Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 9
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione debitoria

    La Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto l'impugnazione è stata proposta oltre i termini di legge e la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta correttamente a mezzo posta.

  • Rigettato
    Nullità notifiche atti prodromici

    La notifica a mezzo posta è stata ritenuta legittima e conforme alle prescrizioni di legge, anche in assenza di relata di notifica e specifica annotazione sull'avviso di ricevimento, in virtù della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

  • Rigettato
    Domanda in subordine

    La Corte ha rigettato l'appello principale, pertanto la domanda subordinata non trova accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 9
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo