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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14015 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CATELLO RUOPOLI Parte_1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.7.2023 il ricorrente assumeva: di essere stato in malattia dal 13.07.2022 al 3.11.2022; che il medico incaricato della visita di controllo in data 7.09.2022 non lo aveva reperito presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia;
che, al secondo tentativo di visita di controllo effettuato in data 31.10.2022, il medico nuovamente non lo reperiva presso l'indirizzo indicato;
che ciò aveva comportato, in applicazione della normativa vigente, la decadenza dal trattamento economico di malattia con l'applicazione del mancato indennizzo dei primi 10 giorni di malattia e dell'indennizzo al 50% del restante periodo;
che tale provvedimento appariva illegittimo. Tanto premesso chiedeva: accertarsi l'illegittimità del provvedimento e condannarsi l al CP_1 CP_2 pagamento in suo favore del residuo trattamento economico di malattia fondamentale quantificato nella somma lorda di € 10.677,44 o gradatamente nella maggiore o minore somma eventualmente determinata all'esito del giudizio, il tutto con vittoria di spese. Si costituiva tardivamente l che contestava l'avversa domanda CP_1 chiedendone il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda va accolta nei termini di cui si dirà.
E' incontestato che ai controlli domiciliari del 7.09.2022 e del
31.10.2022 il medico certificatore, pur essendosi recato presso l'indirizzo indicato dal ricorrente, non sia stato posto nelle condizioni di reperire l'assicurato, precludendo dunque l'accertamento sanitario.
Sostiene l che il lavoratore aveva indicato nei certificati di CP_1 malattia telematici, come sua residenza, l'indirizzo via ing. Parisi 13
80074 Casamicciola Terme Na.
Il medico di controllo, in entrambe le suddette occasioni, si recava all'indirizzo suddetto così riscontrando: “accesso - assente all'indirizzo indicato sopra indicato come da dichiarazione del familiare sotto indicato maggiore di anni 14: ”. Persona_1 L'assicurato veniva, pertanto, dichiarato sconosciuto/irreperibile all'indirizzo.
Secondo la tesi dell'istituto la condotta del lavoratore si sarebbe connotata di illegittimità posto che nel certificato del 25.08.2022 non veniva compilato il quadro “reperibilità durante la malattia”, avente proprio lo scopo di indicare un luogo diverso dalla residenza presso il quale ricevere la visita di controllo.
Ciò premesso, in punto di fatto deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge che il medico curante nell'inviare i certificati medici
(del 25.08.2022 e del 03.11.2022) alla voce “Correzione dati” inseriva la dicitura: Domiciliato in Barano d'Ischia alla Via Duca Degli Abruzzi n.
174.
Ad ogni modo la confusione ingeneratasi nella individuazione dell'esatto domicilio non può ascriversi alla condotta intenzionale del lavoratore.
E' noto che in materia di trattamento economico di malattia, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario.
Va dunque allegato e provato, da parte dell'ente che disponga la visita medica domiciliare, un comportamento negligente del lavoratore.
Non essendovi prova di tale negligenza le contestazioni sollevate dall vanno disattese. CP_1 La domanda va dunque accolta condannandosi l al pagamento della CP_1 somma di € 10.677,44. Sulle somme dovute andranno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l al pagamento della somma di € 10.677,44, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria come per legge. Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1 1865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 27.02.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli