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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12158/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12158/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO TEMPORE
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1 Per NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO Controparte_1 TEMPORE nessuno è comparso
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il ricorrente precisa le conclusioni come da atti causa e chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese e compensi del presente procedimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12158/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , elett. dom. in Catania, via Grotte Parte_1 C.F._1
Bianche n. 30, rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, l'Avv. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, emesso dal Tribunale di Catania, Sezione
Immigrazione, depositato il 30.09.2024 e notificato il 22.10.2024, con il quale veniva liquidato all'odierno ricorrente, nella qualità di difensore di , ammessa al patrocinio a Controparte_2 spese dello Stato, l'importo di € 850,00. Assumeva che, in data 09.04.2019, la
[...]
di Catania notificava a Controparte_3 [...]
il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale. CP_2
pagina 2 di 7 Sicché, in data 09.05.2019, l'Avv. , quale difensore della , proponeva ricorso Parte_1 CP_2 avverso il suddetto provvedimento, ai sensi degli artt. 737 e ss del c.p.c. e dell'art. 35-bis del d.lgs. n.
25 del 2008, che veniva iscritto al ruolo generale con il n. 7453/2019, in data 10.05.2019. In data
09.07.2019, la ricorrente veniva ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello
Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, a seguito di istanza depositata in data 18.04.2019.
L'udienza camerale, originariamente fissata per il 10.11.2020, a causa dell'eccessivo carico di ruolo veniva, differita d'ufficio al 20.01.2022. In data 26.08.2020, si costituiva il e la Controparte_4
, giusta Controparte_5 comparsa depositata in atti. In data 19.01.2022, l'odierno ricorrente provvedeva al deposito della documentazione integrativa comprovante l'inserimento sociale, educativo e lavorativo della . CP_2
All'udienza di comparizione delle parti del 20.01.2022, l'Avv. insisteva nel ricorso e nei Parte_1 mezzi istruttori richiesti, contestava la memoria di controparte in quanto infondata e richiedeva l'acquisizione della documentazione depositata per la Igbinovia. In ordine all'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla Commissione, rilevava che il ricorso veniva depositato in data 09.05.2019, come estratto dal Polisweb prodotto in atti. Inoltre, insisteva nell'audizione della e ribadiva di aver depositato telematicamente documentazione lavorativa della stessa. In data CP_2
31.01.2022, il Tribunale emetteva decreto di accoglimento del ricorso, riconoscendo lo status di rifugiato e il conseguente diritto di godere del relativo permesso di soggiorno in favore della . CP_2
Tuttavia, il suddetto decreto di accoglimento riportava le generalità errate di “Igbinovia Mercy Ithoan” anziché di quelle esatte “ ”. Sicché, in data 20.08.2023, ai sensi dell'art. 287 Controparte_2
c.p.c., l'Avv. depositava ricorso di correzione di errore materiale. Con decreto del Parte_1
20.11.2023, il giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno
20.12.2023 (successivamente revocata, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c,), onerando parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nel termine assegnato, al , presso Controparte_4
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania. In data 20.12.2023 l'Avv. depositava note Parte_1 scritte, nel rispetto dei termini di legge. Designato il collegio, in data 11.01.2024, veniva emessa ordinanza di accoglimento di correzione dell'errore materiale, notificata tramite comunicazione pec in data 15.01.2024.
Concluso il sub procedimento, veniva emesso il decreto di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore che venivano poi quantificati nella misura di € 850,00 (importo già ridotto alla metà ai sensi pagina 3 di 7 dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come previsto dalla legge, con decreto emesso in data 26.09.2024 e notificato a cura della cancelleria a mezzo pec del 22.10.2024.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione l'Avv. , lamentando che la liquidazione Parte_1 non fosse proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta secondo i parametri di legge e il principio dell'equo compenso. Con il primo motivo di opposizione, l'odierno lamentava l'illegittimità del decreto di liquidazione per carenza di motivazione, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato fosse apparente, in quanto priva di qualsivoglia riferimento ai criteri normativi applicati alla fattispecie concreta per la determinazione del compenso professionale.
Lamentava, altresì, che il decreto ometteva di indicare in modo specifico le fasi a cui fa riferimento e gli elementi concreti che incidevano sulla detta determinazione. Con il secondo motivo di opposizione,
l'odierno deduceva l'illegittimità del decreto di liquidazione oggetto di gravame appare palesemente illegittimo anche per violazione e falsa applicazione delle disposizioni inerenti alle tariffe professionali ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 2, 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal decreto del ministero della Giustizia n. 147 del 2022, asserendo che, applicando lo scaglione di valore indeterminabile e operando la riduzione della metà a norma dell'art. 130 del D.P.R.
n. 115 del 2002 – come espressamente indicato nel corpo del provvedimento impugnato –, il
Giudicante aveva quantificato un importo da liquidare al di sotto dei minimi di legge.
Per i suddetti motivi, l'Avv. domandava: “In via principale liquidare l'importo di € Parte_1
3.808,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali, ad I.V.A. e a CPA per l'assistenza legale prestata nell'ambito del procedimento R.G. 7453/2019, come da nota spese allegata all'istanza di liquidazione depositata telematicamente in data 20.06.2023; in via subordinata liquidare l'importo di € 1.904,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali, ad I.V.A. e a CPA per l'assistenza legale prestata nell'ambito del procedimento R.G. n. 7453/2019 come da prospetto tabellare che si allega (cfr. All.18). -
Condannare il resistente in persona pro tempore alla rifusione delle spese e Controparte_1 compensi del presente procedimento, come da separata nota spese che ci si riserva di depositare”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si Controparte_1 costituiva e rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 22.10.2024 ed il ricorso è stato depositato in data pagina 4 di 7 21.11.2024, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281-decies c.p.c., – disposizione inserita dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia –, come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr.
Cass. Civ., ord. n. 21051/2017: “Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n.
234/2016)”).
Nel merito, l'impugnazione è fondata e va accolta per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che il comma 1 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014
(aggiornato al D.M. n. 147/2022) statuisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ed ancora, il comma 5 del predetto articolo prevede che “Il compenso è liquidato per fasi.
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, ha depositato in giudizio:
- copia del decreto di liquidazione del Tribunale di Catania del 26.09.2024 (all. 1);
- copia della comunicazione del decreto a mezzo pec del 27.10.2024 (all. 1.1);
- copia del ricorso ex art. 35 bis del D.lgs. n.25/2008, per riconoscimento della protezione internazionale e 737 c.p.c. (all. 2);
- copia della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, di ammissione al patrocinio a spese dello stato in favore di , del 09.07.2019 (all. 3); Controparte_2
- copia del decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti del 02.08.2019 (all. 4);
- copia del decreto di differimento d'udienza del 30.10.2020 (all. 5);
- copia della costituzione in giudizio del Controparte_6
(all. 6);
[...] pagina 5 di 7 - copia della nota di deposito del 19.01.2022 (all. 7);
- copia del verbale di udienza n. 339/2022 del 20.01.2022, R.G. n. 7453/2019 (all. 8);
- copia del decreto di accoglimento del ricorso, emesso dal Tribunale di Catania, del 31.01.2022, notificato dalla cancelleria tramite pec del 03.02.2022 (all. 9 e 9.1);
- copia dell'istanza di liquidazione compensi professionali (all. 10);
- copia dell'istanza di correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., del 20.08.2023 (all. 11);
- copia del decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti n. 5127/2023 del
20.11.2023, R.G. n. 7453/2019-1 (all. 12);
- copia della relata di notifica (all. 13);
- copia della nota di deposito del 20.11.2023 (all. 14);
- copia del decreto che dispone deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
30.11.2023 (all. 15);
- copia del deposito note sostitutive d'udienza, ex art 127 ter c.p.c., del 30.11.2023 (all. 16);
- copia dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione materiale del 11.01.2024 (all.
17);
In applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, il primo
Decidente ha correttamente individuato lo scaglione di valore (indeterminabile a complessità bassa, da
€ 26.001,00 a 52.000,00) da applicare nella liquidazione del compenso in oggetto, errando, però, nell'indicare le fasi riconosciute, nonché le riduzioni operate.
Pertanto deve riconoscersi al ricorrente, nell'ambito dello scaglione sopra individuato, la liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valori medi, con riduzione nella misura del
50% per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e del 50 % per la fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della controversia de quo, nonché dell'attività espletata, e quindi per complessivi euro 1.904,00 già ridotto di ½, ex art. 130 Dpr 115/02, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in applicazione del DM n. 55 del
2014, Tabella II, scaglione di valore n. 2, valori minimi e senza attività istruttoria, in complessivi euro
852,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, iva e cpa, come per legge, oltre spese vive pari ad euro 125,00.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, annulla il decreto impugnato emesso dal Tribunale di
[...]
