Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RR NZ
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR ZI , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1114/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata l'[...] a [...], residente ivi alla Via Giacomo Parte_1
Matteotti n. 20 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano dell'Avvocatura interna, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_2
resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 23/2/2023 e ritualmente notificato la ricorrente di cui in epigrafe , premesso di aver presentato, il 4/3/2022, domanda di pagamento dell'Assegno per il Nucleo Familiare, quale figlio maggiorenne inabile , sulla pensione di cui era titolare la propria madre nata a [...] Persona_1
ZI (NA) l'11/10/1928 e deceduta il 16/10/2021, nei limiti del quinquennio antecedente alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 1/3/2017 al 16/10/2021 (data di decesso della de cuius); asseriva altresì che l'iter amministrativo si era concluso negativamente,
Tanto premesso adiva il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dell'Assegno per il Nucleo CP_2
Familiare a decorrere dal 1/3/2017 o dalla diversa data risultante dalla CTU di cui chiedeva l'ammissione.
PPrreelliimmiinnaarrmmeennttee ssii ddeevvee rriilleevvaarree cchhee rriissuullttaa ccoonncclluussoo iill pprroocceeddiimmeennttoo aammmmiinniissttrraattiivvoo iinnssttaauurraattoo aall ffiinnee ddii ccoonnsseegguuiirree llaa pprreessttaazziioonnee ooggggeettttoo ddeell pprreesseennttee pprroocceeddiimmeennttoo ee rriissuullttaannoo ssuussssiisstteennttii ggllii aallttrrii rreeqquuiissiittii aammmmiinniissttrraattiivvii rriicchhiieessttii ddaallllaa lleeggggee ppeerr ll''eerrooggaazziioonnee ddeellllaa pprreessttaazziioonnee rriicchhiieessttaa ((ccffrr..,, iinn ppaarrttiiccoollaarree,, cceerrttiiffiiccaattoo ddii rreessiiddeennzzaa ee ssttaattoo ddii ffaammiigglliiaa,, nnoonncchhéé ddooccuummeennttaazziioonnee rreeddddiittuuaallee iinn aattttii)).. CCiiòò pprreemmeessssoo,, oosssseerrvvaa iill GGiiuuddiiccaannttee cchhee,, tteennuuttoo ccoonnttoo ddeellllee ccoonncclluussiioonnii rraasssseeggnnaattee ddaall CC..TT..UU..,, ddootttt.. ,, nneellllaa rreellaazziioonnee ppeerriittaallee sseeccoonnddoo llaaqquuaallee Persona_2 ssuussssiissttee,, aa ppaarrttiirree dal marzo 2017, il reqquuiissiittoo ssaanniittaarriioo pprreevviissttoo ppeerr llaa pprreessttaazziioonnee rriicchhiieessttaa,, llaa ddoommaannddaa ppuuòò eesssseerree aaccccoollttaa ppaarrttiirree ddaa ttaallee eeppooccaa,, ee ffiinnoo aall ddeecceessssoo ddeellllaa mmaaddrree ccoonnvviivveennttee,, llaa qquuaallee eerraa ttiittoollaarree ddeellllaa ppeennssiioonnee iinnddiiccaattaa iinn CP_2 rriiccoorrssoo..
In merito, deve rilevarsi che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che - tenuto conto delle affezioni riscontrate – sussiste, con riferimento a il requisito della inabilità al lavoro, a Parte_1 decorrere dal marzo 2017.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
Pertanto, nell'incontestato concorso delle altre condizioni richieste dalla legge (cfr. documentazione in atti), l va condannato al pagamento, in favore della CP_2 ricorrente, dell'assegno per il nucleo familiare, quale figlio maggiorenne inabile, sulla pensione INPS di cui era titolare la defunta madre dal 1° Persona_1
marzo 2017 (ovvero nei limiti del quinquennio antecedente la domanda amministrativa) e fino al 16/10/2021 (data del decesso della dante causa), oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/2/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_2
a)accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna l' a pagare CP_2 alla predetta l'assegno per il nucleo familiare , quale figlio maggiorenne inabile, sulla pensione INPS di cui era titolare la madre a partire Persona_1 dall'1/3/2017 e fino al 16/10/2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b)condanna l' al pagamento CP_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto. OR ZI, li 1/4/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco