Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 16 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1840/2024 R.G. Prev. TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Vecchione, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 15.11.2021 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze in oggetto. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, deducendo l'aggravamento della propria condizione clinica. Concludeva chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, spese vinte. CP_ L' , costituitosi, eccepiva la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la CT e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CT dott. , Persona_1 all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, la causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
***
1
, dopo aver individuato le infermità a carattere permanente presentate dal ricorrente in
[...]
“➢ Neoplasia colica del sigma prossimale con secondarismi epatici di recente diagnosi ➢ Vasculopatia cerebrale cronica con note progressivamente ingravescenti di deterioramento cognitivo attualmente di grado moderato, con note ansiose e segni di depressione involutiva da vasculopatia cerebrale cronica ➢ Diabete mellito tipo 2 in terapia farmacologica senza menzione di documentato squilibrio metabolico o complicanze secondarie ➢ Ipertensione arteriosa in FA persistente e bbdx senza menzione di documentato significativo riverbero emodinamico ➢ Artrosi diffusa a maggior espressione al rachide ed alle ginocchia con deficit della de Neoplasia colica del sigma prossimale con secondarismi epatici di recente diagnosi ➢ Vasculopatia cerebrale cronica con note progressivamente ingravescenti di deterioramento cognitivo attualmente di grado moderato, con note ansiose e segni di depressione involutiva da vasculopatia cerebrale cronica ➢ Diabete mellito tipo 2 in terapia farmacologica senza menzione di documentato squilibrio metabolico o complicanze secondarie ➢ Ipertensione arteriosa in FA persistente e bbdx senza menzione di documentato significativo riverbero emodinamico ➢ Artrosi diffusa a maggior espressione al rachide ed alle ginocchia con deficit della deambulazione ➢ Edentulia subtotale non protesizzata per motivi economici ➢ Incontinenza urinaria da urgenza trattata con uso di presidi per assorbenza, ➢ Esiti di pregressa insufficienza cardiorespiratoria acuta in BPCO ad impronta enfisematosa in assenza di significativi segni clinici e/o strumentali documentati di distress ventilatorio ➢ IVC arti inferiori con ectasie venose bilaterali attualmente non
2 complicate ➢ ambulazione ➢ Edentulia subtotale non protesizzata per motivi economici ➢ Incontinenza urinaria da urgenza trattata con uso di presidi per assorbenza, ➢ Esiti di pregressa insufficienza cardiorespiratoria acuta in BPCO ad impronta enfisematosa in assenza di significativi segni clinici e/o strumentali documentati di distress ventilatorio ➢ IVC arti inferiori con ectasie venose bilaterali attualmente non complicate” ha così riferito in ordine alla esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3. Legge 104/92: “Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che non tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data della domanda in sede amministrativa (novembre 2021); successivamente a tale data, nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario, è documentato, come da confronto con quanto documentato in atti, un aggravamento del quadro clinico, e soprattutto l'insorgenza di nuove o di comunque significativamente incidenti sulla valutazione medico legale. 3 – Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, si può affermare, che esse allo stato attuale HANNO determinato la necessità di assistenza continua e di un prolungato intervento multidisciplinare socio sanitario, NON conservando ancora la paziente una sufficiente autonomia nelle attività della vita quotidiana”. L'ausiliare ha pertanto concluso affermando che “per la Sig.ra , per Parte_1 quanto sopra esposto, si ritengono NON SUSSISTENTI i requisiti necessari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (comma 3, art. 3, L. 104/92), a decorrere dalla data della domanda in sede amministrativa (novembre 2021), potendo invece essere riconosciuta quale invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/98), grave 100 %, nonché portatrice di handicap (comma 1, art. 3, L. 104/92). Ciò fino al settembre 2024, quando, successivamente al deposito del ricorso per opposizione, le condizioni della paziente si sono certamente aggravate con il riscontro in tale epoca di una neoplasia colica del sigma prossimale già metastatizzata con localizzazioni epatiche. Ciò premesso, a decorrere dalla data di prima diagnosi oncologica (25.09.24) si ritengono invece SUSSISTENTI i requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (comma 3, art. 3, L. 104/92), prevedendo un'opportunamente congrua retrodatazione ad almeno tre mesi prima (GIUGNO 2024)”. Le conclusioni del CT appaiono ampiamente e correttamente motivate e possono essere condivise. Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento e al riconoscimento dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 a decorrere dall'01.06.2024. L'accoglimento della domanda a decorrere da epoca successiva alla consulenza tecnica espletata nella fase sommaria ed alla introduzione del presente ricorso in opposizione (25.01.2024) giustifica la compensazione delle spese, comprensive anche di quelle della fase sommaria, tra le parti. Spese di CT, liquidate con separati decreti, a carico dell' in via definitiva. CP_1
P.Q.M.
3 - accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che versa in condizioni Parte_1 sanitarie che legittimano il riconoscimento all'indennità di accompagnamento e dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 a decorrere dall'01.06.2024;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CT, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Napoli, 16.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
4