Catania, Sezione Immigrazione, depositato il 30.09.2024 e notificato il 22.10.2024, e liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo di € 1.904,00 per compensi, oltre il Parte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di parte ricorrente, in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese vive pari ad
€ 125,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.17.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12158/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO TEMPORE
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1 Per NELLA PERSONA DEL MINISTRO RAPPR. LEGALE PRO Controparte_1 TEMPORE nessuno è comparso
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il ricorrente precisa le conclusioni come da atti causa e chiede che la causa venga decisa con condanna alle spese e compensi del presente procedimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12158/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , elett. dom. in Catania, via Grotte Parte_1 C.F._1
Bianche n. 30, rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, l'Avv. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, emesso dal Tribunale di Catania, Sezione
Immigrazione, depositato il 30.09.2024 e notificato il 22.10.2024, con il quale veniva liquidato all'odierno ricorrente, nella qualità di difensore di , ammessa al patrocinio a Controparte_2 spese dello Stato, l'importo di € 850,00. Assumeva che, in data 09.04.2019, la
[...]
di Catania notificava a Controparte_3 [...]
il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale. CP_2
pagina 2 di 7 Sicché, in data 09.05.2019, l'Avv. , quale difensore della , proponeva ricorso Parte_1 CP_2 avverso il suddetto provvedimento, ai sensi degli artt. 737 e ss del c.p.c. e dell'art. 35-bis del d.lgs. n.
25 del 2008, che veniva iscritto al ruolo generale con il n. 7453/2019, in data 10.05.2019. In data
09.07.2019, la ricorrente veniva ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello
Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, a seguito di istanza depositata in data 18.04.2019.
L'udienza camerale, originariamente fissata per il 10.11.2020, a causa dell'eccessivo carico di ruolo veniva, differita d'ufficio al 20.01.2022. In data 26.08.2020, si costituiva il e la Controparte_4
, giusta Controparte_5 comparsa depositata in atti. In data 19.01.2022, l'odierno ricorrente provvedeva al deposito della documentazione integrativa comprovante l'inserimento sociale, educativo e lavorativo della . CP_2
All'udienza di comparizione delle parti del 20.01.2022, l'Avv. insisteva nel ricorso e nei Parte_1 mezzi istruttori richiesti, contestava la memoria di controparte in quanto infondata e richiedeva l'acquisizione della documentazione depositata per la Igbinovia. In ordine all'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla Commissione, rilevava che il ricorso veniva depositato in data 09.05.2019, come estratto dal Polisweb prodotto in atti. Inoltre, insisteva nell'audizione della e ribadiva di aver depositato telematicamente documentazione lavorativa della stessa. In data CP_2
31.01.2022, il Tribunale emetteva decreto di accoglimento del ricorso, riconoscendo lo status di rifugiato e il conseguente diritto di godere del relativo permesso di soggiorno in favore della . CP_2
Tuttavia, il suddetto decreto di accoglimento riportava le generalità errate di “Igbinovia Mercy Ithoan” anziché di quelle esatte “ ”. Sicché, in data 20.08.2023, ai sensi dell'art. 287 Controparte_2
c.p.c., l'Avv. depositava ricorso di correzione di errore materiale. Con decreto del Parte_1
20.11.2023, il giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno
20.12.2023 (successivamente revocata, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c,), onerando parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nel termine assegnato, al , presso Controparte_4
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania. In data 20.12.2023 l'Avv. depositava note Parte_1 scritte, nel rispetto dei termini di legge. Designato il collegio, in data 11.01.2024, veniva emessa ordinanza di accoglimento di correzione dell'errore materiale, notificata tramite comunicazione pec in data 15.01.2024.
Concluso il sub procedimento, veniva emesso il decreto di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore che venivano poi quantificati nella misura di € 850,00 (importo già ridotto alla metà ai sensi pagina 3 di 7 dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come previsto dalla legge, con decreto emesso in data 26.09.2024 e notificato a cura della cancelleria a mezzo pec del 22.10.2024.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione l'Avv. , lamentando che la liquidazione Parte_1 non fosse proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta secondo i parametri di legge e il principio dell'equo compenso. Con il primo motivo di opposizione, l'odierno lamentava l'illegittimità del decreto di liquidazione per carenza di motivazione, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato fosse apparente, in quanto priva di qualsivoglia riferimento ai criteri normativi applicati alla fattispecie concreta per la determinazione del compenso professionale.
Lamentava, altresì, che il decreto ometteva di indicare in modo specifico le fasi a cui fa riferimento e gli elementi concreti che incidevano sulla detta determinazione. Con il secondo motivo di opposizione,
l'odierno deduceva l'illegittimità del decreto di liquidazione oggetto di gravame appare palesemente illegittimo anche per violazione e falsa applicazione delle disposizioni inerenti alle tariffe professionali ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 2, 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal decreto del ministero della Giustizia n. 147 del 2022, asserendo che, applicando lo scaglione di valore indeterminabile e operando la riduzione della metà a norma dell'art. 130 del D.P.R.
n. 115 del 2002 – come espressamente indicato nel corpo del provvedimento impugnato –, il
Giudicante aveva quantificato un importo da liquidare al di sotto dei minimi di legge.
