Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4500/2022 RG, avente ad oggetto "Uso e abitazione " e vertente
TRA
Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1 ), Parte 2 (c.f. Codice Fiscale_2
[...] J) e Parte 3 (c.f. Codice Fiscale 3 ), rappresentati e difesi dall'Avv.
Federica Ferri;
ATTORI
E
CP 1 (c.f. Codice Fiscale 4 ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Annibale Schettino;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.12.2022, Parte 1 Parte 3 e
CP 1 all'uopo deducendo: Parte 2 convenivano innanzi al Tribunale di Avellino
CP 2 , figlio del defunto CP_3
- di essere eredi di comproprietario, quest'ultimo,
dell'immobile sito in Avellino alla Via Gaetano Salvemini n. 13; - di con il coniuge, CP_1
essere anch'essi comproprietari del predetto immobile in virtù di successione legittima del defunto CP 2 - che il bene in questione - originariamente in comproprietà al 50% tra RA Fortuna e CP 3 - risulta occupato in via esclusiva dalla convenuta, che è titolare di una quota di proprietà pari al 16,66% (vale a dire 1/3 della proprietà del coniuge premorto [...]
CP_3 deceduto senza aver redatto testamento); - che, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 540 c.c. (che riserva in favore del coniuge il diritto di abitazione
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di: “In via principale: Condannare la signora CP 1 al pagamento in favore di parte attrice in solido della somma complessiva di
€ 49.795,02 (o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) a titolo di indennità, in relazione all'occupazione esclusiva dell'immobile sito in Avellino alla Via Gaetano
Salvemini n. 13 (riportato nel C.F. al foglio 44, p.lla 13 sub 8); in via subordinata: - Disporre che il pagamento di cui al punto A) sia posto a carico di CP 1 rispettivamente a favore di [...]
Pt 1 , Parte 2 e Parte 3 nella misura di un terzo ciascuno. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.02.2023 si costituiva in giudizio [...]
CP_1 eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della condizione prevista (mediazione e/o negoziazione assistita), e nel merito, precisando che, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., l'utilizzo che il singolo comproprietario fa della cosa comune non deve necessariamente essere proporzionato alla quota di relativa spettanza, in quanto se gli altri contitolari non utilizzano la cosa comune anche chi possiede una minima quota di proprietà può
-
fruire del bene nella sua interezza, purché non impedisca agli altri contitolari di utilizzarlo: solo in quest'ultima ipotesi, infatti, sorge il diritto del comproprietario ad ottenere un indennizzo per il mancato utilizzo del bene comune. Concludeva per il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva assunta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo per approfondimenti isruttori. Disposta ed espletata CTU, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva nuovamnete assegnata in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
***
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione formulata da parte convenuta circa l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, vertendosi in tema di controversia di risarcimento del danno nei limiti della somma di
Euro 50.000,00.
L'eccezione di improcedibilità è infondata e va disattesa.
E' sufficiente rilevare che, sebbene il precedente Giudice non abbia sollevato la questione alla prima udienza di trattazione, a fronte della tempestiva eccezione della parte convenuta, gli attori hanno correttamente instaurato la procedura inviando la missiva nei tempi previsti e, dunque, assolvendo spontaneamente all'incombente.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve ritenersi insorta, per effetto della vicenda successoria conseguente al decesso di CP 3 (di cui peraltro non è stato prodotto alcun certificato di morte attestante la data del decesso) e poi di tra le odierne parti una comunione sul bene oggetto di causa, cuiCP_2 si applicano le norme regolanti la comunione dei diritti reali, tra cui quella di cui all'art. 1102 c.c.
L'applicazione di tale disciplina non preclude il diritto del comunista che non abbia fatto uso del bene a conseguire un indennizzo per effetto del godimento esclusivo dell'altro contitolare.
E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui (cfr. Cass. n.
7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti (conf.
Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005).
E' stato altresì chiarito che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. La stessa giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato il principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento - utilizzo quest'ultimo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011;
Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021) - ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015; conf. Cass. 1738/2022; Cass.
10264/2023).
Dunque, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento diretto solo se abbia formulato istanza di uso turnario del bene medesimo e a far data da tale richiesta (da ultimo, Cass. 10264/2023).
Più nel dettaglio, la pronuncia innanzi citata precisa che, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorre dunque valutare che vi sia stata una richiesta di rilascio del bene ovvero un'istanza di uso turnario del bene medesimo oppure una richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti".
Nel caso di specie, l'unica richiesta in atti avente ad oggetto il riconoscimento dei frutti da parte degli odierni attori è quella avanzata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto la pregressa nota inoltrata dagli eredi CP 3 alla convenuta, datata 3.8.2021, (all. 10 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) non contiene né una richiesta di rilascio del bene né un'istanza di godimento turnario o di pagamento dei frutti ma solo un invito a prendere contatto con lo studio legale incaricato per risolvere la questione.
Ne consegue che gli attori possono chiedere il pagamento dei frutti solo a far data dal 21.11.2022, data della notifica dell'atto di citazione.
Il danno da occupazione di immobile (parzialmente) altrui va paramentrato al valore locativo del cespite (giurisprudenza consolidata sul punto, cfr. Cass. n. 10498/06, n. 827/06, n. 13630/01, n.
7692/01, n. 649/00, n. 1373/99, n. 1123/98, n. 2859/95).
Ora, considerate le dimensioni, l'ubicazione e la destinazione ad uso abitativo dell'immobile di cui si controverte, appare equo fissare un valore locativo medio pari mediamente ad € 210,67 mensili.
Invero, in accoglimento delle osservazioni svolte sul punto da parte attrice alla relazione di CTU, le caratteristiche e le condizioni reali dell'immobile giustificano l'applicazione del coefficiente minimo previsto dalla tabella OMI per la categoria di riferimento (tabella peraltro alla relazione peritale). Non trova riscontro il metodo di calcolo utilizzato dal CTU ed, in particolare, il coefficiente di capitalizzazione applicato in relazione al valore commerciale del bene. Ne consegue che, avuto riguardo ai valori OMI in atti, moltiplicato il valore locativo di 2,8 euro al mq per 75,24, il valore locativo è di euro 210,67 mensile.
Ciò posto, giacchè il canone dovuto come corrispettivo spetta con decorrenza dal mese di dicembre 2022 sino all'attualità (maggio 2025), ovvero per 26 mensilità, per un totale di euro
5.477,72, tenuto conto della quota spettante agli attori, quali eredi di CP 2
CP_1 è debitrice, a titolo di sull'immobile in questione pari al 55,55%, la convenuta indennizzo per l'occupazione esclusiva dei beni, della somma di euro 3.042,70 (pari al 55,55% di euro 5.477,72).
La convenuta va condannata al pagamento della predetta somma, in favore di ciascuno degli attori, della somma pari ad euro 1.014,23 (pari alla quota di 1/3 per ciascuno), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difesiva in concreto svolta e del valore della controversia (scaglione fino ad euro
5.200,00).
Invero, con riferimento al valore della controversia, quest'ultimo va determinato ai sensi dell'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 15857/2019).
Le spese di CTU vanno interamente poste a carico di parte convenuta in ragione del principio di causalità.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4500/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di euro 1.014,23, per un totale di euro 3.042,70, oltre interessi legali sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta CP 1 al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in Euro 550,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Avellino, il 9 maggio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri