere Per_1
l'assegno di mantenimento per conto di quest'ultimo; è , in caso di Persona_2 sussistenza dei presupposti economici, l'unico legittimato a chiedere che gli sia riconosciuto il diritto ad essere mantenuto.
Lo stesso valga per il pagamento del canone di locazione e delle utenze dell'abitazione familiare, in cui vive il solo;
la resistente, che non Persona_2 risiede più nell'immobile, non può, difatti, essere beneficiaria di detto pagamento.
3. Con riguardo alle spese del giudizio, avuto riguardo che tutte le sopra menzionate circostanze (cessazione della convivenza della resistente con il figlio maggiorenne e instaurazione di convivenza more uxorio) sono sopravvenute in epoca assai recente,
ritiene questo Tribunale che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 191/2022, pubblicata il
5.4.2022 (matrimonio celebrato in Colosimi (CS), in data 3.9.1998, tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Colosimi al n. 6, Parte 2, Serie A, Ufficio 2, anno 1998), così provvede:
- revoca i provvedimenti dettati in tema di casa coniugale, anche in relazione al pagamento del canone di locazione, utenze e tasse a carico del ricorrente;
- revoca i provvedimenti economici dettati in favore di e del CP_1 figlio maggiorenne;
Persona_2
- rigetta le relative domande avanzate da ; CP_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione
Unica Civile del 23.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Teodora Godini dott. NI Garofalo
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