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12 gennaio 1956
12 gennaio 1956
Art. 2.
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.