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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 618 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
c.f. , c.f.
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, c.f. , , c.f. , Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
c.f. , c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
c.f. , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_13 C.F._13
deceduto in Locri il 04.12.2013, elettivamente domiciliati in Locri Persona_1
(RC) in via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI
- 1 - CONTRO
p.iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
in Via S. Anna II tronco n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco CP_1
Guglielmo Azzarà, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 25 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_13 Persona_1
hanno convenuto in giudizio l' , Controparte_1
allegando che: - in data 24.10.2013, è rimasto vittima di un sinistro Persona_1
stradale avvenuto lungo la S.S. 106 nel Comune di Locri;
- quest'ultimo, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato trasportato dagli operatori del 118 presso l'Ospedale di Locri dove gli è stato diagnosticato: "Politrauma, paziente in stato di shock, arresto cardiocircolatorio, trauma cranico con flc con perdita di sostanza”; - subito dopo, è stato trasportato con l'elisoccorso presso l'Ospedale Riuniti di e ricoverato Controparte_1
nel reparto di rianimazione e terapia intensiva;
- il paziente è stato sedato, intubato, ventilato ed è stata somministrata adeguata terapia;
- le condizioni sono rimaste invariate per alcuni giorni e, solo in data 02.11.2013, il paziente è tornato vigile, cosciente, collaborante e con respiro spontaneo e, pertanto, è stato estubato;
- in data
08.11.2013, è stato trasferito nuovamente presso il reparto Persona_1
Rianimazione di Locri per prosieguo cure, ed ivi è rimasto fino al 14.11.2013; - in tale data, è stato disposto un nuovo trasferimento, presso la Geriatria di Gerace, dove la diagnosi di accettazione è stata "insufficienza cardiorespiratoria in paziente con recente
- 2 - trauma cranico e meningioma in sede temporale destra"; - durante i giorni di degenza presso il suddetto ultimo reparto sono stati rilevati edemi declivi di modesta entità agli arti inferiori e alla mano destra;
- in particolare in data 19.11.2013 il paziente si è trovato:
" in stato di shock, era inondato di sudore, con PA impercettibile. Al monitor tachicardia ventricolare 330 b/m”; - dopo aver proceduto con defibrillazione elettrica è stata richiesta consulenza rianimatoria durante la quale si è verificato secondo quanto registrato nella cartella clinica "nuovo episodio di tachicardia ventricolare, defibrillazione, edemi diffusi"; - il paziente è stato trasferito, ancora una volta, nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Locri con la seguente diagnosi di accettazione: "stato settico in paziente con pregresso trauma cranico sottoposto a cardioconversione per episodi di tachicardia ventricolare''; - durante il periodo di degenza nel reparto di geriatria il paziente è rimasto in condizioni respiratorie e cardiocircolatorie stazionarie;
- il giorno
02.12.2013 è stata effettuata una consulenza cardiologica dalla quale è emerso una
"aritmia da fibrillazione atriale a freq. Media 145/m'" e "cardiopatia ipertensiva", in seguito alle quali si è deciso di trasferire il paziente nel reparto di cardiologia;
- il paziente è giunto in reparto vigile, con addome globoso e teso, dolente alla palpazione superficiale e profonda;
- il 03.12.2013 è stata richiesta rx ed eco addome, e consulenza chirurgica per escludere patologia d'interesse chirurgico;
- il 04.12.2013 le condizioni cliniche del paziente sono rimaste stazionarie fino quando alle ore 23.30 si è manifestata una improvvisa bradicardia ed asistolia in seguito alle quali si è praticato un massaggio cardiaco;
- è stato contattato il rianimatore ma alle ore 24 persistendo asistolia si è costatato il decesso di Chiarita la Persona_1
ricostruzione storica, gli attori, suffragati da una perizia di parte del dott.
[...]
, hanno contestato profili di negligenza ed imperizia medica professionale da Per_2
parte dei sanitari dell'ospedale di Locri e del reparto di Geriatria di Gerace, e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, diretta e/o indiretta, dell'
[...]
convenuto in relazione alla morte dcl Sig. a seguito dell'evento CP_2 Persona_1
per cui è causa;
per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento, in favore degli odierni attori, di tutti i danni, sia iure proprio sia iure hereditatis subiti a causa dell'evento rappresentato per un totale di € 2.500.000,00 ovvero di quella somma rispettiva maggiore o minore ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo
- 3 - soddisfo; condannare, infine, essi convenuti, solidalmente, alla refusione di spese e competenze di causa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2022, si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito la nullità Controparte_3
dell'atto di citazione per violazione della vocatio in ius, l'assenza del nesso causale, non riscontrato nemmeno dai consulenti incaricati dalla competente Procura della
Repubblica, che ha indagato sui fatti posti alla base dell'odierna domanda, attribuendo la causa del decesso del sig. alla gravità dell'incidente subito, con Per_1
conseguente archiviazione del procedimento penale;
l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio iure proprio. Ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare nullo l'atto introduttivo del presente giudizio, per tutte le ragioni esposte;
sempre in via preliminare, dichiarare prescritta l'azione risarcitoria avanzata iure proprio dagli odierni attori, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, respingere in ogni caso la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché carente di qualsivoglia elemento probatorio nonché infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte;
in via subordinata, ridurre il risarcimento richiesto graduandolo secondo le effettive e riscontrate responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, considerando, altresì, l'incidenza di altri fattori concomitanti, come motivato in narrativa, tenendo conto dei danni effettivamente dimostrati, previa idonea esplicazione dei danni medesimi;
condannare, parte attrice alle spese
e competenze del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza, sanata la nullità della vocatio in ius, con ordinanza depositata il 28.03.2023, il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione alla della documentazione relativa alla Controparte_4
liquidazione del sinistro avvenuto il 24.10.2013 e ha disposto consulenza medico legale, nominando un collegio peritale.
Dopo alcuni rinvii determinati dalla mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti nominati e per il deposito della consulenza definitiva, con ordinanza del giorno 08.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con ordinanza del 23.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- 4 - § 2. Passando al merito, giova richiamare la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c.d. legge ), entrata in vigore il 1° aprile 2017 (in epoca Parte_14
successiva all'evento oggetto dell'odierna controversia), che, a breve distanza dalla cd. legge DU (art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) vigente al momento dell'evento dannoso lamentato dagli attori, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria - come nel caso di specie -, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008,
è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della c.d. Legge , infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo Parte_14
giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
- 5 - Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame.
§ 2.1 Ciò precisato, la domanda avanzata dagli attori iure hereditatis deve essere ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale. Ne consegue che con riguardo al riparto dell'onere della prova, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità applicando il principio della nota sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 13533 del 2001, «In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.» (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del
29/03/2022; conf. N. 26907 del 2020, N. 3704 del 2018, N. 28991 del 2019; S.U.
n. 577 del 2008).
In altri termini, ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha poi meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. sentenza di San Martino, 11.11.2019, n. 28992). Ne consegue che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata
(Cass., Sentenza n.29315 del 07/12/2017: «Nei giudizi di risarcimento del danno da
- 6 - responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»).
Sul punto è poi opportuno ricordare una fondamentale sentenza della Corte di
Cass. n. 10741 del giorno 11.05.2009 che ha riportato i principi della causalità in generale specificamente nell'ambito della responsabilità medica di tipo contrattuale chiarendo che «La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo
a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”» (cfr. anche Cass. n. 20996 del
2012).
Ancora, in punto di concause, si osserva che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41 c.p., comma 2, (da ultimo
Cass. 2017, n. 13096; cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del
07/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Va poi richiamato il principio che ha chiarito come nell'illecito civile il nesso causale sia duplice (tra le tante Cass. 2019, n.23328).
L'illecito civile, invero, ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato.
- 7 - In ambito di responsabilità civile, infatti, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, in altri termini, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. danno evento) e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile (c.d. danno conseguenza). La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c.
La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass.
S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo
1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare, ma non alla negligenza o imprudenza.
- 8 - § 2.2 Per quanto, invece, riguarda il diritto al risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, per perdita del rapporto parentale, va ricordato che «La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati
"iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale». (cfr. Cass. Sez. 6,
26/07/2021, n. 21404, conf. Sez. 3 n. 14258 del 2020; Sez. 3 n. 11320 del 2022). Ne consegue che ricade sui prossimi congiunti la prova, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva alla convenuta azienda sanitaria.
In merito, va precisato che le considerazioni svolte al paragrafo precedente in merito al nesso di causalità sono valide anche in relazione alla prova del danno da fatto illecito, mentre l'onere probatorio sarà più gravoso circa la necessità di prova del fatto illecito del danneggiante e la sua imputabilità a quest'ultimo.
§ 2.3 Il differente regime operante tra la domanda di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, inoltre, determina delle conseguenze in ordine alla disciplina del termine della prescrizione estintiva del diritto, pari a 10 anni in caso di responsabilità contrattuale e a 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale.
