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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2025 promossa da:
(C.F. , col patrocinio dell'avv. MALFER CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. MALFER CLAUDIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
SOCIETA' CONVENUTA CONTUMACIA
OGGETTO: recesso dal contratto e restituzione del doppio della caparra (art. 1385 c.c.) e ripetizione di acconto.
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attore con il contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di cui alla proposta d'ordine n. 1904 di data 27 luglio 2022 e in particolare all'obbligazione di fornire e installare l'impianto, nonché il conseguente diritto di recesso esercitato dall'attore e comunicato con pec di data 16 novembre 2023; - accertare il diritto dell'attore ad ottenere, in seguito al recesso, il pagamento dell'importo di euro 6.720,00, pari al doppio dell'importo imputato nel contratto a caparra confirmatoria, oltre alla restituzione dell'importo di 840,00 euro pagato a titolo di acconto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 7.560,00 euro, oltre a interessi dal dì del dovuto al saldo;
- in via subordinata, condannare comunque la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 4.200,00 di cui alla fattura n. 764 di data 1° agosto 2022; - con la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese di causa”. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha citato in giudizio la società convenuta, con atto notificato il 09.07.2025, allegando che:
1. ha concluso con la società convenuta un contratto di fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico al prezzo complessivo di € 11.200,00;
2. in esecuzione del contratto ha pagato la complessiva somma di € 4.200,00, di cui € 3.3600,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 840,00 a titolo di acconto;
3. la società convenuta, nonostante i numerosi solleciti, non ha mai adempiuto il contratto;
4. pertanto, con PEC dd. 16.11.2023 ha receduto dal contratto, a norma dell'art. 1385, comma 2 c.c. richiedendo il pagamento del doppio della caparra, pari ad € 6.720,00 oltre alla restituzione della somma di € 840,00 pagata a titolo di acconto e, pertanto, della complessiva somma di € 7.560,00.
Con decreto di verifiche preliminari dd. 22.10.2025 la convenuta veniva dichiarata contumace e alla prima udienza del 22.10.2025 l'attore veniva sottoposto a libero interrogatorio, dandosi atto dell'impossibilità di procedere a libero interrogatorio del legale rappresentante della convenuta e al tentativo di conciliazione per la sua mancata comparizione. Quindi il difensore dell'attore rinunziava alla prova orale richiesta in atto di citazione, ritenendo che la causa fosse decidibile alla stregua delle prove documentali dimesse. Questo Giudice lo autorizzava a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente, a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, si riservava il deposito della presente sentenza.
Alla stregua delle allegazioni e delle conclusioni devono ritenersi proposte, in realtà, due distinte domande: una domanda di pagamento del doppio della caparra corrisposta, giustificata dall'inadempimento di controparte e dall'intervenuto recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2 c.c., quanto alla somma di € 6.720,00 ed una domanda di ripetizione di indebito a norma dell'art. 2033 c.c., quanto alla restituzione dell'acconto versato di € 840,00, essendo evidente che il parziale pagamento del prezzo da parte dell'attore è divenuto un pagamento indebito una volta intervenuto il recesso dal contratto, giustificato dall'inadempimento di controparte. L'attore ha poi proposto una ulteriore subordinata di ripetizione di indebito per l'intera somma pagata di € 4.200,00, per il caso in cui non fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata.
Le domande proposte in via principale sono fondate e meritano, pertanto, pieno accoglimento.
Infatti, tutte le circostanze allegate, il cui onere probatorio grava sull'attore, risultano provate a mezzo delle prove documentali dimesse.
