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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/08/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
1346 /2024
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Roberta Poirè,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ad esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. nella causa di lavoro iscritta al R.G. nr1346/24 da con l' avvocato Massimo Di Tella presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede Controparte_1 dell'ufficio scolastico provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato ad agosto 2024 la ricorrente ha esposto di essere docente con contratto in corso fino al 31 agosto 2024 ed agisce per ottenere la carta elettronica dell'importo di €500 -introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli “docenti di ruolo” - in relazione agli aa.ss.
19/20- 22/23 quando ha lavorato con contratti a tempo determinato al 30 giugno o 31 agosto.
A sostegno della domanda lamenta la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15.
Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle “condizioni di impiego” per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato , osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha eccepito la prescrizione e, in subordine, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di
€500,00 al servizio effettivamente reso.
2.L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa
è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorchè part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023, l'art. 15 del d.l.
69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente..dunque non è corretto ritenere..che
l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. legge 107/15 sugli artt. 63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove “non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente..”.. La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva
a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E',infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41-
43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto
“evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'”anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
La ricorrente ha documentato di avere lavorato negli aa.ss di causa con contratti che hanno coperto l'intero anno scolastico, così da sussistere il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede.
La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, è esplicitamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere “permanente” che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la Carta non si estingue al termine dell'anno di riferimento ma solo con l'uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Tanto la ricorrente quanto il non hanno documentato (e, per vero, neanche CP_1
chiarito, entrambe le parti utilizzando in merito espressioni sibilline nella memoria ultima depositata); resta, però, che al momento del deposito del ricorso la ricorrente era in servizio, così da sussistere i presupposti per il beneficio.
La prescrizione è quinquennale e , secondo quanto insegna la citata sentenza 29961/23, decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al dpcm del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie l'anno scolastico più risalente oggetto di domanda è il 2019/20 e ha documentato l'atto interruttivo notificato ad agosto 24 sicchè la prescrizione non è maturata.
Le spese di lite si liquidano al di sotto dei minimi tariffari per la assoluta serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di
€2000,00 oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €500,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 14/8/25
Il G.L.
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Roberta Poirè,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ad esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. nella causa di lavoro iscritta al R.G. nr1346/24 da con l' avvocato Massimo Di Tella presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede Controparte_1 dell'ufficio scolastico provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato ad agosto 2024 la ricorrente ha esposto di essere docente con contratto in corso fino al 31 agosto 2024 ed agisce per ottenere la carta elettronica dell'importo di €500 -introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli “docenti di ruolo” - in relazione agli aa.ss.
19/20- 22/23 quando ha lavorato con contratti a tempo determinato al 30 giugno o 31 agosto.
A sostegno della domanda lamenta la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15.
Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle “condizioni di impiego” per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato , osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha eccepito la prescrizione e, in subordine, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di
€500,00 al servizio effettivamente reso.
2.L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa
è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorchè part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023, l'art. 15 del d.l.
69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente..dunque non è corretto ritenere..che
l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. legge 107/15 sugli artt. 63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove “non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente..”.. La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva
a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E',infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41-
43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto
“evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'”anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
La ricorrente ha documentato di avere lavorato negli aa.ss di causa con contratti che hanno coperto l'intero anno scolastico, così da sussistere il presupposto della “medesima taratura” rispetto al lavoro dei docenti a tempo indeterminato che la Corte di Cassazione richiede.
La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, è esplicitamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere “permanente” che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la Carta non si estingue al termine dell'anno di riferimento ma solo con l'uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Tanto la ricorrente quanto il non hanno documentato (e, per vero, neanche CP_1
chiarito, entrambe le parti utilizzando in merito espressioni sibilline nella memoria ultima depositata); resta, però, che al momento del deposito del ricorso la ricorrente era in servizio, così da sussistere i presupposti per il beneficio.
La prescrizione è quinquennale e , secondo quanto insegna la citata sentenza 29961/23, decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al dpcm del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie l'anno scolastico più risalente oggetto di domanda è il 2019/20 e ha documentato l'atto interruttivo notificato ad agosto 24 sicchè la prescrizione non è maturata.
Le spese di lite si liquidano al di sotto dei minimi tariffari per la assoluta serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di
€2000,00 oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €500,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 14/8/25
Il G.L.