§ 3. Fatte tali premesse e passando all'esame del merito della domanda, va detto che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
L'esperita consulenza medica, infatti, ha escluso che le cause della morte di siano addebitabili ai sanitari, poiché il collegio peritale nominato Persona_1
ha concluso nel senso che la morte sarebbe comunque intervenuta a causa delle gravissime condizioni complessive del paziente.
Va osservato, in sintesi, che è giunto al Pronto Soccorso Persona_1
dell'Ospedale di Locri a seguito di incidente stradale, in data 24.10.2013, ove fu riscontrato affetto da “Politrauma. Paziente in stato di shock, arresto cardiocircolatorio,
- 9 - trauma cranico con ferita lacero-contusa con perdita di sostanza”. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni esami e aver esperito consulenza cardiologica, è stato trasportato con urgenza, in elisoccorso, all'U.O. di Rianimazione dell'Ospedale di
[...]
, dove è rimasto ricoverato fino al giorno 08.11.2013, quando, dopo un lieve CP_1
miglioramento, è stato trasferito presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di
Locri. In data 14.11.2013 il paziente è stato ricoverato presso l'Unità Operativa di
Geriatria dell'Ospedale di Locri, con una diagnosi di “insufficienza cardiorespiratoria e meningioma in sede temporale destra” e dove le sue condizioni cliniche sono rimaste gravi.
In data 19.11.2013 il signor ha presentato un episodio di tachicardia Per_1
ventricolare visibile al monitor, 300 b/m, per il quale i sanitari sono intervenuti con una immediata defibrillazione elettrica con scarica bifasica, ottenendo il ripristino del ritmo sinusale. Successivamente il paziente è stato sottoposto ad alcuni esami con diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva ipertrofica con funzione globale di pompa ai limiti inferiori della norma. Ectasia dell'aorta ascendente”; alle ore 19:20 del medesimo giorno il paziente ha avuto un nuovo episodio di tachicardia ventricolare, defibrillato dal cardiologo, per cui è stato trasferito nuovamente presso la il Reparto di Rianimazione del medesimo nosocomio, dove è rimasto ricoverato fino al
02.12.2013, quando, per le precarie condizioni cardiache, il paziente è stato trasferito presso l'Unità Operativa di Cardiologia, con una diagnosi in entrata di “stato settico in paziente con pregresso trauma cranico, insufficienza cardiorespiratoria, diabete mellito, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa e fibrillazione ventricolare”. Dopo una consulenza chirurgica ed esami strumentali, in data 04.12.2013 si è registrato un peggioramento progressivo delle condizioni cliniche del paziente per il manifestarsi di un'improvvisa bradicardia ed asistolia, con decesso del paziente.
Considerando gli interventi posti in essere durante il complessivo periodo di ricovero sopra descritto e valutando anche le omissioni lamentate dagli attori, il collegio peritale - con un elaborato chiaro, preciso, logico e sostenuto dalla letteratura scientifica, per cui il Tribunale ritiene di poterlo porre alla base della propria decisione - ha ritenuto che “nel corso dei vari ricoveri elle diverse strutture ospedaliere, non si possano rilevare responsabilità a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente.
Nell'immediatezza dell'evento traumatico sono state adottare le indicazioni fornite per il caso specifico da E.R.C. (European Resuscitation Council), risolvendo lo shock ed avviando il
- 10 - soggetto in un adeguato centro di rianimazione. Successivamente, ad opera dei sanitari che hanno avuto in cura il soggetto, dalla documentazione in atti, non risulta essere stata avanzata richiesta di consulenza nefrologica, che avrebbe potuto dare indicazioni a trattamenti alternativi alla terapia medica;
a tal fine si riportano i seguenti dati bibliogtafici, cronologicamente correlabili all'epoca dell'evento per cui è causa: (…)” aggiungendo, tuttavia, che “L'edema e
l'imbibizione tissutale riscontrata nel corso del ricovero del 14/11/2013, certamente in esito al quadro disprotidemico determinato dal mancato apporto proteico alimentare (il è Per_1
rimasto intubato fino al 03/11/2013) nonché le alterazioni degli elettroliti sierici ed il quadro di insufficienza renale acuta, si sarebbero potuti trattare, previa consulenza nefrologica, mediante emodialisi o ultrafiltrazione, o, ancor meglio, con un trattamento in CVVHDF
(Emodiafiltrazione veno-venosa continua), che avrebbero potuto, compatibilmente con le condizioni emodinamiche, correggere lo stato di insufficienza renale ed il concomitante quadro anasarcatico, senza tuttavia evitare il progressivo peggioramento delle condizioni generali e, quindi, l'exitus”.
La consulenza tecnica, infine, ha anche precisato che “non è possibile affermare che una diversa condotta dei sanitari (nel caso in specie l'utilizzo dell' emodialisi, dell'ultrafiltrazione o di un trattamento in CVVHDF (Emodiafiltrazione veno-venosa continua) avrebbero comportato maggiori chances di sopravvivenza del paziente: il in Per_1
funzione dell'età, del quadro patologico di base (ipertensione e diabete mellito), della compromissione cardiaca secondaria all'arresto cardiocircolatorio nell'immediatezza dell'evento infortunistico ed alle conseguenze correlate con il successivo ripristino della funzione cardiaca, dell'incidenza delle conseguenze correlate con il protrarsi dello stato comatoso, verosimilmente sarebbe, comunque, andato incontro all'exitus”.
Dall'esame della consulenza e dalle risposte offerte ai quesiti emerge che il collegio peritale ha debitamente tenuto in considerazione e valutato le doglianze di parte attrice e le allegazioni del ctp attoreo (osservazioni mosse soltanto con le note di trattazione scritta successive al deposito della relazione di consulenza, atteso che alcuna osservazione critica è stata avanzata alla bozza, e che non appaiono idonee a scalfire la bontà delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale) concludendo per la mancata incisione causale delle stesse in relazione all'evento morte realizzatosi.
In definitiva, si deve concludere che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta è da ritenersi esente da censure e che il decesso del congiunto
- 11 - degli attori, anche secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, non sarebbe stato evitabile nemmeno da una condotta diversa dei medici.
Fermo restando che parte attrice si è limitata a richiamare tutti i danni subiti genericamente (cfr. atto di citazione pagg. 9 - 10 ove è riportato “i quali possono essere giudicati quali patrimoniali e non diretti e riflessi, biologici, terminali e/o morale terminale,
e/o da perdita di chance di sopravvivenza, danno tanatologico e che possono essere quantificati complessivamente in euro 2.500.000. Si deve osservare come tale avvenimento provocato un cambiamento radicale della vita degli odierni attori i quali si sono visti privare improvvisamente dell'affetto e della presenza del proprio congiunto”), senza alcuna indicazione in merito alle voci di danno richieste e senza allegazione del rapporto di parentela tra il de cuius e gli attori, demandando al Tribunale ogni valutazione in merito – si deve affermare che in mancanza dell'addebitabilità della morte del congiunto ai sanitari, alcun diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto agli attori sia iure proprio (per perdita del rapporto parentale) sia iure hereditatis.
Alcun risarcimento è dovuto, infine, per il danno da perdita di chance di sopravvivenza, in merito al quale appare necessario effettuare le precisazioni che seguono. Deve considerarsi, infatti, l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia che esclude la configurabilità di un danno da perdita di chance in senso proprio;
la chance attiene al mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto e dunque ad una possibilità protesa verso il futuro, mentre la vita attiene a qualcosa che il soggetto già aveva ed avrebbe fruito;
sicché meglio sarebbe argomentare di danno da perdita anticipata della vita (Cass. 2018, n. 5641; Cass.
2019 n. 26303). Sul punto vanno richiamate le conclusioni a cui sono giunti i consulenti tecnici d'ufficio (i quali hanno escluso l'incidenza causale sull'exitus nei termini registrati in caso di diversa condotta dei sanitari così come allegata dagli attori), per cui deve essere esclusa anche la configurabilità del danno da perdita della vita anticipata.
§.4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori e a favore dell' ; esse si liquidano Controparte_1
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione indeterminabile con
- 12 - complessità bassa (determinato secondo il disputatum; cfr. Cass. Sez. 1, 26/04/2021,
n. 10984) da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 applicando i valori medi.
Quanto alle spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del 12.12.2025 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli attori, in solido tra loro, con il conseguente diritto della convenuta di ripetere da questi ultimi le somme eventualmente versate o che saranno versate ai Consulenti in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , in Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
proprio e nella qualità di eredi di nei confronti dell' Persona_1 [...]
, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta la domanda;
b. condanna gli attori al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso,
Iva e C.p.a. come per legge;
c. pone le spese di Ctu, nel rapporto tra le parti, definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Locri, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 618 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
c.f. , c.f.
