Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1997, n. 337
Articolo 1
Versione
8 ottobre 1997
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1997