Per i suddetti motivi, l'Avv. domandava: “In via principale liquidare l'importo di € Parte_1
3.808,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali, ad I.V.A. e a CPA per l'assistenza legale prestata nell'ambito del procedimento R.G. 7453/2019, come da nota spese allegata all'istanza di liquidazione depositata telematicamente in data 20.06.2023; in via subordinata liquidare l'importo di € 1.904,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali, ad I.V.A. e a CPA per l'assistenza legale prestata nell'ambito del procedimento R.G. n. 7453/2019 come da prospetto tabellare che si allega (cfr. All.18). -
Condannare il resistente in persona pro tempore alla rifusione delle spese e Controparte_1 compensi del presente procedimento, come da separata nota spese che ci si riserva di depositare”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si Controparte_1 costituiva e rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 22.10.2024 ed il ricorso è stato depositato in data pagina 4 di 7 21.11.2024, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281-decies c.p.c., – disposizione inserita dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia –, come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr.
Cass. Civ., ord. n. 21051/2017: “Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n.
234/2016)”).
Nel merito, l'impugnazione è fondata e va accolta per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che il comma 1 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014
(aggiornato al D.M. n. 147/2022) statuisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ed ancora, il comma 5 del predetto articolo prevede che “Il compenso è liquidato per fasi.
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, ha depositato in giudizio:
- copia del decreto di liquidazione del Tribunale di Catania del 26.09.2024 (all. 1);
- copia della comunicazione del decreto a mezzo pec del 27.10.2024 (all. 1.1);
- copia del ricorso ex art. 35 bis del D.lgs. n.25/2008, per riconoscimento della protezione internazionale e 737 c.p.c. (all. 2);
- copia della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, di ammissione al patrocinio a spese dello stato in favore di , del 09.07.2019 (all. 3); Controparte_2
- copia del decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti del 02.08.2019 (all. 4);
- copia del decreto di differimento d'udienza del 30.10.2020 (all. 5);
- copia della costituzione in giudizio del Controparte_6
(all. 6);
[...] pagina 5 di 7 - copia della nota di deposito del 19.01.2022 (all. 7);
- copia del verbale di udienza n. 339/2022 del 20.01.2022, R.G. n. 7453/2019 (all. 8);
- copia del decreto di accoglimento del ricorso, emesso dal Tribunale di Catania, del 31.01.2022, notificato dalla cancelleria tramite pec del 03.02.2022 (all. 9 e 9.1);
- copia dell'istanza di liquidazione compensi professionali (all. 10);
- copia dell'istanza di correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., del 20.08.2023 (all. 11);
- copia del decreto di fissazione udienza per la comparizione delle parti n. 5127/2023 del
20.11.2023, R.G. n. 7453/2019-1 (all. 12);
- copia della relata di notifica (all. 13);
- copia della nota di deposito del 20.11.2023 (all. 14);
- copia del decreto che dispone deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
30.11.2023 (all. 15);
- copia del deposito note sostitutive d'udienza, ex art 127 ter c.p.c., del 30.11.2023 (all. 16);
- copia dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione materiale del 11.01.2024 (all.
17);
In applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, il primo
Decidente ha correttamente individuato lo scaglione di valore (indeterminabile a complessità bassa, da
€ 26.001,00 a 52.000,00) da applicare nella liquidazione del compenso in oggetto, errando, però, nell'indicare le fasi riconosciute, nonché le riduzioni operate.
Pertanto deve riconoscersi al ricorrente, nell'ambito dello scaglione sopra individuato, la liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valori medi, con riduzione nella misura del
50% per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e del 50 % per la fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della controversia de quo, nonché dell'attività espletata, e quindi per complessivi euro 1.904,00 già ridotto di ½, ex art. 130 Dpr 115/02, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in applicazione del DM n. 55 del
2014, Tabella II, scaglione di valore n. 2, valori minimi e senza attività istruttoria, in complessivi euro
852,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, iva e cpa, come per legge, oltre spese vive pari ad euro 125,00.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, annulla il decreto impugnato emesso dal Tribunale di
[...]
Catania, Sezione Immigrazione, depositato il 30.09.2024 e notificato il 22.10.2024, e liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo di € 1.904,00 per compensi, oltre il Parte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore di parte ricorrente, in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese vive pari ad
€ 125,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.17.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
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