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, c.f. , , c.f. , Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
c.f. , c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
c.f. , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_13 C.F._13
deceduto in Locri il 04.12.2013, elettivamente domiciliati in Locri Persona_1
(RC) in via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI
- 1 - CONTRO
p.iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
in Via S. Anna II tronco n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco CP_1
Guglielmo Azzarà, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 25 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_13 Persona_1
hanno convenuto in giudizio l' , Controparte_1
allegando che: - in data 24.10.2013, è rimasto vittima di un sinistro Persona_1
stradale avvenuto lungo la S.S. 106 nel Comune di Locri;
- quest'ultimo, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato trasportato dagli operatori del 118 presso l'Ospedale di Locri dove gli è stato diagnosticato: "Politrauma, paziente in stato di shock, arresto cardiocircolatorio, trauma cranico con flc con perdita di sostanza”; - subito dopo, è stato trasportato con l'elisoccorso presso l'Ospedale Riuniti di e ricoverato Controparte_1
nel reparto di rianimazione e terapia intensiva;
- il paziente è stato sedato, intubato, ventilato ed è stata somministrata adeguata terapia;
- le condizioni sono rimaste invariate per alcuni giorni e, solo in data 02.11.2013, il paziente è tornato vigile, cosciente, collaborante e con respiro spontaneo e, pertanto, è stato estubato;
- in data
08.11.2013, è stato trasferito nuovamente presso il reparto Persona_1
Rianimazione di Locri per prosieguo cure, ed ivi è rimasto fino al 14.11.2013; - in tale data, è stato disposto un nuovo trasferimento, presso la Geriatria di Gerace, dove la diagnosi di accettazione è stata "insufficienza cardiorespiratoria in paziente con recente
- 2 - trauma cranico e meningioma in sede temporale destra"; - durante i giorni di degenza presso il suddetto ultimo reparto sono stati rilevati edemi declivi di modesta entità agli arti inferiori e alla mano destra;
- in particolare in data 19.11.2013 il paziente si è trovato:
" in stato di shock, era inondato di sudore, con PA impercettibile. Al monitor tachicardia ventricolare 330 b/m”; - dopo aver proceduto con defibrillazione elettrica è stata richiesta consulenza rianimatoria durante la quale si è verificato secondo quanto registrato nella cartella clinica "nuovo episodio di tachicardia ventricolare, defibrillazione, edemi diffusi"; - il paziente è stato trasferito, ancora una volta, nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Locri con la seguente diagnosi di accettazione: "stato settico in paziente con pregresso trauma cranico sottoposto a cardioconversione per episodi di tachicardia ventricolare''; - durante il periodo di degenza nel reparto di geriatria il paziente è rimasto in condizioni respiratorie e cardiocircolatorie stazionarie;
- il giorno
02.12.2013 è stata effettuata una consulenza cardiologica dalla quale è emerso una
"aritmia da fibrillazione atriale a freq. Media 145/m'" e "cardiopatia ipertensiva", in seguito alle quali si è deciso di trasferire il paziente nel reparto di cardiologia;
- il paziente è giunto in reparto vigile, con addome globoso e teso, dolente alla palpazione superficiale e profonda;
- il 03.12.2013 è stata richiesta rx ed eco addome, e consulenza chirurgica per escludere patologia d'interesse chirurgico;
- il 04.12.2013 le condizioni cliniche del paziente sono rimaste stazionarie fino quando alle ore 23.30 si è manifestata una improvvisa bradicardia ed asistolia in seguito alle quali si è praticato un massaggio cardiaco;
- è stato contattato il rianimatore ma alle ore 24 persistendo asistolia si è costatato il decesso di Chiarita la Persona_1
ricostruzione storica, gli attori, suffragati da una perizia di parte del dott.
[...]
, hanno contestato profili di negligenza ed imperizia medica professionale da Per_2
parte dei sanitari dell'ospedale di Locri e del reparto di Geriatria di Gerace, e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, diretta e/o indiretta, dell'
[...]
convenuto in relazione alla morte dcl Sig. a seguito dell'evento CP_2 Persona_1
per cui è causa;
per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento, in favore degli odierni attori, di tutti i danni, sia iure proprio sia iure hereditatis subiti a causa dell'evento rappresentato per un totale di € 2.500.000,00 ovvero di quella somma rispettiva maggiore o minore ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo
- 3 - soddisfo; condannare, infine, essi convenuti, solidalmente, alla refusione di spese e competenze di causa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2022, si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito la nullità Controparte_3
dell'atto di citazione per violazione della vocatio in ius, l'assenza del nesso causale, non riscontrato nemmeno dai consulenti incaricati dalla competente Procura della
Repubblica, che ha indagato sui fatti posti alla base dell'odierna domanda, attribuendo la causa del decesso del sig. alla gravità dell'incidente subito, con Per_1
conseguente archiviazione del procedimento penale;
l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio iure proprio. Ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare nullo l'atto introduttivo del presente giudizio, per tutte le ragioni esposte;
sempre in via preliminare, dichiarare prescritta l'azione risarcitoria avanzata iure proprio dagli odierni attori, per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, respingere in ogni caso la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché carente di qualsivoglia elemento probatorio nonché infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte;
in via subordinata, ridurre il risarcimento richiesto graduandolo secondo le effettive e riscontrate responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, considerando, altresì, l'incidenza di altri fattori concomitanti, come motivato in narrativa, tenendo conto dei danni effettivamente dimostrati, previa idonea esplicazione dei danni medesimi;
condannare, parte attrice alle spese
e competenze del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza, sanata la nullità della vocatio in ius, con ordinanza depositata il 28.03.2023, il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione alla della documentazione relativa alla Controparte_4
liquidazione del sinistro avvenuto il 24.10.2013 e ha disposto consulenza medico legale, nominando un collegio peritale.
Dopo alcuni rinvii determinati dalla mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti nominati e per il deposito della consulenza definitiva, con ordinanza del giorno 08.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con ordinanza del 23.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- 4 - § 2. Passando al merito, giova richiamare la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c.d. legge ), entrata in vigore il 1° aprile 2017 (in epoca Parte_14
successiva all'evento oggetto dell'odierna controversia), che, a breve distanza dalla cd. legge DU (art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) vigente al momento dell'evento dannoso lamentato dagli attori, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria - come nel caso di specie -, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008,
è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della c.d. Legge , infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo Parte_14
giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
- 5 - Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame.
§ 2.1 Ciò precisato, la domanda avanzata dagli attori iure hereditatis deve essere ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale. Ne consegue che con riguardo al riparto dell'onere della prova, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità applicando il principio della nota sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 13533 del 2001, «In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.» (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del
29/03/2022; conf. N. 26907 del 2020, N. 3704 del 2018, N. 28991 del 2019; S.U.
n. 577 del 2008).
In altri termini, ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha poi meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. sentenza di San Martino, 11.11.2019, n. 28992). Ne consegue che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata
(Cass., Sentenza n.29315 del 07/12/2017: «Nei giudizi di risarcimento del danno da
- 6 - responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»).
Sul punto è poi opportuno ricordare una fondamentale sentenza della Corte di
Cass. n. 10741 del giorno 11.05.2009 che ha riportato i principi della causalità in generale specificamente nell'ambito della responsabilità medica di tipo contrattuale chiarendo che «La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo
a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”» (cfr. anche Cass. n. 20996 del
2012).
Ancora, in punto di concause, si osserva che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41 c.p., comma 2, (da ultimo
Cass. 2017, n. 13096; cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del
07/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Va poi richiamato il principio che ha chiarito come nell'illecito civile il nesso causale sia duplice (tra le tante Cass. 2019, n.23328).
L'illecito civile, invero, ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato.
- 7 - In ambito di responsabilità civile, infatti, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, in altri termini, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. danno evento) e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile (c.d. danno conseguenza). La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c.
La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass.
S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo
1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare, ma non alla negligenza o imprudenza.
- 8 - § 2.2 Per quanto, invece, riguarda il diritto al risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, per perdita del rapporto parentale, va ricordato che «La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati
"iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale». (cfr. Cass. Sez. 6,
26/07/2021, n. 21404, conf. Sez. 3 n. 14258 del 2020; Sez. 3 n. 11320 del 2022). Ne consegue che ricade sui prossimi congiunti la prova, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva alla convenuta azienda sanitaria.
In merito, va precisato che le considerazioni svolte al paragrafo precedente in merito al nesso di causalità sono valide anche in relazione alla prova del danno da fatto illecito, mentre l'onere probatorio sarà più gravoso circa la necessità di prova del fatto illecito del danneggiante e la sua imputabilità a quest'ultimo.
§ 2.3 Il differente regime operante tra la domanda di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, inoltre, determina delle conseguenze in ordine alla disciplina del termine della prescrizione estintiva del diritto, pari a 10 anni in caso di responsabilità contrattuale e a 5 anni in caso di responsabilità extracontrattuale.