In particolare, la circostanza sub 1) è provata dalla proposta d'ordine dd. 27.07.2022 prodotto sub doc. 1), con previsione di un pagamento anticipato di € 4.200,00 a fronte di un prezzo complessivo di € 11.200,00. A norma dell'art. 5 le somme corrisposte in via anticipata rispetto all'esecuzione dei lavori devono essere computate come “caparra confirmatoria sino al 30% del prezzo pattuito con gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.”. E' bensì vero che, a norma dell'art. 1 del documento in questione, l'atto viene espressamente qualificato come mera “proposta contrattuale del cliente, manifestata attraverso un pagina 2 di 4 incaricato dell'azienda (agente di commercio o altro collaboratore)” e che “il contratto si intende concluso ed è vincolante per entrambe le parti, nel momento in cui la procederà Controparte_1 ad inviare al cliente la conferma d'ordine” (…) “attraverso email o altro mezzo concordato tra le parti”, ma il contratto si deve ritenere comunque concluso alla luce della fattura nr. 764 dd. 01.08.2022 relativa all'acconto di € 4.200,00 in riferimento all'ordine dd. 27.07.2022, emessa dalla società convenuta (cfr. doc. 3) e della corrispondenza via whatsapp avente ad oggetto la pratica per ottenere un contributo (cfr. doc. 5, in particolare si confronti il messaggio dd. 09.02.2023 in cui l'azienda assicura che i documenti in Comune sono a posto, si sta ultimando la documentazione GSE e che “seguirà poi l'installazione”).
La circostanza sub 2), ossia il pagamento dell'anticipo di € 4.200,00 è provata dalla contabile del relativo bonifico effettuato il 12.08.2022 prodotto sub doc. 4 (cfr. anche relativa fattura sun doc., 3). Alla stregua delle previsioni contrattuali, sopra precisate, detto pagamento deve essere imputato a caparra confirmatoria per € 3.360,00 (pari al 30% del prezzo complessivo di € 11.200,00) e ad acconto per la residua somma di € 840,00.
La circostanza sub 4), ossia il recesso giustificato dall'inadempimento di controparte per l'omessa fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto del contratto, emerge dalla PEC dd. 16.11.2023 prodotta sub doc. 7.
La circostanza sub 3), ossia l'inadempimento contrattuale della convenuta non deve essere provata dall'attore perché, come è noto, in tema di responsabilità contrattuale il creditore deve provare solo il contratto limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento è stato determinato da una impossibilità della prestazione dovuto a causa a lui non imputabile, a norma dell'art. 1218 c.c. (principio pacifico a partire da Cass. Sez. un., 30.10.2001, n. 13533, rv. 549956). Nel caso di specie l'attore ha provato il contratto ed allegato l'inadempimento di controparte mentre la convenuta, rimanendo contumace, non ha provato, né richiesto di farlo, né l'adempimento né che l'inadempimento è stato determinato da una impossibilità della prestazione dovuto a causa ad ella non imputabile e, pertanto, la convenuta deve ritenersi inadempiente.
L'inadempimento della società convenuta giustifica in pieno il recesso del contratto a seguito del pagamento di una caparra, con diritto dell'attore ad ottenere la condanna al pagamento del doppio della caparra, ossia di € 6.720,00 (= € 3.360,00 x 2).
Il recesso del contratto, facendo venir meno il contratto medesimo, determina anche che il pagamento dell'acconto per € 840,00 deve ritenersi indebito, a norma dell'art. 2033 c.c. e va quindi accolta la relativa domanda di ripetizione.
Entrambe le domande vanno pertanto accolte con condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.560,00 oltre agli interessi legali dal 16.11.2023, data del recesso, sino al saldo effettivo.
pagina 3 di 4 Alla soccombenza segue, come per legge la condanna alla rifusione delle spese processuali liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi per lo scaglio da € 5.201,00 ad € 26.000,00, quanto alla fase di studio ed introduttiva, e minimi quanto alla fase istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione del fatto che il processo si è concluso in primo udienza a seguito di una mera discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento delle domande:
1. accerta l'inadempimento della società convenuta al contratto intervenuto Controparte_1 tra le parti per la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico in favore dell'attore;
2. dichiara legittimo il recesso del contratto comunicato dall'attore con PEC dd. 16.11.2023;
3. condanna la convenuta in favore dell'attore al pagamento Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 7.560,00 oltre agli interessi legali dal 16.11.2023 sino al saldo effettivo.
4. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 3.652,00, di cui € 3.387,00 per competenze ed € 264,00 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Rovereto, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2025 promossa da:
(C.F. , col patrocinio dell'avv. MALFER CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. MALFER CLAUDIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
SOCIETA' CONVENUTA CONTUMACIA
OGGETTO: recesso dal contratto e restituzione del doppio della caparra (art. 1385 c.c.) e ripetizione di acconto.
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attore con il contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di cui alla proposta d'ordine n. 1904 di data 27 luglio 2022 e in particolare all'obbligazione di fornire e installare l'impianto, nonché il conseguente diritto di recesso esercitato dall'attore e comunicato con pec di data 16 novembre 2023; - accertare il diritto dell'attore ad ottenere, in seguito al recesso, il pagamento dell'importo di euro 6.720,00, pari al doppio dell'importo imputato nel contratto a caparra confirmatoria, oltre alla restituzione dell'importo di 840,00 euro pagato a titolo di acconto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 7.560,00 euro, oltre a interessi dal dì del dovuto al saldo;
- in via subordinata, condannare comunque la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 4.200,00 di cui alla fattura n. 764 di data 1° agosto 2022; - con la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese di causa”. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha citato in giudizio la società convenuta, con atto notificato il 09.07.2025, allegando che:
1. ha concluso con la società convenuta un contratto di fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico al prezzo complessivo di € 11.200,00;
2. in esecuzione del contratto ha pagato la complessiva somma di € 4.200,00, di cui € 3.3600,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 840,00 a titolo di acconto;
3. la società convenuta, nonostante i numerosi solleciti, non ha mai adempiuto il contratto;
4. pertanto, con PEC dd. 16.11.2023 ha receduto dal contratto, a norma dell'art. 1385, comma 2 c.c. richiedendo il pagamento del doppio della caparra, pari ad € 6.720,00 oltre alla restituzione della somma di € 840,00 pagata a titolo di acconto e, pertanto, della complessiva somma di € 7.560,00.
Con decreto di verifiche preliminari dd. 22.10.2025 la convenuta veniva dichiarata contumace e alla prima udienza del 22.10.2025 l'attore veniva sottoposto a libero interrogatorio, dandosi atto dell'impossibilità di procedere a libero interrogatorio del legale rappresentante della convenuta e al tentativo di conciliazione per la sua mancata comparizione. Quindi il difensore dell'attore rinunziava alla prova orale richiesta in atto di citazione, ritenendo che la causa fosse decidibile alla stregua delle prove documentali dimesse. Questo Giudice lo autorizzava a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente, a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, si riservava il deposito della presente sentenza.
Alla stregua delle allegazioni e delle conclusioni devono ritenersi proposte, in realtà, due distinte domande: una domanda di pagamento del doppio della caparra corrisposta, giustificata dall'inadempimento di controparte e dall'intervenuto recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2 c.c., quanto alla somma di € 6.720,00 ed una domanda di ripetizione di indebito a norma dell'art. 2033 c.c., quanto alla restituzione dell'acconto versato di € 840,00, essendo evidente che il parziale pagamento del prezzo da parte dell'attore è divenuto un pagamento indebito una volta intervenuto il recesso dal contratto, giustificato dall'inadempimento di controparte. L'attore ha poi proposto una ulteriore subordinata di ripetizione di indebito per l'intera somma pagata di € 4.200,00, per il caso in cui non fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata.
Le domande proposte in via principale sono fondate e meritano, pertanto, pieno accoglimento.
Infatti, tutte le circostanze allegate, il cui onere probatorio grava sull'attore, risultano provate a mezzo delle prove documentali dimesse.
In particolare, la circostanza sub 1) è provata dalla proposta d'ordine dd. 27.07.2022 prodotto sub doc. 1), con previsione di un pagamento anticipato di € 4.200,00 a fronte di un prezzo complessivo di € 11.200,00. A norma dell'art. 5 le somme corrisposte in via anticipata rispetto all'esecuzione dei lavori devono essere computate come “caparra confirmatoria sino al 30% del prezzo pattuito con gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.”. E' bensì vero che, a norma dell'art. 1 del documento in questione, l'atto viene espressamente qualificato come mera “proposta contrattuale del cliente, manifestata attraverso un pagina 2 di 4 incaricato dell'azienda (agente di commercio o altro collaboratore)” e che “il contratto si intende concluso ed è vincolante per entrambe le parti, nel momento in cui la procederà Controparte_1 ad inviare al cliente la conferma d'ordine” (…) “attraverso email o altro mezzo concordato tra le parti”, ma il contratto si deve ritenere comunque concluso alla luce della fattura nr. 764 dd. 01.08.2022 relativa all'acconto di € 4.200,00 in riferimento all'ordine dd. 27.07.2022, emessa dalla società convenuta (cfr. doc. 3) e della corrispondenza via whatsapp avente ad oggetto la pratica per ottenere un contributo (cfr. doc. 5, in particolare si confronti il messaggio dd. 09.02.2023 in cui l'azienda assicura che i documenti in Comune sono a posto, si sta ultimando la documentazione GSE e che “seguirà poi l'installazione”).
La circostanza sub 2), ossia il pagamento dell'anticipo di € 4.200,00 è provata dalla contabile del relativo bonifico effettuato il 12.08.2022 prodotto sub doc. 4 (cfr. anche relativa fattura sun doc., 3). Alla stregua delle previsioni contrattuali, sopra precisate, detto pagamento deve essere imputato a caparra confirmatoria per € 3.360,00 (pari al 30% del prezzo complessivo di € 11.200,00) e ad acconto per la residua somma di € 840,00.
La circostanza sub 4), ossia il recesso giustificato dall'inadempimento di controparte per l'omessa fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto del contratto, emerge dalla PEC dd. 16.11.2023 prodotta sub doc. 7.
La circostanza sub 3), ossia l'inadempimento contrattuale della convenuta non deve essere provata dall'attore perché, come è noto, in tema di responsabilità contrattuale il creditore deve provare solo il contratto limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento è stato determinato da una impossibilità della prestazione dovuto a causa a lui non imputabile, a norma dell'art. 1218 c.c. (principio pacifico a partire da Cass. Sez. un., 30.10.2001, n. 13533, rv. 549956). Nel caso di specie l'attore ha provato il contratto ed allegato l'inadempimento di controparte mentre la convenuta, rimanendo contumace, non ha provato, né richiesto di farlo, né l'adempimento né che l'inadempimento è stato determinato da una impossibilità della prestazione dovuto a causa ad ella non imputabile e, pertanto, la convenuta deve ritenersi inadempiente.
L'inadempimento della società convenuta giustifica in pieno il recesso del contratto a seguito del pagamento di una caparra, con diritto dell'attore ad ottenere la condanna al pagamento del doppio della caparra, ossia di € 6.720,00 (= € 3.360,00 x 2).
Il recesso del contratto, facendo venir meno il contratto medesimo, determina anche che il pagamento dell'acconto per € 840,00 deve ritenersi indebito, a norma dell'art. 2033 c.c. e va quindi accolta la relativa domanda di ripetizione.
Entrambe le domande vanno pertanto accolte con condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.560,00 oltre agli interessi legali dal 16.11.2023, data del recesso, sino al saldo effettivo.
pagina 3 di 4 Alla soccombenza segue, come per legge la condanna alla rifusione delle spese processuali liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi per lo scaglio da € 5.201,00 ad € 26.000,00, quanto alla fase di studio ed introduttiva, e minimi quanto alla fase istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione del fatto che il processo si è concluso in primo udienza a seguito di una mera discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento delle domande:
1. accerta l'inadempimento della società convenuta al contratto intervenuto Controparte_1 tra le parti per la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico in favore dell'attore;
2. dichiara legittimo il recesso del contratto comunicato dall'attore con PEC dd. 16.11.2023;
3. condanna la convenuta in favore dell'attore al pagamento Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 7.560,00 oltre agli interessi legali dal 16.11.2023 sino al saldo effettivo.
4. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'attore che liquida nella complessiva somma di € 3.652,00, di cui € 3.387,00 per competenze ed € 264,00 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Rovereto, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
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