Articolo 620 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 619Articolo 621
Versione
12 maggio 1963
Art. 620. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1947-48, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1947-48 (articolo 616) ....................... L. 12.120.419.507,56 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 619) ........... " 4.818.179.801,39
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1948 ... L. 16.938.599.308,95

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Entrata in vigore il 12 maggio 1963