§ 3. Fatte tali premesse e passando all'esame del merito della domanda, va detto che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
L'esperita consulenza medica, infatti, ha escluso che le cause della morte di siano addebitabili ai sanitari, poiché il collegio peritale nominato Persona_1
ha concluso nel senso che la morte sarebbe comunque intervenuta a causa delle gravissime condizioni complessive del paziente.
Va osservato, in sintesi, che è giunto al Pronto Soccorso Persona_1
dell'Ospedale di Locri a seguito di incidente stradale, in data 24.10.2013, ove fu riscontrato affetto da “Politrauma. Paziente in stato di shock, arresto cardiocircolatorio,
- 9 - trauma cranico con ferita lacero-contusa con perdita di sostanza”. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni esami e aver esperito consulenza cardiologica, è stato trasportato con urgenza, in elisoccorso, all'U.O. di Rianimazione dell'Ospedale di
[...]
, dove è rimasto ricoverato fino al giorno 08.11.2013, quando, dopo un lieve CP_1
miglioramento, è stato trasferito presso il Reparto di Rianimazione dell'Ospedale di
Locri. In data 14.11.2013 il paziente è stato ricoverato presso l'Unità Operativa di
Geriatria dell'Ospedale di Locri, con una diagnosi di “insufficienza cardiorespiratoria e meningioma in sede temporale destra” e dove le sue condizioni cliniche sono rimaste gravi.
In data 19.11.2013 il signor ha presentato un episodio di tachicardia Per_1
ventricolare visibile al monitor, 300 b/m, per il quale i sanitari sono intervenuti con una immediata defibrillazione elettrica con scarica bifasica, ottenendo il ripristino del ritmo sinusale. Successivamente il paziente è stato sottoposto ad alcuni esami con diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva ipertrofica con funzione globale di pompa ai limiti inferiori della norma. Ectasia dell'aorta ascendente”; alle ore 19:20 del medesimo giorno il paziente ha avuto un nuovo episodio di tachicardia ventricolare, defibrillato dal cardiologo, per cui è stato trasferito nuovamente presso la il Reparto di Rianimazione del medesimo nosocomio, dove è rimasto ricoverato fino al
02.12.2013, quando, per le precarie condizioni cardiache, il paziente è stato trasferito presso l'Unità Operativa di Cardiologia, con una diagnosi in entrata di “stato settico in paziente con pregresso trauma cranico, insufficienza cardiorespiratoria, diabete mellito, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa e fibrillazione ventricolare”. Dopo una consulenza chirurgica ed esami strumentali, in data 04.12.2013 si è registrato un peggioramento progressivo delle condizioni cliniche del paziente per il manifestarsi di un'improvvisa bradicardia ed asistolia, con decesso del paziente.
Considerando gli interventi posti in essere durante il complessivo periodo di ricovero sopra descritto e valutando anche le omissioni lamentate dagli attori, il collegio peritale - con un elaborato chiaro, preciso, logico e sostenuto dalla letteratura scientifica, per cui il Tribunale ritiene di poterlo porre alla base della propria decisione - ha ritenuto che “nel corso dei vari ricoveri elle diverse strutture ospedaliere, non si possano rilevare responsabilità a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente.
Nell'immediatezza dell'evento traumatico sono state adottare le indicazioni fornite per il caso specifico da E.R.C. (European Resuscitation Council), risolvendo lo shock ed avviando il
- 10 - soggetto in un adeguato centro di rianimazione. Successivamente, ad opera dei sanitari che hanno avuto in cura il soggetto, dalla documentazione in atti, non risulta essere stata avanzata richiesta di consulenza nefrologica, che avrebbe potuto dare indicazioni a trattamenti alternativi alla terapia medica;
a tal fine si riportano i seguenti dati bibliogtafici, cronologicamente correlabili all'epoca dell'evento per cui è causa: (…)” aggiungendo, tuttavia, che “L'edema e
l'imbibizione tissutale riscontrata nel corso del ricovero del 14/11/2013, certamente in esito al quadro disprotidemico determinato dal mancato apporto proteico alimentare (il è Per_1
rimasto intubato fino al 03/11/2013) nonché le alterazioni degli elettroliti sierici ed il quadro di insufficienza renale acuta, si sarebbero potuti trattare, previa consulenza nefrologica, mediante emodialisi o ultrafiltrazione, o, ancor meglio, con un trattamento in CVVHDF
(Emodiafiltrazione veno-venosa continua), che avrebbero potuto, compatibilmente con le condizioni emodinamiche, correggere lo stato di insufficienza renale ed il concomitante quadro anasarcatico, senza tuttavia evitare il progressivo peggioramento delle condizioni generali e, quindi, l'exitus”.
La consulenza tecnica, infine, ha anche precisato che “non è possibile affermare che una diversa condotta dei sanitari (nel caso in specie l'utilizzo dell' emodialisi, dell'ultrafiltrazione o di un trattamento in CVVHDF (Emodiafiltrazione veno-venosa continua) avrebbero comportato maggiori chances di sopravvivenza del paziente: il in Per_1
funzione dell'età, del quadro patologico di base (ipertensione e diabete mellito), della compromissione cardiaca secondaria all'arresto cardiocircolatorio nell'immediatezza dell'evento infortunistico ed alle conseguenze correlate con il successivo ripristino della funzione cardiaca, dell'incidenza delle conseguenze correlate con il protrarsi dello stato comatoso, verosimilmente sarebbe, comunque, andato incontro all'exitus”.
Dall'esame della consulenza e dalle risposte offerte ai quesiti emerge che il collegio peritale ha debitamente tenuto in considerazione e valutato le doglianze di parte attrice e le allegazioni del ctp attoreo (osservazioni mosse soltanto con le note di trattazione scritta successive al deposito della relazione di consulenza, atteso che alcuna osservazione critica è stata avanzata alla bozza, e che non appaiono idonee a scalfire la bontà delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale) concludendo per la mancata incisione causale delle stesse in relazione all'evento morte realizzatosi.
In definitiva, si deve concludere che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta è da ritenersi esente da censure e che il decesso del congiunto
- 11 - degli attori, anche secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, non sarebbe stato evitabile nemmeno da una condotta diversa dei medici.
Fermo restando che parte attrice si è limitata a richiamare tutti i danni subiti genericamente (cfr. atto di citazione pagg. 9 - 10 ove è riportato “i quali possono essere giudicati quali patrimoniali e non diretti e riflessi, biologici, terminali e/o morale terminale,
e/o da perdita di chance di sopravvivenza, danno tanatologico e che possono essere quantificati complessivamente in euro 2.500.000. Si deve osservare come tale avvenimento provocato un cambiamento radicale della vita degli odierni attori i quali si sono visti privare improvvisamente dell'affetto e della presenza del proprio congiunto”), senza alcuna indicazione in merito alle voci di danno richieste e senza allegazione del rapporto di parentela tra il de cuius e gli attori, demandando al Tribunale ogni valutazione in merito – si deve affermare che in mancanza dell'addebitabilità della morte del congiunto ai sanitari, alcun diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto agli attori sia iure proprio (per perdita del rapporto parentale) sia iure hereditatis.
Alcun risarcimento è dovuto, infine, per il danno da perdita di chance di sopravvivenza, in merito al quale appare necessario effettuare le precisazioni che seguono. Deve considerarsi, infatti, l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia che esclude la configurabilità di un danno da perdita di chance in senso proprio;
la chance attiene al mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto e dunque ad una possibilità protesa verso il futuro, mentre la vita attiene a qualcosa che il soggetto già aveva ed avrebbe fruito;
sicché meglio sarebbe argomentare di danno da perdita anticipata della vita (Cass. 2018, n. 5641; Cass.
2019 n. 26303). Sul punto vanno richiamate le conclusioni a cui sono giunti i consulenti tecnici d'ufficio (i quali hanno escluso l'incidenza causale sull'exitus nei termini registrati in caso di diversa condotta dei sanitari così come allegata dagli attori), per cui deve essere esclusa anche la configurabilità del danno da perdita della vita anticipata.
§.4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori e a favore dell' ; esse si liquidano Controparte_1
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione indeterminabile con
- 12 - complessità bassa (determinato secondo il disputatum; cfr. Cass. Sez. 1, 26/04/2021,
n. 10984) da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 applicando i valori medi.
Quanto alle spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del 12.12.2025 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli attori, in solido tra loro, con il conseguente diritto della convenuta di ripetere da questi ultimi le somme eventualmente versate o che saranno versate ai Consulenti in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , in Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
proprio e nella qualità di eredi di nei confronti dell' Persona_1 [...]
, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta la domanda;
b. condanna gli attori al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso,
Iva e C.p.a. come per legge;
c. pone le spese di Ctu, nel rapporto tra le parti, definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Locri, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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