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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Municipia Spa - P.Iva 1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1808/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 20230002117430990711878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 334031808387 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/1/2025 il l.r. di MUNICIPIA SpA, a mezzo del proprio difensore, presentava appello della sentenza n.1808/3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. III, in data 17/4/24 depositata il 24/4/2024 di accoglimento con vittoria di spese, del ricorso proposto da Resistente_1 avverso atto di pignoramento credito verso terzi n. 20230002017430990711878 emesso da Municipia SpA per tasse automobilistiche anno 2013 per complessivi Euro 783,51 (preceduto da ingiunzione di cui è annotata la notifica alla data del 6/9/2019).
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, premesso che appartiene alla giurisdizione tributaria l'impugnazione proposta avendo la parte lamentato la mancanza di precedenti atti di notifica che avessero portato a sua conoscenza la pretesa tributaria, ha rilevato che in mancanza di costituzione dell'ente di riscossione non fossero provate le notifiche di atti presupposto e che, quindi, fosse maturata la prescrizione triennale del credito tributario.
Nei suoi motivi di appello l'ente di riscossione, premesso di avere avuto conoscenza della pronuncia soltanto attraverso la notifica della sentenza in data 28/10/2024 al fine di recupero delle spese ivi liquidate, e di avere dunque a suo avviso regolarmente notificato l'appello entro i successivi 60 giorni, ha evidenziato che il ricorso le fu notificato il 6/10/23 diretto alla Corte tributaria di Napoli e non di Salerno, e che ivi si era costituito in giudizio ma, in assenza di costituzione dell'attore, il ricorso fu dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte Tributaria di primo grado di Napoli (con decreto del 7/12/24) ex art. 27 e 22 II co. d.lgs. 546/92.
Nel segnalare che anche in altro procedimento era accaduta la medesima sequenza anomala di atti,
l'appellante eccepisce in primo luogo l'incompetenza territoriale in favore della CGT di Napoli quale sede dell'ente impositore (Regione Campania) per il tributo in riscossione, quindi l'inammissibilità del ricorso e la nullità della notifica per compiuta giacenza.
La parte privata, cui è stato notificato l'atto di appello il 16/12/2024, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7 gennaio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Devesi evidenziare in primo luogo che l'appellante non ha chiesto la rimessione in termini per il giudizio di primo grado, nel quale è evidente che sia rimasto inconsapevolmente contumace.
Devesi altresì evidenziare che il primo giudizio avviato innanzi alla CGT di Napoli è stato dichiarato inammissibile con decreto presidenziale del 7/12/2024, ma in realtà la causa di inammissibilità (di natura dichiarativa e non costitutiva) si era già maturata al decorrere dei termini di cui all'art. 22 d.lgs. 546/92: il ricorso non era stato, infatti, depositato entro trenta giorni dalla sua proposizione mediante notifica alla controparte ex art. 20 d.lgs. 546/92 (in scadenza, quindi, al giorno 5/11/2023 rispetto alla notifica del ricorso a Municipia del 6/10/23).
Per contro, il ricorso è stato iscritto a ruolo presso la CGT di Salerno il 15/10/23. Emerge che: 1) il ricorrente Resistente_1 ha dapprima notificato un ricorso contenente l'indicazione della CGT di Napoli cui era diretto l'atto introduttivo del giudizio, e di poi ha depositato il ricorso notificato alla CGT di
Salerno; 2) al momento della pronuncia della CGT di Salerno (17/4/24) si era già maturata la condizione di inammissibilità del ricorso instaurato innanzi alla CGT di Napoli, ancorché sia stata poi dichiarata nel dicembre
2024; 3) il ricorso iscritto a Salerno conteneva indicazioni incerte sulla A.G. adita nel senso che, da un lato, mancava nell'atto l'indicazione della CGT di Salerno, dall'altro rendeva assolutamente incerta la sede di costituzione in giudizio per il convenuto una volta iscritta a ruolo la causa a CGT Salerno;
4) è comunque mancata la proposizione del ricorso innanzi alla CGT di Salerno con indicazione della AG che poi si è pronunciata e soprattutto con la vocatio in judicio presso la CGT di Salerno, sicché il convenuto mai avrebbe potuto sapere della instaurazione di un processo tributario innanzi alla CGT di Salerno.
Ne discendono due cause di inammissibilità del ricorso di primo grado: per violazione dell'art. 18 comma 2 lett. a, d.lgs. 546/92, sanzionata con inammissibilità ai sensi del successivo comma 4; per violazione dell'art. 22 d.lgs. 546/92 poiché la proposizione del ricorso innanzi alla CGT di Salerno non è stata preceduta dalla notifica del ricorso diretto alla CGT di Salerno. In definitiva, il ricorrente, oggi appellato, ha saltato la fase di proposizione del ricorso a Salerno ex art. 22, e ha lasciato incertezza della AG adita ex art. 18; in entrambi i casi il ricorso di primo grado era inammissibile.
I rilievi anzidetti costituiscono un antecedente logico alla corretta instaurazione del contraddittorio che, quindi,
è mancato. Le cause di inammissibilità sono rilevabili anche d'ufficio, e precedono ogni valutazione sulla competenza territoriale e sul merito.
L'appello è fondato sulla eccepita inammissibilità, che va dunque dichiarata sul ricorso di primo grado.
Segue la condanna dell'appellato, non costituito, alle spese del processo.
P.Q.M.
accolgie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo di giudizio.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 400,00, oltre accessori di rito.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 7 gennaio 2026.
il relatore, dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Municipia Spa - P.Iva 1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1808/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 20230002117430990711878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 334031808387 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/1/2025 il l.r. di MUNICIPIA SpA, a mezzo del proprio difensore, presentava appello della sentenza n.1808/3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. III, in data 17/4/24 depositata il 24/4/2024 di accoglimento con vittoria di spese, del ricorso proposto da Resistente_1 avverso atto di pignoramento credito verso terzi n. 20230002017430990711878 emesso da Municipia SpA per tasse automobilistiche anno 2013 per complessivi Euro 783,51 (preceduto da ingiunzione di cui è annotata la notifica alla data del 6/9/2019).
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado, premesso che appartiene alla giurisdizione tributaria l'impugnazione proposta avendo la parte lamentato la mancanza di precedenti atti di notifica che avessero portato a sua conoscenza la pretesa tributaria, ha rilevato che in mancanza di costituzione dell'ente di riscossione non fossero provate le notifiche di atti presupposto e che, quindi, fosse maturata la prescrizione triennale del credito tributario.
Nei suoi motivi di appello l'ente di riscossione, premesso di avere avuto conoscenza della pronuncia soltanto attraverso la notifica della sentenza in data 28/10/2024 al fine di recupero delle spese ivi liquidate, e di avere dunque a suo avviso regolarmente notificato l'appello entro i successivi 60 giorni, ha evidenziato che il ricorso le fu notificato il 6/10/23 diretto alla Corte tributaria di Napoli e non di Salerno, e che ivi si era costituito in giudizio ma, in assenza di costituzione dell'attore, il ricorso fu dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte Tributaria di primo grado di Napoli (con decreto del 7/12/24) ex art. 27 e 22 II co. d.lgs. 546/92.
Nel segnalare che anche in altro procedimento era accaduta la medesima sequenza anomala di atti,
l'appellante eccepisce in primo luogo l'incompetenza territoriale in favore della CGT di Napoli quale sede dell'ente impositore (Regione Campania) per il tributo in riscossione, quindi l'inammissibilità del ricorso e la nullità della notifica per compiuta giacenza.
La parte privata, cui è stato notificato l'atto di appello il 16/12/2024, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7 gennaio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Devesi evidenziare in primo luogo che l'appellante non ha chiesto la rimessione in termini per il giudizio di primo grado, nel quale è evidente che sia rimasto inconsapevolmente contumace.
Devesi altresì evidenziare che il primo giudizio avviato innanzi alla CGT di Napoli è stato dichiarato inammissibile con decreto presidenziale del 7/12/2024, ma in realtà la causa di inammissibilità (di natura dichiarativa e non costitutiva) si era già maturata al decorrere dei termini di cui all'art. 22 d.lgs. 546/92: il ricorso non era stato, infatti, depositato entro trenta giorni dalla sua proposizione mediante notifica alla controparte ex art. 20 d.lgs. 546/92 (in scadenza, quindi, al giorno 5/11/2023 rispetto alla notifica del ricorso a Municipia del 6/10/23).
Per contro, il ricorso è stato iscritto a ruolo presso la CGT di Salerno il 15/10/23. Emerge che: 1) il ricorrente Resistente_1 ha dapprima notificato un ricorso contenente l'indicazione della CGT di Napoli cui era diretto l'atto introduttivo del giudizio, e di poi ha depositato il ricorso notificato alla CGT di
Salerno; 2) al momento della pronuncia della CGT di Salerno (17/4/24) si era già maturata la condizione di inammissibilità del ricorso instaurato innanzi alla CGT di Napoli, ancorché sia stata poi dichiarata nel dicembre
2024; 3) il ricorso iscritto a Salerno conteneva indicazioni incerte sulla A.G. adita nel senso che, da un lato, mancava nell'atto l'indicazione della CGT di Salerno, dall'altro rendeva assolutamente incerta la sede di costituzione in giudizio per il convenuto una volta iscritta a ruolo la causa a CGT Salerno;
4) è comunque mancata la proposizione del ricorso innanzi alla CGT di Salerno con indicazione della AG che poi si è pronunciata e soprattutto con la vocatio in judicio presso la CGT di Salerno, sicché il convenuto mai avrebbe potuto sapere della instaurazione di un processo tributario innanzi alla CGT di Salerno.
Ne discendono due cause di inammissibilità del ricorso di primo grado: per violazione dell'art. 18 comma 2 lett. a, d.lgs. 546/92, sanzionata con inammissibilità ai sensi del successivo comma 4; per violazione dell'art. 22 d.lgs. 546/92 poiché la proposizione del ricorso innanzi alla CGT di Salerno non è stata preceduta dalla notifica del ricorso diretto alla CGT di Salerno. In definitiva, il ricorrente, oggi appellato, ha saltato la fase di proposizione del ricorso a Salerno ex art. 22, e ha lasciato incertezza della AG adita ex art. 18; in entrambi i casi il ricorso di primo grado era inammissibile.
I rilievi anzidetti costituiscono un antecedente logico alla corretta instaurazione del contraddittorio che, quindi,
è mancato. Le cause di inammissibilità sono rilevabili anche d'ufficio, e precedono ogni valutazione sulla competenza territoriale e sul merito.
L'appello è fondato sulla eccepita inammissibilità, che va dunque dichiarata sul ricorso di primo grado.
Segue la condanna dell'appellato, non costituito, alle spese del processo.
P.Q.M.
accolgie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo di giudizio.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 400,00, oltre accessori di rito.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 7 gennaio 2026.
il relatore, dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio