Versione
18 settembre 1991
18 settembre 1991
Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall' articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Nota all' art. 9 :
- L' art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , cosi' recita:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata".
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall' articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Nota all' art. 9 :
- L' art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R.D. n. 773/1931 , cosi' recita:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata".
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- 1. Testo Unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS)https://www.studiocataldi.it/ · 1
Raccolta Normativa Salva questa pagina in PDF REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Testo aggiornato alla modifiche introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) TITOLO I. Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione. Capo I. Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al …
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Giurisprudenza • 238
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 07/12/2020, n. 736Provvedimento: […] 2. Con un'unica ed articolata censura viene dedotta violazione dell'art. 100 del TULPS (R.d. n. 773/1931), dell'art. 9 della Legge n. 287/1991, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto (in sintesi):Leggi di più...
- risarcimento in forma specifica·
- art. 100 TULPS·
- tutela anticipata·
- misure cautelari·
- sospensione attività commerciale·
- spese di giudizio compensate·
- eccesso di potere·
- annullamento parziale·
- pubblica sicurezza·
- motivazione provvedimento amministrativo