Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 704/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa di lavoro pendente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carla Di Fazio, in virtù di mandato Parte_1
in atti;
- opponente-
e
elettivamente domiciliato in Lanciano, Via Pollidori 4, presso e nello studio Controparte_1 dell'avv. Antonio Fattore, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, unitamente all'avv.
Marco Maria Di Domenico, in virtù di procura alle liti;
- opposto-
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Svolgimento del processo
La ricorrente, agendo in giudizio con atto di opposizione a precetto per la somma complessiva di €.
12.554,38 (comprensiva di spese, rivalutazione ed interessi), notificatole in forza della sentenza n.
243/2022 resa dal Tribunale di Lanciano in data 28.11.2022 -che la condanna al pagamento in favore di , suo ex marito, della somma di €. 7.873,00 per mensilità retributive Controparte_1
maturate quale dipendente della ha eccepito, ai sensi e per gli Controparte_2
13.843,38, oltre accessori, chiedendo di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, ricorrendo gravi e fondati motivi.
Con memoria si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 29.01.2024 nell'ambito del sub-procedimento, il Giudice ha sospeso parzialmentel'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente alla somma eccepita in compensazione di €. 8.643,38.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata la relativa udienza assegnando alle parti termine per note conclusionali e disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Indi in data odierna, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In linea di principio, occorre ricordare che gli artt. 1241 e ss. del c.c. individuano nella compensazione una forma di estinzione satisfattiva dell'obbligazione di una persona verso l'altra, che produce i suoi effetti dalla coesistenza dei debiti purché essi siano liquidi ed esigibili.
Dunque, la compensazione legale ha come presupposto la reciprocità delle obbligazioni per cui due soggetti debbono essere debitori l'uno dell'altro.
Per credito liquido deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo, come si desume anche dall'identica espressione contenuta in altre norme quali l'art. 1208 n. 3 c.c., l'art. 1282 c.c. e l'art. 633 c.p.c.
Il requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243
c.c. primo comma, perché la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito.
È la ratio di estinzione satisfattoria reciproca a richiedere che entrambi i crediti siano incontrovertibili, ossia non più soggetti a modificazioni a seguito di impugnazione (cfr. Cass. n.
6820 del 2002 e n. 8338 del 2011) non solo nella loro esattezza, ma anche nella loro esistenza
(credito certus nell' an, quid, quale, quantum debeatur). Alla nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, la giurisprudenza ha aggiunto una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). La liquidità del credito è, peraltro, requisito necessario sia per la declaratoria della compensazione legale sia per l'applicazione della compensazione giudiziale, che differisce dalla prima esclusivamente per l'attenuazione del presupposto della liquidità del credito, che pur potendo apparentemente mancare, deve essere di facile e pronta soluzione.
La compensazione, salve le ipotesi specificamente richiamate nell'art. 1246 c.c. ed in ogni altro caso di divieto legislativo, si attua, nella prima ipotesi di cui all'art. 1243 c.c., ope legis, non appena si determina la coesistenza di due debiti-crediti contrapposti, aventi i requisiti della omogeneità, liquidita ed esigibilità e nella seconda se e quando il giudice, riconoscendo il debito opposto in compensazione non liquido, ma di facile e pronta liquidazione, provveda a liquidarlo, quale che sia in ogni caso il titolo dei debiti contrapposti.
Facendo applicazione dei principi di cui sopra, si intendono pertanto realizzate le condizioni previste dall'articolo 1243 c.c. per disporre la compensazione legale.
Infatti, l'opposto risulta creditore dei crediti portati dalla sentenza n. 243/2022 resa dal Tribunale di Lanciano in data 28.11.2022, passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione, che ha condannato al pagamento in favore di della somma di €. Parte_1 Controparte_1
7.873,00 per mensilità retributive che egli ha maturato alle dipendenze della Controparte_2
oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ed €.
[...]
1.816,00 per spese legali.
L'opponente risulta creditrice dei crediti portati dai seguenti titoli:
-€ 3.000,00, oltre 15% spese generali, liquidate con decreto della Corte Appello di L'Aquila cron.
164/20 del 27.02.2020;
-€. 1.599,68 liquidati con decreto ingiuntivo n. 281/2019 emesso dal Giudice di Pace di Lanciano per spese straordinarie per la figlia minore delle parti in causa;
-€. 200,00 per spese legali liquidate dal decreto ingiuntivo n. 281/19 emesso dal Giudice di Pace di Lanciano;
-€. 900,00 per spese legali liquidate dal Giudice di Pace di Lanciano con sentenza n. 9/21.
I crediti in questione risultano certi, liquidi ed inoltre anche esigibili atteso che sono definitivamente verificati giudizialmente, in quanto i titoli che li prevedono non risultano impugnati e non risultano soggetti ad ordinanze che ne sospendono l'esecutività e le somme sono determinate dai suddetti titoli nel loro ammontare. Inoltre, non è stato oggetto di contestazione ad opera dell'opposto il credito pari ad €. 2.943,70 per spese straordinarie (scolastiche e sanitarie) per la figlia minore, documentate come in atti.
Ciò chiarito, è da dichiararsi l'avvenuta compensazione legale tra il credito di €. 12,557,38 di cui al precetto opposto e la somma di €. 8.643,38, dovuta a titolo di spese legali e di spese straordinarie per la figlia minore, come già ritenuto con ordinanza del 29.01.2024 che ha sospeso in parte l'efficacia del precetto opposto, soluzione alla quale la difesa di parte opposta ha espressamente aderito con le note conclusionali depositate in data 30.05.2025.
Per contro, rimane ferma la piena efficacia del precetto opposto per il residuo credito pari ad €.
3.911,00 sulla base del principio affermatosi in giurisprudenza della non compensabilità del credito alimentare, in quanto, nel caso in esame, viene opposta in compensazione la somma di €.
7.500,00 a titolo di ratei arretrati del mantenimento dovuto in favore della figlia minore che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 28987 del 2008) ha natura sostanzialmente alimentare, e pertanto non è compensabile (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
18/11/2016, n. 23569 rv. 642684-01; Cassazione civile sez. VI - 14/05/2018, n. 11689);
Invero, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.
In conclusione, per le esposte motivazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto il
Tribunale accerta e dichiara che l'opponente è tenuta a versare in favore dell'opposto la minor somma di €. 3.911,00.
L'accoglimento parziale dell'opposizione comporta la compensazione delle spese nella misura di
1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza dell'opposto.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, accerta e dichiara che l'opponente è tenuta a versare in favore dell'opposto la minor somma di €. 3.911,00;
-compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 1/3;
-pone a carico dell'opposto la restante parte delle spese del giudizio, già liquidata in € 2.810,00, oltre rimborso del 15%, IVA e Cpa come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Lanciano il 10.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Cristina Di Stefano