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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 83-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa FR RO - Presidente Dott.ssa Elais Mellace - Giudice Dott.ssa IA Di DI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g. N. 83-1/2025 da: C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Negroni 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Corvino Andrea;
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in SAN SOSTENE (CZ), Via Verdi SNC, C.F. e P.I. Parte_1
non costituita;
P.IVA_3
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 29.8.2025 è stata proposta da Controparte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli a 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di amentando il mancato Parte_1 pagamento della somma complessiva di Euro 312.727,33 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 081900890117 nonché a titolo di saldo negativo dell'apertura di linee di credito (imprese/professionisti) n. 06953/0819/00890117. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 CCII.
Pag. 1 di 5 Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in San Sostene (CZ);
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), deve rilevarsi, in primo luogo, che la ricorrente ha allegato di aver acquistato i crediti sui quali fonda la propria legittimazione con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 19 aprile 2022 e di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018. La Suprema Corte ha chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […]” (Cass. Cass. n. 17944 del 2023; Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024; Cass. n. 5617/2020); nel caso di specie la ricorrente ha depositato l'avviso di cessione pubblicato in G.U. contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Unitamente a tale elemento devono essere inoltre valorizzati: (i) il possesso dei contratti dai quali scaturisce il credito sul quale la ricorrente fonda la propria legittimazione a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
(ii) il deposito degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 8190089117; (iii) la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente Intesa San Paolo. Sulla base di tali, plurimi elementi può pertanto ritenersi raggiunta la prova presuntiva della cessione del credito. Ancora, ai fini del vaglio della sussistenza della legittimazione dell'istante, e, dunque, della prova della esistenza del credito, con decreto interlocutorio del 24.10.2025, il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di depositare gli estratti conto integrali relativi ai rapporti dai quali il credito vantato è scaturito. A seguito delle integrazioni documentali richieste, la ricorrente ha depositato gli estratti integrali del conto corrente n. 8190089117. Pertanto, il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato.
- La debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII e, dunque, non ha assolto all'onere di provare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato
Pag. 2 di 5 che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- ciononostante, all'esito dell'istruttoria officiosa, risulta il superamento dei limiti dimensionali: in particolare emerge dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'esercizio 2019) un ammontare di debiti per € 1.583.157; tale dato (il superamento del requisito dimensionale relativo all'indebitamento) è suffragato anche dall'ammontare dei debiti erariali, pari ad € 1.030.457,81;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano, come sopra accennato, cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.030.457,81;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: la significativa e risalente esposizione debitoria nei confronti del creditore istante, il rilevantissimo indebitamento erariale;
il mancato deposito dei bilanci successivi al 2019; i ricavi inidonei a fronteggiare i debiti, come emerge dell'esame dei bilanci acquisiti d'ufficio. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
Pag. 3 di 5 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della con sede legale in con sede Controparte_3 legale in SAN SOSTENE (CZ), Via Verdi SNC, C.F. e P.I. , esercente, tra P.IVA_3
l'altro, l'attività di fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici etc.; n o m i n a Giudice Delegato, la dott.ssa IA Di DI;
n o m i n a Curatore, l'Avv. GIUSEPPE LAMALFA, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 8 aprile 2026 ad ore 10:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
Pag. 4 di 5 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 09/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA Di DI FR RO
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa FR RO - Presidente Dott.ssa Elais Mellace - Giudice Dott.ssa IA Di DI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g. N. 83-1/2025 da: C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Negroni 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Corvino Andrea;
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i on sede legale in SAN SOSTENE (CZ), Via Verdi SNC, C.F. e P.I. Parte_1
non costituita;
P.IVA_3
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 29.8.2025 è stata proposta da Controparte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli a 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di amentando il mancato Parte_1 pagamento della somma complessiva di Euro 312.727,33 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 081900890117 nonché a titolo di saldo negativo dell'apertura di linee di credito (imprese/professionisti) n. 06953/0819/00890117. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 CCII.
Pag. 1 di 5 Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in San Sostene (CZ);
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), deve rilevarsi, in primo luogo, che la ricorrente ha allegato di aver acquistato i crediti sui quali fonda la propria legittimazione con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 19 aprile 2022 e di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018. La Suprema Corte ha chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […]” (Cass. Cass. n. 17944 del 2023; Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024; Cass. n. 5617/2020); nel caso di specie la ricorrente ha depositato l'avviso di cessione pubblicato in G.U. contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Unitamente a tale elemento devono essere inoltre valorizzati: (i) il possesso dei contratti dai quali scaturisce il credito sul quale la ricorrente fonda la propria legittimazione a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
(ii) il deposito degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 8190089117; (iii) la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente Intesa San Paolo. Sulla base di tali, plurimi elementi può pertanto ritenersi raggiunta la prova presuntiva della cessione del credito. Ancora, ai fini del vaglio della sussistenza della legittimazione dell'istante, e, dunque, della prova della esistenza del credito, con decreto interlocutorio del 24.10.2025, il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di depositare gli estratti conto integrali relativi ai rapporti dai quali il credito vantato è scaturito. A seguito delle integrazioni documentali richieste, la ricorrente ha depositato gli estratti integrali del conto corrente n. 8190089117. Pertanto, il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato.
- La debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII e, dunque, non ha assolto all'onere di provare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato
Pag. 2 di 5 che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- ciononostante, all'esito dell'istruttoria officiosa, risulta il superamento dei limiti dimensionali: in particolare emerge dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'esercizio 2019) un ammontare di debiti per € 1.583.157; tale dato (il superamento del requisito dimensionale relativo all'indebitamento) è suffragato anche dall'ammontare dei debiti erariali, pari ad € 1.030.457,81;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano, come sopra accennato, cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.030.457,81;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: la significativa e risalente esposizione debitoria nei confronti del creditore istante, il rilevantissimo indebitamento erariale;
il mancato deposito dei bilanci successivi al 2019; i ricavi inidonei a fronteggiare i debiti, come emerge dell'esame dei bilanci acquisiti d'ufficio. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
Pag. 3 di 5 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della con sede legale in con sede Controparte_3 legale in SAN SOSTENE (CZ), Via Verdi SNC, C.F. e P.I. , esercente, tra P.IVA_3
l'altro, l'attività di fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici etc.; n o m i n a Giudice Delegato, la dott.ssa IA Di DI;
n o m i n a Curatore, l'Avv. GIUSEPPE LAMALFA, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 8 aprile 2026 ad ore 10:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
Pag. 4 di 5 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 09/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
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