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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE NI, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 795/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna BO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 1 e pubblicata il 24/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20180041135941521613434 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20180041135941521613434 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
In via principale e nel merito: pronunciare l'annullamento/la declaratoria di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento.
In subordine: la mitigazione della pretesa erariale nella misura ritenuta di ragione, in relazione a quanto eventualmente emerso dagli atti di causa o in corso di causa. Comunque la massima riduzione delle sanzioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Conclusioni dell'appellato
Respingere l'appello dichiarando la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180041135941521613434 del 29.06.2018 e relativa all'avviso di accertamento per omessa denuncia Prot. n. 1411 del 21/09/2017,
TARSU per gli anni 2011 e 2012 per le annualità 2011- 2012, impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver formulato una richiesta di accesso agli atti, riscontrata dal Comune di Bologna il 17.04.2019, il sig. Ricorrente_1, il 17.06.2019, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20180041135941521613434 emessa il 29/06/2018, e notificata il 13.08.2018, a seguito della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento n. 1411, del 21/09/2017, relativo a TARSU per gli anni 2011, 2012.
In particolare eccepiva la prescrizione di qualsiasi sua debitoria, asserendo il mancato ricevimento e comunque la nullità delle notifiche degli atti prodromici, con i quali si sarebbe dovuta interrompere la prescrizione.
A seguito della costituzione in giudizio del Comune di Bologna, che contestava l'intervenuta prescrizione della pretesa, considerata la infondatezza della eccezione di nullità delle notifiche dei precedenti atti, e, in particolare, di quella dell'ingiunzione di pagamento, eseguita a mezzo posta il 13.08.2018, la CTP di Bologna respingeva il ricorso, con condanna dle contribuente alle spese di lite.
Avverso la decisione propone ora ricorso il sig. Ricorrente_1, riproponendo, nella sostanza, le medesime contestazioni avanzate in primo grado in ordine alla correttezza delle notifiche sia degli accertamenti, sia dell'ingiunzione di pagamento.
Resiste il Comune di Bologna, che chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve esser respinto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si deve osservare come del tutto infondate siano le censure proposte avverso la sentenza di primo grado, con riferimento alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che la impugnazione fu proposta ben oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, eseguita il 13.08.2018, a mezzo posta.
Tale notifica, diversamente da quanto sostiene l'appellante, è perfettamente legittima, poiché eseguita nel rispetto delle prescrizioni legge in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta.
Ed invero, anche di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che, ove la notifica degli atti impositivi sia eseguita a mezzo posta, “la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario per le raccomandate a mezzo posta e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto al destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità di invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.” (Cass.
28618/2024).
Le doglianze dell'appellante, che ha contestato il mancato invio della C.A.N. e la mancata identificazione della persona che ricevette in consegna l'atto, sono dunque infondate.
Così come del pari è infondata la censura relativa alla impossibilità di riferire la notifica all'ingiunzione di pagamento impugnata. Risulta infatti acquisita agli atti la prova della corrispodenza del numero di cronologico dell'ingiunzione di pagamento e dell'atto notificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00, in essi ricompreso rimborso forfettario, oltre oneri di legge, se dovuti.
Bologna, 17.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone AR EL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE NI, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 795/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna BO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 40129 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 1 e pubblicata il 24/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20180041135941521613434 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20180041135941521613434 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
In via principale e nel merito: pronunciare l'annullamento/la declaratoria di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento.
In subordine: la mitigazione della pretesa erariale nella misura ritenuta di ragione, in relazione a quanto eventualmente emerso dagli atti di causa o in corso di causa. Comunque la massima riduzione delle sanzioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Conclusioni dell'appellato
Respingere l'appello dichiarando la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180041135941521613434 del 29.06.2018 e relativa all'avviso di accertamento per omessa denuncia Prot. n. 1411 del 21/09/2017,
TARSU per gli anni 2011 e 2012 per le annualità 2011- 2012, impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver formulato una richiesta di accesso agli atti, riscontrata dal Comune di Bologna il 17.04.2019, il sig. Ricorrente_1, il 17.06.2019, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20180041135941521613434 emessa il 29/06/2018, e notificata il 13.08.2018, a seguito della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento n. 1411, del 21/09/2017, relativo a TARSU per gli anni 2011, 2012.
In particolare eccepiva la prescrizione di qualsiasi sua debitoria, asserendo il mancato ricevimento e comunque la nullità delle notifiche degli atti prodromici, con i quali si sarebbe dovuta interrompere la prescrizione.
A seguito della costituzione in giudizio del Comune di Bologna, che contestava l'intervenuta prescrizione della pretesa, considerata la infondatezza della eccezione di nullità delle notifiche dei precedenti atti, e, in particolare, di quella dell'ingiunzione di pagamento, eseguita a mezzo posta il 13.08.2018, la CTP di Bologna respingeva il ricorso, con condanna dle contribuente alle spese di lite.
Avverso la decisione propone ora ricorso il sig. Ricorrente_1, riproponendo, nella sostanza, le medesime contestazioni avanzate in primo grado in ordine alla correttezza delle notifiche sia degli accertamenti, sia dell'ingiunzione di pagamento.
Resiste il Comune di Bologna, che chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve esser respinto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si deve osservare come del tutto infondate siano le censure proposte avverso la sentenza di primo grado, con riferimento alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che la impugnazione fu proposta ben oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, eseguita il 13.08.2018, a mezzo posta.
Tale notifica, diversamente da quanto sostiene l'appellante, è perfettamente legittima, poiché eseguita nel rispetto delle prescrizioni legge in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta.
Ed invero, anche di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che, ove la notifica degli atti impositivi sia eseguita a mezzo posta, “la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario per le raccomandate a mezzo posta e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto al destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità di invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.” (Cass.
28618/2024).
Le doglianze dell'appellante, che ha contestato il mancato invio della C.A.N. e la mancata identificazione della persona che ricevette in consegna l'atto, sono dunque infondate.
Così come del pari è infondata la censura relativa alla impossibilità di riferire la notifica all'ingiunzione di pagamento impugnata. Risulta infatti acquisita agli atti la prova della corrispodenza del numero di cronologico dell'ingiunzione di pagamento e dell'atto notificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00, in essi ricompreso rimborso forfettario, oltre oneri di legge, se dovuti.
Bologna, 17.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone AR EL